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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/11/2024, da:
C.F. ), nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. GAMBARINI DANIELE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 26/06/2010 a Treviglio (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. il Per_1
12/07/2005), oggi maggiorenne ma non economicamente autonomo, e (n. il Per_2
31/03/2008), allo stato ancora minorenne.
1 La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.218/2025, emessa in data 13/02/2025 e pubblicata il 18/02/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 15/10/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 04/09/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Treviglio (BG) il 26/06/2010 (iscritto nei registri dello stato Parte_2 civile del medesimo Comune, anno 2010, atto n. 15, parte I) alle condizioni di seguito riportate:
1. Confermare il fatto che la casa coniugale sita in Treviglio (BG), via G. da
Verrazzano n. 60, di proprietà del sig. rimarrà in uso esclusivo allo stesso, che vi Pt_2 abiterà con il figlio , dandosi atto della circostanza che la sig.ra abbia già Per_2 Pt_1
2 provveduto all'asporto dei propri effetti personali;
2. Confermare la circostanza che il figlio maggiorenne seppur oggi Persona_3 formalmente residente con il padre, già da tempo dimori con la madre presso l'abitazione della stessa;
3. Confermare il seguente piano genitoriale per il figlio minore:
- il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale – eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al Per_2 momento dell'assunzione della decisione stessa – impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendo le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
in particolare, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione
(scelta della scuola, scelta della scuola pubblica o privata, scelta dell'indirizzo scolastico ecc.), alla educazione (frequentazione di corsi sportivi, catechesi, di avviamento al lavoro, di partecipazione a viaggi o eventi formativi ecc.) e salute (scelte per interventi chirurgici, terapie mediche e/o tecniche di medicina alternativa, terapie mediche e/o psicoterapeutiche ecc.) verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo esclusivamente conto dell'interesse del figlio;
- in accordo tra i genitori, avrà collocazione prevalente presso la dimora del padre, Per_2 sita in Treviglio, via G. da Verrazzano n. 36, ove lo stesso già risiede;
- la madre avrà facoltà di fare visita al figlio e di tenerlo con nonché quando entrambi lo desidereranno, salvo adeguato preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, nonché con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del figlio;
- i genitori trascorreranno le festività ed i periodi di vacanza con nel rispetto del Per_2 principio dell'alternanza e prestando attenzione ai desideri ed alle aspirazioni del ragazzo, sempre accordandosi in tal senso con adeguato preavviso;
4. Confermare le seguenti condizioni di mantenimento dei figli:
- il sig. si farà integralmente carico del mantenimento ordinario del figlio Pt_2 minorenne , con lo stesso convivente;
Per_2
- quanto al figlio maggiorenne , oggi convivente con la madre, disporre che il sig. Per_1 provveda a corrispondere a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
3 ordinario del ragazzo – e sino a quando lo stesso avrà raggiunto l'indipendenza economica
– l'importo mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), a decorrere dal mese di pronuncia della sentenza di divorzio e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versare a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro la fine di ogni mese;
- disporre che restino invece a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il mantenimento di entrambi i figli, regolamentate secondo il recente Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che, di seguito, si riporta testualmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti del medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non estetico. Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, purché richiesto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario
4 richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, o enti analoghi – da contenersi entro una somma parti ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo, assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni altro mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, dovranno essere esibiti i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Le parti concordano che l'assegno unico universale, erogato per i figli, continui ad essere percepito in via esclusiva dalla sola sig.ra e che le Pt_1 spese per i figli a carico, “scaricabili” in dichiarazione dei redditi, quali le spese mediche e scolastiche, vengano detratte e/o dedotte al 50% ciascuno;
5 5. Confermare la circostanza che i ricorrenti siano economicamente indipendenti e che, pertanto, ciascuno di essi provvederà al proprio personale mantenimento senza nulla chiedere all'altro coniuge;
6. Confermare la circostanza che i coniugi abbiano dichiarato di aver regolato i propri rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno nei confronti dell'altro;
7. Confermare la circostanza che i coniugi abbiano prestato il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per il figlio minore
, nonché per l'iscrizione sul passaporto dei genitori o su altro equipollente Per_2 documento d'identità.
8. Confermare la circostanza che i ricorrenti abbiano dichiarato, ora per allora, di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, cosicché la medesima potrà passare immediatamente in giudicato;
9. Disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente procedimento.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
IC AR
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/11/2024, da:
C.F. ), nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. GAMBARINI DANIELE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 26/06/2010 a Treviglio (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. il Per_1
12/07/2005), oggi maggiorenne ma non economicamente autonomo, e (n. il Per_2
31/03/2008), allo stato ancora minorenne.
1 La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.218/2025, emessa in data 13/02/2025 e pubblicata il 18/02/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 15/10/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 04/09/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Treviglio (BG) il 26/06/2010 (iscritto nei registri dello stato Parte_2 civile del medesimo Comune, anno 2010, atto n. 15, parte I) alle condizioni di seguito riportate:
1. Confermare il fatto che la casa coniugale sita in Treviglio (BG), via G. da
Verrazzano n. 60, di proprietà del sig. rimarrà in uso esclusivo allo stesso, che vi Pt_2 abiterà con il figlio , dandosi atto della circostanza che la sig.ra abbia già Per_2 Pt_1
2 provveduto all'asporto dei propri effetti personali;
2. Confermare la circostanza che il figlio maggiorenne seppur oggi Persona_3 formalmente residente con il padre, già da tempo dimori con la madre presso l'abitazione della stessa;
3. Confermare il seguente piano genitoriale per il figlio minore:
- il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale – eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al Per_2 momento dell'assunzione della decisione stessa – impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendo le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
in particolare, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione
(scelta della scuola, scelta della scuola pubblica o privata, scelta dell'indirizzo scolastico ecc.), alla educazione (frequentazione di corsi sportivi, catechesi, di avviamento al lavoro, di partecipazione a viaggi o eventi formativi ecc.) e salute (scelte per interventi chirurgici, terapie mediche e/o tecniche di medicina alternativa, terapie mediche e/o psicoterapeutiche ecc.) verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo esclusivamente conto dell'interesse del figlio;
- in accordo tra i genitori, avrà collocazione prevalente presso la dimora del padre, Per_2 sita in Treviglio, via G. da Verrazzano n. 36, ove lo stesso già risiede;
- la madre avrà facoltà di fare visita al figlio e di tenerlo con nonché quando entrambi lo desidereranno, salvo adeguato preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, nonché con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del figlio;
- i genitori trascorreranno le festività ed i periodi di vacanza con nel rispetto del Per_2 principio dell'alternanza e prestando attenzione ai desideri ed alle aspirazioni del ragazzo, sempre accordandosi in tal senso con adeguato preavviso;
4. Confermare le seguenti condizioni di mantenimento dei figli:
- il sig. si farà integralmente carico del mantenimento ordinario del figlio Pt_2 minorenne , con lo stesso convivente;
Per_2
- quanto al figlio maggiorenne , oggi convivente con la madre, disporre che il sig. Per_1 provveda a corrispondere a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
3 ordinario del ragazzo – e sino a quando lo stesso avrà raggiunto l'indipendenza economica
– l'importo mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), a decorrere dal mese di pronuncia della sentenza di divorzio e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versare a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro la fine di ogni mese;
- disporre che restino invece a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il mantenimento di entrambi i figli, regolamentate secondo il recente Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che, di seguito, si riporta testualmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti del medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non estetico. Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, purché richiesto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario
4 richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, o enti analoghi – da contenersi entro una somma parti ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo, assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni altro mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, dovranno essere esibiti i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Le parti concordano che l'assegno unico universale, erogato per i figli, continui ad essere percepito in via esclusiva dalla sola sig.ra e che le Pt_1 spese per i figli a carico, “scaricabili” in dichiarazione dei redditi, quali le spese mediche e scolastiche, vengano detratte e/o dedotte al 50% ciascuno;
5 5. Confermare la circostanza che i ricorrenti siano economicamente indipendenti e che, pertanto, ciascuno di essi provvederà al proprio personale mantenimento senza nulla chiedere all'altro coniuge;
6. Confermare la circostanza che i coniugi abbiano dichiarato di aver regolato i propri rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno nei confronti dell'altro;
7. Confermare la circostanza che i coniugi abbiano prestato il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per il figlio minore
, nonché per l'iscrizione sul passaporto dei genitori o su altro equipollente Per_2 documento d'identità.
8. Confermare la circostanza che i ricorrenti abbiano dichiarato, ora per allora, di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, cosicché la medesima potrà passare immediatamente in giudicato;
9. Disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente procedimento.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
IC AR
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