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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3366/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 9.6.2022 da
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCO ZAMBELLI, ANNAMARIA TASSETTO e
CATERINA GHEDIN, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in 31100
Treviso, Strada Terraglio n. 23 per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
TREVISO, STRADA FELTRINA 20, presso l'Avv. MASSIMO SONEGO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
Si precisano le conclusioni, nel merito, come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.
Si oppone alle richieste istruttorie avversarie per i motivi delineati nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.
In denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria, chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
1 PER LA CONVENUTA
Nel merito:
- respingersi ogni domanda attorea perché comunque infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa;
- in ogni caso condannarsi la società attrice a cessare qualsiasi molestia e/o turbativa posta in essere nei confronti del diritto di proprietà della signora sui fondi oggetto del presente giudizio, in particolare CP_1
condannare alla immediata rimozione con costi a carico della sola società attrice della pavimentazione eseguita sui mappali 170, 64, 65, 172 foglio 16 C.T. del Comune di Tarzo;
- in ogni caso condannarsi la società attrice a cessare qualsiasi molestia e/o turbativa posta in essere nei confronti del diritto di servitù a favore dei fondi della signora in particolare condannare la società CP_1
attrice alla rimozione del cancello che attualmente impedisce l'accesso carraio al mappale 170, foglio 16,
Comune di Tarzo attraverso il mappale 268, foglio 16, Comune di Tarzo.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non dover rigettare de plano le domande formulate da parte avversaria e dare ingresso così alla fase istruttoria, si insiste per l'ammissione dei propri capitoli di prova così come formulati in atti e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati dal patrocinio attoreo, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
Ci si oppone comunque alla CTU tecnica richiesta da controparte così come alla richiesta di CTU finalizzata alla verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nell'atto datato 11/02/2006, per tutti
i motivi di cui in atti.
Spese e compensi professionali rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società , proprietaria di un fondo sito Parte_1
in Comune di Tarzo, ha convenuto in giudizio proprietaria di altro Controparte_1
fondo confinante, ubicato a nord rispetto a quello dell'attrice, e ha chiesto:
1) l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla “scrittura privata di transazione novativa” stipulata tra le parti in data 11.02.2006 (doc. 1 dell'attrice);
2) di conseguenza, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento in favore dell'attrice, per effetto della predetta scrittura privata, della proprietà della strada che dalla pubblica Via
Molinetto della Croda, posta ad est, raggiunge il fondo dell'attrice correndo a cavallo del confine catastale tra questo e il fondo della convenuta, in corrispondenza dei mappali 172
2 e 65, nonché dell'adiacente fascia di rispetto descritta nella planimetria allegata alla scrittura privata 11.02.2006 (doc. 1, 7 e 8);
3) la condanna della convenuta a rimuovere il cancello carraio installato sulla recinzione che delimita la parte iniziale della strada e ad astenersi dall'uso della stessa, con condanna altresì al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza (doc. 9);
4) con riferimento alla distinta servitù di passaggio esistente, sul lato ovest dei fondi, a carico di quello dell'attrice (mappale 268) ed a favore di quello della convenuta (mappale
170), la condanna della convenuta ad “astenersi dall'utilizzare la servitù sul citato mappale n.268 per uso agricolo e/o agrituristico”, secondo le pattuizioni contenute nella scrittura privata
11.02.2006, con condanna altresì al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza (si veda il doc. 4);
5) con riferimento alla servitù di acquedotto esistente, nella parte centrale, a favore del fondo dell'attrice (mappale 465) ed a carico di quello della convenuta (mappali 58, 59, 64,
168 e 170), la condanna di questa a “cessare gli impedimenti o le turbative alla suddetta servitù”, con condanna altresì al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza (si veda ancora il doc. 4);
6) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attrice “per non essersi prestata alla stipula dell'atto notarile in forza della scrittura dell'11.02.2006”, danni quantificati in euro 3.384,00.
L'attrice ha poi chiesto:
- in via subordinata, l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà della strada di cui al precedente punto 2) per usucapione ventennale, con condanna della convenuta alla rimozione del cancello di cui al punto 3) e al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione;
- in via ulteriormente subordinata, l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ventennale, della proprietà di una fascia di terreno corrente oltre il confine catastale tra i due fondi, verso nord, all'interno del fondo della convenuta (mappali 170, 64, 65 e 172), fascia corrispondente alla recinzione che esisteva in loco fin dal 1974 e che era stata rimossa
3 dopo la stipulazione, tra le parti, della transazione di cui alla scrittura privata 11.02.2006
(si veda il doc. 5 di parte attrice).
La convenuta si è costituita senza contestare l'autenticità delle firme Controparte_1
apposte alla scrittura privata 11.02.2006.
Ella ha tuttavia eccepito:
- in ordine al preteso trasferimento, in forza della scrittura privata, della proprietà della strada di cui al punto 2) e dell'adiacente fascia di rispetto, la nullità della scrittura stessa per indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi di contratto che riguarda la “cessione di diritti reali su porzioni di mappali” e non su mappali interi;
- la nullità della scrittura 11.02.2006 anche perché trattasi di transazione cui si pretende di attribuire un effetto traslativo, impossibile in presenza di controversia tra le parti proprio sul diritto da trasferire (è richiamata Cass. 18737/2004);
- l'insussistenza dei presupposti dell'usucapione ventennale, fatta valere dall'attrice con le domande subordinate;
- che il cancello carraio di cui al punto 3) sia stato installato sulla proprietà della convenuta e non arrechi alcuna turbativa all'attrice;
- che la servitù di passaggio sul lato ovest dei fondi, di cui al punto 4), sia stata esercitata sempre in conformità alle pattuizioni contenute nella scrittura 11.02.2006, nella quale si dà atto, peraltro, dell'avvenuta chiusura con una sbarra da parte della società attrice (in allora
“IN Donale S.a.s.”) dell'accesso al tracciato della servitù, per impedire il transito di veicoli a motore.
La convenuta ha, pertanto, domandato il rigetto delle domande avversarie e ha chiesto in via riconvenzionale:
- la condanna dell'attrice a rimuovere la “pavimentazione ecologica” stesa sulla strada di accesso di cui al punto 2), strada che occupa anche porzioni dei mappali 172 e 65 di proprietà della stessa convenuta, mai trasferite all'attrice per i motivi esposti;
- la condanna dell'attrice a rimuovere la sbarra (indicata anche come “cancello”) da lei installata per limitare l'esercizio della servitù di passaggio sul lato ovest dei fondi, di cui al punto 4).
4 Così instaurato il contraddittorio, l'attrice ha precisato le proprie domande qualificando, in via alternativa, la scrittura privata 11.02.2006 come negozio di accertamento.
Quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Sono state, invece, respinte dal G.I. le altre richieste istruttorie.
Precisate, infine, le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Si procede all'esame delle varie questioni controverse.
Punto 1)
Nessuna contestazione è stata sollevata, ad opera della convenuta, sull'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata 11.02.2006 inter partes (doc. 1 dell'attrice).
E' altresì pacifico che l'attuale società attrice ( Parte_1
) si identifichi con la società “IN Donale S.a.s. di IG RI & C.”, che
[...]
è parte della scrittura privata in questione.
Pertanto, deve essere senz'altro accolta la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni in questione, ai sensi degli artt. 215 c.p.c. e 2657 c.c..
Punto 2)
La strada oggetto di lite ha origine dalla pubblica Via del Molinetto della Croda: essa parte dal lato est dei fondi e corre in direzione sud-ovest, a cavallo della linea di confine catastale tra i mappali 266 e 463 (ex 267) dell'attrice e i mappali 172 e 65 della convenuta (doc.
7-8 di parte attrice).
Il relativo sedime è esattamente identificato nella planimetria allegata alla scrittura privata
11.02.2006, planimetria ritualmente sottoscritta e approvata dalle parti.
Esso comprende:
- dal lato della proprietà (già IN), una porzione del mappale 266 e una Pt_1
porzione del mappale 463 (ex 267);
- dal lato della proprietà una porzione del mappale 172 e una porzione del CP_1
mappale 65, alle quali si aggiunge, in adiacenza, una “fascia di rispetto” che è pure indicata e riprodotta con precisione nella scrittura e nella planimetria (“zona di rispetto all'interno dei
5 mappali 172 e 65, delimitata da appositi picchetti posizionati in loco e riportati nell'allegata planimetria
– picchetti dal n. 1 al n. 6”).
La planimetria in discorso contiene, inoltre, l'analitica indicazione delle misure e delle quote necessarie a delimitare – tanto nelle mappe catastali, a fini di frazionamento, quanto sui luoghi – il tracciato della strada e dell'adiacente fascia di rispetto.
Pertanto, è infondata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di nullità della scrittura per indeterminatezza dell'oggetto, essendo questo identificato con modalità tali da escludere ogni margine di incertezza.
Né rileva che il contratto riguardi “porzioni di mappali” e non mappali interi, perché, per le ragioni dette, è ben possibile procedere al frazionamento delle particelle catastali esistenti, anche al fine degli adempimenti connessi alla pubblicità immobiliare.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità basata sulla considerazione per cui, avendo la transazione, secondo la prospettazione dell'attrice, effetti traslativi della proprietà, tali effetti sarebbero impediti dall'esistenza di una controversia – e dunque di una situazione di incertezza – proprio sui diritti che si assumono trasferiti (in tal senso è richiamata Cass.
18737/2004: “La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, essendo inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione”).
Va osservato, infatti, che con la scrittura 11.02.2006 le parti hanno prima di tutto definito e individuato in maniera certa l'estensione delle rispettive proprietà, assumendo quale riferimento la linea di confine risultante dalle mappe catastali e componendo, in tal modo, la controversia riguardante la consistente fascia di terreno compresa tra il confine catastale e la – più avanzata in direzione nord – recinzione del fondo IN, ora fascia Pt_1
che IN assumeva di avere usucapito, contro le allegazioni della (si veda CP_1
il punto “A” della transazione).
Soltanto dopo avere rimosso, nei termini detti, la preesistente situazione di incertezza, le parti hanno inteso trasferire da a IN, con una manifestazione di volontà CP_1
successiva e distinta, fondata su una delimitazione certa dei due fondi, la proprietà della
6 strada di cui si discute (per le parti ricadenti nei mappali 172 e 65 già di proprietà CP_1
– si veda il punto “B” della transazione).
Non vi sono, pertanto, ostacoli all'effetto traslativo voluto dalle parti.
Non vi è, poi, dubbio sul fatto che la volontà dei contraenti abbia avuto ad oggetto proprio il trasferimento del diritto di proprietà.
Ciò si ricava testualmente dal contratto, in cui è detto che “la sig.ra concede alla soc. CP_1
IN il diritto di proprietà”, e non è contestato dalla stessa che anzi qualifica la CP_1
transazione come “ad effetti traslativi” secondo l'intenzione delle parti, pur sostenendone, per altre ragioni, la nullità.
Pertanto, in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, va dichiarato che essa, in forza della scrittura privata 11.02.2006, ha acquistato il diritto di proprietà della strada di cui trattasi, così come individuata e descritta nella planimetria allegata al contratto.
La sentenza costituirà titolo per la trascrizione dell'acquisto, dopo l'esecuzione, ad opera della parte interessata, dei frazionamenti catastali necessari ad attribuire dati identificativi autonomi alle porzioni di terreno trasferite.
Dato l'accoglimento della domanda principale relativa alla proprietà della strada, restano assorbite le domande proposte dall'attrice in via subordinata.
Va inoltre respinta la domanda riconvenzionale della convenuta, riguardante la rimozione della “pavimentazione ecologica” stesa dall'attrice sulla strada in contesa, trattandosi di attività svolta dall'attrice su un bene proprio.
Punto 3)
E' pacifico e incontestato che la convenuta abbia installato un cancello carraio sulla propria recinzione, in corrispondenza del tratto iniziale della strada di cui al punto 2).
Il cancello è visibile nelle fotografie prodotte dall'attrice (doc. 9).
Nessuna prova è stata, però, offerta circa l'effettivo utilizzo del cancello in questione.
Infatti, dei capitoli di prova articolati dall'attrice, nessuno si riferisce all'uso del cancello da parte della convenuta o di terzi.
In tale situazione, non essendo provata l'esistenza di un'altrui pretesa sulla strada, diretta all'affermazione dell'esistenza di una servitù di passaggio, e non essendo neppure provata
7 una concreta attività di turbativa o molestia ai danni della proprietaria, la domanda – da ricondurre all'azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c. – deve essere respinta.
Invero, la predetta azione “ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa”, dovendosi considerare che “un'opera astrattamente idonea a consentire il passaggio da un fondo ad un altro, come l'esistenza di un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato” (Cass.
13710/2011: nel caso deciso, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto la semplice esistenza di un cancello, non utilizzato, idonea a rappresentare per il futuro una situazione di apparenza necessaria per fondare l'acquisto a titolo originario di una servitù di passaggio;
identico principio è affermato da Cass. 31382/2018)
Punto 4
Non è contestata, ed è pacifica in causa, l'esistenza, sul lato ovest dei fondi, di una servitù di passaggio a carico della proprietà (mappale 268) ed a favore della proprietà Pt_1
(mappale 170) per l'accesso dalla località “Ruio Faè” (doc. 4 di parte attrice). CP_1
La fonte di tale servitù è costituita, altrettanto pacificamente, dal rogito 21.06.1974 con il quale i fratelli danti causa della società attrice, acquistarono il fondo oggi in Per_1
proprietà della medesima.
Il rogito 21.06.1974 descrive la servitù come “diritto di transito esclusivamente ad uso abitazione, con esclusione di ogni altra destinazione”.
La scrittura privata 11.02.2006 precisa, al riguardo, quanto segue: “La sig.ra e la soc. CP_1
IN concordano che il titolo di servitù descritto al punto C, è e rimane ad uso esclusivamente abitativo così come espresso al punto C e con espressa volontà di comprendere nella esclusione l'uso agricolo e agrituristico”.
La stessa scrittura privata dà inoltre atto, nelle premesse, dell'avvenuta apposizione di una sbarra ad opera di IN, per impedire il passaggio sul mappale servente 268, verso il mappale dominante 170, con mezzi o veicoli a motore.
E' dato pacifico, in quanto affermato da entrambe le parti, che la sbarra in questione sia tuttora presente.
8 Ora, incontestata l'esistenza della servitù di passaggio, la domanda dell'attrice è rivolta ad ottenere la condanna della convenuta a cessare le asserite condotte di turbativa, costituite dal transito sul mappale 268 con modalità tali da realizzare l'uso “agricolo” o “agrituristico” vietato dal titolo e dall'accordo 11.02.2006.
Tuttavia, i capitoli di prova articolati dall'attrice per dimostrare che la servitù sia stata effettivamente esercitata con modalità difformi dal titolo (nn. 24 e 25) sono formulati in termini generici, in quanto mancano di riferimenti temporali specifici, idonei a descrivere i fatti in maniera precisa e circostanziata, sì da consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte.
Si tratta, perciò, di capitoli inammissibili.
Di conseguenza, difettando la prova delle lamentate turbative, la domanda in esame deve essere respinta.
Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, diretta ad ottenere la rimozione della sbarra (indicata anche come “cancello”) collocata sul mappale 268, si osserva quanto segue.
La destinazione della servitù di passaggio “ad uso abitativo” esclude senz'altro l'utilizzo a fini industriali, agricoli o commerciali, ma non esclude di per sé il transito con veicoli a motore, perché le ordinarie esigenze connesse all'abitare in un certo luogo comprendono anche, di regola, la conduzione di veicoli per il trasporto di persone, come l'automobile o il motociclo.
Ne consegue che la sbarra apposta da IN (oggi integra un impedimento Pt_1
all'esercizio della servitù nell'estensione risultante dal titolo costitutivo, sicché essa deve essere rimossa in accoglimento della domanda della convenuta, ex art. 1079 c.c..
Non risulta invero, dalla scrittura 11.02.2006, che la abbia accettato la presenza CP_1
della sbarra né che abbia rinunciato, anche solo tacitamente, alle azioni a lei spettanti per ottenerne la rimozione.
Punto 5)
Incontestata l'esistenza della servitù di acquedotto a favore del mappale 465 ( ed a Pt_1
carico dei mappali 58, 59, 64, 168 e 170 ( , servitù costituita sempre in forza del CP_1
9 precitato rogito 21.06.1974, la domanda dell'attrice è diretta ad ottenere la cessazione di pretese “turbative”, che sono però indimostrate.
Infatti, l'unico capitolo di prova articolato al riguardo dall'attrice (n. 28), oltre ad essere formulato in maniera generica, ha comunque ad oggetto una circostanza irrilevante, perché inidonea a costituire un effettivo impedimento od ostacolo all'esercizio della servitù di cui trattasi (il capitolo fa riferimento ad un colloquio tra la e un “operaio” della ditta CP_1
Alto Trevigiano Servizi, durante il quale la prima avrebbe “detto” al secondo che Pt_1
“doveva spostare le condutture che passano sui terreni di sua proprietà”).
Anche questa domanda deve essere, perciò, respinta.
Punto 6
Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni, perché gli esborsi documentati dall'attrice non costituiscono perdite dipendenti dalla mancata formalizzazione, a mezzo di atto pubblico, delle pattuizioni contenute nella scrittura privata 11.02.2006.
Invero, le spese sostenute per il procedimento di mediazione (doc. 18) non costituiscono danno, ma devono essere rifuse unitamente alle spese di lite, alle quali sono assimilabili
(Cass. 5389/2024, 32306/2023).
Le spese per il deposito della scrittura 11.02.2006 presso un notaio (doc. 19) risalgono ad una scelta volontaria dell'attrice, non dipendente dall'omissione addebitata alla convenuta, non essendo il deposito obbligatorio né sostitutivo dell'atto pubblico.
Le spese di registrazione della scrittura privata e le marche da bollo costituiscono importi comunque dovuti, per legge, dall'attrice.
***
In conclusione, devono essere accolte le domande di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Le altre domande dell'attrice devono essere respinte.
Va respinta la domanda riconvenzionale della convenuta diretta ad ottenere la rimozione della “pavimentazione ecologica” stesa sulla strada.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale di rimozione della sbarra (in atti indicata anche come “cancello”) collocata sul mappale 268 di proprietà dell'attrice.
10 La prevalente, ma non integrale, soccombenza di parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo (1/3), restando la rimanente quota dei due terzi (2/3) a carico della medesima convenuta.
Liquidazione come da dispositivo, a parametri medi per lo scaglione da 5.201,00 a
26.000,00 euro, secondo il valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata in data
11.02.2006, stipulata tra IN Donale S.a.s. di IG RI & C., oggi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
- accerta e dichiara che, per effetto della predetta scrittura privata 11.02.2006, la società
IN Donale S.a.s. di IG RI & C., oggi Parte_1
ha acquistato la piena proprietà della strada e dell'adiacente zona di rispetto
[...]
individuate e descritte nella planimetria allegata alla medesima scrittura privata, planimetria sottoscritta dalle parti;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta eseguite, ad opera della parte interessata, le necessarie operazioni tecniche di frazionamento catastale;
- respinge le altre domande proposte dall'attrice Parte_1
ei confronti della convenuta
[...] Controparte_1
- respinge la domanda riconvenzionale, proposta dalla convenuta di Controparte_1
condanna dell'attrice alla rimozione della Parte_1
pavimentazione stesa sui fondi oggetto di causa;
- in accoglimento dell'altra domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta CP_1
condanna l'attrice a rimuovere la
[...] Parte_1
sbarra (in atti indicata anche come cancello) collocata sul mappale 268, foglio 16, Comune di Tarzo, sbarra che impedisce l'accesso con veicoli a motore al confinante mappale 170, foglio 16, Comune di Tarzo;
11 - compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e pertanto condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_1 Parte_1
la rimanente quota di due terzi (2/3), che liquida, già operata la
[...]
compensazione, in euro 1.301,33 per spese di mediazione ed in euro 3.384,66 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 4 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3366/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 9.6.2022 da
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCO ZAMBELLI, ANNAMARIA TASSETTO e
CATERINA GHEDIN, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in 31100
Treviso, Strada Terraglio n. 23 per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
TREVISO, STRADA FELTRINA 20, presso l'Avv. MASSIMO SONEGO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
Si precisano le conclusioni, nel merito, come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.
Si oppone alle richieste istruttorie avversarie per i motivi delineati nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.
In denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria, chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
1 PER LA CONVENUTA
Nel merito:
- respingersi ogni domanda attorea perché comunque infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa;
- in ogni caso condannarsi la società attrice a cessare qualsiasi molestia e/o turbativa posta in essere nei confronti del diritto di proprietà della signora sui fondi oggetto del presente giudizio, in particolare CP_1
condannare alla immediata rimozione con costi a carico della sola società attrice della pavimentazione eseguita sui mappali 170, 64, 65, 172 foglio 16 C.T. del Comune di Tarzo;
- in ogni caso condannarsi la società attrice a cessare qualsiasi molestia e/o turbativa posta in essere nei confronti del diritto di servitù a favore dei fondi della signora in particolare condannare la società CP_1
attrice alla rimozione del cancello che attualmente impedisce l'accesso carraio al mappale 170, foglio 16,
Comune di Tarzo attraverso il mappale 268, foglio 16, Comune di Tarzo.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non dover rigettare de plano le domande formulate da parte avversaria e dare ingresso così alla fase istruttoria, si insiste per l'ammissione dei propri capitoli di prova così come formulati in atti e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati dal patrocinio attoreo, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
Ci si oppone comunque alla CTU tecnica richiesta da controparte così come alla richiesta di CTU finalizzata alla verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nell'atto datato 11/02/2006, per tutti
i motivi di cui in atti.
Spese e compensi professionali rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società , proprietaria di un fondo sito Parte_1
in Comune di Tarzo, ha convenuto in giudizio proprietaria di altro Controparte_1
fondo confinante, ubicato a nord rispetto a quello dell'attrice, e ha chiesto:
1) l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla “scrittura privata di transazione novativa” stipulata tra le parti in data 11.02.2006 (doc. 1 dell'attrice);
2) di conseguenza, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento in favore dell'attrice, per effetto della predetta scrittura privata, della proprietà della strada che dalla pubblica Via
Molinetto della Croda, posta ad est, raggiunge il fondo dell'attrice correndo a cavallo del confine catastale tra questo e il fondo della convenuta, in corrispondenza dei mappali 172
2 e 65, nonché dell'adiacente fascia di rispetto descritta nella planimetria allegata alla scrittura privata 11.02.2006 (doc. 1, 7 e 8);
3) la condanna della convenuta a rimuovere il cancello carraio installato sulla recinzione che delimita la parte iniziale della strada e ad astenersi dall'uso della stessa, con condanna altresì al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza (doc. 9);
4) con riferimento alla distinta servitù di passaggio esistente, sul lato ovest dei fondi, a carico di quello dell'attrice (mappale 268) ed a favore di quello della convenuta (mappale
170), la condanna della convenuta ad “astenersi dall'utilizzare la servitù sul citato mappale n.268 per uso agricolo e/o agrituristico”, secondo le pattuizioni contenute nella scrittura privata
11.02.2006, con condanna altresì al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza (si veda il doc. 4);
5) con riferimento alla servitù di acquedotto esistente, nella parte centrale, a favore del fondo dell'attrice (mappale 465) ed a carico di quello della convenuta (mappali 58, 59, 64,
168 e 170), la condanna di questa a “cessare gli impedimenti o le turbative alla suddetta servitù”, con condanna altresì al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza (si veda ancora il doc. 4);
6) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attrice “per non essersi prestata alla stipula dell'atto notarile in forza della scrittura dell'11.02.2006”, danni quantificati in euro 3.384,00.
L'attrice ha poi chiesto:
- in via subordinata, l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà della strada di cui al precedente punto 2) per usucapione ventennale, con condanna della convenuta alla rimozione del cancello di cui al punto 3) e al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione;
- in via ulteriormente subordinata, l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ventennale, della proprietà di una fascia di terreno corrente oltre il confine catastale tra i due fondi, verso nord, all'interno del fondo della convenuta (mappali 170, 64, 65 e 172), fascia corrispondente alla recinzione che esisteva in loco fin dal 1974 e che era stata rimossa
3 dopo la stipulazione, tra le parti, della transazione di cui alla scrittura privata 11.02.2006
(si veda il doc. 5 di parte attrice).
La convenuta si è costituita senza contestare l'autenticità delle firme Controparte_1
apposte alla scrittura privata 11.02.2006.
Ella ha tuttavia eccepito:
- in ordine al preteso trasferimento, in forza della scrittura privata, della proprietà della strada di cui al punto 2) e dell'adiacente fascia di rispetto, la nullità della scrittura stessa per indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi di contratto che riguarda la “cessione di diritti reali su porzioni di mappali” e non su mappali interi;
- la nullità della scrittura 11.02.2006 anche perché trattasi di transazione cui si pretende di attribuire un effetto traslativo, impossibile in presenza di controversia tra le parti proprio sul diritto da trasferire (è richiamata Cass. 18737/2004);
- l'insussistenza dei presupposti dell'usucapione ventennale, fatta valere dall'attrice con le domande subordinate;
- che il cancello carraio di cui al punto 3) sia stato installato sulla proprietà della convenuta e non arrechi alcuna turbativa all'attrice;
- che la servitù di passaggio sul lato ovest dei fondi, di cui al punto 4), sia stata esercitata sempre in conformità alle pattuizioni contenute nella scrittura 11.02.2006, nella quale si dà atto, peraltro, dell'avvenuta chiusura con una sbarra da parte della società attrice (in allora
“IN Donale S.a.s.”) dell'accesso al tracciato della servitù, per impedire il transito di veicoli a motore.
La convenuta ha, pertanto, domandato il rigetto delle domande avversarie e ha chiesto in via riconvenzionale:
- la condanna dell'attrice a rimuovere la “pavimentazione ecologica” stesa sulla strada di accesso di cui al punto 2), strada che occupa anche porzioni dei mappali 172 e 65 di proprietà della stessa convenuta, mai trasferite all'attrice per i motivi esposti;
- la condanna dell'attrice a rimuovere la sbarra (indicata anche come “cancello”) da lei installata per limitare l'esercizio della servitù di passaggio sul lato ovest dei fondi, di cui al punto 4).
4 Così instaurato il contraddittorio, l'attrice ha precisato le proprie domande qualificando, in via alternativa, la scrittura privata 11.02.2006 come negozio di accertamento.
Quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Sono state, invece, respinte dal G.I. le altre richieste istruttorie.
Precisate, infine, le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Si procede all'esame delle varie questioni controverse.
Punto 1)
Nessuna contestazione è stata sollevata, ad opera della convenuta, sull'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata 11.02.2006 inter partes (doc. 1 dell'attrice).
E' altresì pacifico che l'attuale società attrice ( Parte_1
) si identifichi con la società “IN Donale S.a.s. di IG RI & C.”, che
[...]
è parte della scrittura privata in questione.
Pertanto, deve essere senz'altro accolta la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni in questione, ai sensi degli artt. 215 c.p.c. e 2657 c.c..
Punto 2)
La strada oggetto di lite ha origine dalla pubblica Via del Molinetto della Croda: essa parte dal lato est dei fondi e corre in direzione sud-ovest, a cavallo della linea di confine catastale tra i mappali 266 e 463 (ex 267) dell'attrice e i mappali 172 e 65 della convenuta (doc.
7-8 di parte attrice).
Il relativo sedime è esattamente identificato nella planimetria allegata alla scrittura privata
11.02.2006, planimetria ritualmente sottoscritta e approvata dalle parti.
Esso comprende:
- dal lato della proprietà (già IN), una porzione del mappale 266 e una Pt_1
porzione del mappale 463 (ex 267);
- dal lato della proprietà una porzione del mappale 172 e una porzione del CP_1
mappale 65, alle quali si aggiunge, in adiacenza, una “fascia di rispetto” che è pure indicata e riprodotta con precisione nella scrittura e nella planimetria (“zona di rispetto all'interno dei
5 mappali 172 e 65, delimitata da appositi picchetti posizionati in loco e riportati nell'allegata planimetria
– picchetti dal n. 1 al n. 6”).
La planimetria in discorso contiene, inoltre, l'analitica indicazione delle misure e delle quote necessarie a delimitare – tanto nelle mappe catastali, a fini di frazionamento, quanto sui luoghi – il tracciato della strada e dell'adiacente fascia di rispetto.
Pertanto, è infondata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di nullità della scrittura per indeterminatezza dell'oggetto, essendo questo identificato con modalità tali da escludere ogni margine di incertezza.
Né rileva che il contratto riguardi “porzioni di mappali” e non mappali interi, perché, per le ragioni dette, è ben possibile procedere al frazionamento delle particelle catastali esistenti, anche al fine degli adempimenti connessi alla pubblicità immobiliare.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità basata sulla considerazione per cui, avendo la transazione, secondo la prospettazione dell'attrice, effetti traslativi della proprietà, tali effetti sarebbero impediti dall'esistenza di una controversia – e dunque di una situazione di incertezza – proprio sui diritti che si assumono trasferiti (in tal senso è richiamata Cass.
18737/2004: “La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, essendo inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione”).
Va osservato, infatti, che con la scrittura 11.02.2006 le parti hanno prima di tutto definito e individuato in maniera certa l'estensione delle rispettive proprietà, assumendo quale riferimento la linea di confine risultante dalle mappe catastali e componendo, in tal modo, la controversia riguardante la consistente fascia di terreno compresa tra il confine catastale e la – più avanzata in direzione nord – recinzione del fondo IN, ora fascia Pt_1
che IN assumeva di avere usucapito, contro le allegazioni della (si veda CP_1
il punto “A” della transazione).
Soltanto dopo avere rimosso, nei termini detti, la preesistente situazione di incertezza, le parti hanno inteso trasferire da a IN, con una manifestazione di volontà CP_1
successiva e distinta, fondata su una delimitazione certa dei due fondi, la proprietà della
6 strada di cui si discute (per le parti ricadenti nei mappali 172 e 65 già di proprietà CP_1
– si veda il punto “B” della transazione).
Non vi sono, pertanto, ostacoli all'effetto traslativo voluto dalle parti.
Non vi è, poi, dubbio sul fatto che la volontà dei contraenti abbia avuto ad oggetto proprio il trasferimento del diritto di proprietà.
Ciò si ricava testualmente dal contratto, in cui è detto che “la sig.ra concede alla soc. CP_1
IN il diritto di proprietà”, e non è contestato dalla stessa che anzi qualifica la CP_1
transazione come “ad effetti traslativi” secondo l'intenzione delle parti, pur sostenendone, per altre ragioni, la nullità.
Pertanto, in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, va dichiarato che essa, in forza della scrittura privata 11.02.2006, ha acquistato il diritto di proprietà della strada di cui trattasi, così come individuata e descritta nella planimetria allegata al contratto.
La sentenza costituirà titolo per la trascrizione dell'acquisto, dopo l'esecuzione, ad opera della parte interessata, dei frazionamenti catastali necessari ad attribuire dati identificativi autonomi alle porzioni di terreno trasferite.
Dato l'accoglimento della domanda principale relativa alla proprietà della strada, restano assorbite le domande proposte dall'attrice in via subordinata.
Va inoltre respinta la domanda riconvenzionale della convenuta, riguardante la rimozione della “pavimentazione ecologica” stesa dall'attrice sulla strada in contesa, trattandosi di attività svolta dall'attrice su un bene proprio.
Punto 3)
E' pacifico e incontestato che la convenuta abbia installato un cancello carraio sulla propria recinzione, in corrispondenza del tratto iniziale della strada di cui al punto 2).
Il cancello è visibile nelle fotografie prodotte dall'attrice (doc. 9).
Nessuna prova è stata, però, offerta circa l'effettivo utilizzo del cancello in questione.
Infatti, dei capitoli di prova articolati dall'attrice, nessuno si riferisce all'uso del cancello da parte della convenuta o di terzi.
In tale situazione, non essendo provata l'esistenza di un'altrui pretesa sulla strada, diretta all'affermazione dell'esistenza di una servitù di passaggio, e non essendo neppure provata
7 una concreta attività di turbativa o molestia ai danni della proprietaria, la domanda – da ricondurre all'azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c. – deve essere respinta.
Invero, la predetta azione “ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa”, dovendosi considerare che “un'opera astrattamente idonea a consentire il passaggio da un fondo ad un altro, come l'esistenza di un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato” (Cass.
13710/2011: nel caso deciso, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto la semplice esistenza di un cancello, non utilizzato, idonea a rappresentare per il futuro una situazione di apparenza necessaria per fondare l'acquisto a titolo originario di una servitù di passaggio;
identico principio è affermato da Cass. 31382/2018)
Punto 4
Non è contestata, ed è pacifica in causa, l'esistenza, sul lato ovest dei fondi, di una servitù di passaggio a carico della proprietà (mappale 268) ed a favore della proprietà Pt_1
(mappale 170) per l'accesso dalla località “Ruio Faè” (doc. 4 di parte attrice). CP_1
La fonte di tale servitù è costituita, altrettanto pacificamente, dal rogito 21.06.1974 con il quale i fratelli danti causa della società attrice, acquistarono il fondo oggi in Per_1
proprietà della medesima.
Il rogito 21.06.1974 descrive la servitù come “diritto di transito esclusivamente ad uso abitazione, con esclusione di ogni altra destinazione”.
La scrittura privata 11.02.2006 precisa, al riguardo, quanto segue: “La sig.ra e la soc. CP_1
IN concordano che il titolo di servitù descritto al punto C, è e rimane ad uso esclusivamente abitativo così come espresso al punto C e con espressa volontà di comprendere nella esclusione l'uso agricolo e agrituristico”.
La stessa scrittura privata dà inoltre atto, nelle premesse, dell'avvenuta apposizione di una sbarra ad opera di IN, per impedire il passaggio sul mappale servente 268, verso il mappale dominante 170, con mezzi o veicoli a motore.
E' dato pacifico, in quanto affermato da entrambe le parti, che la sbarra in questione sia tuttora presente.
8 Ora, incontestata l'esistenza della servitù di passaggio, la domanda dell'attrice è rivolta ad ottenere la condanna della convenuta a cessare le asserite condotte di turbativa, costituite dal transito sul mappale 268 con modalità tali da realizzare l'uso “agricolo” o “agrituristico” vietato dal titolo e dall'accordo 11.02.2006.
Tuttavia, i capitoli di prova articolati dall'attrice per dimostrare che la servitù sia stata effettivamente esercitata con modalità difformi dal titolo (nn. 24 e 25) sono formulati in termini generici, in quanto mancano di riferimenti temporali specifici, idonei a descrivere i fatti in maniera precisa e circostanziata, sì da consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte.
Si tratta, perciò, di capitoli inammissibili.
Di conseguenza, difettando la prova delle lamentate turbative, la domanda in esame deve essere respinta.
Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, diretta ad ottenere la rimozione della sbarra (indicata anche come “cancello”) collocata sul mappale 268, si osserva quanto segue.
La destinazione della servitù di passaggio “ad uso abitativo” esclude senz'altro l'utilizzo a fini industriali, agricoli o commerciali, ma non esclude di per sé il transito con veicoli a motore, perché le ordinarie esigenze connesse all'abitare in un certo luogo comprendono anche, di regola, la conduzione di veicoli per il trasporto di persone, come l'automobile o il motociclo.
Ne consegue che la sbarra apposta da IN (oggi integra un impedimento Pt_1
all'esercizio della servitù nell'estensione risultante dal titolo costitutivo, sicché essa deve essere rimossa in accoglimento della domanda della convenuta, ex art. 1079 c.c..
Non risulta invero, dalla scrittura 11.02.2006, che la abbia accettato la presenza CP_1
della sbarra né che abbia rinunciato, anche solo tacitamente, alle azioni a lei spettanti per ottenerne la rimozione.
Punto 5)
Incontestata l'esistenza della servitù di acquedotto a favore del mappale 465 ( ed a Pt_1
carico dei mappali 58, 59, 64, 168 e 170 ( , servitù costituita sempre in forza del CP_1
9 precitato rogito 21.06.1974, la domanda dell'attrice è diretta ad ottenere la cessazione di pretese “turbative”, che sono però indimostrate.
Infatti, l'unico capitolo di prova articolato al riguardo dall'attrice (n. 28), oltre ad essere formulato in maniera generica, ha comunque ad oggetto una circostanza irrilevante, perché inidonea a costituire un effettivo impedimento od ostacolo all'esercizio della servitù di cui trattasi (il capitolo fa riferimento ad un colloquio tra la e un “operaio” della ditta CP_1
Alto Trevigiano Servizi, durante il quale la prima avrebbe “detto” al secondo che Pt_1
“doveva spostare le condutture che passano sui terreni di sua proprietà”).
Anche questa domanda deve essere, perciò, respinta.
Punto 6
Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni, perché gli esborsi documentati dall'attrice non costituiscono perdite dipendenti dalla mancata formalizzazione, a mezzo di atto pubblico, delle pattuizioni contenute nella scrittura privata 11.02.2006.
Invero, le spese sostenute per il procedimento di mediazione (doc. 18) non costituiscono danno, ma devono essere rifuse unitamente alle spese di lite, alle quali sono assimilabili
(Cass. 5389/2024, 32306/2023).
Le spese per il deposito della scrittura 11.02.2006 presso un notaio (doc. 19) risalgono ad una scelta volontaria dell'attrice, non dipendente dall'omissione addebitata alla convenuta, non essendo il deposito obbligatorio né sostitutivo dell'atto pubblico.
Le spese di registrazione della scrittura privata e le marche da bollo costituiscono importi comunque dovuti, per legge, dall'attrice.
***
In conclusione, devono essere accolte le domande di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Le altre domande dell'attrice devono essere respinte.
Va respinta la domanda riconvenzionale della convenuta diretta ad ottenere la rimozione della “pavimentazione ecologica” stesa sulla strada.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale di rimozione della sbarra (in atti indicata anche come “cancello”) collocata sul mappale 268 di proprietà dell'attrice.
10 La prevalente, ma non integrale, soccombenza di parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo (1/3), restando la rimanente quota dei due terzi (2/3) a carico della medesima convenuta.
Liquidazione come da dispositivo, a parametri medi per lo scaglione da 5.201,00 a
26.000,00 euro, secondo il valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata in data
11.02.2006, stipulata tra IN Donale S.a.s. di IG RI & C., oggi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
- accerta e dichiara che, per effetto della predetta scrittura privata 11.02.2006, la società
IN Donale S.a.s. di IG RI & C., oggi Parte_1
ha acquistato la piena proprietà della strada e dell'adiacente zona di rispetto
[...]
individuate e descritte nella planimetria allegata alla medesima scrittura privata, planimetria sottoscritta dalle parti;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta eseguite, ad opera della parte interessata, le necessarie operazioni tecniche di frazionamento catastale;
- respinge le altre domande proposte dall'attrice Parte_1
ei confronti della convenuta
[...] Controparte_1
- respinge la domanda riconvenzionale, proposta dalla convenuta di Controparte_1
condanna dell'attrice alla rimozione della Parte_1
pavimentazione stesa sui fondi oggetto di causa;
- in accoglimento dell'altra domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta CP_1
condanna l'attrice a rimuovere la
[...] Parte_1
sbarra (in atti indicata anche come cancello) collocata sul mappale 268, foglio 16, Comune di Tarzo, sbarra che impedisce l'accesso con veicoli a motore al confinante mappale 170, foglio 16, Comune di Tarzo;
11 - compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e pertanto condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_1 Parte_1
la rimanente quota di due terzi (2/3), che liquida, già operata la
[...]
compensazione, in euro 1.301,33 per spese di mediazione ed in euro 3.384,66 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 4 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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