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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1569/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 24.06.2025 e vertente
TRA
- in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni;
OPPONENTE
E
- Avv. , nato a Terracina in [...] Controparte_1
25.11.1968 (C.F. ), C.F._1 in proprio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Fabio Sarra;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 339/2023.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata all'udienza del 27/2/2024, in quanto tardiva, inammissibile e infondata,
1. in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
1 attiva dell'Avv. non essendo erede del Dott. Controparte_1
; Persona_1
2. in subordine, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Avv.
a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
912,96, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 3.4.2023 all'effettiva restituzione, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa;
3. in via principale: accertare e dichiarare che l'Avv. Controparte_1
, per tutti i motivi dedotti in atti e provati in corso di causa, non
[...] ha diritto di ottenere da la consegna dell'estratto Parte_1 integrale del conto corrente n. 1000/00000031013, acceso dal de cuius
Dott. , dall'apertura del contratto di conto corrente Persona_1 sino alla chiusura dello stesso, nonché dei rapporti finanziari ed assicurativi intrattenuti dalla medesima Banca con il de cuius e, per
l'effetto, accogliere la presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande riconvenzionali, compresa quella ex art 96
c.p.c., formulate dall'opposto, condannando l'Avv. a Controparte_1 restituire a la somma di € 912,96, oltre interessi di Parte_1 mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 3.4.2023 all'effettiva restituzione, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa;
4. in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare l'Avv.
al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 aggravata per la somma di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva.
6. In via istruttoria: si oppone all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della prova per testi per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. depositata il 20/5/2024”.
2 Parte opposta, previa reiterazione delle istanze di prova orale, concludeva nella seguente maniera: “La presente difesa insiste per
l'accoglimento delle conclusioni rassegante, chiedendo:
In via principale:
1. rigettare tutte le avverse domande per i motivi illustrati;
2. in riconvenzionale, per i motivi illustrati in atti, condannare la banca in persona del L.R.P.T., in ordine al punto 1. Parte_1 della domanda riconvenzionale: sulla inottemperanza da parte dell'istituto di credito all'ordine del giudice di cui al decreto ingiuntivo n. 339/23 del
Tribunale di Latina, nella misura di €25.000,00 o nella minor o maggior somma da valutarsi di ufficio secondo principi di giustizia ed equità.
3. Condannare altresì, per i motivi illustrati, la banca
[...] in persona del L.R.P.T., in ordine al punto 2. della Parte_1 domanda riconvenzionale: sulla asserita mancanza di ulteriore documentazione relativa ai rapporti tra il de cuius e la Controparte_2
, alla somma di € 25.000,00 o nella maggior o minor somma che
[...] verrà ritenuta corretta e di giustizia da questo Giudice con valutazione equitativa.
4. Infine, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, ricorrono gli estremi della condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata avendo resistito in giudizio ispirata da colpa grava e/o mala fede.
5. Spese di lite vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. , premesso di essere erede del dott. Controparte_1
, deceduto in Terracina in data 15.08.2022 come da Persona_1 certificato di morte allegato, otteneva decreto ingiuntivo n. 339/2023 (R.G.
n. 185/2023) provvisoriamente esecutivo pronunciato dal Tribunale civile di Latina in data 14.02.2023, con il quale veniva ingiunto a
[...]
, Parte_2 CP_3 CP_4
[...] , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
la consegna di documentazione contabile e Controparte_7 bancaria afferente ai rapporti facenti capo in vita al sig. Persona_1
identificati nel ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese
[...] di procedura.
Proponeva opposizione in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, mediante la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, la carenza di legittimazione attiva del , la carenza di prova scritta richiesta ex CP_1 art. 633 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'infondatezza della domanda di consegna per avvenuto adempimento e per decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, formulava l'exceptio doli generalis e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà della lite.
Concludeva chiedendo quanto sopra trascritto.
Si costituiva replicando agli avversi motivi Controparte_1 di opposizione e chiedendone il rigetto in quanto infondati.
A sostegno della domanda di consegna depositava testamento pubblico del sig. , dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Persona_1 firmata dal , atto di accettazione di eredità con Controparte_1 beneficio di inventario, a riprova della qualità di erede assunta, nonché verbale di pignoramento mobiliare e documentazione contabile parziale proveniente dall'opponente.
In via riconvenzionale chiedeva che fosse Parte_1 condannata al risarcimento del danno quantificato nella misura di Euro
50.000,00.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Il Giudice istruttore, rilevata l'assenza dei presupposti di cui all'art. 649
c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte e confermava la data di udienza indicata in citazione.
4 All'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata per l'assolvimento della condizione di procedibilità e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per la formulazione delle richieste di prova. Successivamente, lette le istanze istruttorie formulate, il
Giudice istruttore, ritenendo la causa documentale e matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 24.06.2025. L'udienza si svolgeva a trattazione scritta su richiesta congiunta delle parti e veniva sostituita dalle note di cui all'art. 127-ter c.p.c.. All'esito della suddetta udienza, lette le note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente osservato, quanto alla legittimazione ad agire dell'Avv. , che appare dimostrata la propria qualità di erede del CP_1 sig. quale presupposto di esercizio del diritto ad Persona_1 ottenere la consegna di documentazione di rapporti bancari da costui intrattenuti in vita.
Come chiarito da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024, "in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successione- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt.
565 e ss. c.c.".
5 Parte opposta ha correttamente assolto a tale onere di produzione, essendo stati depositati il certificato di morte del (doc. 1 CP_1 allegato al fascicolo monitorio), il proprio atto di nascita (cfr. doc. 2), il testamento, redatto con atto notarile, del defunto (di cui al doc. 3),
l'accettazione dell'eredità avvenuta con beneficio di inventario (cfr. doc. 4).
Tale documentazione è sufficiente a dimostrare l'acquisto della qualità di erede (legittimo) da parte di . Controparte_1
La tesi sostenuta dall'opponente, in base alla quale quest'ultimo sarebbe, invece, sprovvisto del titolo ereditario in quanto pretermesso dalla vicenda successoria in virtù di quanto disposto in testamento, è errata.
Il testamento del dott. , infatti, come emerge da Persona_1 copia del verbale notarile dell'11.08.2021, registrato in data 26.08.2022, così dispone: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Per_ Nomino mia erede mia moglie nella quota corrispondente alla sua legittima oltre all'intera quota disponibile e ciò in particolare in considerazione dell'assistenza che mi ha già prestato nel corso degli anni
e che mi assicurerà altresì da oggi in avanti mia vita natural durante” (doc.
3 allegato al ricorso monitorio e doc. 2 allegato alla comparsa).
Come si legge nel documento richiamato, il sig. , Persona_1 nel disporre dei propri averi, ha previsto che il patrimonio disponibile, esclusa la quota di legittima spettante alla moglie e (si desume implicitamente) al figlio, fosse assegnata a quest'ultima in considerazione dell'assistenza prestata in vita.
Non vi è stata, quindi, alcuna volontà di pretermissione del CP_1
dalla vicenda successoria del padre, bensì la semplice
[...] attribuzione, per volontà testamentaria, della quota di eredità appartenente al patrimonio disponibile in favore del coniuge superstite. La nomina della Per_ sig. ad erede del de cuius nel rispetto della “sua quota di legittima” depone, infatti, nel senso che il testatore abbia debitamente tenuto conto della quota di legittima spettante al figlio, . Controparte_1
6 D'altra parte, tale interpretazione appare ulteriormente avvalorata dalla documentata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'Avv. , fenomeno che presuppone l'avvenuta vocatio e la CP_1 delazione del chiamato considerato erede legittimo.
Appare, quindi, pacifico lo status di erede legittimo acquistato dall'Avv.
e la propria legittimazione ad agire nella presente Controparte_1 sede al fine di ricostruire le vicende economiche afferenti all'eredità pervenuta onde verificare se vi sia stata una lesione della propria quota di legittima e di esperire i rimedi previsti dalla legge (azione di riduzione di cui agli artt. 559 e seguenti c.c.).
L'eccezione sul punto formulata dall'opponente deve essere, pertanto, rigettata.
Il motivo di opposizione concernente la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo va del pari disattesa.
L'Avv. ha dato prova di essere creditore in Controparte_1 forza di successione mortis causa ed ha fornito prova scritta delle ragioni di credito affermate (cfr. documentazione concernente la qualità di erede, le comunicazioni effettuate agli istituti di credito, l'adempimento parziale da parte della Banca opponente, cfr. doc. allegati alla comparsa di risposta).
Il decreto ingiuntivo emesso non può dirsi, perciò, affetto da nullità.
Passando al merito della controversia, occorre rilevare quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di documentazione contabile, in questo caso afferente al rapporto di conto corrente
(contraddistinto dall'identificativo n. 1000/00000031013) concluso tra il sig.
e promossa da Persona_1 Parte_1 CP_1
ricorrendo allo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo.
[...]
Tale richiesta è stata motivata dalla necessità di verificare le movimentazioni del conto, dalla apertura sino alla chiusura, atteso il convincimento maturato dal che siano state eseguite CP_1 operazioni distrattive del credito non autorizzate che abbiano pregiudicato
7 l'integrità della propria quota di riserva riducendo il patrimonio acquistabile iure successionis.
La tuttavia, come ammesso dallo stesso , CP_2 CP_1 ottemperava alla richiesta di consegna ante causam ed in corso di causa trasmettendo copia degli estratti contabili relativi ai movimenti dei titoli degli ultimi dieci anni (dal 2012 al 2022, data della richiesta, come emerge dalla documentazione depositata a corredo del ricorso monitorio agli allegati n. 7 e 11 e da quella depositata da in allegato alla Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2).
Ebbene, la condotta tenuta da può dirsi ottemperante Parte_1 all'onere di produzione documentale incombente sugli istituti di credito ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/1995 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) che, al comma 2, dispone che “Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile” mentre, al comma 4, sancisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
L'obbligo sancito all'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 di custodire e consegnare al cliente (e ad eventuali successori a titolo particolare) copia della documentazione contrattuale concernente il rapporto instaurato è limitato alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (tenuto conto del termine di prescrizione ordinaria dei diritti), giacché appare contrario a buona fede far ricadere sull'istituto di credito la responsabilità derivante dall'eventuale smarrimento dei dati e dei documenti risalenti nel tempo.
Lo stesso ragionamento si ritiene, a maggior ragione, che debba applicarsi anche ai documenti di sintesi, aventi valore meramente
8 informativo, che sono parimenti trasmessi con periodicità all'interessato sul quale incombe un onere di conservazione e custodia.
Alla fattispecie in analisi occorre, pertanto, applicare il principio di diritto, recentemente espresso da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35039 del
29/11/2022, in base al quale "In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede
"in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti".
In mancanza di documentate richieste o contestazioni tempestive da parte del e poi , alla luce della Persona_1 CP_1 documentazione prodotta, si presume che abbia Parte_1 osservato gli oneri di comunicazione previsti dalla legge, con conseguente esonero da ogni responsabilità.
Sarebbe stato onere del , operando il principio di buona fede CP_1 su entrambe le parti del contratto, custodire tutta la documentazione, contabile e non, ricevuta nel corso degli anni.
Per tali ragioni, va accolto il motivo di opposizione così prospettato da con la conseguenza che l'opponente nulla è Parte_1 tenuta a consegnare in favore di . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo deve essere, dunque, revocato limitatamente al punto C) (attinente le sole parti della odierna causa) relativo al rapporto di conto corrente n. 1000/00000031013 acceso dal presso CP_1
Parte_1
Per gli stessi motivi deve essere rigettata la domanda riconvenzionale
9 formulata dall'opposto, attesa l'insussistenza di responsabilità della Banca
e di un danno cagionato.
Ogni ulteriore e diversa domanda o eccezione non scrutinata deve ritenersi disattesa.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria formulata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'opponente nei confronti dell'opposto, essa è infondata e va respinta, non apparendo la condotta processuale tenuta dal connotata da mala fede o colpa grave, bensì rientrando CP_1 nell'ordinario esercizio del diritto di difesa e di azione.
Analoghe ragioni, oltre alla complessità dei rapporti dedotti e alla natura documentale della controversia e comunque alla sussistenza della legittimazione attiva dell'opposto (contestata dalla opponente), inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2023, pronunciato dal Tribunale civile di Latina in data 14.02.2023, limitatamente al punto C) [ossia all'obbligo di consegna di (C.F.: 00799960158) della Controparte_4 seguente documentazione: estratto integrale del conto corrente n.
1000/00000031013, acceso dal de cuius, dall'apertura del contratto di conto corrente sino alla chiusura dello stesso;
contratti e documentazione contabile relativa ai rapporti finanziari ed assicurativi intrattenuti dal medesimo de cuius];
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1569/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 24.06.2025 e vertente
TRA
- in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni;
OPPONENTE
E
- Avv. , nato a Terracina in [...] Controparte_1
25.11.1968 (C.F. ), C.F._1 in proprio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Fabio Sarra;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 339/2023.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata all'udienza del 27/2/2024, in quanto tardiva, inammissibile e infondata,
1. in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
1 attiva dell'Avv. non essendo erede del Dott. Controparte_1
; Persona_1
2. in subordine, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Avv.
a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
912,96, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 3.4.2023 all'effettiva restituzione, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa;
3. in via principale: accertare e dichiarare che l'Avv. Controparte_1
, per tutti i motivi dedotti in atti e provati in corso di causa, non
[...] ha diritto di ottenere da la consegna dell'estratto Parte_1 integrale del conto corrente n. 1000/00000031013, acceso dal de cuius
Dott. , dall'apertura del contratto di conto corrente Persona_1 sino alla chiusura dello stesso, nonché dei rapporti finanziari ed assicurativi intrattenuti dalla medesima Banca con il de cuius e, per
l'effetto, accogliere la presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande riconvenzionali, compresa quella ex art 96
c.p.c., formulate dall'opposto, condannando l'Avv. a Controparte_1 restituire a la somma di € 912,96, oltre interessi di Parte_1 mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 3.4.2023 all'effettiva restituzione, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa;
4. in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare l'Avv.
al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 aggravata per la somma di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva.
6. In via istruttoria: si oppone all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della prova per testi per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. depositata il 20/5/2024”.
2 Parte opposta, previa reiterazione delle istanze di prova orale, concludeva nella seguente maniera: “La presente difesa insiste per
l'accoglimento delle conclusioni rassegante, chiedendo:
In via principale:
1. rigettare tutte le avverse domande per i motivi illustrati;
2. in riconvenzionale, per i motivi illustrati in atti, condannare la banca in persona del L.R.P.T., in ordine al punto 1. Parte_1 della domanda riconvenzionale: sulla inottemperanza da parte dell'istituto di credito all'ordine del giudice di cui al decreto ingiuntivo n. 339/23 del
Tribunale di Latina, nella misura di €25.000,00 o nella minor o maggior somma da valutarsi di ufficio secondo principi di giustizia ed equità.
3. Condannare altresì, per i motivi illustrati, la banca
[...] in persona del L.R.P.T., in ordine al punto 2. della Parte_1 domanda riconvenzionale: sulla asserita mancanza di ulteriore documentazione relativa ai rapporti tra il de cuius e la Controparte_2
, alla somma di € 25.000,00 o nella maggior o minor somma che
[...] verrà ritenuta corretta e di giustizia da questo Giudice con valutazione equitativa.
4. Infine, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, ricorrono gli estremi della condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata avendo resistito in giudizio ispirata da colpa grava e/o mala fede.
5. Spese di lite vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. , premesso di essere erede del dott. Controparte_1
, deceduto in Terracina in data 15.08.2022 come da Persona_1 certificato di morte allegato, otteneva decreto ingiuntivo n. 339/2023 (R.G.
n. 185/2023) provvisoriamente esecutivo pronunciato dal Tribunale civile di Latina in data 14.02.2023, con il quale veniva ingiunto a
[...]
, Parte_2 CP_3 CP_4
[...] , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
la consegna di documentazione contabile e Controparte_7 bancaria afferente ai rapporti facenti capo in vita al sig. Persona_1
identificati nel ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese
[...] di procedura.
Proponeva opposizione in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, mediante la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, la carenza di legittimazione attiva del , la carenza di prova scritta richiesta ex CP_1 art. 633 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'infondatezza della domanda di consegna per avvenuto adempimento e per decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, formulava l'exceptio doli generalis e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà della lite.
Concludeva chiedendo quanto sopra trascritto.
Si costituiva replicando agli avversi motivi Controparte_1 di opposizione e chiedendone il rigetto in quanto infondati.
A sostegno della domanda di consegna depositava testamento pubblico del sig. , dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Persona_1 firmata dal , atto di accettazione di eredità con Controparte_1 beneficio di inventario, a riprova della qualità di erede assunta, nonché verbale di pignoramento mobiliare e documentazione contabile parziale proveniente dall'opponente.
In via riconvenzionale chiedeva che fosse Parte_1 condannata al risarcimento del danno quantificato nella misura di Euro
50.000,00.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Il Giudice istruttore, rilevata l'assenza dei presupposti di cui all'art. 649
c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte e confermava la data di udienza indicata in citazione.
4 All'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata per l'assolvimento della condizione di procedibilità e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per la formulazione delle richieste di prova. Successivamente, lette le istanze istruttorie formulate, il
Giudice istruttore, ritenendo la causa documentale e matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 24.06.2025. L'udienza si svolgeva a trattazione scritta su richiesta congiunta delle parti e veniva sostituita dalle note di cui all'art. 127-ter c.p.c.. All'esito della suddetta udienza, lette le note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente osservato, quanto alla legittimazione ad agire dell'Avv. , che appare dimostrata la propria qualità di erede del CP_1 sig. quale presupposto di esercizio del diritto ad Persona_1 ottenere la consegna di documentazione di rapporti bancari da costui intrattenuti in vita.
Come chiarito da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024, "in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successione- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt.
565 e ss. c.c.".
5 Parte opposta ha correttamente assolto a tale onere di produzione, essendo stati depositati il certificato di morte del (doc. 1 CP_1 allegato al fascicolo monitorio), il proprio atto di nascita (cfr. doc. 2), il testamento, redatto con atto notarile, del defunto (di cui al doc. 3),
l'accettazione dell'eredità avvenuta con beneficio di inventario (cfr. doc. 4).
Tale documentazione è sufficiente a dimostrare l'acquisto della qualità di erede (legittimo) da parte di . Controparte_1
La tesi sostenuta dall'opponente, in base alla quale quest'ultimo sarebbe, invece, sprovvisto del titolo ereditario in quanto pretermesso dalla vicenda successoria in virtù di quanto disposto in testamento, è errata.
Il testamento del dott. , infatti, come emerge da Persona_1 copia del verbale notarile dell'11.08.2021, registrato in data 26.08.2022, così dispone: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Per_ Nomino mia erede mia moglie nella quota corrispondente alla sua legittima oltre all'intera quota disponibile e ciò in particolare in considerazione dell'assistenza che mi ha già prestato nel corso degli anni
e che mi assicurerà altresì da oggi in avanti mia vita natural durante” (doc.
3 allegato al ricorso monitorio e doc. 2 allegato alla comparsa).
Come si legge nel documento richiamato, il sig. , Persona_1 nel disporre dei propri averi, ha previsto che il patrimonio disponibile, esclusa la quota di legittima spettante alla moglie e (si desume implicitamente) al figlio, fosse assegnata a quest'ultima in considerazione dell'assistenza prestata in vita.
Non vi è stata, quindi, alcuna volontà di pretermissione del CP_1
dalla vicenda successoria del padre, bensì la semplice
[...] attribuzione, per volontà testamentaria, della quota di eredità appartenente al patrimonio disponibile in favore del coniuge superstite. La nomina della Per_ sig. ad erede del de cuius nel rispetto della “sua quota di legittima” depone, infatti, nel senso che il testatore abbia debitamente tenuto conto della quota di legittima spettante al figlio, . Controparte_1
6 D'altra parte, tale interpretazione appare ulteriormente avvalorata dalla documentata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'Avv. , fenomeno che presuppone l'avvenuta vocatio e la CP_1 delazione del chiamato considerato erede legittimo.
Appare, quindi, pacifico lo status di erede legittimo acquistato dall'Avv.
e la propria legittimazione ad agire nella presente Controparte_1 sede al fine di ricostruire le vicende economiche afferenti all'eredità pervenuta onde verificare se vi sia stata una lesione della propria quota di legittima e di esperire i rimedi previsti dalla legge (azione di riduzione di cui agli artt. 559 e seguenti c.c.).
L'eccezione sul punto formulata dall'opponente deve essere, pertanto, rigettata.
Il motivo di opposizione concernente la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo va del pari disattesa.
L'Avv. ha dato prova di essere creditore in Controparte_1 forza di successione mortis causa ed ha fornito prova scritta delle ragioni di credito affermate (cfr. documentazione concernente la qualità di erede, le comunicazioni effettuate agli istituti di credito, l'adempimento parziale da parte della Banca opponente, cfr. doc. allegati alla comparsa di risposta).
Il decreto ingiuntivo emesso non può dirsi, perciò, affetto da nullità.
Passando al merito della controversia, occorre rilevare quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di documentazione contabile, in questo caso afferente al rapporto di conto corrente
(contraddistinto dall'identificativo n. 1000/00000031013) concluso tra il sig.
e promossa da Persona_1 Parte_1 CP_1
ricorrendo allo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo.
[...]
Tale richiesta è stata motivata dalla necessità di verificare le movimentazioni del conto, dalla apertura sino alla chiusura, atteso il convincimento maturato dal che siano state eseguite CP_1 operazioni distrattive del credito non autorizzate che abbiano pregiudicato
7 l'integrità della propria quota di riserva riducendo il patrimonio acquistabile iure successionis.
La tuttavia, come ammesso dallo stesso , CP_2 CP_1 ottemperava alla richiesta di consegna ante causam ed in corso di causa trasmettendo copia degli estratti contabili relativi ai movimenti dei titoli degli ultimi dieci anni (dal 2012 al 2022, data della richiesta, come emerge dalla documentazione depositata a corredo del ricorso monitorio agli allegati n. 7 e 11 e da quella depositata da in allegato alla Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2).
Ebbene, la condotta tenuta da può dirsi ottemperante Parte_1 all'onere di produzione documentale incombente sugli istituti di credito ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/1995 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) che, al comma 2, dispone che “Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile” mentre, al comma 4, sancisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
L'obbligo sancito all'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 di custodire e consegnare al cliente (e ad eventuali successori a titolo particolare) copia della documentazione contrattuale concernente il rapporto instaurato è limitato alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (tenuto conto del termine di prescrizione ordinaria dei diritti), giacché appare contrario a buona fede far ricadere sull'istituto di credito la responsabilità derivante dall'eventuale smarrimento dei dati e dei documenti risalenti nel tempo.
Lo stesso ragionamento si ritiene, a maggior ragione, che debba applicarsi anche ai documenti di sintesi, aventi valore meramente
8 informativo, che sono parimenti trasmessi con periodicità all'interessato sul quale incombe un onere di conservazione e custodia.
Alla fattispecie in analisi occorre, pertanto, applicare il principio di diritto, recentemente espresso da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35039 del
29/11/2022, in base al quale "In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede
"in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti".
In mancanza di documentate richieste o contestazioni tempestive da parte del e poi , alla luce della Persona_1 CP_1 documentazione prodotta, si presume che abbia Parte_1 osservato gli oneri di comunicazione previsti dalla legge, con conseguente esonero da ogni responsabilità.
Sarebbe stato onere del , operando il principio di buona fede CP_1 su entrambe le parti del contratto, custodire tutta la documentazione, contabile e non, ricevuta nel corso degli anni.
Per tali ragioni, va accolto il motivo di opposizione così prospettato da con la conseguenza che l'opponente nulla è Parte_1 tenuta a consegnare in favore di . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo deve essere, dunque, revocato limitatamente al punto C) (attinente le sole parti della odierna causa) relativo al rapporto di conto corrente n. 1000/00000031013 acceso dal presso CP_1
Parte_1
Per gli stessi motivi deve essere rigettata la domanda riconvenzionale
9 formulata dall'opposto, attesa l'insussistenza di responsabilità della Banca
e di un danno cagionato.
Ogni ulteriore e diversa domanda o eccezione non scrutinata deve ritenersi disattesa.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria formulata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'opponente nei confronti dell'opposto, essa è infondata e va respinta, non apparendo la condotta processuale tenuta dal connotata da mala fede o colpa grave, bensì rientrando CP_1 nell'ordinario esercizio del diritto di difesa e di azione.
Analoghe ragioni, oltre alla complessità dei rapporti dedotti e alla natura documentale della controversia e comunque alla sussistenza della legittimazione attiva dell'opposto (contestata dalla opponente), inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2023, pronunciato dal Tribunale civile di Latina in data 14.02.2023, limitatamente al punto C) [ossia all'obbligo di consegna di (C.F.: 00799960158) della Controparte_4 seguente documentazione: estratto integrale del conto corrente n.
1000/00000031013, acceso dal de cuius, dall'apertura del contratto di conto corrente sino alla chiusura dello stesso;
contratti e documentazione contabile relativa ai rapporti finanziari ed assicurativi intrattenuti dal medesimo de cuius];
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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