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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7518/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7518/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
[...] CONVENUTO/I
***
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 11,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...]
l'avv. LONGHI DA ,.Per Parte_1 Controparte_1
nessuno Per e l'avv. MAZZELLA FEDERICO e per
[...] Controparte_2 CP_2 CP_2
l'avv. AV Daniela
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,52 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7518/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 P.IVA_1
DA elettivamente domiciliato in VIA PIETRO VERRI 45 BIASSONO presso il difensore avv. LONGHI
DA
ATTORE/I
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
onvenuto contumace
(C.F. , e (C.F. ), con il CP_2 C.F._2 CP_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. MAZZELLA FEDERICO elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 30 20091 BRESSO presso il difensore avv. MAZZELLA FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AV GIUSEPPE e dell'avv. CP_2 C.F._4
LO NC ( ) VIA CERNAIA 15 TORINO;
AV LA C.F._5
( ) VIA SAN QUINTINO 40 10121 TORINO;
elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO C.F._6
FERRARIS, 46 10129 TORINO presso il difensore avv. AV GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 20 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con ricorso ex art. 281 decies e s.s. c.p.c. dal Controparte_3
, con il quale ha convenuto in giudizio la , il sig.
[...] Controparte_1 Controparte_1
e i sig.ri e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni : 1) In via CP_2 CP_2 CP_2
principale nel merito: a) accertare e dichiarare che i proprietari del locale Sig. (C.F. CP_2
), il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nell'anno 2019 hanno sottoscritto contratto di C.F._3
locazione/conduzione/utilizzo/comodato con la (C.F. Controparte_1
P IVA afferente l'immobile sito al piano terra nel complesso condominiale C.F._1 P.IVA_2
in MA (MI), Via Valassina n. 6; b) accertare e dichiarare se il contratto di locazione/conduzione/utilizzo/comodato sottoscritto tra Controparte_1
(C.F. P IVA ed i proprietari del locale Sig. (C.F. C.F._1 P.IVA_2 CP_2
), il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), preveda espressamente il rispetto del regolamento condominiale da parte C.F._3
dell'utilizzatore di fatto;
c) accertare e dichiarare che il Controparte_1
pagina 3 di 20 (C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
ha realizzato nell'anno 2021 un DE nell'area condominiale antistante il locale medesimo senza CP_1
la preventiva approvazione del di proprietario della suddetta area;
c) Controparte_4 Pt_1
accertare e dichiarare che il (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
svolge la propria attività e utilizza il DE dalla medesima installata;
d) accertare e dichiarare CP_1
che il regolamento vieta la realizzazione di opere esterne che modifichino l'architettura, l'estetica e CP_5
la simmetria del fabbricato nonché il porre in essere attività che comportino molestie o disturbo a cose o persona;
e) accertare e dichiarare che in caso di violazione del regolamento condominiale, sussiste la responsabilità solidale tra proprietario e affittuario e/o utilizzatore di fatto, dichiarando conseguentemente la responsabilità anche dei proprietari Sig. (C.F. ), il Sig. CP_2 C.F._4 CP_2
(C.F. e la Sig.ra (C.F. ) per culpa in
[...] C.F._2 CP_2 C.F._3
eligendo e/o in vigilando con violazione degli violazione degli artt. 1138, 1176, 1218 e 2043 c.c.; accertare e
dichiarare che il regolamento condominiale prevede espressamente che il conduttore / utilizzatore debba rispettare le obbligazioni e il regolamento stesso, ferma restando la solidarietà del conduttore/utilizzatore con il proprietario locatore;
accertare e dichiarare che la realizzazione del DE da parte della
[...]
(C.F. P IVA , in persona della legale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore è stata effettuata su area di proprietà e se la Controparte_1 CP_5
stessa è avvenuta in forza e rispetto di provvedimenti amministrativa all'uopo necessari;
accertare e dichiarare
che la realizzazione del DE da parte della (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
modifica l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato;
accertare e dichiarare che la CP_1
realizzazione del DE da parte della (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
viola il diritto di utilizzo della proprietà condominiale da parte degli abitanti del CP_1 Parte_1
e conseguentemente il diritto di fruizione della proprietà privata comune nonchè lede la loro normale Parte_1
pagina 4 di 20 realizzazione del vivere quotidiano, costituendo quindi molestia o disturbo a cose o persone anche in violazione all'art. 1102 c.c. ; accertare e dichiarare che lo svolgimento dell'attività della Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale
[...] C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore viola le prescrizioni di cui al regolamento condominiale Controparte_1
relativamente all'art. n. 9 ed all'art. n. 11; e per l'effetto ordinare ai locatori-proprietari-comodanti Sig.
(C.F. il Sig. (C.F. e la CP_2 C.F._4 CP_2 C.F._2
Sig.ra (C.F. ), ed al conduttore/utilizzatore/esercente/comodatario CP_2 C.F._3
(C.F. P IVA , in Controparte_1 Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
persona della legale rappresentante pro tempore alla rimozione/asporto del DE Controparte_1
installato nell'area condominiale adiacente l'attività commerciale resistente e di tutti quei comportamenti che violano il regolamento condominiale e che turbano e ledono il diritto alla salute, lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano;
e condannare i resistenti, in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, per tutto il periodo di svolgimento di detta attività in violazione del disposto di cui all'artt. 1138,
1176, 1218, 2043 e 2059 c.c., (lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano), tenuto conto anche del protrarsi della violazione del regolamento, come emerge dalla documentazione riversata in atti, da liquidarsi in euro 5.000,00 e/o in via equitativa nella somma disposta dal Giudice e/o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ed anche alla luce delle risultanze istruttorie;
tenuto conto che il danno dovrà essere considerato e valutato dal giorno in cui è
stato realizzato il DE sino a quando non sarà cessata la lesione del diritto;
dichiarare la condanna dei resistenti ex art. 614 bis c.p.c.., in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di una somma pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione del DE e
nell'esecuzione delle inibizioni che verranno disposte dal giudice, o alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o disposta in via equitativa dal giudice;
…..
Si costituiva in giudizio , con comparsa, contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo: “in CP_2
via pregiudiziale o preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente il Giudice
pagina 5 di 20 di Pace ex art. 7 comma 3 n. 2 cpc. in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti delle comproprietarie sig.re , Persona_1 [...]
e ; Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le predette Per_2 Persona_3
eccezioni non dovessero essere accolte, in ogni caso, sospendere il procedimento, concedendo termine perentorio a parte ricorrente per esperire la mediazione obbligatoria anche nei confronti delle altre comproprietarie pena improcedibilità della domanda. Nel merito: in via principale: rigettare e /o dichiarare inammissibile e/o improponibile, ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale trasversale ed in ogni caso: nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente,
dichiarare tenuto e condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a manlevare o comunque a tenere indenne il sig. da qualsivoglia CP_2
onere derivante dalla rimozione del DE installato, nonché da qualsivoglia importo che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in conseguenza dell'edificazione e/o mancata rimozione del DE per cui è
causa e /o dei rumori molesti e/o delle violazioni al regolamento di condominio. con vittoria di compensi e anticipazioni oltre accessori di legge”..
Si costituivano altresì in giudizio e chiedendo “In Via preliminare: gli odierni CP_2 CP_2
resistenti, previa eccezione di incompetenza in favore del Giudice di Pace di , non si oppongono alla CP_3
rimozione / asporto del DE installato arbitrariamente dalla su area Controparte_1 Controparte_1
esterna all'immobile oggetto di locazione;
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dei coniugi e , per tutti i motivi esposti nella narrativa….” CP_2 CP_2
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di , il giudice rinviava per permettere alle parti di CP_1
valutare ipotesi transattive.
All'udienza del 11.10.2024 venivano concessi i richiesti termini ex art. 281 duodecies cpc
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza del 25.2.2025 le parti precisavano come segue:
pagina 6 di 20 parte il : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, in accoglimento del su esteso ricorso, così Parte_1
giudicare: 1) In via principale nel merito: a) accertare e dichiarare che i proprietari del locale Sig. CP_2
(C.F. ), il Sig. (C.F. e la Sig.ra
[...] C.F._4 CP_2 C.F._2
(C.F. ), nell'anno 2019 hanno sottoscritto contratto di CP_2 C.F._3
locazione/conduzione/utilizzo/comodato con la (C.F. Controparte_1
P IVA afferente l'immobile sito al piano terra nel complesso condominiale C.F._1 P.IVA_2
in MA (MI), Via Valassina n. 6; b) accertare e dichiarare se il contratto di locazione/conduzione/utilizzo/comodato sottoscritto tra Controparte_1
(C.F. P IVA ed i proprietari del locale Sig. (C.F. C.F._1 P.IVA_2 CP_2
), il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), preveda espressamente il rispetto del regolamento condominiale da parte C.F._3
dell'utilizzatore di fatto;
c) accertare e dichiarare che il Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
ha realizzato nell'anno 2021 un DE nell'area condominiale antistante il locale medesimo senza CP_1
la preventiva approvazione del di proprietario della suddetta area;
c) Controparte_4 Pt_1
accertare e dichiarare che il (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
svolge la propria attività e utilizza il DE dalla medesima installata;
d) accertare e dichiarare CP_1
che il regolamento vieta la realizzazione di opere esterne che modifichino l'architettura, l'estetica e CP_5
la simmetria del fabbricato nonché il porre in essere attività che comportino molestie o disturbo a cose o persona;
e) accertare e dichiarare che in caso di violazione del regolamento condominiale, sussiste la responsabilità solidale tra proprietario e affittuario e/o utilizzatore di fatto, dichiarando conseguentemente la responsabilità anche dei proprietari Sig. (C.F. ), il Sig. CP_2 C.F._4 CP_2
(C.F. e la Sig.ra (C.F. ) per culpa in
[...] C.F._2 CP_2 C.F._3
eligendo e/o in vigilando con violazione degli violazione degli artt. 1138, 1176, 1218 e 2043 c.c.; accertare e
dichiarare che il regolamento condominiale prevede espressamente che il conduttore / utilizzatore debba pagina 7 di 20 rispettare le obbligazioni e il regolamento stesso, ferma restando la solidarietà del conduttore/utilizzatore con il proprietario locatore;
accertare e dichiarare che la realizzazione del DE da parte della
[...]
(C.F. P IVA , in persona della Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore è stata effettuata su area di proprietà e Controparte_1 CP_5
se la stessa è avvenuta in forza e rispetto di provvedimenti amministrativa all'uopo necessari;
accertare e
dichiarare che la realizzazione del DE da parte della Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
modifica l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato;
accertare e dichiarare che la CP_1
realizzazione del DE da parte della (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
viola il diritto di utilizzo della proprietà condominiale da parte degli abitanti del CP_1 Parte_1
e conseguentemente il diritto di fruizione della proprietà privata comune nonchè lede la loro normale
[...]
realizzazione del vivere quotidiano, costituendo quindi molestia o disturbo a cose o persone anche in violazione all'art. 1102 c.c. accertare e dichiarare che lo svolgimento dell'attività della Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante
[...] C.F._1 P.IVA_2
pro tempore viola le prescrizioni di cui al regolamento condominiale relativamente all'art. Controparte_1
n. 9 ed all'art. n. 11; e per l'effetto ordinare ai locatori-proprietari-comodanti Sig. (C.F. CP_2
il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), ed al conduttore/utilizzatore/esercente/comodatario C.F._3 Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore alla rimozione/asporto del DE installato nell'area Controparte_1
condominiale adiacente l'attività commerciale resistente e di tutti quei comportamenti che violano il regolamento condominiale e che turbano e ledono il diritto alla salute, lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano;
e condannare i resistenti, in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, per tutto il periodo di svolgimento di detta attività in violazione del disposto di cui all'artt. 1138, 1176, 1218, 2043 e 2059
pagina 8 di 20 c.c., (lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano),
tenuto conto anche del protrarsi della violazione del regolamento, come emerge dalla documentazione riversata in atti, da liquidarsi in euro 5.000,00 e/o in via equitativa nella somma disposta dal Giudice e/o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ed anche alla luce delle risultanze istruttorie;
tenuto conto che il danno dovrà essere considerato e valutato dal giorno in cui è stato realizzato il DE sino a quando non sarà cessata la lesione del diritto;
dichiarare la condanna dei resistenti ex art. 614 bis c.p.c.., in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di una somma pari ad € 50,00
per ogni giorno di ritardo nella rimozione del DE e nell'esecuzione delle inibizioni che verranno
disposte dal giudice, o alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o disposta in via equitativa dal giudice;
C) IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
CPA ed IVA, nonché spese forfetarie come per legge, ivi comprese le spese per l'eventuale CTU e CTP, nonché
oltre tutte le successive occorrende. D) IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin da ora di ammettersi CTU
TECNICA: - accerti e verifichi lo stato dei luoghi nonché la realizzazione del DE e la data della medesima realizzazione e se la stessa sia avvenuta in conformità alle norme urbanistiche;
- accerti e verifichi che la presenza del dheor rappresenta una limitazione al transito delle auto e del relativo passaggio su bene condominiale da parte dei condomini;
- accerti l'effettività dell'attività svolta dal Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale
[...] C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , sia nelle ore diurne che nelle ore serale e successive alle Controparte_1
22:00; - In particolare si chiede: a) che il C.T.U, compiute tutte le indagini ritenute opportune anche a mezzo di riproduzioni fotografiche/videoriprese e/o simulazioni, accerti che il DE realizzato dal insiste Controparte_1
su un'area condominiale;
b) che il CTU accerti l'impossibilità di utilizzo dell'area utilizzata dal Controparte_1
per la realizzazione del proprio DE da parte degli altri condomini;
c) che il CTU indichi le modalità per l'eliminazione del DE ed il costo della medesima;
d) che il C.T.U. comunichi, nell'espletamento del suo incarico, ogni altra circostanza di fatto ritenuta utile all'indagine; e) che il C.T.U. tenti, ove possibile, la conciliazione tra le parti. Si chiede di essere ammessi a prova per interpello sulle seguenti circostanze: 1) vero che i sig.ri , e sono proprietari di un immobile ad uso commerciale CP_2 CP_2 CP_2
pagina 9 di 20 sito al piano terra del condominio di Via Valassina n. 6 in 2) Vero che i proprietari nell'anno 2019 Pt_1
concedevano in locazione/comodato o comunque la possibilità di utilizzo dell'immobile di cui al punto precedente al;
3) Vero che il Controparte_1 CP_1 Controparte_1
, qualche mese dopo la sua apertura avvenuta nel maggio 2019, chiedeva al Condominio ricorrente la
[...]
possibilità di aprire un DE sull'area di proprietà condominiale adiacente l'esercizio commerciale;
4) Vero che il di nell'assemblea del 02/12/2019, deliberava all'unanimità di rifiutare la Controparte_4 Pt_1
richiesta del bar resistente di aprire un DE sull'area di proprietà condominiale adiacente l'esercizio commerciale (come da doc. 2 che si rammostra); 5) Vero che il regolamento del Condominio ricorrente prevede all'art. 9 che non possa essere intrapresa dai singoli proprietari “nessuna opera esterna che modifichi
l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato” ed all'art. 11 prevede che non possa essere intrapresa nessuna attività che costituisca “molestia o disturbo a cose o persone ” (come da doc. 3 che si rammostra); 6)
Vero che nell'anno 2021 il ha installato un DE nell'area adiacente Controparte_1 Controparte_1
l'esercizio commerciale (come da doc. 7 che si rammostra) e che tale area è di proprietà del Parte_1
(come da doc. 9 che si rammostra); 7) Vero che il DE di cui al punto precedente limita la Parte_1
possibilità di manovra alle auto dei condomini parcheggiate nell'area all'uopo prevista adiacente il
[...]
; 8) Vero che il condominio ricorrente in data 03/05/2021 inviava una diffida sia ai Controparte_1
proprietari dell'immobile concesso in locazione al che a quest'ultimo, Controparte_1
chiedendo l'immediata rimozione del DE (come da doc. 4 che si rammostra);
per i convenuti e :Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis e previa ogni più CP_2 CP_2
opportuna declaratoria: In Via preliminare: gli odierni resistenti non si oppongono alla rimozione / asporto del
DE installato arbitrariamente dalla su area esterna all'immobile Controparte_1 Controparte_1
[... oggetto di locazione;
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dei coniugi e , per tutti i motivi esposti nella narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_2 CP_2
causa.
per il convenuto Perego: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare e decidere: - in
via pregiudiziale o preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente il Giudice
pagina 10 di 20 di Pace ex art. 7 comma 3 n. 2 cpc;
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti delle comproprietarie sig.re , Persona_1 [...]
e . Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le predette Per_2 Persona_3
eccezioni non dovessero essere accolte, in ogni caso, sospendere il procedimento, concedendo termine perentorio a parte ricorrente per esperire la mediazione obbligatoria anche nei confronti delle altre comproprietarie pena improcedibilità della domanda. Nel merito: - in via principale: rigettare e /o dichiarare inammissibile e/o improponibile, ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via
riconvenzionale trasversale ed in ogni caso: nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente,
dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , c.f. , titolare Controparte_1 C.F._1
dell'impresa individuale , a manlevare o comunque a tenere indenne Controparte_1
il sig. da qualsivoglia onere derivante dalla rimozione del DE installato, nonché da qualsivoglia CP_2
importo che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in conseguenza dell'edificazione e/o mancata rimozione del DE per cui è causa e /o dei rumori molesti e/o delle violazioni al regolamento di condominio.
Con vittoria di compensi e anticipazioni oltre accessori di legge.
All'udienza del 8.7.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Quanto alla eccezione pregiudiziale svolta dai convenuti di incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del giudice di pace si rileva quanto segue.
I convenuti assumono che quella introdotta dal condomino ricorrente sia una controversia relativa alle modalità
d'uso ed all'estensione quantitativa del diritto di uso dell'area condominiale, in quanto tale rientrante nella competenza per materia del Giudice di Pace dell'art. 7 c.p.c..
Il si difende assumendo che è contestato il diritto stesso del -e quindi del suo Parte_1 Parte_1
conduttore- ad un determinato uso della cosa comune attesa la dedotta violazione degli art. 9 e 11 del regolamento condominiale nonché l'art. 1102 cod. civ..
Come noto in tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all'art. 7 c.p.c.,
appartengono alla competenza per materia del Giudice di Pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni pagina 11 di 20 quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini;
appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale (Cass. n. 36967/2021; Cass. n.
23297/2014). Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del Giudice di Pace a norma dell'art. 7 c.p.c., come sostituito dall'art. 17 della L. 21.11.1991, n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del ad un determinato uso della cosa Parte_1
comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (Cass. n. 4030/2005;
n. 17660/2004).
Nel caso di specie la installazione del DE sull'area che si assume da parte della , CP_5 CP_1
conduttrice del locale al piano terra di proprietà dei convenuti, installazione che
.- per un verso si assume contraria al diritto di pari uso dell'area condominiale degli altri condomini ex art. 1102
cod. civ., e
-per altro verso si assume contrastare con la delibera assembleare condominiale non impugnata del 9.12.2019,
che, secondo l'assunto di parte convenuta, avrebbe espressamente negato alla l'autorizzazione CP_1
alla installazione del HO su detta area,
-nonché col regolamento condominiale che vieta ai condomini, e quindi anche ai loro conduttori, di arrecare molestia, o disturbo agli altri condomini,
viene contestata dal ricorrente attraverso la negazione della sussistenza del diritto stesso della Parte_1
e dei condomini locatori su detta area condominiale, per cui la controversia esula dalla CP_1
competenza per materia spettante al Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. per le controversie relative alle modalità
d'uso ed all'estensione quantitativa del diritto di uso dell'area condominiale.
pagina 12 di 20 Non si tratta, infatti, di decidere in merito alla modalità d'uso dei beni comuni, ma di valutare se uno specifico uso sia o meno consentito, sicché va correttamente affermata, in linea con la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, la competenza per valore del Tribunale, e non la competenza per materia ex art. 7 c.p.c. del
Giudice di Pace (cass 8420\24 )
Va altresì disattesa la eccezione di improcedibilità della domanda come svolta dal convenuto per non CP_2
aver il promosso l'azione anche nei confronti degli altri proprietari dei locali condotti da Parte_1 CP_1
di proprietà anche del ovvero le figlie del convenuto , così come la mediazione. CP_2 CP_2
Come noto “In tema di azioni a tutela della proprietà comune, ciascun comproprietario è legittimato ad agire autonomamente, senza necessità di litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari, quando l'azione mira alla tutela del bene nell'interesse comune e non per un interesse esclusivo o in contrasto con quello degli altri contitolari. Tale legittimazione attiva sostitutiva sussiste sia per le azioni di rivendicazione che per quelle risarcitorie, in quanto la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal singolo comproprietario dispiega i propri effetti anche nei confronti degli altri interessati. Il presupposto per l'esclusione del litisconsorzio necessario è che il singolo agisca per la tutela di un interesse comune che appartiene indifferenziatamente anche agli altri contitolari del diritto, mirando alla protezione della cosa comune, e non per un interesse personale o potenzialmente confliggente. In particolare, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio quando si faccia questione della difesa dei diritti reali della cosa comune nei confronti dei terzi oppure della tutela della proprietà
comune per l'eliminazione di opere abusive. La legittimazione del singolo comproprietario si estende anche alla richiesta di risarcimento danni per le lesioni arrecate al bene comune, potendo il giudice liquidare il danno generico utilizzando come parametro i costi necessari per il ripristino, senza che ciò comporti un indebito arricchimento. Gli effetti della pronuncia si estendono a vantaggio di tutti i comproprietari, in virtù della natura sostitutiva della legittimazione processuale riconosciuta al singolo contitolare del diritto reale (cass 27219\22).
Nel caso in esame non è necessaria l'integrazione del contraddittorio atteso che è in discussione il diritto all'uso di un bene ritenuto comune per l'eliminazione di opere ritenute illegittime, (il DE) installate dal conduttore che detiene i locali in forza di contratto di locazione sottoscritto solo da . CP_1 CP_2
Nel merito dalla documentazione in atti è risultato provato e comune non contestato che pagina 13 di 20 -I convenuti e sono comproprietari al 50% tra loro di immobile posto al piano terreno del CP_2 CP_2
condominio Via Valassina n.
6 - adiacente a quello del convenuto censito al Catasto Pt_1 CP_2
Fabbricati del medesimo Comune di MA (MI), Via Valassina n. 6, al foglio 18, particella 66, sub. 3 (doc. 3
) CP_2
Per_
-Il convenuto è comproprietario insieme alle figlie, , e , dell'immobile sito in CP_2 Persona_3 Per_2
MA (MI), Via Valassina n. 6 censito e descritto al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 18,
particella 66, sub. 2 (doc. 2 ). CP_2
-Gli immobili dei convenuti , e , cono stati concessi il locazione in data 01/02/2024, (doc CP_2 CP_2 CP_2
7 e doc 5 )alla impresa individuale della sig.ra – la cui partita Controparte_2 CP_2 Controparte_1
iva coincide con quella della convenuta – per l'esercizio dell'attività commerciale. Controparte_1
- ha realizzato nell'anno 2021 un DE nell'area antistante i locali Controparte_1
condotti in locazione.
- non vi è prova in atti che il abbia autorizzato i Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
convenuti proprietari all'installazione del HO
-Non è contestato che svolga la propria attività e utilizzi il DE Controparte_1 Controparte_1
dalla medesima installata;
- il è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità non è contestata tra le parti Parte_1
- il regolamento condominiale stabilisce all'art. 9 che “ Non potrà essere intrapresa dai singoli proprietari in nessuna opera esterna che modifichi l'architettura l'estetica e la simmetria del fabbricato”
- il regolamento condominiale stabilisce all'art. 11 che ” Ogni comproprietario si impegna di astenersi da qualunque fatto che possa recare danno pericolo molestia o disturbo a cose o persone anche per effetto di esalazioni rumori od altro…”
Vi è contrasto tra le parti n merito alla natura dell'area su cui è stato installato il HO da parte della
[...]
atteso che il assume si tratti di area di proprietà Controparte_1 Parte_1 CP_5
mentre i convenuti assumono si tratti di area pubblica.
pagina 14 di 20 Secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte e da ultimo Cass
30025\24), per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità
immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189),
e poi che sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ.,
infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269;
Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n.
7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle "opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali" (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440,
cit.),la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni,
ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass.,
Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).
In presenza di tale presunzione legale, il è, dunque, dispensato dalla prova del suo diritto, ed in Parte_1
particolare dalla cosiddetta probatio diabolica, spettando invece al condòmino che rivendichi la proprietà
esclusiva (ne caso de quo una titolarità diversa) di uno dei beni di cui al suddetto elenco dare la prova delle sue asserzioni, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del , ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era Parte_1
riservato l'esclusiva titolarità del bene (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 7/6/1988, n. 3862).
pagina 15 di 20 Quanto al regolamento condominiale c.d. contrattuale, ossia quello contestuale alla nascita del e Parte_1
accettato col consenso individuale dei singoli condomini (cfr. Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.; anche
Cass., Sez. 2, 7/4/2023, n. 9951; Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012), deve osservarsi come esso possa contenere, oltre alle norme relative all'amministrazione e alla gestione delle parti comuni, anche l'indicazione stessa delle parti comuni e perfino la previsione dell'uso esclusivo di una parte dell'edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva, dando luogo ad un vincolo di natura pertinenziale, siccome posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio, legittimato all'instaurazione al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli artt. 817, secondo comma, e 818 c.c. (Cass., Sez.
2, 4/9/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n.6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717).
Tuttavia, proprio perché l'esclusione, dal novero delle parti condominiali, di alcune porzioni dell'edificio che altrimenti vi ricadrebbero alla stregua della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. incide sulla costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), è necessario, per aversi titolo contrario, che dal negozio, così come dal regolamento c.d. contrattuale, emergano elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di , e tale Parte_1
indagine, in quanto afferente all'interpretazione della volontà negoziale dei condomini, presuppone un accertamento di fatto demandato all'apprezzamento dei giudici del merito, rimanendo incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli artt. 1362
e seguenti cod. civ., oppure nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n.
21440 cit.), senza che rilevi il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità
immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (Cass., Sez. 2, 4/9/2017, n.
20712; anche Cass., Sez. 2, 3/05/2002, n. 6359).
Orbene, nel caso in esame non solo il regolamento condominiale annovera tra le parti comuni il cortile in questione (art 4 regolamento), ma non è contestato che per le sue caratteristiche strutturali, il detto cortile risulti destinato oggettivamente al servizio comune (parcheggio auto e passaggio pedonale) e di contro non è stato fornito titolo contrario alla presunzione di condominialità.
pagina 16 di 20 Consegue che l'area scoperta in questione costituente prosecuzione del suolo su cui insiste l'edificio, che si trova in corrispondenza del DE installato da ed utilizzato per lo Controparte_1 Controparte_1
svolgimento della sua attività commerciale, costituisce, per quanto in atti, area condominiale che come tale è
soggetta alle disposizioni regolamentari.
Si è detto che sul punto il lamenta la violazione degli art 9 e 11 del regolamento oltre che l'art. 1102 Parte_1
c.c.affermando che la realizzazione del DE da parte della Controparte_1
modifica l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato e viola il diritto di utilizzo della proprietà
condominiale da parte degli abitanti del e conseguentemente il diritto di fruizione Parte_1
della proprietà privata comune nonchè lede la loro normale realizzazione del vivere quotidiano, costituendo quindi molestia o disturbo a cose o persone anche in violazione all'art. 1102 c.c.
Fermo che come noto il proprietario di un immobile ubicato all'interno di un condominio è obbligato al rispetto del regolamento condominiale ed è responsabile di fronte alla collettività condominiale della violazione del regolamento anche se operata dal conduttore del suo bene, essendo tenuto ad imporre a quest'ultimo il rispetto del regolamento (cfr Cass. 11859/2011:”; Cass. 11383/2006: “ Cass. 8239/1997) in tema di violazione del decoro architettonico l'orientamento consolidato della Suprema Corte con riguardo a disposizioni che, come l'art. 9 del regolamento del Condominio ricorrente, stabiliscano il divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterno dell'edificio o nelle zone comuni, che comunque alterino l'attuale aspetto architettonico dell'edificio,
riconosce all'autonomia privata la facoltà di stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell'interesse comune ai diritti dei condomini, anche relativamente al contenuto del diritto dominicale sulle parti comuni o di loro esclusiva proprietà. Inoltre, il regolamento può validamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c. e supposta dal medesimo art. 1102 c.c., arrivando al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio (cfr. indicativamente Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509; Cass. Sez. 2, 02/05/1975, n. 1680; Cass.
Sez. 2, 29/04/2005, n. 8883; Cass. Sez. 2, 24/01/2013, n. 1748; Cass. Sez. 2, 19/12/2017, n. 30528.). Il
regolamento di condominio può, del resto, validamente derogare alle disposizioni dell'art. 1102 c.c. (Cass. Sez.
2, 09/11/1998, n. 11268).
pagina 17 di 20 Ove tuttavia, come nel caso in esame, sia presente nel regolamento di condominio un divieto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterne dell'edificio o nelle zone comuni, che comunque alterino l'attuale aspetto dell'edificio, non è censurabile l'interpretazione negoziale di tale divieto nel senso che esso rende superfluo, in caso di sua inosservanza, l'esame giudiziale circa il rispetto, o meno, del decoro architettonico del complesso immobiliare (arg. da Cass. Sez. 2, 13/06/2013, n. 14898) atteso che l'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale contrattuale è sindacabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Cass. Sez. 2, 30/06/2011, n. 14460; Cass. Sez. 2, 31/07/2009, n. 17893; Cass. Sez. 2, 23/01/2007,
n. 1406; Cass. Sez. 2, 14/07/2000, n. 9355; Cass. Sez. 2, 02/06/1999, n. 5393) e nel caso in esame non è
contestata alcuna interpretazione negoziale di tale divieto. (Cass 28465\2019).
Ciò posto e considerato, atteso che è pacifica la installazione del DE e quindi la modifica alle parti esterne comuni, e non vi è prova in atti che tale modifica sia stata autorizzata, consegue la violazione del regolamento condominiale da parte dei convenuti tutti e quindi la condanna di , E CP_2 CP_2 Parte_2
in persona della legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_1 [...]
alla rimozione del DE installato nell'area condominiale adiacente le unità immobiliari dei Controparte_1
convenuti , ove viene svolta l'attività commerciale CP_2 Controparte_6 CP_2 [...]
. Parte_3
Va disattesa la domanda di risarcimento del danno come svolta dal ricorrente non essendo stata Parte_1
provata né la sussistenza né la consistenza del danno dedotto come subito a seguito della violazione del regolamento condominiale nè la consistenza e sussistenza di lamentati rumori molesti .
I convenuti vanno condannati in solido tra loro, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore del ricorrente di una penale, che viene equitativamente determinata in €.50,00 Parte_1
al giorno per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la rimozione del DE installato nell'area condominiale adiacente le unità immobiliari dei convenuti , ove viene svolta CP_2 Controparte_6 CP_2
l'attività commerciale da parte di , a decorrere – tenuto conto del Controparte_1
periodo feriale ormai imminente - dal 60° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 18 di 20 Da ultimo va disattesa la domanda riconvenzionale trasversale svolta dal convenuto in danno alla CP_2
Convenuta di manleva di ogni pretesa di parte ricorrente, atteso Controparte_1 Controparte_1
che non vi è prova in atti che il convenuto si sia attivato per evitare la realizzazione del DE ovvero che CP_2
si sia attivato per la sua rimozione coattiva.
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo
91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuti in solido tra loro ed a favore del ricorrente e vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della domanda e del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- condanna ( in persona della legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_1 [...]
), , e alla rimozione del DE installato nell'area Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_2
condominiale adiacente le unità immobiliari dei convenuti , E ove è CP_2 CP_2 CP_2
svolta l'attività commerciale di . Controparte_1 Controparte_1
- Condanna i convenuti (in persona della legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ), , e in solido tra loro, ai sensi Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_2
dell'art.614 bis c.p.c., al pagamento a favore del Condominio ricorrente della penale, determinata in €.50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la rimozione del DE installato nell'area condominiale adiacente le unità immobiliari dei convenuti , ove è svolta l'attività CP_2 Controparte_7
commerciale da parte di , a decorrere dal 60° giorno dalla notifica Controparte_1 CP_1
della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 19 di 20 -rigetta ogni altra domanda
- Condanna i convenuti in persona della legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , , e in solido tra loro a corrispondere Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_2
in favore del Condominio ricorrente le spese e competenze di mediazione e di lite che liquida in €.554,00 per spese vive ed €.9.860,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva
Milano 8 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 20 di 20
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
[...] CONVENUTO/I
***
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 11,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...]
l'avv. LONGHI DA ,.Per Parte_1 Controparte_1
nessuno Per e l'avv. MAZZELLA FEDERICO e per
[...] Controparte_2 CP_2 CP_2
l'avv. AV Daniela
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,52 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7518/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 P.IVA_1
DA elettivamente domiciliato in VIA PIETRO VERRI 45 BIASSONO presso il difensore avv. LONGHI
DA
ATTORE/I
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
onvenuto contumace
(C.F. , e (C.F. ), con il CP_2 C.F._2 CP_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. MAZZELLA FEDERICO elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 30 20091 BRESSO presso il difensore avv. MAZZELLA FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AV GIUSEPPE e dell'avv. CP_2 C.F._4
LO NC ( ) VIA CERNAIA 15 TORINO;
AV LA C.F._5
( ) VIA SAN QUINTINO 40 10121 TORINO;
elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO C.F._6
FERRARIS, 46 10129 TORINO presso il difensore avv. AV GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 20 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con ricorso ex art. 281 decies e s.s. c.p.c. dal Controparte_3
, con il quale ha convenuto in giudizio la , il sig.
[...] Controparte_1 Controparte_1
e i sig.ri e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni : 1) In via CP_2 CP_2 CP_2
principale nel merito: a) accertare e dichiarare che i proprietari del locale Sig. (C.F. CP_2
), il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nell'anno 2019 hanno sottoscritto contratto di C.F._3
locazione/conduzione/utilizzo/comodato con la (C.F. Controparte_1
P IVA afferente l'immobile sito al piano terra nel complesso condominiale C.F._1 P.IVA_2
in MA (MI), Via Valassina n. 6; b) accertare e dichiarare se il contratto di locazione/conduzione/utilizzo/comodato sottoscritto tra Controparte_1
(C.F. P IVA ed i proprietari del locale Sig. (C.F. C.F._1 P.IVA_2 CP_2
), il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), preveda espressamente il rispetto del regolamento condominiale da parte C.F._3
dell'utilizzatore di fatto;
c) accertare e dichiarare che il Controparte_1
pagina 3 di 20 (C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
ha realizzato nell'anno 2021 un DE nell'area condominiale antistante il locale medesimo senza CP_1
la preventiva approvazione del di proprietario della suddetta area;
c) Controparte_4 Pt_1
accertare e dichiarare che il (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
svolge la propria attività e utilizza il DE dalla medesima installata;
d) accertare e dichiarare CP_1
che il regolamento vieta la realizzazione di opere esterne che modifichino l'architettura, l'estetica e CP_5
la simmetria del fabbricato nonché il porre in essere attività che comportino molestie o disturbo a cose o persona;
e) accertare e dichiarare che in caso di violazione del regolamento condominiale, sussiste la responsabilità solidale tra proprietario e affittuario e/o utilizzatore di fatto, dichiarando conseguentemente la responsabilità anche dei proprietari Sig. (C.F. ), il Sig. CP_2 C.F._4 CP_2
(C.F. e la Sig.ra (C.F. ) per culpa in
[...] C.F._2 CP_2 C.F._3
eligendo e/o in vigilando con violazione degli violazione degli artt. 1138, 1176, 1218 e 2043 c.c.; accertare e
dichiarare che il regolamento condominiale prevede espressamente che il conduttore / utilizzatore debba rispettare le obbligazioni e il regolamento stesso, ferma restando la solidarietà del conduttore/utilizzatore con il proprietario locatore;
accertare e dichiarare che la realizzazione del DE da parte della
[...]
(C.F. P IVA , in persona della legale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore è stata effettuata su area di proprietà e se la Controparte_1 CP_5
stessa è avvenuta in forza e rispetto di provvedimenti amministrativa all'uopo necessari;
accertare e dichiarare
che la realizzazione del DE da parte della (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
modifica l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato;
accertare e dichiarare che la CP_1
realizzazione del DE da parte della (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
viola il diritto di utilizzo della proprietà condominiale da parte degli abitanti del CP_1 Parte_1
e conseguentemente il diritto di fruizione della proprietà privata comune nonchè lede la loro normale Parte_1
pagina 4 di 20 realizzazione del vivere quotidiano, costituendo quindi molestia o disturbo a cose o persone anche in violazione all'art. 1102 c.c. ; accertare e dichiarare che lo svolgimento dell'attività della Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale
[...] C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore viola le prescrizioni di cui al regolamento condominiale Controparte_1
relativamente all'art. n. 9 ed all'art. n. 11; e per l'effetto ordinare ai locatori-proprietari-comodanti Sig.
(C.F. il Sig. (C.F. e la CP_2 C.F._4 CP_2 C.F._2
Sig.ra (C.F. ), ed al conduttore/utilizzatore/esercente/comodatario CP_2 C.F._3
(C.F. P IVA , in Controparte_1 Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
persona della legale rappresentante pro tempore alla rimozione/asporto del DE Controparte_1
installato nell'area condominiale adiacente l'attività commerciale resistente e di tutti quei comportamenti che violano il regolamento condominiale e che turbano e ledono il diritto alla salute, lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano;
e condannare i resistenti, in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, per tutto il periodo di svolgimento di detta attività in violazione del disposto di cui all'artt. 1138,
1176, 1218, 2043 e 2059 c.c., (lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano), tenuto conto anche del protrarsi della violazione del regolamento, come emerge dalla documentazione riversata in atti, da liquidarsi in euro 5.000,00 e/o in via equitativa nella somma disposta dal Giudice e/o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ed anche alla luce delle risultanze istruttorie;
tenuto conto che il danno dovrà essere considerato e valutato dal giorno in cui è
stato realizzato il DE sino a quando non sarà cessata la lesione del diritto;
dichiarare la condanna dei resistenti ex art. 614 bis c.p.c.., in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di una somma pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione del DE e
nell'esecuzione delle inibizioni che verranno disposte dal giudice, o alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o disposta in via equitativa dal giudice;
…..
Si costituiva in giudizio , con comparsa, contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo: “in CP_2
via pregiudiziale o preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente il Giudice
pagina 5 di 20 di Pace ex art. 7 comma 3 n. 2 cpc. in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti delle comproprietarie sig.re , Persona_1 [...]
e ; Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le predette Per_2 Persona_3
eccezioni non dovessero essere accolte, in ogni caso, sospendere il procedimento, concedendo termine perentorio a parte ricorrente per esperire la mediazione obbligatoria anche nei confronti delle altre comproprietarie pena improcedibilità della domanda. Nel merito: in via principale: rigettare e /o dichiarare inammissibile e/o improponibile, ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale trasversale ed in ogni caso: nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente,
dichiarare tenuto e condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a manlevare o comunque a tenere indenne il sig. da qualsivoglia CP_2
onere derivante dalla rimozione del DE installato, nonché da qualsivoglia importo che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in conseguenza dell'edificazione e/o mancata rimozione del DE per cui è
causa e /o dei rumori molesti e/o delle violazioni al regolamento di condominio. con vittoria di compensi e anticipazioni oltre accessori di legge”..
Si costituivano altresì in giudizio e chiedendo “In Via preliminare: gli odierni CP_2 CP_2
resistenti, previa eccezione di incompetenza in favore del Giudice di Pace di , non si oppongono alla CP_3
rimozione / asporto del DE installato arbitrariamente dalla su area Controparte_1 Controparte_1
esterna all'immobile oggetto di locazione;
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dei coniugi e , per tutti i motivi esposti nella narrativa….” CP_2 CP_2
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di , il giudice rinviava per permettere alle parti di CP_1
valutare ipotesi transattive.
All'udienza del 11.10.2024 venivano concessi i richiesti termini ex art. 281 duodecies cpc
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza del 25.2.2025 le parti precisavano come segue:
pagina 6 di 20 parte il : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, in accoglimento del su esteso ricorso, così Parte_1
giudicare: 1) In via principale nel merito: a) accertare e dichiarare che i proprietari del locale Sig. CP_2
(C.F. ), il Sig. (C.F. e la Sig.ra
[...] C.F._4 CP_2 C.F._2
(C.F. ), nell'anno 2019 hanno sottoscritto contratto di CP_2 C.F._3
locazione/conduzione/utilizzo/comodato con la (C.F. Controparte_1
P IVA afferente l'immobile sito al piano terra nel complesso condominiale C.F._1 P.IVA_2
in MA (MI), Via Valassina n. 6; b) accertare e dichiarare se il contratto di locazione/conduzione/utilizzo/comodato sottoscritto tra Controparte_1
(C.F. P IVA ed i proprietari del locale Sig. (C.F. C.F._1 P.IVA_2 CP_2
), il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), preveda espressamente il rispetto del regolamento condominiale da parte C.F._3
dell'utilizzatore di fatto;
c) accertare e dichiarare che il Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
ha realizzato nell'anno 2021 un DE nell'area condominiale antistante il locale medesimo senza CP_1
la preventiva approvazione del di proprietario della suddetta area;
c) Controparte_4 Pt_1
accertare e dichiarare che il (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
svolge la propria attività e utilizza il DE dalla medesima installata;
d) accertare e dichiarare CP_1
che il regolamento vieta la realizzazione di opere esterne che modifichino l'architettura, l'estetica e CP_5
la simmetria del fabbricato nonché il porre in essere attività che comportino molestie o disturbo a cose o persona;
e) accertare e dichiarare che in caso di violazione del regolamento condominiale, sussiste la responsabilità solidale tra proprietario e affittuario e/o utilizzatore di fatto, dichiarando conseguentemente la responsabilità anche dei proprietari Sig. (C.F. ), il Sig. CP_2 C.F._4 CP_2
(C.F. e la Sig.ra (C.F. ) per culpa in
[...] C.F._2 CP_2 C.F._3
eligendo e/o in vigilando con violazione degli violazione degli artt. 1138, 1176, 1218 e 2043 c.c.; accertare e
dichiarare che il regolamento condominiale prevede espressamente che il conduttore / utilizzatore debba pagina 7 di 20 rispettare le obbligazioni e il regolamento stesso, ferma restando la solidarietà del conduttore/utilizzatore con il proprietario locatore;
accertare e dichiarare che la realizzazione del DE da parte della
[...]
(C.F. P IVA , in persona della Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore è stata effettuata su area di proprietà e Controparte_1 CP_5
se la stessa è avvenuta in forza e rispetto di provvedimenti amministrativa all'uopo necessari;
accertare e
dichiarare che la realizzazione del DE da parte della Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
modifica l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato;
accertare e dichiarare che la CP_1
realizzazione del DE da parte della (C.F. Controparte_1
P IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore C.F._1 P.IVA_2 [...]
viola il diritto di utilizzo della proprietà condominiale da parte degli abitanti del CP_1 Parte_1
e conseguentemente il diritto di fruizione della proprietà privata comune nonchè lede la loro normale
[...]
realizzazione del vivere quotidiano, costituendo quindi molestia o disturbo a cose o persone anche in violazione all'art. 1102 c.c. accertare e dichiarare che lo svolgimento dell'attività della Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale rappresentante
[...] C.F._1 P.IVA_2
pro tempore viola le prescrizioni di cui al regolamento condominiale relativamente all'art. Controparte_1
n. 9 ed all'art. n. 11; e per l'effetto ordinare ai locatori-proprietari-comodanti Sig. (C.F. CP_2
il Sig. (C.F. e la Sig.ra C.F._4 CP_2 C.F._2 CP_2
(C.F. ), ed al conduttore/utilizzatore/esercente/comodatario C.F._3 Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore alla rimozione/asporto del DE installato nell'area Controparte_1
condominiale adiacente l'attività commerciale resistente e di tutti quei comportamenti che violano il regolamento condominiale e che turbano e ledono il diritto alla salute, lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano;
e condannare i resistenti, in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, per tutto il periodo di svolgimento di detta attività in violazione del disposto di cui all'artt. 1138, 1176, 1218, 2043 e 2059
pagina 8 di 20 c.c., (lesione diritto di fruizione della proprietà privata, lesione della normale realizzazione del vivere quotidiano),
tenuto conto anche del protrarsi della violazione del regolamento, come emerge dalla documentazione riversata in atti, da liquidarsi in euro 5.000,00 e/o in via equitativa nella somma disposta dal Giudice e/o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ed anche alla luce delle risultanze istruttorie;
tenuto conto che il danno dovrà essere considerato e valutato dal giorno in cui è stato realizzato il DE sino a quando non sarà cessata la lesione del diritto;
dichiarare la condanna dei resistenti ex art. 614 bis c.p.c.., in via solidale tra loro o in via alternata, al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di una somma pari ad € 50,00
per ogni giorno di ritardo nella rimozione del DE e nell'esecuzione delle inibizioni che verranno
disposte dal giudice, o alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o disposta in via equitativa dal giudice;
C) IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
CPA ed IVA, nonché spese forfetarie come per legge, ivi comprese le spese per l'eventuale CTU e CTP, nonché
oltre tutte le successive occorrende. D) IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin da ora di ammettersi CTU
TECNICA: - accerti e verifichi lo stato dei luoghi nonché la realizzazione del DE e la data della medesima realizzazione e se la stessa sia avvenuta in conformità alle norme urbanistiche;
- accerti e verifichi che la presenza del dheor rappresenta una limitazione al transito delle auto e del relativo passaggio su bene condominiale da parte dei condomini;
- accerti l'effettività dell'attività svolta dal Controparte_1
(C.F. P IVA , in persona della legale
[...] C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , sia nelle ore diurne che nelle ore serale e successive alle Controparte_1
22:00; - In particolare si chiede: a) che il C.T.U, compiute tutte le indagini ritenute opportune anche a mezzo di riproduzioni fotografiche/videoriprese e/o simulazioni, accerti che il DE realizzato dal insiste Controparte_1
su un'area condominiale;
b) che il CTU accerti l'impossibilità di utilizzo dell'area utilizzata dal Controparte_1
per la realizzazione del proprio DE da parte degli altri condomini;
c) che il CTU indichi le modalità per l'eliminazione del DE ed il costo della medesima;
d) che il C.T.U. comunichi, nell'espletamento del suo incarico, ogni altra circostanza di fatto ritenuta utile all'indagine; e) che il C.T.U. tenti, ove possibile, la conciliazione tra le parti. Si chiede di essere ammessi a prova per interpello sulle seguenti circostanze: 1) vero che i sig.ri , e sono proprietari di un immobile ad uso commerciale CP_2 CP_2 CP_2
pagina 9 di 20 sito al piano terra del condominio di Via Valassina n. 6 in 2) Vero che i proprietari nell'anno 2019 Pt_1
concedevano in locazione/comodato o comunque la possibilità di utilizzo dell'immobile di cui al punto precedente al;
3) Vero che il Controparte_1 CP_1 Controparte_1
, qualche mese dopo la sua apertura avvenuta nel maggio 2019, chiedeva al Condominio ricorrente la
[...]
possibilità di aprire un DE sull'area di proprietà condominiale adiacente l'esercizio commerciale;
4) Vero che il di nell'assemblea del 02/12/2019, deliberava all'unanimità di rifiutare la Controparte_4 Pt_1
richiesta del bar resistente di aprire un DE sull'area di proprietà condominiale adiacente l'esercizio commerciale (come da doc. 2 che si rammostra); 5) Vero che il regolamento del Condominio ricorrente prevede all'art. 9 che non possa essere intrapresa dai singoli proprietari “nessuna opera esterna che modifichi
l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato” ed all'art. 11 prevede che non possa essere intrapresa nessuna attività che costituisca “molestia o disturbo a cose o persone ” (come da doc. 3 che si rammostra); 6)
Vero che nell'anno 2021 il ha installato un DE nell'area adiacente Controparte_1 Controparte_1
l'esercizio commerciale (come da doc. 7 che si rammostra) e che tale area è di proprietà del Parte_1
(come da doc. 9 che si rammostra); 7) Vero che il DE di cui al punto precedente limita la Parte_1
possibilità di manovra alle auto dei condomini parcheggiate nell'area all'uopo prevista adiacente il
[...]
; 8) Vero che il condominio ricorrente in data 03/05/2021 inviava una diffida sia ai Controparte_1
proprietari dell'immobile concesso in locazione al che a quest'ultimo, Controparte_1
chiedendo l'immediata rimozione del DE (come da doc. 4 che si rammostra);
per i convenuti e :Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis e previa ogni più CP_2 CP_2
opportuna declaratoria: In Via preliminare: gli odierni resistenti non si oppongono alla rimozione / asporto del
DE installato arbitrariamente dalla su area esterna all'immobile Controparte_1 Controparte_1
[... oggetto di locazione;
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dei coniugi e , per tutti i motivi esposti nella narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_2 CP_2
causa.
per il convenuto Perego: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare e decidere: - in
via pregiudiziale o preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente il Giudice
pagina 10 di 20 di Pace ex art. 7 comma 3 n. 2 cpc;
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti delle comproprietarie sig.re , Persona_1 [...]
e . Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le predette Per_2 Persona_3
eccezioni non dovessero essere accolte, in ogni caso, sospendere il procedimento, concedendo termine perentorio a parte ricorrente per esperire la mediazione obbligatoria anche nei confronti delle altre comproprietarie pena improcedibilità della domanda. Nel merito: - in via principale: rigettare e /o dichiarare inammissibile e/o improponibile, ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via
riconvenzionale trasversale ed in ogni caso: nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente,
dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , c.f. , titolare Controparte_1 C.F._1
dell'impresa individuale , a manlevare o comunque a tenere indenne Controparte_1
il sig. da qualsivoglia onere derivante dalla rimozione del DE installato, nonché da qualsivoglia CP_2
importo che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in conseguenza dell'edificazione e/o mancata rimozione del DE per cui è causa e /o dei rumori molesti e/o delle violazioni al regolamento di condominio.
Con vittoria di compensi e anticipazioni oltre accessori di legge.
All'udienza del 8.7.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Quanto alla eccezione pregiudiziale svolta dai convenuti di incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del giudice di pace si rileva quanto segue.
I convenuti assumono che quella introdotta dal condomino ricorrente sia una controversia relativa alle modalità
d'uso ed all'estensione quantitativa del diritto di uso dell'area condominiale, in quanto tale rientrante nella competenza per materia del Giudice di Pace dell'art. 7 c.p.c..
Il si difende assumendo che è contestato il diritto stesso del -e quindi del suo Parte_1 Parte_1
conduttore- ad un determinato uso della cosa comune attesa la dedotta violazione degli art. 9 e 11 del regolamento condominiale nonché l'art. 1102 cod. civ..
Come noto in tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all'art. 7 c.p.c.,
appartengono alla competenza per materia del Giudice di Pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni pagina 11 di 20 quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini;
appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale (Cass. n. 36967/2021; Cass. n.
23297/2014). Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del Giudice di Pace a norma dell'art. 7 c.p.c., come sostituito dall'art. 17 della L. 21.11.1991, n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del ad un determinato uso della cosa Parte_1
comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (Cass. n. 4030/2005;
n. 17660/2004).
Nel caso di specie la installazione del DE sull'area che si assume da parte della , CP_5 CP_1
conduttrice del locale al piano terra di proprietà dei convenuti, installazione che
.- per un verso si assume contraria al diritto di pari uso dell'area condominiale degli altri condomini ex art. 1102
cod. civ., e
-per altro verso si assume contrastare con la delibera assembleare condominiale non impugnata del 9.12.2019,
che, secondo l'assunto di parte convenuta, avrebbe espressamente negato alla l'autorizzazione CP_1
alla installazione del HO su detta area,
-nonché col regolamento condominiale che vieta ai condomini, e quindi anche ai loro conduttori, di arrecare molestia, o disturbo agli altri condomini,
viene contestata dal ricorrente attraverso la negazione della sussistenza del diritto stesso della Parte_1
e dei condomini locatori su detta area condominiale, per cui la controversia esula dalla CP_1
competenza per materia spettante al Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. per le controversie relative alle modalità
d'uso ed all'estensione quantitativa del diritto di uso dell'area condominiale.
pagina 12 di 20 Non si tratta, infatti, di decidere in merito alla modalità d'uso dei beni comuni, ma di valutare se uno specifico uso sia o meno consentito, sicché va correttamente affermata, in linea con la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, la competenza per valore del Tribunale, e non la competenza per materia ex art. 7 c.p.c. del
Giudice di Pace (cass 8420\24 )
Va altresì disattesa la eccezione di improcedibilità della domanda come svolta dal convenuto per non CP_2
aver il promosso l'azione anche nei confronti degli altri proprietari dei locali condotti da Parte_1 CP_1
di proprietà anche del ovvero le figlie del convenuto , così come la mediazione. CP_2 CP_2
Come noto “In tema di azioni a tutela della proprietà comune, ciascun comproprietario è legittimato ad agire autonomamente, senza necessità di litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari, quando l'azione mira alla tutela del bene nell'interesse comune e non per un interesse esclusivo o in contrasto con quello degli altri contitolari. Tale legittimazione attiva sostitutiva sussiste sia per le azioni di rivendicazione che per quelle risarcitorie, in quanto la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal singolo comproprietario dispiega i propri effetti anche nei confronti degli altri interessati. Il presupposto per l'esclusione del litisconsorzio necessario è che il singolo agisca per la tutela di un interesse comune che appartiene indifferenziatamente anche agli altri contitolari del diritto, mirando alla protezione della cosa comune, e non per un interesse personale o potenzialmente confliggente. In particolare, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio quando si faccia questione della difesa dei diritti reali della cosa comune nei confronti dei terzi oppure della tutela della proprietà
comune per l'eliminazione di opere abusive. La legittimazione del singolo comproprietario si estende anche alla richiesta di risarcimento danni per le lesioni arrecate al bene comune, potendo il giudice liquidare il danno generico utilizzando come parametro i costi necessari per il ripristino, senza che ciò comporti un indebito arricchimento. Gli effetti della pronuncia si estendono a vantaggio di tutti i comproprietari, in virtù della natura sostitutiva della legittimazione processuale riconosciuta al singolo contitolare del diritto reale (cass 27219\22).
Nel caso in esame non è necessaria l'integrazione del contraddittorio atteso che è in discussione il diritto all'uso di un bene ritenuto comune per l'eliminazione di opere ritenute illegittime, (il DE) installate dal conduttore che detiene i locali in forza di contratto di locazione sottoscritto solo da . CP_1 CP_2
Nel merito dalla documentazione in atti è risultato provato e comune non contestato che pagina 13 di 20 -I convenuti e sono comproprietari al 50% tra loro di immobile posto al piano terreno del CP_2 CP_2
condominio Via Valassina n.
6 - adiacente a quello del convenuto censito al Catasto Pt_1 CP_2
Fabbricati del medesimo Comune di MA (MI), Via Valassina n. 6, al foglio 18, particella 66, sub. 3 (doc. 3
) CP_2
Per_
-Il convenuto è comproprietario insieme alle figlie, , e , dell'immobile sito in CP_2 Persona_3 Per_2
MA (MI), Via Valassina n. 6 censito e descritto al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 18,
particella 66, sub. 2 (doc. 2 ). CP_2
-Gli immobili dei convenuti , e , cono stati concessi il locazione in data 01/02/2024, (doc CP_2 CP_2 CP_2
7 e doc 5 )alla impresa individuale della sig.ra – la cui partita Controparte_2 CP_2 Controparte_1
iva coincide con quella della convenuta – per l'esercizio dell'attività commerciale. Controparte_1
- ha realizzato nell'anno 2021 un DE nell'area antistante i locali Controparte_1
condotti in locazione.
- non vi è prova in atti che il abbia autorizzato i Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
convenuti proprietari all'installazione del HO
-Non è contestato che svolga la propria attività e utilizzi il DE Controparte_1 Controparte_1
dalla medesima installata;
- il è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità non è contestata tra le parti Parte_1
- il regolamento condominiale stabilisce all'art. 9 che “ Non potrà essere intrapresa dai singoli proprietari in nessuna opera esterna che modifichi l'architettura l'estetica e la simmetria del fabbricato”
- il regolamento condominiale stabilisce all'art. 11 che ” Ogni comproprietario si impegna di astenersi da qualunque fatto che possa recare danno pericolo molestia o disturbo a cose o persone anche per effetto di esalazioni rumori od altro…”
Vi è contrasto tra le parti n merito alla natura dell'area su cui è stato installato il HO da parte della
[...]
atteso che il assume si tratti di area di proprietà Controparte_1 Parte_1 CP_5
mentre i convenuti assumono si tratti di area pubblica.
pagina 14 di 20 Secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte e da ultimo Cass
30025\24), per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità
immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189),
e poi che sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ.,
infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269;
Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n.
7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle "opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali" (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440,
cit.),la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni,
ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass.,
Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).
In presenza di tale presunzione legale, il è, dunque, dispensato dalla prova del suo diritto, ed in Parte_1
particolare dalla cosiddetta probatio diabolica, spettando invece al condòmino che rivendichi la proprietà
esclusiva (ne caso de quo una titolarità diversa) di uno dei beni di cui al suddetto elenco dare la prova delle sue asserzioni, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del , ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era Parte_1
riservato l'esclusiva titolarità del bene (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 7/6/1988, n. 3862).
pagina 15 di 20 Quanto al regolamento condominiale c.d. contrattuale, ossia quello contestuale alla nascita del e Parte_1
accettato col consenso individuale dei singoli condomini (cfr. Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.; anche
Cass., Sez. 2, 7/4/2023, n. 9951; Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012), deve osservarsi come esso possa contenere, oltre alle norme relative all'amministrazione e alla gestione delle parti comuni, anche l'indicazione stessa delle parti comuni e perfino la previsione dell'uso esclusivo di una parte dell'edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva, dando luogo ad un vincolo di natura pertinenziale, siccome posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio, legittimato all'instaurazione al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli artt. 817, secondo comma, e 818 c.c. (Cass., Sez.
2, 4/9/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n.6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717).
Tuttavia, proprio perché l'esclusione, dal novero delle parti condominiali, di alcune porzioni dell'edificio che altrimenti vi ricadrebbero alla stregua della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. incide sulla costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), è necessario, per aversi titolo contrario, che dal negozio, così come dal regolamento c.d. contrattuale, emergano elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di , e tale Parte_1
indagine, in quanto afferente all'interpretazione della volontà negoziale dei condomini, presuppone un accertamento di fatto demandato all'apprezzamento dei giudici del merito, rimanendo incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli artt. 1362
e seguenti cod. civ., oppure nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n.
21440 cit.), senza che rilevi il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità
immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (Cass., Sez. 2, 4/9/2017, n.
20712; anche Cass., Sez. 2, 3/05/2002, n. 6359).
Orbene, nel caso in esame non solo il regolamento condominiale annovera tra le parti comuni il cortile in questione (art 4 regolamento), ma non è contestato che per le sue caratteristiche strutturali, il detto cortile risulti destinato oggettivamente al servizio comune (parcheggio auto e passaggio pedonale) e di contro non è stato fornito titolo contrario alla presunzione di condominialità.
pagina 16 di 20 Consegue che l'area scoperta in questione costituente prosecuzione del suolo su cui insiste l'edificio, che si trova in corrispondenza del DE installato da ed utilizzato per lo Controparte_1 Controparte_1
svolgimento della sua attività commerciale, costituisce, per quanto in atti, area condominiale che come tale è
soggetta alle disposizioni regolamentari.
Si è detto che sul punto il lamenta la violazione degli art 9 e 11 del regolamento oltre che l'art. 1102 Parte_1
c.c.affermando che la realizzazione del DE da parte della Controparte_1
modifica l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato e viola il diritto di utilizzo della proprietà
condominiale da parte degli abitanti del e conseguentemente il diritto di fruizione Parte_1
della proprietà privata comune nonchè lede la loro normale realizzazione del vivere quotidiano, costituendo quindi molestia o disturbo a cose o persone anche in violazione all'art. 1102 c.c.
Fermo che come noto il proprietario di un immobile ubicato all'interno di un condominio è obbligato al rispetto del regolamento condominiale ed è responsabile di fronte alla collettività condominiale della violazione del regolamento anche se operata dal conduttore del suo bene, essendo tenuto ad imporre a quest'ultimo il rispetto del regolamento (cfr Cass. 11859/2011:”; Cass. 11383/2006: “ Cass. 8239/1997) in tema di violazione del decoro architettonico l'orientamento consolidato della Suprema Corte con riguardo a disposizioni che, come l'art. 9 del regolamento del Condominio ricorrente, stabiliscano il divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterno dell'edificio o nelle zone comuni, che comunque alterino l'attuale aspetto architettonico dell'edificio,
riconosce all'autonomia privata la facoltà di stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell'interesse comune ai diritti dei condomini, anche relativamente al contenuto del diritto dominicale sulle parti comuni o di loro esclusiva proprietà. Inoltre, il regolamento può validamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c. e supposta dal medesimo art. 1102 c.c., arrivando al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio (cfr. indicativamente Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509; Cass. Sez. 2, 02/05/1975, n. 1680; Cass.
Sez. 2, 29/04/2005, n. 8883; Cass. Sez. 2, 24/01/2013, n. 1748; Cass. Sez. 2, 19/12/2017, n. 30528.). Il
regolamento di condominio può, del resto, validamente derogare alle disposizioni dell'art. 1102 c.c. (Cass. Sez.
2, 09/11/1998, n. 11268).
pagina 17 di 20 Ove tuttavia, come nel caso in esame, sia presente nel regolamento di condominio un divieto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterne dell'edificio o nelle zone comuni, che comunque alterino l'attuale aspetto dell'edificio, non è censurabile l'interpretazione negoziale di tale divieto nel senso che esso rende superfluo, in caso di sua inosservanza, l'esame giudiziale circa il rispetto, o meno, del decoro architettonico del complesso immobiliare (arg. da Cass. Sez. 2, 13/06/2013, n. 14898) atteso che l'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale contrattuale è sindacabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Cass. Sez. 2, 30/06/2011, n. 14460; Cass. Sez. 2, 31/07/2009, n. 17893; Cass. Sez. 2, 23/01/2007,
n. 1406; Cass. Sez. 2, 14/07/2000, n. 9355; Cass. Sez. 2, 02/06/1999, n. 5393) e nel caso in esame non è
contestata alcuna interpretazione negoziale di tale divieto. (Cass 28465\2019).
Ciò posto e considerato, atteso che è pacifica la installazione del DE e quindi la modifica alle parti esterne comuni, e non vi è prova in atti che tale modifica sia stata autorizzata, consegue la violazione del regolamento condominiale da parte dei convenuti tutti e quindi la condanna di , E CP_2 CP_2 Parte_2
in persona della legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_1 [...]
alla rimozione del DE installato nell'area condominiale adiacente le unità immobiliari dei Controparte_1
convenuti , ove viene svolta l'attività commerciale CP_2 Controparte_6 CP_2 [...]
. Parte_3
Va disattesa la domanda di risarcimento del danno come svolta dal ricorrente non essendo stata Parte_1
provata né la sussistenza né la consistenza del danno dedotto come subito a seguito della violazione del regolamento condominiale nè la consistenza e sussistenza di lamentati rumori molesti .
I convenuti vanno condannati in solido tra loro, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore del ricorrente di una penale, che viene equitativamente determinata in €.50,00 Parte_1
al giorno per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la rimozione del DE installato nell'area condominiale adiacente le unità immobiliari dei convenuti , ove viene svolta CP_2 Controparte_6 CP_2
l'attività commerciale da parte di , a decorrere – tenuto conto del Controparte_1
periodo feriale ormai imminente - dal 60° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 18 di 20 Da ultimo va disattesa la domanda riconvenzionale trasversale svolta dal convenuto in danno alla CP_2
Convenuta di manleva di ogni pretesa di parte ricorrente, atteso Controparte_1 Controparte_1
che non vi è prova in atti che il convenuto si sia attivato per evitare la realizzazione del DE ovvero che CP_2
si sia attivato per la sua rimozione coattiva.
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo
91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuti in solido tra loro ed a favore del ricorrente e vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della domanda e del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- condanna ( in persona della legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_1 [...]
), , e alla rimozione del DE installato nell'area Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_2
condominiale adiacente le unità immobiliari dei convenuti , E ove è CP_2 CP_2 CP_2
svolta l'attività commerciale di . Controparte_1 Controparte_1
- Condanna i convenuti (in persona della legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ), , e in solido tra loro, ai sensi Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_2
dell'art.614 bis c.p.c., al pagamento a favore del Condominio ricorrente della penale, determinata in €.50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la rimozione del DE installato nell'area condominiale adiacente le unità immobiliari dei convenuti , ove è svolta l'attività CP_2 Controparte_7
commerciale da parte di , a decorrere dal 60° giorno dalla notifica Controparte_1 CP_1
della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 19 di 20 -rigetta ogni altra domanda
- Condanna i convenuti in persona della legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , , e in solido tra loro a corrispondere Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_2
in favore del Condominio ricorrente le spese e competenze di mediazione e di lite che liquida in €.554,00 per spese vive ed €.9.860,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva
Milano 8 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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