Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2599/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]74 - INVERIGO - con l'Avv. VARENNA SIMONA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 - CORNAREDO - con l'Avv. VARENNA SIMONA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in VERANO BRIANZA, in data 18/03/1995,
(anno 1995, atto n. 2, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 25/05/2009 omologato con decreto dell'8.6.2009 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
A) Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 L. B L. 898/70 e successive modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.3.1995 in Verano Brianza, atto trascritto nel registro anno 1995, al n. 2 parte 1);
B) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verano Brianza per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
898/70 e le ulteriori incombenti di cui al RD 1238/39.
C) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Inverigo alla moglie con quanto l'arreda;
D) Confermare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti;
E) Disporre che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, essendo allo stato economicamente indipendenti;
F) I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
[...] in data 18/03/1995, in VERANO BRIANZA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERANO BRIANZA
(anno 1995, atto n. 2, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERANO BRIANZA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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