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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 3635/2020 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3635/2020 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Brindisi alla via Dalmazia n. 21/A presso e nello studio dell'avv.
Giovanna Mangiatordi ( - P.IVA ), che li rappresenta e C.F._3 P.IVA_1 difende, il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunicazioni ai seguenti recapiti: Pec – fax 0831.090192) Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P. Iva ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del Controparte_1 P.IVA_2
30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della
Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, CP_2
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_3 in Milano (Mi) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP). Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata - così Email_2 Email_3 comunicati all'Ordine degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.
-OPPOSTA-
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data in 03.10.2020 parte opponente riceveva la notifica dell'atto di precetto, con cui la intimava il pagamento di € 24.209,02, oltre interessi legali, entro il termine di Controparte_1 dieci giorni dalla notifica del predetto atto;
Nell'atto di precetto veniva espressamente riportato “con decreto ingiuntivo n. 1398/2018
(R.G. n. 4737/2018) del 23.11.2018, il TRIBUNALE DI BRINDISI ingiungeva alla sig. Pt_1
(..) e alla sig.ra (...) il pagamento a favore di parte creditrice
[...] Parte_2 della somma di € 22.278,92 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed in 145,50, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Gli opponenti affermavano di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, di non aver potuto prendere contezza della predetta ingiunzione di pagamento.
Inoltre, la sig.ra eccepiva la decadenza dell'opposta, ex art. 1957 c.c., Parte_2 da ogni azione giudiziale promossa nei suoi confronti, quale garante del finanziamento
(contratto n. 3225395200) posto alla base della pretesa creditoria, sottoscritto dal sig. Pt_1
(quale richiedente) e dalla sig.ra (quale garante) il 15.12.2007 con
[...] Parte_2 la DE NK e pagato dal debitore principale per 77 rate sino al 2014.
L'opponente eccepiva la predetta decadenza dalla garanzia per avere la parte Parte_2 creditrice, originariamente e poi (cessionaria del credito) Parte_3 Controparte_1 omesso di proporre le opportune istanze nei suoi confronti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Inoltre, gli opponenti contestavano l'importo portato a precetto e l'illegittimità dei tassi applicati.
Pertanto, gli opponenti si costituivano in giudizio al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni “1) in via cautelare, per tutte le ragioni innanzi illustrate, riconoscere e dichiarare sussistenti in capo agli odierni opponenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e per
l'effetto, inaudita altera parte e/o anche previa fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti, pronunciare provvedimento di sospensione all'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1398/2018 (R.G. n. 4737/2018) del 23.11.2018 e del relativo atto di precetto formulato su istanza della Controparte_1
2) in via preliminare, riconoscere e dichiarare, per tutte le ragioni innanzi addotte,
l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'illegittimità, la nullità dell'atto di precetto e dell'instauranda esecuzione de qua, nonchè l'intervenuta della prescrizione e decadenza dal diritto fatto valere;
3) nel merito, riconoscere e dichiarare - per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto - nulli e privi di effetti decreto ingiuntivo n. 1398/2018 (R.G. n. 4737/2018) del
23.11.2018 e il relativo atto di precetto;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In data 09.03.2021 si costituiva la quale nel proprio atto di costituzione Controparte_1 controdeduceva che il decreto ingiuntivo n.1398/2018 R.G. 4737/2018 era stato notificato in data 11.12.2018 al sig. e in data 12.02.2019 alla sig.ra Parte_1 Parte_2
2
Di conseguenza, a seguito della decorrenza del termine di 40 giorni dalla notifica, in assenza di opposizione, questo Tribunale aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo.
Pertanto, con atto di precetto, intimava agli opponenti il pagamento di € Controparte_1
24.209,02 “salvo errori e/o omissioni, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo, spese di notifica dell'atto di precetto…”. E formulava le seguenti conclusioni:
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infrondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione forzata in forza del decreto CP_1 ingiuntivo n. 1398/2018 nonché dichiarare l'efficacia dell'atto di precetto notificato. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento...”.
In data 27.10.2021 veniva nominato CTU, dott. All'udienza del 13.01.22 Persona_1 venivano formulati, da questo Giudice, i seguenti quesiti: “verifichi l'eventuale usurarietà del tasso pattuito sviluppando due ipotesi: 1) ricomprensione nel tasso soglia degli eventuali interessi moratori;
2) non ricomprensione degli addebiti di cui sopra nel calcolo del tasso soglia”.
Il CTU depositava la relazione peritale in data 16.05.2022.
Il 09.11.23 l'udienza veniva trattenuta in decisione.
Successivamente, in data 02.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per approfondire il profilo relativo alla titolarità del credito.
La causa veniva trattenuta per la decisione in data 10.07.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
1.Sulla dedotta mancata rituale notifica del decreto ingiuntivo, quale motivo assorbente dell'opposizione
Ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa
- anch'esso, dotato di funzioni nomofilattiche - ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non è in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza. Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Ciò premesso, il motivo di cui si ritiene opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, è quello relativo all'eccepita mancata notifica del decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, gli odierni opponenti hanno eccepito la nullità, l'inammissibilità, l'illegittimità
e l'improcedibilità dell'atto di precetto de quo, in quanto fondato su decreto ingiuntivo, mai
3
notificato all'istante.
Di contro, l'opponente ha affermato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato Controparte_1 regolarmente notificato al sig. a mani di certo in data 11.12.2018. Pt_1 Persona_2
Nella relata di notifica si legge che l'atto è stato notificato “a mani del compagno Per_2
” con timbro del notificatore indicante “capace e convivente…”. Pertanto, come
[...] affermato nella comparsa di costituzione e risposta, la relata di notifica compilata e sottoscritta dal pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso.
D'altronde, nel caso di specie, si pone un problema non di veridicità di quanto attestato dal notificatore, che, come noto, è coperto da efficacia privilegiata fino a querela di falso, bensì di ritualità del procedimento notificatorio.
La questione inerisce, in particolare, alla persona a cui è stato consegnato il plico, il quale non rientra fra le persone addette, ex art. 139 c.p.c., a ricevere, al posto del destinatario, la consegna degli atti giudiziari.
Infatti, ex art. 139 c.p.c. “...la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Motivo per il quale, difettando il “requisito” di “persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda” in capo al sig. , manca il presupposto indefettibile Persona_2 perché possa operare la presunzione legale di conoscenza, o meglio, di conoscibilità del contenuto del plico, contenente l'atto, da parte del legittimo destinatario.
Infatti, non può ritenersi persona abilitata ex art. 139 c.p.c. comma 2, Persona_2
a ricevere l'atto.
Per quanto concerne la posizione della sig.ra la prima procedura notificatoria, Parte_2 iniziata 11.12.2018, non può ritenersi completa perché avrebbe dovuto proseguire con l'avviso presso la Casa comunale ai sensi dell'art.143 c.p.c. a seguito della dichiarazione rilasciata dall'Ufficiale Giudiziario, il quale ha attestato: “non notificato perché trasferitosi altrove, tanto mi riferiscono in loco”.
A venire in rilievo e', infatti, un'ipotesi, riconducibile allo schema legale dell'“irreperibilità assoluta”.
In merito alla seconda notifica indirizzata alla sig.ra ha dedotto Parte_2 Controparte_1 che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe andata a buon fine in data 12.02.2019, con la consegna a mani di , madre convivente della . Controparte_3 Parte_2
In realtà, la notifica risulta tardiva poiché avvenuta, ex art.644 c.p.c., oltre i 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo emesso in data 23.11.2018.
Ciò, peraltro, senza che l'opposta abbia richiesto un'ipotetica remissione in termini.
Pertanto, data la natura assorbente del suddetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
4
PQM
Il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1.accoglie l'opposizione in parte qua;
2.condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese processuali che si liquidano in € 3.240,00, oltre accessori come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte opposta.
Così deciso in Brindisi, in data 17.07.2025
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
5
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3635/2020 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Brindisi alla via Dalmazia n. 21/A presso e nello studio dell'avv.
Giovanna Mangiatordi ( - P.IVA ), che li rappresenta e C.F._3 P.IVA_1 difende, il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunicazioni ai seguenti recapiti: Pec – fax 0831.090192) Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P. Iva ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del Controparte_1 P.IVA_2
30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della
Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, CP_2
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_3 in Milano (Mi) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP). Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata - così Email_2 Email_3 comunicati all'Ordine degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.
-OPPOSTA-
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data in 03.10.2020 parte opponente riceveva la notifica dell'atto di precetto, con cui la intimava il pagamento di € 24.209,02, oltre interessi legali, entro il termine di Controparte_1 dieci giorni dalla notifica del predetto atto;
Nell'atto di precetto veniva espressamente riportato “con decreto ingiuntivo n. 1398/2018
(R.G. n. 4737/2018) del 23.11.2018, il TRIBUNALE DI BRINDISI ingiungeva alla sig. Pt_1
(..) e alla sig.ra (...) il pagamento a favore di parte creditrice
[...] Parte_2 della somma di € 22.278,92 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed in 145,50, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Gli opponenti affermavano di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, di non aver potuto prendere contezza della predetta ingiunzione di pagamento.
Inoltre, la sig.ra eccepiva la decadenza dell'opposta, ex art. 1957 c.c., Parte_2 da ogni azione giudiziale promossa nei suoi confronti, quale garante del finanziamento
(contratto n. 3225395200) posto alla base della pretesa creditoria, sottoscritto dal sig. Pt_1
(quale richiedente) e dalla sig.ra (quale garante) il 15.12.2007 con
[...] Parte_2 la DE NK e pagato dal debitore principale per 77 rate sino al 2014.
L'opponente eccepiva la predetta decadenza dalla garanzia per avere la parte Parte_2 creditrice, originariamente e poi (cessionaria del credito) Parte_3 Controparte_1 omesso di proporre le opportune istanze nei suoi confronti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Inoltre, gli opponenti contestavano l'importo portato a precetto e l'illegittimità dei tassi applicati.
Pertanto, gli opponenti si costituivano in giudizio al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni “1) in via cautelare, per tutte le ragioni innanzi illustrate, riconoscere e dichiarare sussistenti in capo agli odierni opponenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e per
l'effetto, inaudita altera parte e/o anche previa fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti, pronunciare provvedimento di sospensione all'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1398/2018 (R.G. n. 4737/2018) del 23.11.2018 e del relativo atto di precetto formulato su istanza della Controparte_1
2) in via preliminare, riconoscere e dichiarare, per tutte le ragioni innanzi addotte,
l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'illegittimità, la nullità dell'atto di precetto e dell'instauranda esecuzione de qua, nonchè l'intervenuta della prescrizione e decadenza dal diritto fatto valere;
3) nel merito, riconoscere e dichiarare - per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto - nulli e privi di effetti decreto ingiuntivo n. 1398/2018 (R.G. n. 4737/2018) del
23.11.2018 e il relativo atto di precetto;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In data 09.03.2021 si costituiva la quale nel proprio atto di costituzione Controparte_1 controdeduceva che il decreto ingiuntivo n.1398/2018 R.G. 4737/2018 era stato notificato in data 11.12.2018 al sig. e in data 12.02.2019 alla sig.ra Parte_1 Parte_2
2
Di conseguenza, a seguito della decorrenza del termine di 40 giorni dalla notifica, in assenza di opposizione, questo Tribunale aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo.
Pertanto, con atto di precetto, intimava agli opponenti il pagamento di € Controparte_1
24.209,02 “salvo errori e/o omissioni, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo, spese di notifica dell'atto di precetto…”. E formulava le seguenti conclusioni:
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infrondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione forzata in forza del decreto CP_1 ingiuntivo n. 1398/2018 nonché dichiarare l'efficacia dell'atto di precetto notificato. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento...”.
In data 27.10.2021 veniva nominato CTU, dott. All'udienza del 13.01.22 Persona_1 venivano formulati, da questo Giudice, i seguenti quesiti: “verifichi l'eventuale usurarietà del tasso pattuito sviluppando due ipotesi: 1) ricomprensione nel tasso soglia degli eventuali interessi moratori;
2) non ricomprensione degli addebiti di cui sopra nel calcolo del tasso soglia”.
Il CTU depositava la relazione peritale in data 16.05.2022.
Il 09.11.23 l'udienza veniva trattenuta in decisione.
Successivamente, in data 02.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per approfondire il profilo relativo alla titolarità del credito.
La causa veniva trattenuta per la decisione in data 10.07.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
1.Sulla dedotta mancata rituale notifica del decreto ingiuntivo, quale motivo assorbente dell'opposizione
Ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa
- anch'esso, dotato di funzioni nomofilattiche - ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non è in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza. Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Ciò premesso, il motivo di cui si ritiene opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, è quello relativo all'eccepita mancata notifica del decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, gli odierni opponenti hanno eccepito la nullità, l'inammissibilità, l'illegittimità
e l'improcedibilità dell'atto di precetto de quo, in quanto fondato su decreto ingiuntivo, mai
3
notificato all'istante.
Di contro, l'opponente ha affermato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato Controparte_1 regolarmente notificato al sig. a mani di certo in data 11.12.2018. Pt_1 Persona_2
Nella relata di notifica si legge che l'atto è stato notificato “a mani del compagno Per_2
” con timbro del notificatore indicante “capace e convivente…”. Pertanto, come
[...] affermato nella comparsa di costituzione e risposta, la relata di notifica compilata e sottoscritta dal pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso.
D'altronde, nel caso di specie, si pone un problema non di veridicità di quanto attestato dal notificatore, che, come noto, è coperto da efficacia privilegiata fino a querela di falso, bensì di ritualità del procedimento notificatorio.
La questione inerisce, in particolare, alla persona a cui è stato consegnato il plico, il quale non rientra fra le persone addette, ex art. 139 c.p.c., a ricevere, al posto del destinatario, la consegna degli atti giudiziari.
Infatti, ex art. 139 c.p.c. “...la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Motivo per il quale, difettando il “requisito” di “persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda” in capo al sig. , manca il presupposto indefettibile Persona_2 perché possa operare la presunzione legale di conoscenza, o meglio, di conoscibilità del contenuto del plico, contenente l'atto, da parte del legittimo destinatario.
Infatti, non può ritenersi persona abilitata ex art. 139 c.p.c. comma 2, Persona_2
a ricevere l'atto.
Per quanto concerne la posizione della sig.ra la prima procedura notificatoria, Parte_2 iniziata 11.12.2018, non può ritenersi completa perché avrebbe dovuto proseguire con l'avviso presso la Casa comunale ai sensi dell'art.143 c.p.c. a seguito della dichiarazione rilasciata dall'Ufficiale Giudiziario, il quale ha attestato: “non notificato perché trasferitosi altrove, tanto mi riferiscono in loco”.
A venire in rilievo e', infatti, un'ipotesi, riconducibile allo schema legale dell'“irreperibilità assoluta”.
In merito alla seconda notifica indirizzata alla sig.ra ha dedotto Parte_2 Controparte_1 che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe andata a buon fine in data 12.02.2019, con la consegna a mani di , madre convivente della . Controparte_3 Parte_2
In realtà, la notifica risulta tardiva poiché avvenuta, ex art.644 c.p.c., oltre i 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo emesso in data 23.11.2018.
Ciò, peraltro, senza che l'opposta abbia richiesto un'ipotetica remissione in termini.
Pertanto, data la natura assorbente del suddetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
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PQM
Il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1.accoglie l'opposizione in parte qua;
2.condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese processuali che si liquidano in € 3.240,00, oltre accessori come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte opposta.
Così deciso in Brindisi, in data 17.07.2025
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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