TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1888/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1888/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) _1 nata ad [...]ù) il 9-7-1975 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24 professione: infermiera reddito: euro 22.759,37 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Letizia Solimene presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24 professione: lavoratore dipendente reddito: euro 23.216,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Andrea Marzola presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OP (FE) il 28-2-2004 (anno 2004, Numero 1, Parte I)
1 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 18-5-2004 R_ ER
e il 2-2-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi – ovvero _1 [...]
– e;
_1 Parte_2
2) ordinare al Comune di OP (FE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio [matrimonio contratto a OP (FE) in data 28/02/2004 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di OP (FE) dell'anno 2004, parte I;
atto n. 1 – cfr. doc. 1]; 3) omologare le seguenti condizioni della separazione: a) disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori con ER stabile collocazione e residenza presso la madre. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
b) disporre che il padre avrà la facoltà di tenere con sé secondo le ER seguenti modalità:
- a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica alle ore 19:00;
- nel corso della settimana, secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di e nel rispetto dei desideri della minore;
ER
- durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno (31/12);
- nel corso delle vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- nel corso delle vacanze estive, tre settimane, di cui non più di due consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
c) disporre l'assegnazione alla sig.ra - ovvero - _1 _1 della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24, costituita da un appartamento di civile abitazione su piano terra, primo e secondo (sottotetto), con area esclusiva di pertinenza, censita - come risulta dall'atto di compravendita - al N.C.E.U. del Comune di Occhiobello al foglio 28 (cfr. doc. 9):
- mappale 1555 sub. 19, Via Luciano Lama n. 24, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, con sup. cat. di mq. 171, R.C. Euro 658,48;
- mappale 1555 sub. 1, marciapiede e verde (bene non censibile comune al mappale 1555 sub. 19)]. La sig.ra - ovvero – _1 _1
2 unitamente ai figli maggiorenne ed economicamente non indipendente e R_
, continueranno a risiedere nella casa coniugale mentre il sig. ER [...]
si è già trasferito da detto immobile presso un altro che conduce in Pt_2 locazione. I coniugi convengono che i beni e i mobili che arredano la casa coniugale resteranno nell'esclusiva disponibilità della sig.ra – ovvero _1 [...]
; il sig. ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali _1 Pt_2
e alcuni beni presenti nell'immobile già casa coniugale;
d) disporre che il sig. , a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, verserà alla sig.ra – ovvero -, entro il _1 _1 giorno cinque di ogni mese, l'importo di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
ER
e) disporre che il sig. , a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
ER
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter 2) campi estivi. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
la documentazione relativa alle spese straordinarie dovrà essere inviata con la richiesta di rimborso entro il giorno 5 (cinque) del mese
3 successivo e il rimborso dovrà essere effettuato entro ulteriori 15 (venticinque) giorni;
f) disporre che la sig.ra – ovvero - provvederà _1 _1 integralmente e in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne R_ ed economicamente non indipendente, e si farà altresì carico, nella misura del 100%, del pagamento delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse;
g) i coniugi convengono che la sig.ra – ovvero _1 _1
– continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico universale e percepirà altresì integralmente e in via esclusiva le equivalenti misure di sostegno che verranno successivamente introdotte. Al fine di consentire alla sig.ra – ovvero - di _1 _1 percepire nella misura del 100% l'assegno unico universale ovvero le equivalenti misure di sostegno che verranno successivamente introdotte, il sig. Parte_2 si impegna sin d'ora a provvedere ad ogni incombente che si renderà necessario (a titolo esemplificativo: prestare espresse autorizzazioni orali o scritte, fornire documentazione, recarsi presso gli uffici competenti, etc.). Il sig. dichiara di nulla avere a pretendere dalla sig.ra Parte_2 _1
- ovvero - a titolo di rimborso della quota pari al 50% degli _1 assegni unici dalla stessa integralmente percepiti dall'entrata in vigore di detta misura di sostegno fino all'emissione della sentenza che recepirà le condizioni riportate nel presente atto;
h) i coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio /rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ossia carta d'identità e passaporto, sia propri che della figlia;
ER
i) i coniugi convengono altresì le seguenti ulteriori pattuizioni: I) i sigg.ri - ovvero - e _1 _1 Parte_2 continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, del pagamento delle rate del mutuo ipotecario dagli stessi contratto con in data Controparte_1
27/07/2018 fino alla sua estinzione (cfr. doc. 10: contratto di mutuo ipotecario); II) la sig.ra – ovvero – si impegna a trasferire, _1 _1 entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della sentenza di separazione, al sig. , che sin d'ora accetta, la proprietà, nell'attuale stato d'uso e di Parte_2 fatto, dell'autovettura Citroen Picasso, targata DW998PM, formalmente intestata a nome del sig. e acquistata in regime di comunione legale dei beni. Pt_2
Il sig. si farà carico di tutte le spese, tasse e imposte nonchè di Parte_2 tutto quant'altro dovesse rendersi necessario al fine di arrivare al predetto trasferimento (trascrizione al PRA compresa) e, contestualmente a tale trasferimento, provvederà altresì a stipulare polizza assicurativa a suo nome;
III) il sig. si impegna a trasferire, entro e non oltre sessanta giorni Parte_2 dall'emissione della sentenza di separazione, alla sig.ra – ovvero _1
– che sin d'ora accetta, la proprietà, nell'attuale stato d'uso e _1 di fatto, dell'autovettura Dacia Sandero, targata GF418HL, intestata a nome della sig.ra – ovvero – e acquistata in regime di _1 _1 comunione legale dei beni. La sig.ra – ovvero - si farà carico di tutte le _1 _1 spese, tasse e imposte nonchè di tutto quant'altro dovesse rendersi necessario al
4 fine di arrivare al predetto trasferimento (trascrizione al PRA compresa) e, contestualmente a tale trasferimento, provvederà altresì a stipulare polizza assicurativa a suo nome, accollandosi il pagamento della rata di Euro 112,75 del finanziamento contratto con AGOS in data 02.03.2020 per l'acquisto dell'autovettura Dacia Sandero, targata GF418HL; IV) a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si farà Pt_1 carico del finanziamento contratto per l'acquisto del depuratore dell'acqua per uso domestico, installato presso l'immobile sito in Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24, inoltre, previa voltura delle utenze serventi la casa coniugale, si farà carico del pagamento delle relative fatture;
l) spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e R_
, il primo maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non ER siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
5 definitivamente decidendo nel procedimento n. 1888/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e _1
, i quali hanno contratto matrimonio a OP (FE) il 28- Parte_2
2-2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OP (FE), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1888/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) _1 nata ad [...]ù) il 9-7-1975 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24 professione: infermiera reddito: euro 22.759,37 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Letizia Solimene presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24 professione: lavoratore dipendente reddito: euro 23.216,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Andrea Marzola presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OP (FE) il 28-2-2004 (anno 2004, Numero 1, Parte I)
1 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 18-5-2004 R_ ER
e il 2-2-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi – ovvero _1 [...]
– e;
_1 Parte_2
2) ordinare al Comune di OP (FE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio [matrimonio contratto a OP (FE) in data 28/02/2004 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di OP (FE) dell'anno 2004, parte I;
atto n. 1 – cfr. doc. 1]; 3) omologare le seguenti condizioni della separazione: a) disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori con ER stabile collocazione e residenza presso la madre. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
b) disporre che il padre avrà la facoltà di tenere con sé secondo le ER seguenti modalità:
- a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica alle ore 19:00;
- nel corso della settimana, secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di e nel rispetto dei desideri della minore;
ER
- durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno (31/12);
- nel corso delle vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- nel corso delle vacanze estive, tre settimane, di cui non più di due consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
c) disporre l'assegnazione alla sig.ra - ovvero - _1 _1 della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24, costituita da un appartamento di civile abitazione su piano terra, primo e secondo (sottotetto), con area esclusiva di pertinenza, censita - come risulta dall'atto di compravendita - al N.C.E.U. del Comune di Occhiobello al foglio 28 (cfr. doc. 9):
- mappale 1555 sub. 19, Via Luciano Lama n. 24, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, con sup. cat. di mq. 171, R.C. Euro 658,48;
- mappale 1555 sub. 1, marciapiede e verde (bene non censibile comune al mappale 1555 sub. 19)]. La sig.ra - ovvero – _1 _1
2 unitamente ai figli maggiorenne ed economicamente non indipendente e R_
, continueranno a risiedere nella casa coniugale mentre il sig. ER [...]
si è già trasferito da detto immobile presso un altro che conduce in Pt_2 locazione. I coniugi convengono che i beni e i mobili che arredano la casa coniugale resteranno nell'esclusiva disponibilità della sig.ra – ovvero _1 [...]
; il sig. ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali _1 Pt_2
e alcuni beni presenti nell'immobile già casa coniugale;
d) disporre che il sig. , a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, verserà alla sig.ra – ovvero -, entro il _1 _1 giorno cinque di ogni mese, l'importo di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
ER
e) disporre che il sig. , a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
ER
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter 2) campi estivi. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
la documentazione relativa alle spese straordinarie dovrà essere inviata con la richiesta di rimborso entro il giorno 5 (cinque) del mese
3 successivo e il rimborso dovrà essere effettuato entro ulteriori 15 (venticinque) giorni;
f) disporre che la sig.ra – ovvero - provvederà _1 _1 integralmente e in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne R_ ed economicamente non indipendente, e si farà altresì carico, nella misura del 100%, del pagamento delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse;
g) i coniugi convengono che la sig.ra – ovvero _1 _1
– continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico universale e percepirà altresì integralmente e in via esclusiva le equivalenti misure di sostegno che verranno successivamente introdotte. Al fine di consentire alla sig.ra – ovvero - di _1 _1 percepire nella misura del 100% l'assegno unico universale ovvero le equivalenti misure di sostegno che verranno successivamente introdotte, il sig. Parte_2 si impegna sin d'ora a provvedere ad ogni incombente che si renderà necessario (a titolo esemplificativo: prestare espresse autorizzazioni orali o scritte, fornire documentazione, recarsi presso gli uffici competenti, etc.). Il sig. dichiara di nulla avere a pretendere dalla sig.ra Parte_2 _1
- ovvero - a titolo di rimborso della quota pari al 50% degli _1 assegni unici dalla stessa integralmente percepiti dall'entrata in vigore di detta misura di sostegno fino all'emissione della sentenza che recepirà le condizioni riportate nel presente atto;
h) i coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio /rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ossia carta d'identità e passaporto, sia propri che della figlia;
ER
i) i coniugi convengono altresì le seguenti ulteriori pattuizioni: I) i sigg.ri - ovvero - e _1 _1 Parte_2 continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, del pagamento delle rate del mutuo ipotecario dagli stessi contratto con in data Controparte_1
27/07/2018 fino alla sua estinzione (cfr. doc. 10: contratto di mutuo ipotecario); II) la sig.ra – ovvero – si impegna a trasferire, _1 _1 entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della sentenza di separazione, al sig. , che sin d'ora accetta, la proprietà, nell'attuale stato d'uso e di Parte_2 fatto, dell'autovettura Citroen Picasso, targata DW998PM, formalmente intestata a nome del sig. e acquistata in regime di comunione legale dei beni. Pt_2
Il sig. si farà carico di tutte le spese, tasse e imposte nonchè di Parte_2 tutto quant'altro dovesse rendersi necessario al fine di arrivare al predetto trasferimento (trascrizione al PRA compresa) e, contestualmente a tale trasferimento, provvederà altresì a stipulare polizza assicurativa a suo nome;
III) il sig. si impegna a trasferire, entro e non oltre sessanta giorni Parte_2 dall'emissione della sentenza di separazione, alla sig.ra – ovvero _1
– che sin d'ora accetta, la proprietà, nell'attuale stato d'uso e _1 di fatto, dell'autovettura Dacia Sandero, targata GF418HL, intestata a nome della sig.ra – ovvero – e acquistata in regime di _1 _1 comunione legale dei beni. La sig.ra – ovvero - si farà carico di tutte le _1 _1 spese, tasse e imposte nonchè di tutto quant'altro dovesse rendersi necessario al
4 fine di arrivare al predetto trasferimento (trascrizione al PRA compresa) e, contestualmente a tale trasferimento, provvederà altresì a stipulare polizza assicurativa a suo nome, accollandosi il pagamento della rata di Euro 112,75 del finanziamento contratto con AGOS in data 02.03.2020 per l'acquisto dell'autovettura Dacia Sandero, targata GF418HL; IV) a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si farà Pt_1 carico del finanziamento contratto per l'acquisto del depuratore dell'acqua per uso domestico, installato presso l'immobile sito in Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Via Luciano Lama n. 24, inoltre, previa voltura delle utenze serventi la casa coniugale, si farà carico del pagamento delle relative fatture;
l) spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e R_
, il primo maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non ER siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
5 definitivamente decidendo nel procedimento n. 1888/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e _1
, i quali hanno contratto matrimonio a OP (FE) il 28- Parte_2
2-2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OP (FE), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
6