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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA VI, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5570/2019 depositato il 17/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Avola - . 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2962/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 19/08/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140004248647 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 per il gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2962/4/2019 del 21.6.2019 – con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento n. 298 2014 0004248647, relativa a AR per l'anno 2013 – veniva disposto, con ordinanza resa all'udienza del 29.9.2025, ravvisandosi una ipotesi di litisconsortio processuale con l'ente impositore (il Comune di Avola, nello specifico), che l'appellante provvedesse a convenire in giudizio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il predetto Comune.
L'appellante dava corso alla disposta integrazione del contraddittorio ed il Comune di Avola preferiva non costituirsi in giudizio.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026 nel contradditorio con la sola Riscossione Sicilia spa, la quale resisteva, controdeducendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche a voler ritenere – come fatto dal primo giudice – che alla AR si applichi la disciplina della SU e, segnatamente, l'art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, che attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile quindi di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente, deve rilevarsi, essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che ciò deve avvenire sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione alcuna e che tale ipotesi non può ricorrere in caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, imponendosi - in tal caso - la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
Ebbene, nella specie il Ricorrente_1 ha dedotto di non avere mai presentato la dichiarazione SU alla quale in ipotesi l'ente locale avrebbe potuto fare riferimento per liquidare la AR con la cartella per cui è processo e tanto sarebbe bastato - considerato che il Comune di Avola ha preferito non costituirsi in entrambi i gradi di giudizio e, quindi, non ha contestato l'assunto, il quale, afferendo ad una circostanza negativa, non è certo suscettibile di prova da parte di chi la sostiene - per ritenere che nella specie si imponesse il prodromico avviso di accertamento. Ed al riguardo non può convenirsi con il primo giudice allorché assume: “Il ricorrente ha dedotto di non aver mai presentato la dichiarazione SU, ma i "dati ed elementi già acquisiti" possono consistere anche in precedenti avvisi di accertamento notificati alla parte, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione (vedi, per tutte, Ordinanza n. 3184/2018). Il contribuente risulta aver presentato ricorsi per annualità Tursu/AR precedenti e successive quella in questione, corroborando l'assunto relativo alla notifica di rituale avviso per annualità pregresse”, solo se si consideri che non è dato sapere, stante la contumacia del Comune di Avola, sulla base di quali elementi il primo giudice possa avere ritenuto che sono stati emessi avvisi di accertamento per SU relativi alle annualità pregresse al 2013, emergendo piuttosto, dalla produzione documentale del Ricorrente_1, che anche per gli anni 2011 e 2012 il Comune di Avola ha provveduto alla liquidazione diretta della SU mediante emissione di cartelle di pagamento, anche per tali annualità impugnate dal predetto contribuente in quanto non precedute da avviso di accertamento.
E si consideri che proprio con riferimento alla AR - della quale si controverte nel caso di specie - il Comune di Avola, con apposito Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 29.10.2013, prodotto dall'appellante nel primo grado di giudizio, ha previsto l'obbligo, prima di procedere alla riscossione forzata del tributo, di notifica di prodromico avviso di accertamento. Recita l'art. 34 del decreto citato, infatti: “L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata a.r. inviata direttamente dal Comune
[..] avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica”.
Ebbene, nella cartella di pagamento impugnata in primo grado non è possibile individuare alcun riferimento al prodromico, necessario ed obbligatorio, avviso di accertamento o di rettifica previsto dall'art. 34 del citato Regolamento comunale né l'esistenza dello stesso è emersa nel cosro del giudizio.
Si impone, in conseguenza, l'accoglimento del gravame con annullamento, in riforma della sentenza impugnata, della cartella di pagamento n. 298 2014 0004248647.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il doppio grado di giudizio (anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, quindi, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico del Ricorrente_1), tenendo conto del modestissimo valore della controversia, come da dispositivo, con la precisazione che vanno poste a carico del Comune di Avola, al cui esclusivo operato è in ultima analisi imputabile l'odierno contenzioso.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 298 2014 0004248647 e condanna il Comune di Avola alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 nei due gradi di giudizio, liquidate in € 200,00 per grado oltre ad iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso dei contributi unificati.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
AV SA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA VI, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5570/2019 depositato il 17/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Avola - . 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2962/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 19/08/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140004248647 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 per il gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2962/4/2019 del 21.6.2019 – con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento n. 298 2014 0004248647, relativa a AR per l'anno 2013 – veniva disposto, con ordinanza resa all'udienza del 29.9.2025, ravvisandosi una ipotesi di litisconsortio processuale con l'ente impositore (il Comune di Avola, nello specifico), che l'appellante provvedesse a convenire in giudizio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il predetto Comune.
L'appellante dava corso alla disposta integrazione del contraddittorio ed il Comune di Avola preferiva non costituirsi in giudizio.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026 nel contradditorio con la sola Riscossione Sicilia spa, la quale resisteva, controdeducendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche a voler ritenere – come fatto dal primo giudice – che alla AR si applichi la disciplina della SU e, segnatamente, l'art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, che attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile quindi di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente, deve rilevarsi, essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che ciò deve avvenire sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione alcuna e che tale ipotesi non può ricorrere in caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, imponendosi - in tal caso - la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
Ebbene, nella specie il Ricorrente_1 ha dedotto di non avere mai presentato la dichiarazione SU alla quale in ipotesi l'ente locale avrebbe potuto fare riferimento per liquidare la AR con la cartella per cui è processo e tanto sarebbe bastato - considerato che il Comune di Avola ha preferito non costituirsi in entrambi i gradi di giudizio e, quindi, non ha contestato l'assunto, il quale, afferendo ad una circostanza negativa, non è certo suscettibile di prova da parte di chi la sostiene - per ritenere che nella specie si imponesse il prodromico avviso di accertamento. Ed al riguardo non può convenirsi con il primo giudice allorché assume: “Il ricorrente ha dedotto di non aver mai presentato la dichiarazione SU, ma i "dati ed elementi già acquisiti" possono consistere anche in precedenti avvisi di accertamento notificati alla parte, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione (vedi, per tutte, Ordinanza n. 3184/2018). Il contribuente risulta aver presentato ricorsi per annualità Tursu/AR precedenti e successive quella in questione, corroborando l'assunto relativo alla notifica di rituale avviso per annualità pregresse”, solo se si consideri che non è dato sapere, stante la contumacia del Comune di Avola, sulla base di quali elementi il primo giudice possa avere ritenuto che sono stati emessi avvisi di accertamento per SU relativi alle annualità pregresse al 2013, emergendo piuttosto, dalla produzione documentale del Ricorrente_1, che anche per gli anni 2011 e 2012 il Comune di Avola ha provveduto alla liquidazione diretta della SU mediante emissione di cartelle di pagamento, anche per tali annualità impugnate dal predetto contribuente in quanto non precedute da avviso di accertamento.
E si consideri che proprio con riferimento alla AR - della quale si controverte nel caso di specie - il Comune di Avola, con apposito Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 29.10.2013, prodotto dall'appellante nel primo grado di giudizio, ha previsto l'obbligo, prima di procedere alla riscossione forzata del tributo, di notifica di prodromico avviso di accertamento. Recita l'art. 34 del decreto citato, infatti: “L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata a.r. inviata direttamente dal Comune
[..] avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica”.
Ebbene, nella cartella di pagamento impugnata in primo grado non è possibile individuare alcun riferimento al prodromico, necessario ed obbligatorio, avviso di accertamento o di rettifica previsto dall'art. 34 del citato Regolamento comunale né l'esistenza dello stesso è emersa nel cosro del giudizio.
Si impone, in conseguenza, l'accoglimento del gravame con annullamento, in riforma della sentenza impugnata, della cartella di pagamento n. 298 2014 0004248647.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il doppio grado di giudizio (anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, quindi, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico del Ricorrente_1), tenendo conto del modestissimo valore della controversia, come da dispositivo, con la precisazione che vanno poste a carico del Comune di Avola, al cui esclusivo operato è in ultima analisi imputabile l'odierno contenzioso.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 298 2014 0004248647 e condanna il Comune di Avola alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 nei due gradi di giudizio, liquidate in € 200,00 per grado oltre ad iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso dei contributi unificati.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
AV SA