TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/06/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 1ᵃ CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7833/2022 R.G.A.C. pendente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cecchet Giovanni, in virtù di procura alle liti a margine del ricorso introduttivo, presso il cui studio in Bari alla via F. Turati n. 11/E è elettivamente domiciliata
– Ricorrente –
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._2 mandato su foglio separato in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Mongelli
Michele, presso il cui studio, in Bari alla via Cardinale Mimmi n. 10, è elettivamente domiciliato
– Resistente – nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.02.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota 18.02.2025.
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso depositato il 21.06.2022, chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Triggiano (BA) il 23.09.1993, dalla cui unione era nato un figlio, Parte_2
(n. il 07.10.1995), maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
A fondamento della sua domanda deduceva che:
- la casa coniugale veniva fissata in immobile sito in Triggiano (BA) alla via Magellano
n. 6, di proprietà di entrambi, su cui gravava mutuo ipotecario con rata mensile a tasso variabile pari a circa €400,00/500,00 mensili;
- ella era disoccupata, mentre il marito prestava attività lavorativa dipendente percependo una retribuzione mensile pari a circa €1.900,00; - il Tribunale di Bari, con decreto del 25.11.2011 aveva omologato la loro separazione personale affidando il figlio , all'epoca minore d'età, in via condivisa ai Per_1 genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, assegnando la casa coniugale alla Sig.ra ponendo a carico del Sig. il pagamento di una somma Pt_1 Pt_2 mensile a titolo di mantenimento del figlio e della moglie, prevedendo il pagamento delle spese straordinarie per il figlio e della rata del mutuo della casa coniugale a carico di entrambi i coniugi;
tutto ciò premesso chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale;
la determinazione, nella misura €612,00, dell'assegno divorzile dovuto dal nonché di porre il pagamento della rata di mutuo per la casa Pt_2 coniugale nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti.
Si costituiva in giudizio il il quale non si opponeva alla richiesta di Parte_2 cessazione degli effetti civile del matrimonio, contestando tuttavia le richieste accessorie avanzate dalla controparte e chiedeva, quindi, di revocare ogni statuizione economica disposta in sede separativa in favore della , dotata di capacità lavorativa e di redditi Pt_1 propri rinvenienti dall'attività di sarta dalla stessa svolta. Il Presidente, con ordinanza del 30.12.2022, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza presidenziale del 09.11.2022, preso atto dell'impossibilità della riconciliazione delle parti, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- revocava i provvedimenti personali ed economici regolanti lo stato separativo relativamente al figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra in Pt_1 ragione della raggiunta condizione di autonomia del figlio della coppia;
- stabiliva nella misura di €200,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della ricorrente;
Pt_2
- nominava il Giudice istruttore e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
La causa era istruita a mezzo di prove orali e della documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 06.02.2025, la causa era riservata per la decisione sulla base delle conclusioni declinate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del
18.02.2025.
La sola parte resistente depositava la memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente
è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n.
898/1970 e ss.mm., ossia: - inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita (cfr. decreto di omologa cronol. n. 3439/2011 del Tribunale di Bari depositato il 25.03.2011);
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente,
l'adesione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato in funzione presidenziale e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, nessuna determinazione deve essere assunta, in ragione dell'assenza di prole minore d'età o maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
Pertanto, l'immobile adibito a casa familiare seguirà il regime derivante dal titolo di proprietà.
SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA RICORRENTE.
Quanto all'assegno divorzile, l'istanza della ricorrente va accolta nei termini che seguono alla luce delle seguenti considerazioni.
La parte ricorrente, con il ricorso introduttivo della lite, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, con conferma della somma stabilita in sede di separazione per il suo mantenimento;
come precisato in sede di comparizione dei coniugi, l'ammontare stabilito in sede di separazione di €600,00 comprendeva il contributo paterno per il mantenimento del figlio , pari a €200,00 mensili, nonché la quota di €200,00 dovuta dal resistente per Per_1 il pagamento della rata del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto dell'immobile destinato a casa coniugale.
Tanto precisato, appare opportuno evidenziare che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono totalmente diversi da quelli che presiedono all'attribuzione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione con il quale deve assicurarsi al coniuge più debole la conservazione, almeno tendenziale, del pregresso tenore di vita, richiedendosi in questa sede, in primo luogo, la prova non soltanto della mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati per vivere dignitosamente, ma altresì dell'oggettiva impossibilità da parte sua a procurarseli.
A norma dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898/1970, la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o, comunque, di non poterseli procurare per ragioni oggettive: la S.C. ha osservato che “La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che
l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11.09.2001, n. 11575).
Anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata
(condizioni dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi, tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è sì assistenziale (e, dunque, fondata sui principi di solidarietà, libertà, auto- responsabilità e pari dignità), ma parimenti compensativa e perequativa.
Quanto, poi, agli specifici presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 3852/2021). Ebbene, necessita qui valutare il materiale istruttorio in atti per verificare se, alla luce dei suddetti principi, la ricorrente abbia diritto all'assegno in oggetto. Pt_1
La resistente ha dimostrato, mediante deposito della dichiarazione reddituale 2019-
2020 e 2021, di aver percepito per detti anni unicamente un reddito derivante dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del marito, che all'attualità, a seguito di provvedimento reso in sede presidenziale nel presente giudizio, ammonta ad €200,00 mensili.
Deve, tuttavia, osservarsi che la stessa ricorrente ha ammesso sia in sede presidenziale, all'udienza del 09.11.2022, sia in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 15.04.2024, di svolgere saltuariamente attività lavorativa come sarta, non regolarizzata, presso la propria abitazione, percependo mensilmente un compenso complessivo non superiore a circa €200,00 mensili.
Quanto al resistente, la documentazione reddituale allegata agli atti di causa attesta la percezione da parte del di un reddito netto annuo pari a circa €19.000,00, derivante Pt_2 dalla propria attività lavorativa dipendente.
Alla luce delle emergenze istruttorie, è evidente che la ricorrente si trovi in una situazione di disagio economico, resa ancor più gravosa dalla difficoltà di trovare occupazione a causa della propria limitata possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, dovuta all'età (54 anni): invero, l'età della ricorrente e la mancanza di qualificata formazione professionale consentono di ritenere inesistente o perlomeno ridotta a minimi termini la concreta possibilità di reperire una occupazione lavorativa da parte della stessa (cfr. Cass. n.
20937/2016).
Sussiste nel caso di specie sia il presupposto assistenziale derivante dalla esiguità degli introiti percepiti dall'attività lavorativa svolta dalla sia quello perequativo Pt_1 valutando il suo apporto al menage familiare durante la vita matrimoniale: il matrimonio ha avuto una durata di 18 anni, durante il quale la ricorrente ha svolto in prevalenza lavoro domestico, ed è stato allietato dalla nascita di un figlio.
Il resistente, per contro, non assume alcun peggioramento della propria condizione economica rispetto al periodo della separazione (avvenuta nell'anno 2011); oltretutto, avendo il figlio raggiunto l'indipendenza economica, il non è più gravato Per_1 Pt_2 dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, a nulla rilevando in questa sede la scelta autonoma del resistente di continuare a corrispondere direttamente al figlio le somme stabilite in sede separativa.
Sussiste, inoltre, una indubbia sproporzione tra le rispettive posizioni reddituali, in quanto, ai minimi redditi della ricorrente corrisponde un reddito netto annuo di circa Pt_1
€19.000,00 del resistente questi risulta altresì proprietario di diversi beni immobili Pt_2
Ne deriva, pertanto, che la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente deve trovare accoglimento. Parte_1
Questo Tribunale, alla luce delle emergenze processuali nonché della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, e degli oneri economici gravanti sulle parti per il pagamento della relativa rata, ritiene congruo determinare la misura dell'assegno divorzile in €250,00 mensili oltre rivalutazione monetaria istat. SULLA RATA DEL MUTUO DELLA CASA CONIUGALE.
La ricorrente ha chiesto di confermare a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di pagare la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale nella misura del 50% ciascuno.
Deve ritenersi, tuttavia, che tale domanda esula dalle questioni afferenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio e deve essere dichiarata inammissibile.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese e competenze di giudizio, in ragione dell'esito complessivo della lite (la parte ricorrente è vittoriosa, in parte, in relazione all'assegno divorzile mentre risulta soccombente in ordine alle ulteriori richieste) devono essere compensate per un mezzo ed essere poste per la restante parte a carico del resistente.
Le spese di lite vengono determinate in base ai valori medi stabili dal dm 147/2022 per le controversie di valore indeterminato-complessità bassa, con applicazione della riduzione del 30% per tutte le fasi in ragione della non complessità delle questioni emerse e dell'attività in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7833/2022 R.G. pendente tra e con l'intervento del P.M. Parte_1 Parte_2 in sede, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi anzidetti celebrato in Triggiano (BA) il 23.09.1993 e trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1993, atto n. 105, parte 2, serie A);
− dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
− rigetta la richiesta di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in
Triggiano (BA) alla via Magellano n. 6, che segue il titolo di proprietà;
− pone a carico di l'obbligo corrispondere, entro il dieci di ciascun Parte_2 mese, in favore di la somma mensile di €250,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'Istat,
a titolo di assegno divorzile;
− ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
− dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento della rata di mutuo;
− condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in €49,00 per ½ esborsi documentati e in €2.665,60 per ½ compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cap e iva come per legge;
dichiara compensata la restante parte;
− dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 3 giungo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato