Art. 7. (Iniziative a favore del cabotaggio
nel Mediterraneo) 1. Le ritenute di cui all' articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169 , e di cui all' articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , oltre che per le finalita' indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonche' per studi di fattibilita' finalizzati allo sviluppo dello stesso.
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169 , recante: "Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale" (Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1975, n. 149) e' il seguente:
"Art. 9. - Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinche' i servizi siano svolti in conformita' della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni.
Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
- Il testo dell' art. 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , recante: "Norme per la ristrutturazione della flotta (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1986, n. 289, S.O.) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all' art. 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle societa' di navigazione, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'art. 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente art. 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 11 della presente legge".
nel Mediterraneo) 1. Le ritenute di cui all' articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169 , e di cui all' articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , oltre che per le finalita' indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonche' per studi di fattibilita' finalizzati allo sviluppo dello stesso.
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169 , recante: "Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale" (Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1975, n. 149) e' il seguente:
"Art. 9. - Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinche' i servizi siano svolti in conformita' della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni.
Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
- Il testo dell' art. 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , recante: "Norme per la ristrutturazione della flotta (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1986, n. 289, S.O.) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all' art. 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle societa' di navigazione, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'art. 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente art. 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 11 della presente legge".