TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7417 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 12117/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Parte_1
GI Pezzella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Roma, Via Tiburtina n. 603
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto, in Roma, Via
C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini della pensione di inabilità civile, ex art. 12, L. n. 118/1971, nonché lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, limitatamente alla parte in cui non era stata riconosciuta la condizione utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, ha convenuto in giudizio l , affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero CP_1
riconosciuti sia lo stato di disabilità grave sia le condizioni sanitarie utili ai fini del diritto alla pensione di inabilità civile, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per genericità delle contestazioni agli esiti dell'ATP, contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla domanda di accertamento della condizione di disabilità grave, riproposta nel presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP, è appena il caso di rilevare che il primo giudice ha emesso decreto di omologa parziale, proprio relativamente al suddetto accertamento;
sicché non appare possibile reiterare nella presente sede la statuizione sul punto. Si evidenzia altresì che il primo giudice ha provveduto anche alla liquidazione delle spese del giudizio di ATP.
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili ai fini della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 è invece infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 2 di 6 Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata a generiche censure di erroneità ed inadeguatezza delle risultanze della ctu, senza alcuna specificazione dell'errore tecnico che, in tesi, sarebbe stato commesso dal consulente, mancando invero la specificazione degli elementi e delle controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
A ben vedere, infatti, il ricorso reca esclusivamente l'elencazione espressa di tutte le patologie della ricorrente, rispetto alle quali si assume l'omessa compiuta valutazione da parte del CTU.
pagina 3 di 6 Tuttavia, e contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la CTU ha espressamente considerato la complessità del quadro patologico presentato dalla ricorrente (cfr. relazione medico legale in atti, del ctu dott.ssa pagg. 4- Persona_1
6), offrendo la seguente diagnosi: “la valutazione delle affezioni di cui al giudizio diagnostico, formulata con riferimento alla tabella indicativa di cui al D.M. 5
Febbraio 1992), è la seguente: - Obesità grave (Cod.7105 = 31-40%) - Tremori al capo e all'arto superiore di verosimile genesi distonica (per analogia Cod. 7348= 41-
50%) - Broncopneumopatia cronica asmatiforme (cod. 6407 = 45%) - Discopatia cervicale a medio impegno funzionale - Noduli multipli della Tiroide Applicando la formula riduzionistica risulta una riduzione della capacità lavorativa generica pari all'80%”. Il ctu ha quindi valutato l'incidenza funzionale delle singole patologie, offrendo l'indicazione della percentuale di invalidità che ritiene sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in sede di valutazione complessiva. A fronte di tale compiuto giudizio, il ricorso si limita, invece, ad una generica asserzione di contraddittorietà delle conclusioni peritali che si sostanziano nelle seguenti affermazioni “ […] il medesimo Ctu ha acquisito tutta la documentazione medica che attesta i ricoveri e i referti della Sig.ra
, ma nonostante ciò il suo elaborato è privo di conclusioni mediche Pt_1
esaustive; non è chiaro, dunque, perché il CTU sia arrivato alle conclusioni espresse nell'elaborato peritale nel quale contraddittoriamente afferma che la ricorrente presenta una realtà patologica tale da determinare uno svantaggio sociale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione con diritto all'handicap grave previsto dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, ma tuttavia non riconoscendole il diritto alla pensione di inabilità civile. Accrescono, pertanto, i dubbi in merito alla corretta valutazione medico-legale delle condizioni sanitarie della periziata, affetta da patologie indicate nella perizia medico-legale e valutate dallo stesso CTU quantomeno in maniera superficiale”.
pagina 4 di 6 In disparte la considerazione circa la diversità degli istituti e, quindi, la non sovrapponibilità dei giudizi formulati ai fini del riconoscimento della disabilità grave e della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, occorre, in ogni caso, rilevare che la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo rispetto a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass.
n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale contenuta nel doc.3 allegato al ricorso, può dichiararsi la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - dichiara la non ripetibilità delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Roma, 24.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Laura Perrotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 12117/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Parte_1
GI Pezzella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Roma, Via Tiburtina n. 603
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto, in Roma, Via
C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini della pensione di inabilità civile, ex art. 12, L. n. 118/1971, nonché lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, limitatamente alla parte in cui non era stata riconosciuta la condizione utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, ha convenuto in giudizio l , affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero CP_1
riconosciuti sia lo stato di disabilità grave sia le condizioni sanitarie utili ai fini del diritto alla pensione di inabilità civile, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per genericità delle contestazioni agli esiti dell'ATP, contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla domanda di accertamento della condizione di disabilità grave, riproposta nel presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP, è appena il caso di rilevare che il primo giudice ha emesso decreto di omologa parziale, proprio relativamente al suddetto accertamento;
sicché non appare possibile reiterare nella presente sede la statuizione sul punto. Si evidenzia altresì che il primo giudice ha provveduto anche alla liquidazione delle spese del giudizio di ATP.
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili ai fini della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 è invece infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 2 di 6 Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata a generiche censure di erroneità ed inadeguatezza delle risultanze della ctu, senza alcuna specificazione dell'errore tecnico che, in tesi, sarebbe stato commesso dal consulente, mancando invero la specificazione degli elementi e delle controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
A ben vedere, infatti, il ricorso reca esclusivamente l'elencazione espressa di tutte le patologie della ricorrente, rispetto alle quali si assume l'omessa compiuta valutazione da parte del CTU.
pagina 3 di 6 Tuttavia, e contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la CTU ha espressamente considerato la complessità del quadro patologico presentato dalla ricorrente (cfr. relazione medico legale in atti, del ctu dott.ssa pagg. 4- Persona_1
6), offrendo la seguente diagnosi: “la valutazione delle affezioni di cui al giudizio diagnostico, formulata con riferimento alla tabella indicativa di cui al D.M. 5
Febbraio 1992), è la seguente: - Obesità grave (Cod.7105 = 31-40%) - Tremori al capo e all'arto superiore di verosimile genesi distonica (per analogia Cod. 7348= 41-
50%) - Broncopneumopatia cronica asmatiforme (cod. 6407 = 45%) - Discopatia cervicale a medio impegno funzionale - Noduli multipli della Tiroide Applicando la formula riduzionistica risulta una riduzione della capacità lavorativa generica pari all'80%”. Il ctu ha quindi valutato l'incidenza funzionale delle singole patologie, offrendo l'indicazione della percentuale di invalidità che ritiene sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in sede di valutazione complessiva. A fronte di tale compiuto giudizio, il ricorso si limita, invece, ad una generica asserzione di contraddittorietà delle conclusioni peritali che si sostanziano nelle seguenti affermazioni “ […] il medesimo Ctu ha acquisito tutta la documentazione medica che attesta i ricoveri e i referti della Sig.ra
, ma nonostante ciò il suo elaborato è privo di conclusioni mediche Pt_1
esaustive; non è chiaro, dunque, perché il CTU sia arrivato alle conclusioni espresse nell'elaborato peritale nel quale contraddittoriamente afferma che la ricorrente presenta una realtà patologica tale da determinare uno svantaggio sociale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione con diritto all'handicap grave previsto dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, ma tuttavia non riconoscendole il diritto alla pensione di inabilità civile. Accrescono, pertanto, i dubbi in merito alla corretta valutazione medico-legale delle condizioni sanitarie della periziata, affetta da patologie indicate nella perizia medico-legale e valutate dallo stesso CTU quantomeno in maniera superficiale”.
pagina 4 di 6 In disparte la considerazione circa la diversità degli istituti e, quindi, la non sovrapponibilità dei giudizi formulati ai fini del riconoscimento della disabilità grave e della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, occorre, in ogni caso, rilevare che la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo rispetto a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass.
n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale contenuta nel doc.3 allegato al ricorso, può dichiararsi la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - dichiara la non ripetibilità delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Roma, 24.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Laura Perrotta
pagina 6 di 6