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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1177/24 e 2497/24 R.G. promosse da:
e rappresentati e difesi, per procura Parte_1 Parte_2
in calce ai ricorsi, dall'Avv. Massimo Pistilli di Viterbo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in via Belluno 69;
- ricorrenti -
contro in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore; - resistente contumace –
Conclusioni per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione di carriere allegata, come effettuata con decreto dal Dirigente scolastico,
disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs
297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il in Controparte_1
1 persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ai fini degli aumenti periodici automatici di retribuzione per anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché
a corrispondere le relative differenze retributive. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario”.
Cont Conclusioni per il : nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati il 4.3.2024 ed il 22.5.2024, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, Pt_1
ed premesso di essere lavoratori dipendenti
[...] Parte_2
Cont del convenuto con Controparte_3
contratto a tempo indeterminato, in qualità di appartenenti al personale
ATA, hanno convenuto in giudizio l'amministrazione/datore di lavoro,
contestando la correttezza della ricostruzione di carriera da essa effettuata in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1
del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo di “precariato” (pregresso lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio
dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del
2 personale assunto a tempo indeterminato [secondo la clausola: “Per
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed inoltre, perché “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”].
Cont Hanno chiesto, quindi, la condanna del alla ricostruzione delle proprie carriere mediante valorizzazione dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato su contratti a termine ed al pagamento delle somme che sarebbero loro state dovute, se correttamente inquadrati nell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera.
Il convenuto, pur nella ritualità della notifica del CP_1
ricorso, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La causa, quindi, discussa dal solo difensore dei ricorrenti, è
stata decisa allo stato degli atti all'odierna udienza.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Sia questo Tribunale che la Corte di Appello di Genova, si sono già, più volte, espressi in senso favorevole a fronte di domande della
3 stessa natura, dando applicazione alla giurisprudenza comunitaria invocata nel ricorso, la cui valutazione non può che portare anche questo giudice alle medesime conclusioni.
Si riportano, di seguito, ampli stralci della motivazione della recente sentenza n. 476/2020 di questo Tribunale nella causa AL
+ 4/MI (estensore dr. S. Grillo):
< La Suprema Corte, in recenti e del tutto condivisibili arresti, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA, in sede di “ricostruzione di carriera”, alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato (“in ruolo”).
Le rivendicazioni da essi avanzate derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che: <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo particolare rilievo non solo fini ma anche ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli
4 dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. … Va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.»
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n.
576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone
«1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato
5 regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.»
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.».
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
6 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970
"e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. … La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
7 Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che… per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo…
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute>> (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo,
8 <perché la corte di giustizia ha da tempo chiarito che disposizione non cessa spiegare effetti una volta il lavoratore abbia acquistato lo status dipendente a indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una “discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato
(si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n.
124/1999.
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
9 In particolare, <… non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_2
giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli… inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una
«finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza
Motter)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.)
(…) Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non
10 può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: <l'art. 569 del d.lgs. n. 297 1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ces, unice e ceep allegato alla direttiva 1999 70 ce nella parte cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici economici solo limitatamente primo triennio per quota residua rilevi nei limiti due terzi. giudice, una volta accertata violazione richiamata 4, è tenuto disapplicare norma di diritto interno riconoscere ad ogni effetto lavoratore termine, poi immesso ruoli dell'amministrazione, l'intero prestato>>.
Nel caso di specie è pacifico, come risulta anche dalla mancata contestazione del contenuto dei ricorsi da parte del rimasto CP_1
contumace, che la ricostruzione della carriera dei ricorrenti sia stata effettuate in ossequio alla disciplina nazionale.
Ciò, per quanto sopra argomentato, è in contrasto con la citata clausola 4, poiché non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità (peraltro, neppure specificamente contestate e/o
Co allegate dal come atte a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine,
11 rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, dal rimasto contumace) e comunque atte a CP_1
giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Ai ricorrenti devono riconoscersi, quindi, il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo (quelli indicati nei decreti di ricostruzione di carriera prodotti sub doc. 1 dai ricorrenti e non contestati dal
) ai fini giuridici ed economici, con le relative conseguenze CP_1
sotto l'aspetto retributivo, nei limiti della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
147/2022, in considerazione della natura seriale della controversia e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che,
ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta), con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti,
antistatario.
12
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nelle cause iscritte ai nn. 1177/2024 e 2497/2024 RR.GG. promosse da e Parte_1 Parte_2
contro respinta ogni
[...] Controparte_1
contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il Controparte_1
in persona del pro-tempore, a ricostruire la
[...] CP_5
carriera dei ricorrenti, tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nei rispettivi decreti di ricostruzione della carriera in atti ed attribuendo loro il corretto grado di anzianità
dovuta ai fini economici e giuridici;
- condanna il in persona del Ministro Controparte_1
pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive come sopra determinate;
- condanna il in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite,
che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato per il solo ricorrente Parte_2
ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato
[...]
Massimo Pistilli.
Genova, il 12 novembre 2024.
Il giudice
Giovanna Golinelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1177/24 e 2497/24 R.G. promosse da:
e rappresentati e difesi, per procura Parte_1 Parte_2
in calce ai ricorsi, dall'Avv. Massimo Pistilli di Viterbo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in via Belluno 69;
- ricorrenti -
contro in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore; - resistente contumace –
Conclusioni per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione di carriere allegata, come effettuata con decreto dal Dirigente scolastico,
disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs
297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il in Controparte_1
1 persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ai fini degli aumenti periodici automatici di retribuzione per anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché
a corrispondere le relative differenze retributive. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario”.
Cont Conclusioni per il : nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati il 4.3.2024 ed il 22.5.2024, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, Pt_1
ed premesso di essere lavoratori dipendenti
[...] Parte_2
Cont del convenuto con Controparte_3
contratto a tempo indeterminato, in qualità di appartenenti al personale
ATA, hanno convenuto in giudizio l'amministrazione/datore di lavoro,
contestando la correttezza della ricostruzione di carriera da essa effettuata in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1
del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo di “precariato” (pregresso lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio
dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del
2 personale assunto a tempo indeterminato [secondo la clausola: “Per
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed inoltre, perché “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”].
Cont Hanno chiesto, quindi, la condanna del alla ricostruzione delle proprie carriere mediante valorizzazione dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato su contratti a termine ed al pagamento delle somme che sarebbero loro state dovute, se correttamente inquadrati nell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera.
Il convenuto, pur nella ritualità della notifica del CP_1
ricorso, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La causa, quindi, discussa dal solo difensore dei ricorrenti, è
stata decisa allo stato degli atti all'odierna udienza.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Sia questo Tribunale che la Corte di Appello di Genova, si sono già, più volte, espressi in senso favorevole a fronte di domande della
3 stessa natura, dando applicazione alla giurisprudenza comunitaria invocata nel ricorso, la cui valutazione non può che portare anche questo giudice alle medesime conclusioni.
Si riportano, di seguito, ampli stralci della motivazione della recente sentenza n. 476/2020 di questo Tribunale nella causa AL
+ 4/MI (estensore dr. S. Grillo):
< La Suprema Corte, in recenti e del tutto condivisibili arresti, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA, in sede di “ricostruzione di carriera”, alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato (“in ruolo”).
Le rivendicazioni da essi avanzate derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che: <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo particolare rilievo non solo fini ma anche ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli
4 dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. … Va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.»
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n.
576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone
«1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato
5 regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.»
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.».
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
6 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970
"e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. … La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
7 Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che… per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo…
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute>> (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo,
8 <perché la corte di giustizia ha da tempo chiarito che disposizione non cessa spiegare effetti una volta il lavoratore abbia acquistato lo status dipendente a indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una “discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato
(si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n.
124/1999.
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
9 In particolare, <… non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_2
giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli… inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una
«finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza
Motter)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.)
(…) Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non
10 può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: <l'art. 569 del d.lgs. n. 297 1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ces, unice e ceep allegato alla direttiva 1999 70 ce nella parte cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici economici solo limitatamente primo triennio per quota residua rilevi nei limiti due terzi. giudice, una volta accertata violazione richiamata 4, è tenuto disapplicare norma di diritto interno riconoscere ad ogni effetto lavoratore termine, poi immesso ruoli dell'amministrazione, l'intero prestato>>.
Nel caso di specie è pacifico, come risulta anche dalla mancata contestazione del contenuto dei ricorsi da parte del rimasto CP_1
contumace, che la ricostruzione della carriera dei ricorrenti sia stata effettuate in ossequio alla disciplina nazionale.
Ciò, per quanto sopra argomentato, è in contrasto con la citata clausola 4, poiché non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità (peraltro, neppure specificamente contestate e/o
Co allegate dal come atte a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine,
11 rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, dal rimasto contumace) e comunque atte a CP_1
giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Ai ricorrenti devono riconoscersi, quindi, il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo (quelli indicati nei decreti di ricostruzione di carriera prodotti sub doc. 1 dai ricorrenti e non contestati dal
) ai fini giuridici ed economici, con le relative conseguenze CP_1
sotto l'aspetto retributivo, nei limiti della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
147/2022, in considerazione della natura seriale della controversia e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che,
ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta), con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti,
antistatario.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nelle cause iscritte ai nn. 1177/2024 e 2497/2024 RR.GG. promosse da e Parte_1 Parte_2
contro respinta ogni
[...] Controparte_1
contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il Controparte_1
in persona del pro-tempore, a ricostruire la
[...] CP_5
carriera dei ricorrenti, tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nei rispettivi decreti di ricostruzione della carriera in atti ed attribuendo loro il corretto grado di anzianità
dovuta ai fini economici e giuridici;
- condanna il in persona del Ministro Controparte_1
pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive come sopra determinate;
- condanna il in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite,
che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato per il solo ricorrente Parte_2
ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato
[...]
Massimo Pistilli.
Genova, il 12 novembre 2024.
Il giudice
Giovanna Golinelli
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