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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2598/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito telematico di note scritte
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni Capparelli Giuseppe
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CONTRO
Controparte_1
- parte convenuta contumace –
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.07.2017 la ricorrente conveniva in giudizio
, chiedendo l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato, in regime di totale irregolarità formale e contributiva, nel periodo dal
18 giugno 2015 al 29 luglio 2015, presso il locale di ristorazione “Marea Blu”, sito in località Mille Pini del comune di Cassano allo Ionio, esercizio riconducibile al convenuto;
deduceva di essere stata assunta oralmente dal per svolgere CP_1
mansioni di aiuto cuoca, con orario pieno articolato su due turni giornalieri (dalle
8:30 alle 14:00 e dalle 15:30 fino alla chiusura, spesso oltre la mezzanotte), senza fruizione di giorni di riposo e senza alcuna regolarizzazione contrattuale o contributiva;
deduceva inoltre, di aver eseguito le direttive impartite dal convenuto, titolare e gestore del ristorante;
di aver prestato attività sotto pieno assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso;
di non aver percepito alcun compenso né le spettanze di legge (retribuzione, ferie, TFR, mensilità aggiuntive), quantificate in € 6.269,97 secondo CCNL di settore;
di aver sollecitato infruttuosamente il pagamento con diffida del 16.09.2015, rimasta priva di riscontro.
Concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro nei termini già menzionati e la condanna del convenuto al pagamento delle spettanze dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Nonostante la regolare citazione del convenuto, questi non si costituiva in giudizio e, pertanto, il precedente Giudicante ne dichiarava la contumacia in data
6.12.2017.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e veniva esperita CTU contabile. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla Scrivente che la decideva nella modalità della trattazione scritta.
Entrando nel merito del proposto ricorso, deve affermarsene sin da subito la fondatezza con conseguente accoglimento delle domande ivi proposte, seppur con diversa modulazione temporale.
Ed infatti, devono ritenersi adeguatamente provati gli assunti di parte ricorrente sia sulla natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia sulla sussistenza dei crediti da lavoro pretesi a titolo di differenze maturate e non corrisposte, nonché del TFR.
È opportuno perimetrare l'articolato normativo rilevante per la risoluzione della presente controversia, unitamente all'apprezzamento dei risultati esegetici ai quali è pervenuta la giurisprudenza.
L'art. 2094 c.c. rubricato “Prestatore di lavoro subordinato” testualmente recita: “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
L'esegesi ermeneutica ha scisso le circostanze cui attribuire valore di "prove dirette" della subordinazione da quelle, indiziarie, secondo una scala di priorità, che ha comportato la distinzione tra indici "interni" e criteri sussidiari (o indizi).
Negli indici interni possono essere ricondotti tutti quei criteri che riguardano più direttamente il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento alle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza, da accertarsi, questi ultimi, con specifica considerazione delle circostanze di fatto in cui si svolge la prestazione e del peculiare incarico attribuito al lavoratore.
Pertanto, la giurisprudenza di merito ha osservato che: “il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (Tribunale Reggio
Calabria, Sez. lavoro, Sentenza, 13/01/2022, n. 45).
Dalla disamina delle pronunce rese dalla Corte di Cassazione, dunque, si osserva che l'orientamento prevalente della Suprema Corte sia quello che considera decisivo ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e dipendente, «il vincolo della subordinazione», intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (e/o organizzativo) e disciplinare del datore di lavoro, potere direttivo che si estrinseca anche nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (ex plurimis Corte
Cass. 14530/2021)
In ottica sussidiaria, come suesposto, assumono rilievo gli elementi indiziari di subordinazione, che si atteggiano come presunzioni semplici, le quali consentono di desumere la prova di un fatto ignoto da quella di un fatto noto, quando tale deduzione è giustificata da indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 co. 1 c.c.).
Nella casistica giurisprudenziale, quindi, si rileva che la Suprema Corte tende ad affidare la soluzione dei casi controversi ad un giudizio di prevalenza basato su altri elementi, quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la collaborazione, la continuità, l'incidenza soggettiva del rischio, il vincolo di osservanza di un determinato orario, l'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione, la proprietà degli strumenti di lavoro che, in quanto esterni al vincolo della subordinazione, fungono, quasi sempre, da mero elemento indiziario.
Il rapporto tra indici interni e criteri sussidiari (o indizi) è cristallizzato dalla
Corte di Cassazione che ha sancito: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con
l'assetto previsto dalle stesse” (Cass. 5645/2009).
Convertendo tali coordinate ermeneutiche in un enunciato sistemico si osserva, dunque, che nel giudizio avente ad oggetto il richiesto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione, quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore, può farsi ricorso ad elementi da carattere sussidiario e di natura indiziaria che, lungi dal prescindere dalla essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. La mera applicazione dei meri indici rivelatori, tuttavia, non assume rilievo se non si accompagna ad una visione globale di insieme che attribuisca maggiore o minore valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo di accertamento conduca a risultati univoci.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta, dunque, al ricorrente che agisce per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato allegare e dimostrare la sussistenza di tali indici in relazione all'attività lavorativa prestata perché il giudice, attraverso un ragionamento logico–giuridico, possa ricondurre il rapporto allegato al paradigma di legge e qualificarlo come di tipo subordinato. Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, si osserva come il compendio probatorio sia di natura testimoniale che documentale, abbia confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, seppur con una forbice temporale più ristretta, come si specificherà nel prosieguo della motivazione.
Deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, sia per quel che riguarda la natura subordinata del dedotto rapporto sia per quel che concerne le pretese retributive e risarcitorie.
Ed in particolare, le convergenti testimonianze rese nel corso dell'istruttoria per mezzo dei testi escussi, della cui attendibilità non è legittimo dubitare, attesa la loro peculiare qualificazione a rendere testimonianza in ragione della conoscenza diretta da loro avuta dei fatti di causa, corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
Il teste , escusso all'udienza del 17.10.2018, ha riferito di aver Testimone_1
ospitato la ricorrente e di averla vista più volte lavorare nel locale gestito dal convenuto;
mentre il teste , escusso all'udienza del 5.2.2020 ha Tes_2
confermato di aver visto personalmente la ricorrente svolgere attività in cucina come aiuto cuoca, lavapiatti e addetta alla pulizia, riportando: “L'ho vista svolgere mansioni di aiuto cuoco, lavaggio piatti, pulire e tutto ciò che le ordinava di fare il capo ” e ha riconosciuto nelle fotografie il luogo di lavoro, la Controparte_1
ricorrente e il convenuto (verbali di causa allegati).
Dalle testimonianze sollecitate da parte ricorrente che hanno confermato quasi totalmente gli assunti della stessa parte è chiaramente emerso l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione datoriale.
Tali circostanze corroborano l'inquadramento dell'intercorso rapporto lavorativo tra quelli aventi natura subordinata secondo l'effettiva prestazione lavorativa eseguita dal lavoratore, peraltro la giurisprudenza è ferma nel ritenere che:
“In tema di lavoro subordinato, una volta accertato, nel concreto atteggiarsi del rapporto, il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento nell'organizzazione aziendale, ben può il giudice del merito ritenere che non assuma rilevanza contraria la non continuità della prestazione e neppure la mancata osservanza di un preciso orario.”.
Come suesposto le prove testimoniali cristallizzate nell'istruttoria hanno ampiamente confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso dalla ricorrente a fondamento delle pretese creditorie, avanzate a titolo di retribuzione spettante.
La ricorrente, inoltre, depositava l'estratto contributivo dal quale CP_2
emergeva che il convenuto aveva provveduto alla registrazione del rapporto di lavoro per il periodo dal 9 al 30 luglio 2015 (allegato alla produzione di parte ricorrente).
Tale documento, da un lato, ha costituito un riscontro esterno rispetto quanto emerso dalla prova testimoniale e, dall'altro, ha determinato un restringimento del riferimento temporale in cui si è svolto il rapporto lavorativo.
Si osserva che l'estratto conto previdenziale, proveniente da pubblica amministrazione, può assumere valore indiziario significativo, nella misura in cui costituisce un fatto noto dal quale il giudice può desumere, secondo un procedimento logico-induttivo, l'esistenza di un fatto ignoto quale lo svolgimento del rapporto lavorativo in epoca determinata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ciò lo rende assimilabile ad una presunzione semplice ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., qualora concorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nel caso di specie, l'estratto conto prodotto in atti, rafforza CP_2
significativamente la credibilità delle dichiarazioni testimoniali e risulta coerente con le allegazioni della parte ricorrente, contribuendo a fondare il convincimento giudiziale in merito all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo dal 9 al 30 luglio 2015.
Per tali ragioni è stato conferito un incarico ad un consulente tecnico d'ufficio.
Il CTU incarico nel corso del giudizio, previa analisi del CCNL applicato, da cui ricavare in modo analitico tutti gli elementi di calcolo della retribuzione effettivamente spettante in base agli orari lavorativi osservati dalla ricorrente, ha desunto la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore ricorrente per il periodo dal 9 al 30 luglio 2015.
Dall'elaborato peritale conclusivo è emersa la complessiva somma spettante alla parte ricorrente pari ad € 868,65 a titolo di retribuzione differenziale e Tfr spettanti.
Ciò posto, tenuto conto delle condivisibili risultanze peritali per la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso ed effettivamente riscontrate per mezzo delle testimonianze raccolte e della documentazione prodotta, deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 868,65 a titolo di emolumenti retributivi differenziali e Tfr omessi oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo a titolo oneroso in regime di subordinazione dal 9.7.2015 al 30.7.2015 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della parte ricorrente della Controparte_1
somma di € 868,65 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
complessivi euro € 320,50 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;.
- pone definitivamente a carico le spese di CTU. Controparte_1
Castrovillari, 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito