Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4143/2025 r.g.l.
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nadia Spallitta;
ricorrente contro
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria La CP_1 P.IVA_1
Barbera e Leandra Dell'Oglio; resistente sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 17 marzo 2025 ha Parte_1 chiesto che la venga condannata venga condannata ad inserirlo, in via CP_1
provvisoria ed urgente, nella graduatoria definitiva di merito con l'attribuzione di 68 punti, comprensivi, dunque, dei 20 punti non riconosciuti per l'aver avuto e dichiarato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A sostegno della superiore pretesa cautelare il ricorrente sotto il profilo del fumus boni iuris ha contestato la legittimità della clausola dell'avviso di selezione secondo cui ai candidati che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano 20 punti aggiuntivi, richiamando l'orientamento del Collegio dei reclami di questa Sezione espresso in casi analoghi;
sotto il profilo del periculum in mora, invece, ha sostenuto che alla conclusione della selezione il suo diritto rimarrebbe irrimediabilmente leso, anche in questo caso richiamando l'orientamento del
1
Con la memoria di costituzione depositata il 16 dicembre 2024 la ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza di entrambi i requisiti ex art. 700
c.p.c.
Ciò detto, questo giudice ritiene opportuno, esclusivamente per ragioni di complessiva economia del sistema processuale e di eguaglianza rispetto agli altri candidati che hanno intrapreso azioni giudiziarie analoghe, decidere la causa in conformità agli insegnamenti del Collegio di questa Sezione ben noti alle parti.
Sul periculum in mora.
Per quanto concerne il primo dei due requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. questo giudice, pur ribadendo le personali perplessità (cfr. ordinanza pronunciata nel procedimento n. 889/2021 r.g.l., riguardante la medesima procedura concorsuale - “E' del tutto evidente, infatti, che l'affermazione all'esito dell'ordinario giudizio di merito del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale imporrebbe ad di adottare tutti gli CP_2 adempimenti necessari – e certamente possibili, tra cui anche l'eventuale rinnovazione della procedura – per dare attuazione alla pronuncia giudiziaria ipoteticamente favorevole al e, Pt_2 dunque, in concreto a consentirgli di partecipare alla selezione in condizioni di parità con gli altri candidati. Infatti, posto che “a seguito del bando di concorso indetto da un'impresa privata per
l'assunzione al lavoro di soggetti esterni, nasce a carico dell'impresa l'obbligazione di svolgere il concorso e di designare i vincitori attenendosi a criteri di correttezza e di buona fede, ponendosi questi ultimi come un limite alla discrezionalità del debitore nell'adempimento dell'obbligazione”
(cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 13922 del 9 novembre 2001), il creditore della prestazione può agire tanto per l'adempimento, quanto per il suo risarcimento (anche in forma specifica: cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 12582 del 17 giugno 2015, secondo cui “il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 cod. civ., è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, in quanto rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il danneggiato può chiedere ed ottenere la reintegrazione in forma specifica”). In altre parole, va escluso che il pregiudizio paventato abbia quel carattere di irreparabilità che deve connotare il requisito di cui si discute (cfr. a fortiori le ulteriori, approfondite e pienamente condivisibili argomentazioni svolte nell'ordinanza n. 8778/2021 pronunciata da questo Tribunale
2 in altra composizione il 3 marzo 2021 in fattispecie pressoché identica)” - anche alla luce dell'ordinanza collegiale che la riformava: “Pertanto, seppure è vero che, a procedura concorsuale definita, il candidato escluso potrebbe al più vantare un diritto al risarcimento del danno per perdita di chances, con conseguente esclusione del periculum necessario per accedere alla tutela oggi richiesta, nel caso in esame l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la possibilità per il candidato di partecipare alla procedura selettiva, bene della vita che al momento della introduzione del ricorso è sicuramente diverso da quello meramente risarcitorio e che verrebbe irrimediabilmente pregiudicato dal trascorrere del tempo necessario per far ottenere una tutela ordinaria”), ritiene assolutamente opportuno adeguarsi dal superiore precedente, autorevolmente assunto in sede collegiale da questa stessa Sezione ed anche recentemente confermato all'esito dell'approvazione della graduatoria finale (cfr. Trib. Palermo, sez. lav., ordinanza collegiale n. 6833/2025: “Deve preliminarmente affermarsi l'esistenza del requisito del periculum in mora, poiché è circostanza non contestata che la società reclamata ancora non ha proceduto all'assunzione dei vincitori, con la conseguenza che la eventuale rimodulazione della graduatoria risulta in astratto ancora possibile. Peraltro, da un lato è stato consentito
l'intervento nel giudizio di eventuali controinteressati, mediante la notifica del ricorso effettuata con la disposta pubblicazione sul sito web istituzionale della e, dall'altro, la CP_1 documentazione in atti dimostra il pregiudizio cui sarebbe sottoposta parte reclamante nell'attesa dell'esito del giudizio di merito”).
Sul fumus boni iuris.
Il fumus, poi, va ritenuto sussistente in base all'orientamento del Collegio di questa
Sezione secondo cui “la clausola del bando che attribuisce un punteggio aggiuntivo al candidato che non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato è illegittima, risultando integrata una discriminazione in ragione della condizione di lavoro. In conseguenza dell'accertata discriminazione, va riconosciuto a tutti i candidati il punteggio aggiuntivo di 20 punti, così da neutralizzare il criterio illegittimo” (cfr. Trib. Palermo, sez. lav., ordinanza collegiale n.
6833/2025).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso e, quindi, alla condanna della convenuta all'attribuzione al , in via cautelare ed urgente, del Parte_1 punteggio di 68, con il consequenziale inserimento nella corretta posizione di graduatoria.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., cosicché la convenuta va condannata alla refusione delle medesime in favore della procuratrice del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c., che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'istanza ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordina a di attribuire CP_1
a il punteggio di 68 e quindi inserirlo in via provvisoria ed urgente Parte_1 nella graduatoria di merito definitiva nella posizione consequenziale;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Nadia Spallitta, nella CP_1
qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese Parte_1 giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, il 16/04/2025
Il Giudice
Fabio Montalto
4