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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12047 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28138/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dr.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel.
3) dr.ssa Claudia Colicchio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28138/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in deci- sione all'udienza dell'11.09.2025
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...] (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O. degli Avv. di Napoli del 07/09/2022, prot. 4343/2022), elett.te domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi, 10, presso lo studio dell'avv. Eugenio M. PATRONI GRIFFI (c.f. ), che la rappresenta e di- C.F._2 fende in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mario Gigante, 90, presso lo studio dell'avv. Vincenzo CAPODANNO (c.f. ), che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
1
, c.f. , nata a [...] il 18 luglio Controparte_2 C.F._5
2002 ed ivi residente a[...] bis c.f. nata a [...] il 4 aprile Controparte_3 C.F._6
2000, ed ivi residente a[...] bis
, c.f. , nata a [...] il 12 feb- Controparte_4 C.F._7 braio 1994, ed ivi residente a[...] bis
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima;
scioglimento della comunione.
Conclusioni: il procuratore dell'attrice in citazione ha così concluso: “Vo- glia l'Ill.mo Tribunale adito procedere alla ricostruzione dell'asse eredita- rio caduto in successione a seguito della morte del sig. (rela- Persona_1 tivamente alle quote dei beni del compendio, frutti, crediti e debiti ri- conducibili allo stesso). 2) E per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale ri- duzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. , poteva disporre, nei limiti della quota Persona_1 medesima ammontante ad € 50.600,00 o alla somma maggiore o mino- re che codesto Tribunale vorrà stabilire;
3) E per l'effetto, accertata la le- sione di legittima e determinate le quote di spettanza dei singoli eredi Voglia l'adito Tribunale disporre lo scioglimento della comunione eredi- taria previa attribuzione in natura delle singole quote, se possibile ovve- ro, all'esito negativo, disporre la vendita dell'intero compendio ex art.788 cpc altresì disponendo l'attribuzione della liquidazione delle quote ex art. 789 cpc, oltre l'attribuzione relativa alla quota di compro- prietà esclusiva (giusta successione della compianta sig.ra Persona_2
); 4) Condannare la sig.ra al pagamento alla istante
[...] Controparte_1 sulle rendite percepite e percepende dalla morte del de cuius della quo- ta di eredità come innanzi richiesta nonché condannare la sig.ra
[...] al pagamento alla istante sulle rendite percepite e percepende CP_1 dalla morte del de cuius dalla quota di proprietà esclusiva del compen- dio immobiliare spettante alla odierna attrice - giusta successione della compianta sig.ra di cui in narrativa oltre interessi Persona_3 dalla percezione al soddisfo, comprendendo in essa anche la proporzio- nale quota di spettanza per l'utilizzo dell'immobile in cui abita. 5) Con- dannare i convenuti alle spese (anche generali) diritti ed onorari del pre- sente giudizio”. In comparsa conclusionale ha concluso: “1) Voglia, per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi, l'Ill.mo Tribunale adito di- chiarare aperta la successione del sig. , deceduto in NO Persona_1
(NA) in data 07.09.2020 e per effetto, accertato l'asse dei beni caduti in successione in virtù del testamento olografo dichiarare lo scioglimento della comunione dell'asse ereditario caduto in successione come de- terminato dalla espletata CTU. 2) Voglia per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi l'Ill.mo Tribunale definitivamente accertare la le- sione della quota legittima spettante all'attrice e per effetto disporre la 2
reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, e per l'effetto:
3) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria secondo quanto proposto dal CTU previa attribuzione in natura delle singole quote considerata altresì l'intrasferibilità del bene sito in a Napoli via Vi- cinale Palmentiello, 2/D piano terra N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 3 (in quanto abusivo) e disporre che lo stesso, comunque trasferitosi mortis causa agli eredi rimanga in comunione degli stessi nella propor- zione stabilita dal Ctu e precisamente alla signora una quota CP_1 pari ai 4/6 dell'intero, all'attrice signora una quota pari Parte_1 ad 1/6 dell'intero ed alle germane una quota pari ad 1/6 CP_2 dell'intero. Per effetto di quanto innanzi disporre che la quota dei ri- spettivi eredi preveda, in base alle risultanze della CTU e dei principi ut supra richiamati, i seguenti beni ed i seguenti conguagli e precisamente :
A = Quota da assegnare alla signora (beni immobili e conguagli CP_1 dare/avere): L'intero appartamento sito Napoli alla via Vicinale Palmen- tiello, 2/D piano primo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 4 - valore stimato pari ad € 286.000,00; quota 2/3 (pari ad € 40,000,00) del Locale piano terra sub 3 (totalmente abusivo, valore totale 60.000) sito in a Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D piano terra N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 3 con obbligo di corrispondere, secondo i valori riconosciu- ti nella espletata Ctu, a conguaglio, all'attrice ed alle eredi Parte_2
(germane , sulla maggiore quota assegnata dal CTU,
[...] CP_2
l'importo di € 92.666,00 (€ 326.000,00 a detrarre i 4/6 della quota deri- vata pari ad € 233.333,00) di cui € 35.333,00 all'odierna attrice oltre in- teressi dalla pronuncia ed € 57.333,00 alle eredi della compianta Pt_2
, le germane oltre interessi dalla pronuncia.
[...] CP_2
B= Quota da assegnare all'attrice sig.ra Appartamento Parte_1
Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D piano secondo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 5 - Valore pari ad € 166.000,00 nonché quota ad 1/6 Lo- cale piano terra sub.3 (totalmente abusivo, valore totale 60.000) del va- lore di € 10.000,00 valore totale della quota € 176.000,00 con il diritto a ricevere dalla resistente signora secondo i valori riconosciuti CP_1 nella espletata ctu, a conguaglio sulla minore quota ricevuta in asse- gnazione, l'importo di € 57.333,00 (€ 176,000,00 più 57.333,00 (con- guaglio) uguale € 233.333,00) oltre interessi dalla pronuncia.
C= Quota da assegnare alle eredi della compianta si- Controparte_5 gnora ) Appartamento Napoli via Vicinale Palmentiello, Parte_2
2/D piano secondo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 6 – Valore 119.000,00 € ; Locale Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/C piano terra N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 2 - Valore 69.000,00 €); quota in comune ed indivisa pari ad un 1/6 del Locale piano terra sub.3 (total- mente abusivo, valore totale 60.000) del valore di € 10.000 e pertanto il
3
valore della quota oggi richiesta è pari ad € 198.000,00 con il diritto a ri- cevere dalla convenuta signora secondo i valori riconosciuti CP_1 nella espletata Ctu, a conguaglio sulla minore quota ricevuta in asse- gnazione, l'importo di € 35.333,00 (€ 198,000,00 più € 35.333,00 (con- guaglio) uguale € 233.333,00) oltre interessi dalla pronuncia.
4) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, disporre che il giardino, il terrazzo di copertura e le ulteriori parti comuni restino in comune ed indivisi nel proporzionale valore delle ri- spettive quote ex art. 1117 cc.
5) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, condannare per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi la sig.ra al pagamento alla istante sulle rendite percepite e Controparte_1 percepende dalla morte del de cuius della quota di eredità come innanzi richiesta e precisamente al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €19.266,00 oltre interessi dalla notifica della citazione fino al reale soddisfo.
6) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, porre le spese di giudizio (comprese quelle di CTU) relative allo scioglimento della comunione a carico di tutti i condividenti ed in pro- porzione delle rispettive quote;
7) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, porre le spese, imposte e tasse di registrazione della sentenza nonché le successive occorrende alla stessa a carico di tutti i condivi- denti ed in proporzione delle rispettive quote;
Con vittoria di spese (anche generali) diritti ed onorari di lite oltre impo- ste e tasse e cpa del presente giudizio, come da allegata nota spese, a carico di chi l'ill.mo Tribunale adito riterrà”.
Il procuratore della convenuta , in comparsa di costituzio- Controparte_1 ne, ha così concluso: “Rigettare la domanda attorea in quanto temeraria e del tutto priva di fondamento giuridico, oltre che non provata in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveni- Parte_1 va in giudizio nonché , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_6 esponendo:
[...]
- di essere figlia del sig. (nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 7.09.2020) e della sig.ra (nata a [...] il Persona_3
06.02.1929 ed ivi deceduta il 09.08.2012);
- che il sig. era coniugato con la sig.ra Persona_1 Persona_3 in regime di comunione dei beni;
- che durante il matrimonio i coniugi – avevano Per_1 Per_3 acquistato il terreno sito Traversa Piazza Santacroce – NO sul qua-
4
le, costruivano poi la palazzina sita in via Vicinale Palmentiello, costituita dalle seguenti unità immobiliari:
1) Immobile sito al piano 1, Cat, A/2, Consistenza 6,5 vani, Superficie Cat.168 m², Rendita cat. € 788,89 – Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 4;
2) Immobile sito piano 2, Cat, A/2, Consistenza 3,5 vani, Superficie Cat.96 m², Rendita Cat. € 361,52 - Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 5;
3) Immobile sito piano 2, Cat, A/2, Consistenza 3,5 vani, Superficie Cat.78 m², Rendita Cat. € 361,52 –Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 6;
4) Immobile sito piano T, Cat, C/2, Consistenza 64 m², Superficie Cat.78 m², Rendita Cat. € 241,29 – Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 3;
5) Immobile sito piano T, Cat, C/6, Consistenza 60 m², Superficie Cat.84 m², Rendita Cat. € 164,23 – Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 2;
- che in data 9.08.2012 decedeva la sig.ra , lascian- Persona_3 do a sé superstiti, quali eredi legittimi, il consorte e le loro Persona_1 figlie , ossia essa attrice, e , madre Parte_1 Parte_2 delle convenute , e CP_2 CP_3 Controparte_4
- che, a seguito del decesso della sig. ra , la proprie- Persona_3 tà dei suddetti immobili, nella quota di ½, pervenivano per 1/3 a ciascuno ai predetti tre eredi, per effetto di denuncia di successione del 20.09.2013;
- che in data 23.03.2016 decedeva in Napoli la sig.ra , Parte_2 lasciando quali eredi legittimi il di lei marito Persona_4
( nonché le figlie e C.F._8 CP_3 CP_2 CP_6
[...]
- che in data 24 febbraio 2017 contraeva matrimonio con Persona_1 la sig.ra Controparte_1
- che in data 07.09.2020 decedeva in NO (Napoli) ; Persona_1
- che in data 06.02.2021 decedeva in Napoli la- Persona_4 sciando quali eredi legittime le figlie e CP_3 CP_2 CP_6
[...]
- che al momento del decesso era proprietario dei 4/6 Persona_1 dell'intero compendio mentre gli altri 2/6 appartenevano alle figlie:
[...]
per 1/6 e per 1/6 alle IP (ex filia premorta) CP_7 Pt_2
e CP_3 CP_2 Controparte_4
- che con testamento olografo pubblicato per NO Persona_5
(in Repertorio n.
6.645 Raccolta n. 5.145) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 (il 2.10.2020 al n. rg 32975 serie 1 T) co- Persona_1 sì disponeva “ Nel pieno possesso delle mie capacito mentali, con il pre- sente testamento dispongo che dopo la mia morte, che la casa situata in Traversa Piazza S. Croce N. 19, piano I int 2 sito nel Comune di Napoli 80131 e l'appartamento al II piano interno 3 sito in Napoli alla Traversa
5
Piazza S. Croce 19 e relativamente alle proprie quote nonché il BOX, oggi adibito a custodia del mio veicolo venga lasciato alla Sig./RA CP_1 nata a [...] il [...]. A mia figlia e agli eredi di
[...] Pt_1 [...]
al fine di non fare impugnate testamento lascio tutti gli ulteriori Pt_3 beni.”;
- di aver contestato a , a mezzo raccomandata a/r dello Controparte_1
Studio PATRONI GRIFFI del 30 giugno 2021, di aver incassato la rendita di tutti gli immobili caduti in successione fino all'aprile 2021, mentre da ta- le data i comproprietari e eredi in- Parte_1 Parte_2 cassavano la rendita del solo appartamento a loro lasciato dal de cuius provvedendo al deposito della stessa;
- che in data 03.11.2021 veniva esperito il tentativo obbligatorio di con- ciliazione della insorgenda lite che veniva fermamente respinto dalla convenuta CP_1
- che la sig.ra senza interpellare le comproprietarie, locava CP_1
l'appartamento sito al II piano interno 3 sito in Napoli alla Traversa Piaz- za S. Croce 19 ed era in trattativa per locare anche l'appartamento già da lei abitato;
- che fin dalla morte della di loro madre, sig. ra , i Persona_3 beni in oggetto sono stati tutti locati ed esclusivamente gestiti dal sig.
, il quale non ha mai versato alcuna somma alle compro- Persona_1 prietarie;
- che le disposizioni testamentarie del de cuius ledono in maniera evi- dente la quota di riserva spettante all'odierna attrice, come prima facie è stato evidenziato dalla perizia di parte;
- che in base alla perizia effettuata dal consulente di parte, il valore dei beni caduti oggi in successione è di € 472.800,00 pari al 66% del valore degli immobili in comunione dei coniugi – (50% di Per_1 Per_3 proprietà e il 16% ricevuto dallo stesso per successione legit- Per_1 tima della moglie ); Persona_3
- che dando seguito alle disposizioni testamentarie risulta che
[...]
abbia devoluto a le proprie quote dei tre im- Per_1 Controparte_1 mobili di maggior pregio per un importo pari ad € 337.600,00 (corri- spondenti al 71,40% delle quote di immobili cadute in successione) a fronte dei € 236.400,00 di cui avrebbe potuto disporre (corrispondenti al 50% delle quote di immobili cadute in successione);
- che alla luce di quanto sopra, alla istante ed alle IP, per testamento,
ha devoluto quote per € 135.200,00 a fronte dei € Persona_1
236.000,00 (corrispondenti al 28,6%, percentuale nettamente inferiore al 50%, come per legge) e che, tale principio dovrà applicarsi in riferi- mento alla determinazione dei crediti (frutti – canoni di locazione) matu- rati nel tempo ed integralmente percepiti dal prima e dalla Per_1 [...] opo;
CP_8
6
- che, relativamente ai debiti personali di va osservato che Persona_1 lo stesso è stato condannato con sentenza n. 6792/2019 resa dal Tribu- nale di Napoli, Sez. Lavoro, GU Dr. Palmieri, RG 21207/201, confermata poi dalla Corte di Appello di Napoli, al pagamento di € 30.586,88 per de- biti da lavoro dipendente oltre € 4.050,00 per spese legali (oltre iva e CPA come per legge, e che gli stessi, cadendo integralmente nella de- terminazione dell'asse ereditario, andranno sostenuti nella misura del 50% a carico della vedova il 25% a carico dell'attrice ed Controparte_1 il restante 25% in parti uguali tra le eredi Concludeva per- CP_2 tanto come in epigrafe indicato.
Si costitutiva regolarmente la quale, impugnato e con- Controparte_1 testato l'intero contenuto dell'atto introduttivo, ne chiedeva il rigetto perché inammissibile, infondato, temerario e destituito di ogni fonda- mento in fatto e in diritto. La convenuta, preliminarmente, allegava al proprio fascicolo di parte le distinte dei bonifici con i quali aveva trasfe- rito all'attrice una quota parte dei canoni di locazione. Nel merito soste- neva che l'attrice non avesse provveduto a depositare, a sostegno della domanda giudiziale, la trascrizione di un atto di acquisto valido ed effi- cace quale accettazione dell'eredità e contestava la mancanza di docu- mentazione ipocatastale volta a provare la proprietà dei beni in capo ai condividenti, in assenza della quale non si sarebbe potuto procedere alla divisione giudiziale.
All'udienza del 27.04.2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. Depositate le relative memorie, le parti formulavano le richieste istruttorie ed entrambe chiedevano disporsi consulenza tecni- ca d'ufficio al fine di accertare e valutare l'asse ereditario così come per- venuto agli eredi al momento della morte di e suc- Persona_3 cessivamente di . In accoglimento di dette istanze, con or- Persona_1 dinanza dell'11.04.2024 veniva disposta C.T.U. con la nomina dell'Ing.
, affinché: sulla base della documentazione già pro- Persona_6 dotta dalle parti (ed effettuato un preliminare controllo in ordine alla completezza della documentazione ipocatastale o della relazione nota- rile prodotta dalle parti, segnalando in via d'urgenza al giudice eventuali iscrizioni e trascrizioni contro), dicesse quali sono i beni oggetto dell'invocata divisione (mediante precisa identificazione dei beni, con in- dicazione degli identificativi catastali per gli immobili), ne verificasse l'at- tuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota, provvedendo ad indicare, sulla scorta della relazione notarile o della documentazione in atti, tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni oggetto della domanda di divisione tra la trascrizione della domanda di divisione e, a ritroso, il primo passaggio di proprietà anteriore al venten- nio che precede la stessa, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti;
formulasse conseguentemente e se possibile un comodo progetto di divisione, determinando gli eventuali conguagli ed, ove i beni non fossero comodamente divisibili, desse ade- guata spiegazione di detta indivisibilità e determinasse il loro attuale va-
7
lore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
rilevasse se gli immobili presentavano o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica, con indicazione dell'epoca di realizzazione degli immobili, degli estremi del provvedimento autorizzatorio degli edifici o loro parti (permesso di costruire o permesso in sanatoria); nel caso di esistenza del provvedimento autorizzatorio (o in sanatoria) verificasse la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento mede- simo, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifi- che;
in caso di esistenza di opere abusive e di difformità, verificasse se sono state presentate istanze di condono, precisando lo stato del pro- cedimento, e valutasse la conformità del fabbricato al progetto in sana- toria proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità; chiarisse se gli immobili si trovavano o meno nelle condizioni previste dall'art. 40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della legge n. 47/1985 e suc- cessive modifiche e, quindi, se i cespiti medesimi fossero o meno sanabi- li, indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi, ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, quantificasse gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso, nel caso di inesistenza del titolo abilitativo (o in sanatoria) provvedesse ad espungere l'immobile cd. abusivo dal pro- getto di divisione se non ricorrono i requisiti per la sua commerciabilità; indicasse, infine, ogni altra notizia utile in ordine alla regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico;
verificasse la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali (allineamento catastale oggettivo), pro- cedendo a predisporre, con riguardo a tutti i beni immobili ricompresi nella massa ereditaria, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in caso di accertata difformità dello stato di fatto con i dati catastali e le planimetrie, riferisse se la conformità potesse es- sere conseguita mediante procedura DOCFA;
determinasse il corrispet- tivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne ab- biano avuto l'uso esclusivo.
Depositato l'elaborato peritale in data 4 marzo 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti rassegnavano le conclusioni e all'udienza dell'11.09.2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per garantire autonoma intellegibilità al presente provvedimento e con- siderato il carattere molteplice e complesso delle domande spiegate nel presente giudizio esse – sia pur sinteticamente – vengono riportate in questa sede. Parte attrice chiedeva di:
1. accertare e dichiarare aperta la successione di Persona_7
e di;
[...] Persona_1
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2. disporsi la reintegrazione della legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo di , Persona_1 pubblicato il 24 settembre 2020 per NO (reperto- Persona_5 rio n. 6.645, raccolta n. 5.145) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 2.10.2020 al n. rg. 32975 serie 1T);
3. disporsi lo scioglimento dell'intera comunione ereditaria avente ad oggetto la palazzina sita in Napoli alla via Vicinale Palmentiello 17/19;
4. condannare al versamento in suo favore di una Controparte_1 quota parte delle rendite da locazione percepite e percepende.
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle convenute CP_3
e regolarmente citate e non costituite nel CP_2 Controparte_4 presente giudizio (cfr. cartoline di ricevimento in atti della notifica ex art.140 cpc).
Ancora in via preliminare, trattandosi di divisione di beni caduti in suc- cessione, occorre verificare che sia stato rispettato il litisconsorzio ne- cessario (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39340). L'accetta- zione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'at- tività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto ge- storio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giusti- ficabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c. Alla luce di tale considerazione, la qua- lità di eredi in capo alle convenute contumaci e CP_3 CP_2 [...] risulta ampiamente provata per aver le stesse firmato e CP_4 sottoscritto, unitamente all'attrice , la raccomandata di Parte_1 costituzione in mora con la quale l'avv. Eugenio PATRONI GRIFFI, in data 30 giugno 2021, invitava e diffidava d accordarsi per la Controparte_1 reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle di- sposizioni testamentarie di , nonché per lo scioglimento Persona_1 della comunione ereditaria.
Ciò premesso, occorre dichiarare aperta la successione ex lege di
[...]
, deceduta ab intestato il 9.08.2012 e la successione di Persona_8
, regolata dal testamento olografo pubblicato il 24 settem- Persona_1 bre 2020 per NO (repertorio n. 6.645, raccolta n. Persona_5
5.145 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 2.10.2020 al n. rg. 32975 serie 1T) e, quindi, procedere alla ricostruzione dell'asse eredi- tario e alla determinazione delle quote di proprietà degli eredi alla morte di e successivamente di . Persona_3 Persona_1
Dall'espletata CTU, alla luce degli esaustivi approfondimenti e delle inda- gini svolte, emerge che il presente giudizio di divisione ereditaria ha ad oggetto un piccolo fabbricato per civile abitazione ubicato in Napoli alla via Vicinale Palmentiello 2/C e 2/D (catastalmente) oggi 17 e 19, compo- sto da piano terra, primo e secondo, costituito da cinque unità abitative
9
con annessa area esterna di pertinenza. Il compendio da stimare è costi- tuito dai seguenti cespiti:
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/C, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 2, piano terra, categoria C/6, consistenza 60 m2, R.C. € 164.23;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 3, piano terra, interno 1, categoria C/2, consistenza 64 m2, R.C.
€ 241.29;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con iseguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 4, piano primo, interno 2, categoria A/2, consistenza 6.5 vani catastali, R.C. € 788.89;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 5, piano secondo, interno 3, categoria A/2, consistenza 3.5 vani catastali, R.C. € 361.52;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 6, piano secondo, interno 4, categoria A/2, consistenza 6.5 vani catastali, R.C. € 361.52.
In base alle risultanze dei Registri Immobiliari consultati dal CTU, i sud- detti immobili risultano di proprietà di Controparte_1 Parte_1 nonché , e in virtù dei seguenti titoli CP_2 CP_3 Controparte_4 di provenienza:
- atto del Notaio del 01.08.1978, trascritto a Na- Persona_9 poli 1 il 09.08.1978 ai nn.13651/11319 con il quale ha Parte_4 venduto a , in regime di comunione legale dei beni Persona_3 con , l'appezzamento di terreno sul quale è stato edificato il Persona_1 fabbricato di cui sono parte gli immobili oggetto di causa;
- successione legittima di deceduta il 09.08.2012, in Persona_3 favore del coniuge e delle figlie e . Persona_1 Pt_1 Parte_2
La successione risulta denunciata a Napoli il 26.07.2013 e trascritta a Napoli 1 ai nn.25038/19882 ed una seconda volta, in rettifica della pre- cedente, il 20.09.2013, trascritta a Napoli 1 il 20.10.2013 ai nn. 30599/22723;
- successione legittima di deceduta il 23.03.2016, in Parte_2 favore del coniuge e delle figlie , e Persona_4 CP_4 CP_2 [...]
. La successione risulta denunciata a Napoli il 04.06.21 e trascritta a CP_9
Napoli 1 il 07.06.21 ai nn.17356/12538;
- successione di (che era nato a [...] in data [...] e Persona_1 deceduto il 07.09.2020) devolutasi in forza di un testamento pubblico a rogito del Notaio , pubblicato il 24 settembre 2020, Persona_5
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registrato il 2 ottobre 2020, serie 1T, al n. 32975, a favore del coniuge in proprietà dei subb. 2, 4 e 5. La successione risulta de- Controparte_1 nunziata a Napoli il 26.07.2013 al n. 1399 del vol. n. 9990 nonchè tra- scritta a Napoli 1 il 16.9.2021 ai nn.27904/20231;
- testamento pubblico a rogito del Notaio , pubblica- Persona_5 to il 24 settembre 2020, registrato il 2 ottobre 2020, serie 1T, al n. 32975, con cui costituisce eredi la figlia e Persona_1 Parte_2 le IP , e eredi della figlia premorta CP_4 CP_3 Controparte_2
Giovanna, relativamente alla propria quota pari 4/6 (quattro sesti) sui beni siti in Napoli, identificati nel catasto fabbricati con i subb. 3 e 6.
Il CTU, pertanto, procedeva a calcolare il valore di mercato del fabbricato ubicato in Napoli alla via Vicinale Palmentiello 2/C e 2/D (catastalmente) oggi 17 e 19, mediante procedimento sintetico-comparativo, basato sul valore di mercato conseguito dai dati O.M.I. e da un'indagine in loco su unità immobiliari presenti nell'area aventi caratteristiche paragonabili a quelle del bene, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché di localizzazione, di esposizione, di vetustà e di ac- cessibilità, in € 700.000,00.
In merito alle quote di proprietà degli eredi, il CTU ha chiarito che in virtù della successione legittima di , le quote di proprietà Persona_3 sui suddetti immobili risultavano così ripartite:
- 4/6 (€ 466.667,00); Persona_1
- 1/6 (€ 116.667,00); Parte_1
- 1/6 (eredi e (€ Parte_2 CP_3 CP_2 Controparte_4
116.667,00).
Oggetto della successione di è, dunque, una quota pari ai Persona_1
4/6 dell'intero fabbricato, così come sopra descritto, per un valore di € 466.667,00.
Il CTU ha provveduto, poi, a tradurre la volontà testamentaria espressa dal de cuius economicamente come segue:
- immobili assegnati a : (4/6 abitazione primo piano, inter- Controparte_1 no 2 (sub.4) + 4/6 abitazione piano secondo, interno 3 (sub.5) + 4/6 box al piano terra (sub.2), per un valore complessivo di € 286.000,00 + € 166.000,00 + € 69.000,00 = 521.000,00 i cui 4/6, in proprietà del de cuius, sono pari a € 347.333,00;
- immobili assegnati a ed eredi : (4/6 Parte_1 Parte_2 degli immobili restanti) per un valore di € (4/6 di 119.000,00 per il sub 6
-) 79.333,33 e di € (4/6 di 60.000,00 per il sub 3) 40.000,00 per comples- sivi euro 119.333,33 che devono essere ripartiti in € 59.666,67 a Pt_1
e € 59.666,67 a eredi .
[...] Parte_2
Ne discende, secondo il CTU, una chiara ed evidente lesione della legitti- ma ai danni di in virtù delle disposizioni testamentarie. Parte_1
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Difatti, pur volendo assegnare alla coerede la quota di- Controparte_1 sponibile, la ripartizione dei beni del de cuius (pari ai 4/6 del Persona_1 fabbricato), avrebbe dovuto essere la seguente:
- : ¼ di 4/6 + ¼ di quota disponibile = ½ di 4/6 = € Controparte_1
233.333,00 (a fronte di beni ricevuti per € 347.333,00);
- : ¼ di 4/6 = € 116.666,67 (a fronte di beni ricevuti per € Parte_1
59.666,67);
Premesso che nel testamento, oggetto di impugnativa per lesione di quota legittima, ha disposto pro quota (come ivi indicato) di Persona_1 singoli beni che per la restante parte già si appartengono a CP_7
ed alle eredi di (per successione della loro madre),
[...] Parte_2 per quanto sopra detto, l'articolo 542 cc stabilisce testualmente: “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i fi- gli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del pa- trimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”. La quota di riserva spettante alle figlie (odierna attrice oltre che alle eredi di Persona_10
di è pertanto pari alla metà del relativo patrimonio
[...] Persona_1 del de cuius (id est 4/6 della intera palazzina meglio descritta e riportata in atti).
Orbene, in termini economici, come stimato dal CTU, il valore del com- pendio di è pari ai 4/6 dell'intero, ossia € 466.667; nel te- Persona_1 stamento gli immobili assegnati a sono pari ad euro Controparte_1
347.333 (4/6 abitazione primo piano, interno 2 + 4/6 abitazione piano secondo, interno 3 + 4/6 box al piano terra, subalterno 2); gli immobili as- segnati a sono pari ad euro 59.666,67; è palese pertanto Parte_1 la lesione della quota spettante alla legittimaria, in quanto la detta erede avrebbe dovuto ricevere € 116.666,67 mentre ha ricevuto € 59.66,67; residua pertanto una lesione di legittima pari ad € 57.000,00 per Pt_1
.
[...]
Nel caso di specie, il de cuius ha disposto in favore della Persona_1 coniuge beni per un valore di € 347.333,00, eccedendo la Controparte_1 quota disponibile e incidendo sulla quota di riserva spettante alla figlia
, la quale avrebbe dovuto ricevere € 116.666,67, ma ha ottenuto Pt_1 soltanto € 59.666,67, con una lesione pari a € 57.000,00.
Ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie devono essere ri- dotte in misura proporzionale, reintegrando la legittima mediante attri- buzione di quote di comproprietà sui beni assegnati alla beneficiaria ec- cedente ( . Il criterio di proporzionalità impone che la rein- Controparte_1 tegrazione gravi nella misura che segue sui beni immobili: abitazione primo piano, int. 2 (sub.4) € 31.289,83; abitazione piano 2, int. 3 (sub 5) € 18.161,23; box (sub 2) €7.548,54. In conseguenza di tanto, l'attrice avrà, sempre secondo il criterio proporzionale diritto alla quota di 139/847
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sull'immobile al piano 1 int.2 sub 4, alla quota di 139/847 sull'immobile posto al piano secondo int. 3 sub 5 ed infine alla quota di 139/847 sul box (sub 2).
Tale soluzione garantisce il rispetto del principio di proporzionalità e la piena reintegrazione della quota di legittima spettante alla coerede
[...]
. CP_7
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di restituzione dei canoni di locazione percepiti dalla poiché risultano versate in CP_1 atti distinte di bonifico con le quali la convenuta ha trasferito all'attrice la relativa quota parte dei canoni di locazione riscossi.
Va ricordato che il contratto di locazione è perfettamente valido anche se stipulato da un solo comproprietario (Cass., Sezioni Unite, sentenza del 4 luglio 2012 n. 11136). Gli altri comunisti sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto, salvo che il gestore abbia agito nonostante il divieto della maggioranza dei comproprietari o dell'altro titolare della medesima quota. L'assunzione delle obbligazioni contrattuali non determina, però, come nel mandato la contitolarità della posizione di locatori da parte dei co- munisti. Essi non divengono parti del contratto stipulato dal gestore. Le violazioni, commesse da quest'ultimo, delle regole di formazione della volontà all'interno della comunione, non sono opponibili al terzo che re- sta vincolato, fino alla cessazione degli effetti del contratto, al regola- mento d'interessi originario.
Per quanto attiene il rapporto tra il comproprietario firmatario e gli altri comproprietari la giurisprudenza dominante ravvisa i caratteri della ge- stione di affari altrui, disciplinata dall'art. 2028 e ss. c.c.: fattispecie che ricorre quando un soggetto, pur non essendovi obbligato, compie atti di gestione di affari di cui è titolare altro soggetto, procurando a quest'ultimo un vantaggio. Gli altri comproprietari potranno ratificare, a norma dell'art. 2032 c.c., l'atto compiuto essendo così legittimati a ri- scuotere il canone di locazione pro quota. Con la ratifica, i medesimi sa- ranno, altresì, tenuti nei confronti del conduttore ad adempiere alle ob- bligazioni del locatore previste dall'art. 1575 c.c. (es. consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, garantire il pacifico godimento ecc.).
Emerge, altresì, dai documenti depositati dalla convenuta che la stessa si è sempre fatta carico delle spese di gestione dell'intera palazzina, pa- gando regolarmente tutte le utenze, nonché delle spese funerarie e ci- miteriali del compianto , della cui eredità si discute in tale Persona_1 sede.
Parimenti non può essere accolta la domanda di scioglimento della co- munione ereditaria.
Dalla CTU è emerso che lo stabile è stato edificato abusivamente e per esso è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 prat. n. 28607 del 30.04.1986 con versamento di oblazioni e diritti
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di segreteria. Ad oggi la pratica non è stata ancora esitata positivamente con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Ed ancora, per quel che attiene il piano terra, rispetto al grafico allegato alla domanda di condono, l'immobile posto sulla sinistra per chi entra dall'androne (in pratica si tratta del subalterno 2) presenta un ulteriore vano sul retro denominato deposito, di 18 mq circa, per il quale risulta presentata, presso l'ente comunale, istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724/94 in quanto ultimato entro il 31.12.1993. La domanda comprende non solo il predetto vano di 18 mq, ma anche il terrazzino pavimentato sovrastante, perché nella pratica vi è foto che lo rappre- senta e grafico. I modelli allegati alla domanda evidenziano che risultano versati i diritti di segreteria e l'oblazione che, però, va rideterminata per tenere conto anche della superficie non residenziale del terrazzino fa- cente da copertura al manufatto in ampliamento e gli oneri di conces- sione.
Per quanto riguarda l'immobile posto al piano terra sulla destra per chi entra nel fabbricato (il subalterno 3), catastalmente risulta ancora esse- re un deposito (categoria catastale C/2), conformemente al grafico di condono, mentre lo stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo è emerso che è stato trasformato in abitazione. La documentazione ac- quisita al evidenzia che non è presente alcuna do- Controparte_10 manda di condono con grafico allegato per il cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione (cambio d'uso rilevante). Pertanto, lo stato dei luoghi non è conforme ai grafici di cui alla domanda di condono del fabbricato presentata ai sensi della legge 47/85, che non contempla nemmeno la presenza del balconcino sul retro.
La Corte di Cassazione ha ribadito con una recente sentenza (Cass., II Sez. Civ., n. 28666 del 7 novembre 2024) l'impossibilità di procedere alla divisione di un immobile abusivo in assenza della documentazione atte- stante la regolarità edilizia, come richiesto dagli articoli 46 del D.P.R. n. 380/2001 e 40, comma 2, della L. n. 47/1985, ribadendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25021/2019, secondo cui il giudice non può disporre la divisione di un fabbricato, anche par- zialmente abusivo, in mancanza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, condizione necessaria per la “possibilità giuridica” della divisione stessa, ai sensi dell'art. 713 c.c.
In tal modo, la Corte ha escluso la possibilità di una divisione legale del bene immobile in virtù della sua difformità urbanistica, precisando che la giurisprudenza consolidata impone che la regolarità edilizia sia un re- quisito fondamentale per ogni operazione di divisione, anche nell'ambito della comunione ereditaria. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'eventuale difformità parziale dal titolo edilizio non comporta la commerciabilità dell'immobile, fermo restando che la nullità comminata dagli articoli 46 e 40 del D.P.R. n. 380/2001 non possa essere elusa, anche nel contesto di atti giuridici tra vivi, come nel caso della divisione del bene tra i coeredi.
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Per quanto attiene alla domanda di divisione va evidenziato che, come indicato dalle Sezioni Unite, non solo in generale gli atti di scioglimento delle comunioni ma anche, in particolare, “l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso mo- do dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”; precisando, quindi, che “la divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione. Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 e il d.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbia- no ad oggetto edifici abusivi o parti di essi”, nonché che “la legge che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comu- nione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria”, per cui “non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 leg- ge n. 47 del 1985. (cfr. SSUU 25021/2019). Le Sezioni Unite, dunque, hanno espresso il seguente principio di diritto: “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della san- zione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risul- tino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della con- cessione rilasciata in sanatoria” (cfr. SSUU 25021/2019).
Quanto sopra comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale. Le stesse Sezioni Unite, infatti, dopo aver ricordato come già con prece- denti pronunce sia stato specificato che la normativa in tema di con- formità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potendo una tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale) ha ri- badito che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come co- stituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisa- mente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, con la conseguenza che “non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria
o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescri- zioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40,
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comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a se- conda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormen- te alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985” (cfr. SSUU 25021/2019).
Inoltre, sempre in sede di CTU, è emerso dalla visura catastale che il fab- bricato è inserito regolarmente in mappa. I due immobili al piano secon- do presentano una planimetria catastale che corrisponde con lo stato dei luoghi riscontrato in sede di accesso. La planimetria catastale del piano primo, tuttavia, non rispecchia esattamente l'attuale stato dei luoghi, in quanto non è raffigurato il terrazzino esistente sul retro. Il su- balterno 2 del piano terra ha la planimetria catastale che corrisponde con l'attuale stato dei luoghi, mentre il subalterno 3 ha ancora la plani- metria catastale del deposito a fronte di un'abitazione riscontrata in se- de di accesso.
Orbene, giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1-bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pub- blici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasfe- rimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'i- dentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in ca- tasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità al- lo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”
- le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rien- tranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, confi- gura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudi- zio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimen- to, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi se- condo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scrit- ture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimen- to di diritti reali”, la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valu- tarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coeren- za oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati rica- vabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giu- diziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamen-
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to richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è ne- cessario che sia stato acquisito al processo.” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
Ne discende che, in presenza di difformità edilizie che rendono incom- merciabili i beni sotto il profilo urbanistico (per non essere state integra- te e, quindi, esitate le pratiche di condono così come rilevato dal CTU) ed in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimen- to della comunione ereditaria sulle unità immobiliari comprese nel fab- bricato non può essere accolta, allo stato risultando inammissibile per carenza dei requisiti di divisibilità del bene, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che rendano l'immobile commerciabile ed allineato catastal- mente.
Per quanto attiene alla domanda relativa ai debiti dei de cuius Per_1
va osservato che i debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi (com-
[...] presi i legittimari) in proporzione alle rispettive quote ereditarie, ai sensi dell'art. 752 c.c.; ciascun erede risponde dei debiti del defunto pro quota, cioè in misura corrispondente alla propria quota di eredità; nei confronti dei creditori dell'eredità, gli eredi sono obbligati in solido (art. 754 c.c.), ma hanno diritto di regresso tra loro secondo le quote;
per i legittimari i debiti si imputano proporzionalmente alla quota spettante a ciascun le- gittimario. Nel caso in esame, quindi, , ed Controparte_1 Parte_1 eredi di saranno solidalmente responsabili nei con- Parte_2 fronti dei creditori dell'eredità, mentre dovranno ripartire, internamente tra loro, secondo le quote di legge, tutto ciò che grava sul compendio per debiti del de cuius (allo stato non sufficientemente provato).
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento della domanda di riduzione ed il rigetto, allo stato, della domanda di divisone e della domanda di rimbor- so della quota parte dei canoni di locazione inducono il Collegio a com- pensarle interamente tra le parti, ivi incluse le spese di CTU come in atti liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione collegiale, defi- nitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_3 CP_2 Controparte_4
2) dichiara aperta la successione ab intestato di , Persona_3
(nata a [...] il [...]) deceduta in Napoli il 9.08.2012 ed accerta che gli eredi sono per la quota di 1/3, per la Persona_1 Parte_1 quota di 1/3 e per la quota di 1/3; Parte_2
3) dichiara aperta la successione testamentaria di (nato a Persona_1
Napoli il 19.08.1938) deceduto in NO (NA) in data 07.09.2020;
4) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di riduzione proposta dall'attrice delle disposizioni testamentarie in favore di Controparte_1
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contenute nel testamento olografo di pubblicato il 24 set- Persona_1 tembre 2020 per NO (repertorio n. 6.645, raccol- Persona_5 ta n.
5.145 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 2.10.2020 al n. rg. 32975 serie 1T) e, per l'effetto accerta la lesione della quota le- gittima di nella misura di euro 57.000,00 del valore della Parte_1 quota di riserva ad essa spettante, dichiarandola proprietaria dei beni nei limiti della lesione accertata come segue: Appartamento Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D - piano primo - N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 4 per la quota di 139/847 (pari ad € 31.289,83) dei 4/6 del bene;
Appartamento Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D piano secondo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 5 per la quota di 139/847 (pari ad
€18.161,23) dei 4/6 del bene;
Locale box piano terra sub 2 per la quota di 139/847 (pari ad € 7.548,54) dei 4/6 del bene;
5) dichiara che, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie proposta da , i tre im- Parte_1 mobili di cui al punto 4 del presente dispositivo si appartengono ciascu- no per 521/1563 alla successione ab intestato di , per Persona_3
171/1563 a e per 871/1563 a;
Parte_1 Controparte_1
6) rigetta, perché inammissibile, la domanda di scioglimento della comu- nione ereditaria proposta dall'attrice;
7) rigetta la domanda di condanna al pagamento della quota parte delle rendite da locazione proposta dall'attrice;
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19.12.2025
Il giudice relatore Il Presidente (Dr.ssa Barbara Di Tonto) (dott. Pietro Lupi)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dr.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel.
3) dr.ssa Claudia Colicchio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28138/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in deci- sione all'udienza dell'11.09.2025
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...] (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O. degli Avv. di Napoli del 07/09/2022, prot. 4343/2022), elett.te domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi, 10, presso lo studio dell'avv. Eugenio M. PATRONI GRIFFI (c.f. ), che la rappresenta e di- C.F._2 fende in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mario Gigante, 90, presso lo studio dell'avv. Vincenzo CAPODANNO (c.f. ), che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
1
, c.f. , nata a [...] il 18 luglio Controparte_2 C.F._5
2002 ed ivi residente a[...] bis c.f. nata a [...] il 4 aprile Controparte_3 C.F._6
2000, ed ivi residente a[...] bis
, c.f. , nata a [...] il 12 feb- Controparte_4 C.F._7 braio 1994, ed ivi residente a[...] bis
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima;
scioglimento della comunione.
Conclusioni: il procuratore dell'attrice in citazione ha così concluso: “Vo- glia l'Ill.mo Tribunale adito procedere alla ricostruzione dell'asse eredita- rio caduto in successione a seguito della morte del sig. (rela- Persona_1 tivamente alle quote dei beni del compendio, frutti, crediti e debiti ri- conducibili allo stesso). 2) E per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale ri- duzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. , poteva disporre, nei limiti della quota Persona_1 medesima ammontante ad € 50.600,00 o alla somma maggiore o mino- re che codesto Tribunale vorrà stabilire;
3) E per l'effetto, accertata la le- sione di legittima e determinate le quote di spettanza dei singoli eredi Voglia l'adito Tribunale disporre lo scioglimento della comunione eredi- taria previa attribuzione in natura delle singole quote, se possibile ovve- ro, all'esito negativo, disporre la vendita dell'intero compendio ex art.788 cpc altresì disponendo l'attribuzione della liquidazione delle quote ex art. 789 cpc, oltre l'attribuzione relativa alla quota di compro- prietà esclusiva (giusta successione della compianta sig.ra Persona_2
); 4) Condannare la sig.ra al pagamento alla istante
[...] Controparte_1 sulle rendite percepite e percepende dalla morte del de cuius della quo- ta di eredità come innanzi richiesta nonché condannare la sig.ra
[...] al pagamento alla istante sulle rendite percepite e percepende CP_1 dalla morte del de cuius dalla quota di proprietà esclusiva del compen- dio immobiliare spettante alla odierna attrice - giusta successione della compianta sig.ra di cui in narrativa oltre interessi Persona_3 dalla percezione al soddisfo, comprendendo in essa anche la proporzio- nale quota di spettanza per l'utilizzo dell'immobile in cui abita. 5) Con- dannare i convenuti alle spese (anche generali) diritti ed onorari del pre- sente giudizio”. In comparsa conclusionale ha concluso: “1) Voglia, per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi, l'Ill.mo Tribunale adito di- chiarare aperta la successione del sig. , deceduto in NO Persona_1
(NA) in data 07.09.2020 e per effetto, accertato l'asse dei beni caduti in successione in virtù del testamento olografo dichiarare lo scioglimento della comunione dell'asse ereditario caduto in successione come de- terminato dalla espletata CTU. 2) Voglia per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi l'Ill.mo Tribunale definitivamente accertare la le- sione della quota legittima spettante all'attrice e per effetto disporre la 2
reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, e per l'effetto:
3) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria secondo quanto proposto dal CTU previa attribuzione in natura delle singole quote considerata altresì l'intrasferibilità del bene sito in a Napoli via Vi- cinale Palmentiello, 2/D piano terra N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 3 (in quanto abusivo) e disporre che lo stesso, comunque trasferitosi mortis causa agli eredi rimanga in comunione degli stessi nella propor- zione stabilita dal Ctu e precisamente alla signora una quota CP_1 pari ai 4/6 dell'intero, all'attrice signora una quota pari Parte_1 ad 1/6 dell'intero ed alle germane una quota pari ad 1/6 CP_2 dell'intero. Per effetto di quanto innanzi disporre che la quota dei ri- spettivi eredi preveda, in base alle risultanze della CTU e dei principi ut supra richiamati, i seguenti beni ed i seguenti conguagli e precisamente :
A = Quota da assegnare alla signora (beni immobili e conguagli CP_1 dare/avere): L'intero appartamento sito Napoli alla via Vicinale Palmen- tiello, 2/D piano primo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 4 - valore stimato pari ad € 286.000,00; quota 2/3 (pari ad € 40,000,00) del Locale piano terra sub 3 (totalmente abusivo, valore totale 60.000) sito in a Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D piano terra N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 3 con obbligo di corrispondere, secondo i valori riconosciu- ti nella espletata Ctu, a conguaglio, all'attrice ed alle eredi Parte_2
(germane , sulla maggiore quota assegnata dal CTU,
[...] CP_2
l'importo di € 92.666,00 (€ 326.000,00 a detrarre i 4/6 della quota deri- vata pari ad € 233.333,00) di cui € 35.333,00 all'odierna attrice oltre in- teressi dalla pronuncia ed € 57.333,00 alle eredi della compianta Pt_2
, le germane oltre interessi dalla pronuncia.
[...] CP_2
B= Quota da assegnare all'attrice sig.ra Appartamento Parte_1
Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D piano secondo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 5 - Valore pari ad € 166.000,00 nonché quota ad 1/6 Lo- cale piano terra sub.3 (totalmente abusivo, valore totale 60.000) del va- lore di € 10.000,00 valore totale della quota € 176.000,00 con il diritto a ricevere dalla resistente signora secondo i valori riconosciuti CP_1 nella espletata ctu, a conguaglio sulla minore quota ricevuta in asse- gnazione, l'importo di € 57.333,00 (€ 176,000,00 più 57.333,00 (con- guaglio) uguale € 233.333,00) oltre interessi dalla pronuncia.
C= Quota da assegnare alle eredi della compianta si- Controparte_5 gnora ) Appartamento Napoli via Vicinale Palmentiello, Parte_2
2/D piano secondo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 6 – Valore 119.000,00 € ; Locale Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/C piano terra N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 2 - Valore 69.000,00 €); quota in comune ed indivisa pari ad un 1/6 del Locale piano terra sub.3 (total- mente abusivo, valore totale 60.000) del valore di € 10.000 e pertanto il
3
valore della quota oggi richiesta è pari ad € 198.000,00 con il diritto a ri- cevere dalla convenuta signora secondo i valori riconosciuti CP_1 nella espletata Ctu, a conguaglio sulla minore quota ricevuta in asse- gnazione, l'importo di € 35.333,00 (€ 198,000,00 più € 35.333,00 (con- guaglio) uguale € 233.333,00) oltre interessi dalla pronuncia.
4) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, disporre che il giardino, il terrazzo di copertura e le ulteriori parti comuni restino in comune ed indivisi nel proporzionale valore delle ri- spettive quote ex art. 1117 cc.
5) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, condannare per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi la sig.ra al pagamento alla istante sulle rendite percepite e Controparte_1 percepende dalla morte del de cuius della quota di eredità come innanzi richiesta e precisamente al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €19.266,00 oltre interessi dalla notifica della citazione fino al reale soddisfo.
6) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, porre le spese di giudizio (comprese quelle di CTU) relative allo scioglimento della comunione a carico di tutti i condividenti ed in pro- porzione delle rispettive quote;
7) Voglia l'adito Tribunale per i fatti, le circostanze e le causali di cui in- nanzi, porre le spese, imposte e tasse di registrazione della sentenza nonché le successive occorrende alla stessa a carico di tutti i condivi- denti ed in proporzione delle rispettive quote;
Con vittoria di spese (anche generali) diritti ed onorari di lite oltre impo- ste e tasse e cpa del presente giudizio, come da allegata nota spese, a carico di chi l'ill.mo Tribunale adito riterrà”.
Il procuratore della convenuta , in comparsa di costituzio- Controparte_1 ne, ha così concluso: “Rigettare la domanda attorea in quanto temeraria e del tutto priva di fondamento giuridico, oltre che non provata in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveni- Parte_1 va in giudizio nonché , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_6 esponendo:
[...]
- di essere figlia del sig. (nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 7.09.2020) e della sig.ra (nata a [...] il Persona_3
06.02.1929 ed ivi deceduta il 09.08.2012);
- che il sig. era coniugato con la sig.ra Persona_1 Persona_3 in regime di comunione dei beni;
- che durante il matrimonio i coniugi – avevano Per_1 Per_3 acquistato il terreno sito Traversa Piazza Santacroce – NO sul qua-
4
le, costruivano poi la palazzina sita in via Vicinale Palmentiello, costituita dalle seguenti unità immobiliari:
1) Immobile sito al piano 1, Cat, A/2, Consistenza 6,5 vani, Superficie Cat.168 m², Rendita cat. € 788,89 – Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 4;
2) Immobile sito piano 2, Cat, A/2, Consistenza 3,5 vani, Superficie Cat.96 m², Rendita Cat. € 361,52 - Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 5;
3) Immobile sito piano 2, Cat, A/2, Consistenza 3,5 vani, Superficie Cat.78 m², Rendita Cat. € 361,52 –Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 6;
4) Immobile sito piano T, Cat, C/2, Consistenza 64 m², Superficie Cat.78 m², Rendita Cat. € 241,29 – Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 3;
5) Immobile sito piano T, Cat, C/6, Consistenza 60 m², Superficie Cat.84 m², Rendita Cat. € 164,23 – Sez. CHA, Foglio 6, Part.la 543, Sub 2;
- che in data 9.08.2012 decedeva la sig.ra , lascian- Persona_3 do a sé superstiti, quali eredi legittimi, il consorte e le loro Persona_1 figlie , ossia essa attrice, e , madre Parte_1 Parte_2 delle convenute , e CP_2 CP_3 Controparte_4
- che, a seguito del decesso della sig. ra , la proprie- Persona_3 tà dei suddetti immobili, nella quota di ½, pervenivano per 1/3 a ciascuno ai predetti tre eredi, per effetto di denuncia di successione del 20.09.2013;
- che in data 23.03.2016 decedeva in Napoli la sig.ra , Parte_2 lasciando quali eredi legittimi il di lei marito Persona_4
( nonché le figlie e C.F._8 CP_3 CP_2 CP_6
[...]
- che in data 24 febbraio 2017 contraeva matrimonio con Persona_1 la sig.ra Controparte_1
- che in data 07.09.2020 decedeva in NO (Napoli) ; Persona_1
- che in data 06.02.2021 decedeva in Napoli la- Persona_4 sciando quali eredi legittime le figlie e CP_3 CP_2 CP_6
[...]
- che al momento del decesso era proprietario dei 4/6 Persona_1 dell'intero compendio mentre gli altri 2/6 appartenevano alle figlie:
[...]
per 1/6 e per 1/6 alle IP (ex filia premorta) CP_7 Pt_2
e CP_3 CP_2 Controparte_4
- che con testamento olografo pubblicato per NO Persona_5
(in Repertorio n.
6.645 Raccolta n. 5.145) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 (il 2.10.2020 al n. rg 32975 serie 1 T) co- Persona_1 sì disponeva “ Nel pieno possesso delle mie capacito mentali, con il pre- sente testamento dispongo che dopo la mia morte, che la casa situata in Traversa Piazza S. Croce N. 19, piano I int 2 sito nel Comune di Napoli 80131 e l'appartamento al II piano interno 3 sito in Napoli alla Traversa
5
Piazza S. Croce 19 e relativamente alle proprie quote nonché il BOX, oggi adibito a custodia del mio veicolo venga lasciato alla Sig./RA CP_1 nata a [...] il [...]. A mia figlia e agli eredi di
[...] Pt_1 [...]
al fine di non fare impugnate testamento lascio tutti gli ulteriori Pt_3 beni.”;
- di aver contestato a , a mezzo raccomandata a/r dello Controparte_1
Studio PATRONI GRIFFI del 30 giugno 2021, di aver incassato la rendita di tutti gli immobili caduti in successione fino all'aprile 2021, mentre da ta- le data i comproprietari e eredi in- Parte_1 Parte_2 cassavano la rendita del solo appartamento a loro lasciato dal de cuius provvedendo al deposito della stessa;
- che in data 03.11.2021 veniva esperito il tentativo obbligatorio di con- ciliazione della insorgenda lite che veniva fermamente respinto dalla convenuta CP_1
- che la sig.ra senza interpellare le comproprietarie, locava CP_1
l'appartamento sito al II piano interno 3 sito in Napoli alla Traversa Piaz- za S. Croce 19 ed era in trattativa per locare anche l'appartamento già da lei abitato;
- che fin dalla morte della di loro madre, sig. ra , i Persona_3 beni in oggetto sono stati tutti locati ed esclusivamente gestiti dal sig.
, il quale non ha mai versato alcuna somma alle compro- Persona_1 prietarie;
- che le disposizioni testamentarie del de cuius ledono in maniera evi- dente la quota di riserva spettante all'odierna attrice, come prima facie è stato evidenziato dalla perizia di parte;
- che in base alla perizia effettuata dal consulente di parte, il valore dei beni caduti oggi in successione è di € 472.800,00 pari al 66% del valore degli immobili in comunione dei coniugi – (50% di Per_1 Per_3 proprietà e il 16% ricevuto dallo stesso per successione legit- Per_1 tima della moglie ); Persona_3
- che dando seguito alle disposizioni testamentarie risulta che
[...]
abbia devoluto a le proprie quote dei tre im- Per_1 Controparte_1 mobili di maggior pregio per un importo pari ad € 337.600,00 (corri- spondenti al 71,40% delle quote di immobili cadute in successione) a fronte dei € 236.400,00 di cui avrebbe potuto disporre (corrispondenti al 50% delle quote di immobili cadute in successione);
- che alla luce di quanto sopra, alla istante ed alle IP, per testamento,
ha devoluto quote per € 135.200,00 a fronte dei € Persona_1
236.000,00 (corrispondenti al 28,6%, percentuale nettamente inferiore al 50%, come per legge) e che, tale principio dovrà applicarsi in riferi- mento alla determinazione dei crediti (frutti – canoni di locazione) matu- rati nel tempo ed integralmente percepiti dal prima e dalla Per_1 [...] opo;
CP_8
6
- che, relativamente ai debiti personali di va osservato che Persona_1 lo stesso è stato condannato con sentenza n. 6792/2019 resa dal Tribu- nale di Napoli, Sez. Lavoro, GU Dr. Palmieri, RG 21207/201, confermata poi dalla Corte di Appello di Napoli, al pagamento di € 30.586,88 per de- biti da lavoro dipendente oltre € 4.050,00 per spese legali (oltre iva e CPA come per legge, e che gli stessi, cadendo integralmente nella de- terminazione dell'asse ereditario, andranno sostenuti nella misura del 50% a carico della vedova il 25% a carico dell'attrice ed Controparte_1 il restante 25% in parti uguali tra le eredi Concludeva per- CP_2 tanto come in epigrafe indicato.
Si costitutiva regolarmente la quale, impugnato e con- Controparte_1 testato l'intero contenuto dell'atto introduttivo, ne chiedeva il rigetto perché inammissibile, infondato, temerario e destituito di ogni fonda- mento in fatto e in diritto. La convenuta, preliminarmente, allegava al proprio fascicolo di parte le distinte dei bonifici con i quali aveva trasfe- rito all'attrice una quota parte dei canoni di locazione. Nel merito soste- neva che l'attrice non avesse provveduto a depositare, a sostegno della domanda giudiziale, la trascrizione di un atto di acquisto valido ed effi- cace quale accettazione dell'eredità e contestava la mancanza di docu- mentazione ipocatastale volta a provare la proprietà dei beni in capo ai condividenti, in assenza della quale non si sarebbe potuto procedere alla divisione giudiziale.
All'udienza del 27.04.2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. Depositate le relative memorie, le parti formulavano le richieste istruttorie ed entrambe chiedevano disporsi consulenza tecni- ca d'ufficio al fine di accertare e valutare l'asse ereditario così come per- venuto agli eredi al momento della morte di e suc- Persona_3 cessivamente di . In accoglimento di dette istanze, con or- Persona_1 dinanza dell'11.04.2024 veniva disposta C.T.U. con la nomina dell'Ing.
, affinché: sulla base della documentazione già pro- Persona_6 dotta dalle parti (ed effettuato un preliminare controllo in ordine alla completezza della documentazione ipocatastale o della relazione nota- rile prodotta dalle parti, segnalando in via d'urgenza al giudice eventuali iscrizioni e trascrizioni contro), dicesse quali sono i beni oggetto dell'invocata divisione (mediante precisa identificazione dei beni, con in- dicazione degli identificativi catastali per gli immobili), ne verificasse l'at- tuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota, provvedendo ad indicare, sulla scorta della relazione notarile o della documentazione in atti, tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni oggetto della domanda di divisione tra la trascrizione della domanda di divisione e, a ritroso, il primo passaggio di proprietà anteriore al venten- nio che precede la stessa, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti;
formulasse conseguentemente e se possibile un comodo progetto di divisione, determinando gli eventuali conguagli ed, ove i beni non fossero comodamente divisibili, desse ade- guata spiegazione di detta indivisibilità e determinasse il loro attuale va-
7
lore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
rilevasse se gli immobili presentavano o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica, con indicazione dell'epoca di realizzazione degli immobili, degli estremi del provvedimento autorizzatorio degli edifici o loro parti (permesso di costruire o permesso in sanatoria); nel caso di esistenza del provvedimento autorizzatorio (o in sanatoria) verificasse la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento mede- simo, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifi- che;
in caso di esistenza di opere abusive e di difformità, verificasse se sono state presentate istanze di condono, precisando lo stato del pro- cedimento, e valutasse la conformità del fabbricato al progetto in sana- toria proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità; chiarisse se gli immobili si trovavano o meno nelle condizioni previste dall'art. 40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della legge n. 47/1985 e suc- cessive modifiche e, quindi, se i cespiti medesimi fossero o meno sanabi- li, indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi, ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, quantificasse gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso, nel caso di inesistenza del titolo abilitativo (o in sanatoria) provvedesse ad espungere l'immobile cd. abusivo dal pro- getto di divisione se non ricorrono i requisiti per la sua commerciabilità; indicasse, infine, ogni altra notizia utile in ordine alla regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico;
verificasse la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali (allineamento catastale oggettivo), pro- cedendo a predisporre, con riguardo a tutti i beni immobili ricompresi nella massa ereditaria, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in caso di accertata difformità dello stato di fatto con i dati catastali e le planimetrie, riferisse se la conformità potesse es- sere conseguita mediante procedura DOCFA;
determinasse il corrispet- tivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne ab- biano avuto l'uso esclusivo.
Depositato l'elaborato peritale in data 4 marzo 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti rassegnavano le conclusioni e all'udienza dell'11.09.2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per garantire autonoma intellegibilità al presente provvedimento e con- siderato il carattere molteplice e complesso delle domande spiegate nel presente giudizio esse – sia pur sinteticamente – vengono riportate in questa sede. Parte attrice chiedeva di:
1. accertare e dichiarare aperta la successione di Persona_7
e di;
[...] Persona_1
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2. disporsi la reintegrazione della legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo di , Persona_1 pubblicato il 24 settembre 2020 per NO (reperto- Persona_5 rio n. 6.645, raccolta n. 5.145) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 2.10.2020 al n. rg. 32975 serie 1T);
3. disporsi lo scioglimento dell'intera comunione ereditaria avente ad oggetto la palazzina sita in Napoli alla via Vicinale Palmentiello 17/19;
4. condannare al versamento in suo favore di una Controparte_1 quota parte delle rendite da locazione percepite e percepende.
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle convenute CP_3
e regolarmente citate e non costituite nel CP_2 Controparte_4 presente giudizio (cfr. cartoline di ricevimento in atti della notifica ex art.140 cpc).
Ancora in via preliminare, trattandosi di divisione di beni caduti in suc- cessione, occorre verificare che sia stato rispettato il litisconsorzio ne- cessario (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39340). L'accetta- zione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'at- tività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto ge- storio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giusti- ficabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c. Alla luce di tale considerazione, la qua- lità di eredi in capo alle convenute contumaci e CP_3 CP_2 [...] risulta ampiamente provata per aver le stesse firmato e CP_4 sottoscritto, unitamente all'attrice , la raccomandata di Parte_1 costituzione in mora con la quale l'avv. Eugenio PATRONI GRIFFI, in data 30 giugno 2021, invitava e diffidava d accordarsi per la Controparte_1 reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle di- sposizioni testamentarie di , nonché per lo scioglimento Persona_1 della comunione ereditaria.
Ciò premesso, occorre dichiarare aperta la successione ex lege di
[...]
, deceduta ab intestato il 9.08.2012 e la successione di Persona_8
, regolata dal testamento olografo pubblicato il 24 settem- Persona_1 bre 2020 per NO (repertorio n. 6.645, raccolta n. Persona_5
5.145 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 2.10.2020 al n. rg. 32975 serie 1T) e, quindi, procedere alla ricostruzione dell'asse eredi- tario e alla determinazione delle quote di proprietà degli eredi alla morte di e successivamente di . Persona_3 Persona_1
Dall'espletata CTU, alla luce degli esaustivi approfondimenti e delle inda- gini svolte, emerge che il presente giudizio di divisione ereditaria ha ad oggetto un piccolo fabbricato per civile abitazione ubicato in Napoli alla via Vicinale Palmentiello 2/C e 2/D (catastalmente) oggi 17 e 19, compo- sto da piano terra, primo e secondo, costituito da cinque unità abitative
9
con annessa area esterna di pertinenza. Il compendio da stimare è costi- tuito dai seguenti cespiti:
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/C, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 2, piano terra, categoria C/6, consistenza 60 m2, R.C. € 164.23;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 3, piano terra, interno 1, categoria C/2, consistenza 64 m2, R.C.
€ 241.29;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con iseguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 4, piano primo, interno 2, categoria A/2, consistenza 6.5 vani catastali, R.C. € 788.89;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 5, piano secondo, interno 3, categoria A/2, consistenza 3.5 vani catastali, R.C. € 361.52;
- immobile in Napoli alla via Vicinale Palmentiello, 2/D, identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Sezione NO, foglio 6, particella 543, sub. 6, piano secondo, interno 4, categoria A/2, consistenza 6.5 vani catastali, R.C. € 361.52.
In base alle risultanze dei Registri Immobiliari consultati dal CTU, i sud- detti immobili risultano di proprietà di Controparte_1 Parte_1 nonché , e in virtù dei seguenti titoli CP_2 CP_3 Controparte_4 di provenienza:
- atto del Notaio del 01.08.1978, trascritto a Na- Persona_9 poli 1 il 09.08.1978 ai nn.13651/11319 con il quale ha Parte_4 venduto a , in regime di comunione legale dei beni Persona_3 con , l'appezzamento di terreno sul quale è stato edificato il Persona_1 fabbricato di cui sono parte gli immobili oggetto di causa;
- successione legittima di deceduta il 09.08.2012, in Persona_3 favore del coniuge e delle figlie e . Persona_1 Pt_1 Parte_2
La successione risulta denunciata a Napoli il 26.07.2013 e trascritta a Napoli 1 ai nn.25038/19882 ed una seconda volta, in rettifica della pre- cedente, il 20.09.2013, trascritta a Napoli 1 il 20.10.2013 ai nn. 30599/22723;
- successione legittima di deceduta il 23.03.2016, in Parte_2 favore del coniuge e delle figlie , e Persona_4 CP_4 CP_2 [...]
. La successione risulta denunciata a Napoli il 04.06.21 e trascritta a CP_9
Napoli 1 il 07.06.21 ai nn.17356/12538;
- successione di (che era nato a [...] in data [...] e Persona_1 deceduto il 07.09.2020) devolutasi in forza di un testamento pubblico a rogito del Notaio , pubblicato il 24 settembre 2020, Persona_5
10
registrato il 2 ottobre 2020, serie 1T, al n. 32975, a favore del coniuge in proprietà dei subb. 2, 4 e 5. La successione risulta de- Controparte_1 nunziata a Napoli il 26.07.2013 al n. 1399 del vol. n. 9990 nonchè tra- scritta a Napoli 1 il 16.9.2021 ai nn.27904/20231;
- testamento pubblico a rogito del Notaio , pubblica- Persona_5 to il 24 settembre 2020, registrato il 2 ottobre 2020, serie 1T, al n. 32975, con cui costituisce eredi la figlia e Persona_1 Parte_2 le IP , e eredi della figlia premorta CP_4 CP_3 Controparte_2
Giovanna, relativamente alla propria quota pari 4/6 (quattro sesti) sui beni siti in Napoli, identificati nel catasto fabbricati con i subb. 3 e 6.
Il CTU, pertanto, procedeva a calcolare il valore di mercato del fabbricato ubicato in Napoli alla via Vicinale Palmentiello 2/C e 2/D (catastalmente) oggi 17 e 19, mediante procedimento sintetico-comparativo, basato sul valore di mercato conseguito dai dati O.M.I. e da un'indagine in loco su unità immobiliari presenti nell'area aventi caratteristiche paragonabili a quelle del bene, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché di localizzazione, di esposizione, di vetustà e di ac- cessibilità, in € 700.000,00.
In merito alle quote di proprietà degli eredi, il CTU ha chiarito che in virtù della successione legittima di , le quote di proprietà Persona_3 sui suddetti immobili risultavano così ripartite:
- 4/6 (€ 466.667,00); Persona_1
- 1/6 (€ 116.667,00); Parte_1
- 1/6 (eredi e (€ Parte_2 CP_3 CP_2 Controparte_4
116.667,00).
Oggetto della successione di è, dunque, una quota pari ai Persona_1
4/6 dell'intero fabbricato, così come sopra descritto, per un valore di € 466.667,00.
Il CTU ha provveduto, poi, a tradurre la volontà testamentaria espressa dal de cuius economicamente come segue:
- immobili assegnati a : (4/6 abitazione primo piano, inter- Controparte_1 no 2 (sub.4) + 4/6 abitazione piano secondo, interno 3 (sub.5) + 4/6 box al piano terra (sub.2), per un valore complessivo di € 286.000,00 + € 166.000,00 + € 69.000,00 = 521.000,00 i cui 4/6, in proprietà del de cuius, sono pari a € 347.333,00;
- immobili assegnati a ed eredi : (4/6 Parte_1 Parte_2 degli immobili restanti) per un valore di € (4/6 di 119.000,00 per il sub 6
-) 79.333,33 e di € (4/6 di 60.000,00 per il sub 3) 40.000,00 per comples- sivi euro 119.333,33 che devono essere ripartiti in € 59.666,67 a Pt_1
e € 59.666,67 a eredi .
[...] Parte_2
Ne discende, secondo il CTU, una chiara ed evidente lesione della legitti- ma ai danni di in virtù delle disposizioni testamentarie. Parte_1
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Difatti, pur volendo assegnare alla coerede la quota di- Controparte_1 sponibile, la ripartizione dei beni del de cuius (pari ai 4/6 del Persona_1 fabbricato), avrebbe dovuto essere la seguente:
- : ¼ di 4/6 + ¼ di quota disponibile = ½ di 4/6 = € Controparte_1
233.333,00 (a fronte di beni ricevuti per € 347.333,00);
- : ¼ di 4/6 = € 116.666,67 (a fronte di beni ricevuti per € Parte_1
59.666,67);
Premesso che nel testamento, oggetto di impugnativa per lesione di quota legittima, ha disposto pro quota (come ivi indicato) di Persona_1 singoli beni che per la restante parte già si appartengono a CP_7
ed alle eredi di (per successione della loro madre),
[...] Parte_2 per quanto sopra detto, l'articolo 542 cc stabilisce testualmente: “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i fi- gli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del pa- trimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”. La quota di riserva spettante alle figlie (odierna attrice oltre che alle eredi di Persona_10
di è pertanto pari alla metà del relativo patrimonio
[...] Persona_1 del de cuius (id est 4/6 della intera palazzina meglio descritta e riportata in atti).
Orbene, in termini economici, come stimato dal CTU, il valore del com- pendio di è pari ai 4/6 dell'intero, ossia € 466.667; nel te- Persona_1 stamento gli immobili assegnati a sono pari ad euro Controparte_1
347.333 (4/6 abitazione primo piano, interno 2 + 4/6 abitazione piano secondo, interno 3 + 4/6 box al piano terra, subalterno 2); gli immobili as- segnati a sono pari ad euro 59.666,67; è palese pertanto Parte_1 la lesione della quota spettante alla legittimaria, in quanto la detta erede avrebbe dovuto ricevere € 116.666,67 mentre ha ricevuto € 59.66,67; residua pertanto una lesione di legittima pari ad € 57.000,00 per Pt_1
.
[...]
Nel caso di specie, il de cuius ha disposto in favore della Persona_1 coniuge beni per un valore di € 347.333,00, eccedendo la Controparte_1 quota disponibile e incidendo sulla quota di riserva spettante alla figlia
, la quale avrebbe dovuto ricevere € 116.666,67, ma ha ottenuto Pt_1 soltanto € 59.666,67, con una lesione pari a € 57.000,00.
Ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie devono essere ri- dotte in misura proporzionale, reintegrando la legittima mediante attri- buzione di quote di comproprietà sui beni assegnati alla beneficiaria ec- cedente ( . Il criterio di proporzionalità impone che la rein- Controparte_1 tegrazione gravi nella misura che segue sui beni immobili: abitazione primo piano, int. 2 (sub.4) € 31.289,83; abitazione piano 2, int. 3 (sub 5) € 18.161,23; box (sub 2) €7.548,54. In conseguenza di tanto, l'attrice avrà, sempre secondo il criterio proporzionale diritto alla quota di 139/847
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sull'immobile al piano 1 int.2 sub 4, alla quota di 139/847 sull'immobile posto al piano secondo int. 3 sub 5 ed infine alla quota di 139/847 sul box (sub 2).
Tale soluzione garantisce il rispetto del principio di proporzionalità e la piena reintegrazione della quota di legittima spettante alla coerede
[...]
. CP_7
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di restituzione dei canoni di locazione percepiti dalla poiché risultano versate in CP_1 atti distinte di bonifico con le quali la convenuta ha trasferito all'attrice la relativa quota parte dei canoni di locazione riscossi.
Va ricordato che il contratto di locazione è perfettamente valido anche se stipulato da un solo comproprietario (Cass., Sezioni Unite, sentenza del 4 luglio 2012 n. 11136). Gli altri comunisti sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto, salvo che il gestore abbia agito nonostante il divieto della maggioranza dei comproprietari o dell'altro titolare della medesima quota. L'assunzione delle obbligazioni contrattuali non determina, però, come nel mandato la contitolarità della posizione di locatori da parte dei co- munisti. Essi non divengono parti del contratto stipulato dal gestore. Le violazioni, commesse da quest'ultimo, delle regole di formazione della volontà all'interno della comunione, non sono opponibili al terzo che re- sta vincolato, fino alla cessazione degli effetti del contratto, al regola- mento d'interessi originario.
Per quanto attiene il rapporto tra il comproprietario firmatario e gli altri comproprietari la giurisprudenza dominante ravvisa i caratteri della ge- stione di affari altrui, disciplinata dall'art. 2028 e ss. c.c.: fattispecie che ricorre quando un soggetto, pur non essendovi obbligato, compie atti di gestione di affari di cui è titolare altro soggetto, procurando a quest'ultimo un vantaggio. Gli altri comproprietari potranno ratificare, a norma dell'art. 2032 c.c., l'atto compiuto essendo così legittimati a ri- scuotere il canone di locazione pro quota. Con la ratifica, i medesimi sa- ranno, altresì, tenuti nei confronti del conduttore ad adempiere alle ob- bligazioni del locatore previste dall'art. 1575 c.c. (es. consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, garantire il pacifico godimento ecc.).
Emerge, altresì, dai documenti depositati dalla convenuta che la stessa si è sempre fatta carico delle spese di gestione dell'intera palazzina, pa- gando regolarmente tutte le utenze, nonché delle spese funerarie e ci- miteriali del compianto , della cui eredità si discute in tale Persona_1 sede.
Parimenti non può essere accolta la domanda di scioglimento della co- munione ereditaria.
Dalla CTU è emerso che lo stabile è stato edificato abusivamente e per esso è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 prat. n. 28607 del 30.04.1986 con versamento di oblazioni e diritti
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di segreteria. Ad oggi la pratica non è stata ancora esitata positivamente con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Ed ancora, per quel che attiene il piano terra, rispetto al grafico allegato alla domanda di condono, l'immobile posto sulla sinistra per chi entra dall'androne (in pratica si tratta del subalterno 2) presenta un ulteriore vano sul retro denominato deposito, di 18 mq circa, per il quale risulta presentata, presso l'ente comunale, istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724/94 in quanto ultimato entro il 31.12.1993. La domanda comprende non solo il predetto vano di 18 mq, ma anche il terrazzino pavimentato sovrastante, perché nella pratica vi è foto che lo rappre- senta e grafico. I modelli allegati alla domanda evidenziano che risultano versati i diritti di segreteria e l'oblazione che, però, va rideterminata per tenere conto anche della superficie non residenziale del terrazzino fa- cente da copertura al manufatto in ampliamento e gli oneri di conces- sione.
Per quanto riguarda l'immobile posto al piano terra sulla destra per chi entra nel fabbricato (il subalterno 3), catastalmente risulta ancora esse- re un deposito (categoria catastale C/2), conformemente al grafico di condono, mentre lo stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo è emerso che è stato trasformato in abitazione. La documentazione ac- quisita al evidenzia che non è presente alcuna do- Controparte_10 manda di condono con grafico allegato per il cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione (cambio d'uso rilevante). Pertanto, lo stato dei luoghi non è conforme ai grafici di cui alla domanda di condono del fabbricato presentata ai sensi della legge 47/85, che non contempla nemmeno la presenza del balconcino sul retro.
La Corte di Cassazione ha ribadito con una recente sentenza (Cass., II Sez. Civ., n. 28666 del 7 novembre 2024) l'impossibilità di procedere alla divisione di un immobile abusivo in assenza della documentazione atte- stante la regolarità edilizia, come richiesto dagli articoli 46 del D.P.R. n. 380/2001 e 40, comma 2, della L. n. 47/1985, ribadendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25021/2019, secondo cui il giudice non può disporre la divisione di un fabbricato, anche par- zialmente abusivo, in mancanza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, condizione necessaria per la “possibilità giuridica” della divisione stessa, ai sensi dell'art. 713 c.c.
In tal modo, la Corte ha escluso la possibilità di una divisione legale del bene immobile in virtù della sua difformità urbanistica, precisando che la giurisprudenza consolidata impone che la regolarità edilizia sia un re- quisito fondamentale per ogni operazione di divisione, anche nell'ambito della comunione ereditaria. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'eventuale difformità parziale dal titolo edilizio non comporta la commerciabilità dell'immobile, fermo restando che la nullità comminata dagli articoli 46 e 40 del D.P.R. n. 380/2001 non possa essere elusa, anche nel contesto di atti giuridici tra vivi, come nel caso della divisione del bene tra i coeredi.
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Per quanto attiene alla domanda di divisione va evidenziato che, come indicato dalle Sezioni Unite, non solo in generale gli atti di scioglimento delle comunioni ma anche, in particolare, “l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso mo- do dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”; precisando, quindi, che “la divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione. Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 e il d.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbia- no ad oggetto edifici abusivi o parti di essi”, nonché che “la legge che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comu- nione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria”, per cui “non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 leg- ge n. 47 del 1985. (cfr. SSUU 25021/2019). Le Sezioni Unite, dunque, hanno espresso il seguente principio di diritto: “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della san- zione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risul- tino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della con- cessione rilasciata in sanatoria” (cfr. SSUU 25021/2019).
Quanto sopra comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale. Le stesse Sezioni Unite, infatti, dopo aver ricordato come già con prece- denti pronunce sia stato specificato che la normativa in tema di con- formità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potendo una tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale) ha ri- badito che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come co- stituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisa- mente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, con la conseguenza che “non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria
o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescri- zioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40,
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comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a se- conda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormen- te alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985” (cfr. SSUU 25021/2019).
Inoltre, sempre in sede di CTU, è emerso dalla visura catastale che il fab- bricato è inserito regolarmente in mappa. I due immobili al piano secon- do presentano una planimetria catastale che corrisponde con lo stato dei luoghi riscontrato in sede di accesso. La planimetria catastale del piano primo, tuttavia, non rispecchia esattamente l'attuale stato dei luoghi, in quanto non è raffigurato il terrazzino esistente sul retro. Il su- balterno 2 del piano terra ha la planimetria catastale che corrisponde con l'attuale stato dei luoghi, mentre il subalterno 3 ha ancora la plani- metria catastale del deposito a fronte di un'abitazione riscontrata in se- de di accesso.
Orbene, giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1-bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pub- blici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasfe- rimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'i- dentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in ca- tasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità al- lo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”
- le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rien- tranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, confi- gura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudi- zio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimen- to, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi se- condo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scrit- ture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimen- to di diritti reali”, la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valu- tarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coeren- za oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati rica- vabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giu- diziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamen-
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to richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è ne- cessario che sia stato acquisito al processo.” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
Ne discende che, in presenza di difformità edilizie che rendono incom- merciabili i beni sotto il profilo urbanistico (per non essere state integra- te e, quindi, esitate le pratiche di condono così come rilevato dal CTU) ed in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimen- to della comunione ereditaria sulle unità immobiliari comprese nel fab- bricato non può essere accolta, allo stato risultando inammissibile per carenza dei requisiti di divisibilità del bene, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che rendano l'immobile commerciabile ed allineato catastal- mente.
Per quanto attiene alla domanda relativa ai debiti dei de cuius Per_1
va osservato che i debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi (com-
[...] presi i legittimari) in proporzione alle rispettive quote ereditarie, ai sensi dell'art. 752 c.c.; ciascun erede risponde dei debiti del defunto pro quota, cioè in misura corrispondente alla propria quota di eredità; nei confronti dei creditori dell'eredità, gli eredi sono obbligati in solido (art. 754 c.c.), ma hanno diritto di regresso tra loro secondo le quote;
per i legittimari i debiti si imputano proporzionalmente alla quota spettante a ciascun le- gittimario. Nel caso in esame, quindi, , ed Controparte_1 Parte_1 eredi di saranno solidalmente responsabili nei con- Parte_2 fronti dei creditori dell'eredità, mentre dovranno ripartire, internamente tra loro, secondo le quote di legge, tutto ciò che grava sul compendio per debiti del de cuius (allo stato non sufficientemente provato).
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento della domanda di riduzione ed il rigetto, allo stato, della domanda di divisone e della domanda di rimbor- so della quota parte dei canoni di locazione inducono il Collegio a com- pensarle interamente tra le parti, ivi incluse le spese di CTU come in atti liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione collegiale, defi- nitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_3 CP_2 Controparte_4
2) dichiara aperta la successione ab intestato di , Persona_3
(nata a [...] il [...]) deceduta in Napoli il 9.08.2012 ed accerta che gli eredi sono per la quota di 1/3, per la Persona_1 Parte_1 quota di 1/3 e per la quota di 1/3; Parte_2
3) dichiara aperta la successione testamentaria di (nato a Persona_1
Napoli il 19.08.1938) deceduto in NO (NA) in data 07.09.2020;
4) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di riduzione proposta dall'attrice delle disposizioni testamentarie in favore di Controparte_1
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contenute nel testamento olografo di pubblicato il 24 set- Persona_1 tembre 2020 per NO (repertorio n. 6.645, raccol- Persona_5 ta n.
5.145 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 2.10.2020 al n. rg. 32975 serie 1T) e, per l'effetto accerta la lesione della quota le- gittima di nella misura di euro 57.000,00 del valore della Parte_1 quota di riserva ad essa spettante, dichiarandola proprietaria dei beni nei limiti della lesione accertata come segue: Appartamento Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D - piano primo - N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 4 per la quota di 139/847 (pari ad € 31.289,83) dei 4/6 del bene;
Appartamento Napoli via Vicinale Palmentiello, 2/D piano secondo N.C.E.U.: sez. CHA fol. 6 p.lla 543 sub 5 per la quota di 139/847 (pari ad
€18.161,23) dei 4/6 del bene;
Locale box piano terra sub 2 per la quota di 139/847 (pari ad € 7.548,54) dei 4/6 del bene;
5) dichiara che, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie proposta da , i tre im- Parte_1 mobili di cui al punto 4 del presente dispositivo si appartengono ciascu- no per 521/1563 alla successione ab intestato di , per Persona_3
171/1563 a e per 871/1563 a;
Parte_1 Controparte_1
6) rigetta, perché inammissibile, la domanda di scioglimento della comu- nione ereditaria proposta dall'attrice;
7) rigetta la domanda di condanna al pagamento della quota parte delle rendite da locazione proposta dall'attrice;
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19.12.2025
Il giudice relatore Il Presidente (Dr.ssa Barbara Di Tonto) (dott. Pietro Lupi)
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