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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4948/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 4948 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato Calasetta il 28.10.1959 e ivi residente nella via Marconi 61, C.F. Parte_1
elett.te dom.to in Carbonia presso lo studio dell'avv.to Annalisa Usala C.F._1
(cod. fisc. ) che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] residente a [...] Controparte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell' avv. Carla C.F._3
Cabras Pinna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Conclusioni: Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis a parziale modifica della sentenza di divorzio n.2718/12 ,così come modificata ,
1)revocare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Calasetta via Palestro n 129 alla sig.ra in quanto sono venute meno le esigenze della LI;
Controparte_1
2) revocare l'assegno di mantenimento di € 150,00 mensili ivi previsto in quanto la LI ha raggiunto una posizione lavorativa adeguatamente retribuita o comunque ha conseguito i titoli per poter rendersi autonoma economicamente;
3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per la parte resistente: “Rigettare l'avversa domanda siccome priva dei presupposti di legge per il suo accoglimento confermando a carico del 'assegno per il contributo al mantenimento per Pt_1
la LI e l'assegnazione della casa familiare alla fino a che la LI delle parti non CP_1
raggiunga una. quantomeno modesta, autosufficienza. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 12.07.2023, ha adito Parte_1
questo Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di divorzio n. 2718/12 la revoca dell'assegno di euro 150,00 mensili, stabilito in sede di divorzio a favore della a CP_1
titolo di mantenimento della LI delle parti e dell'assegnazione della casa coniugale ubicata in
Calasetta via Palestro n 129.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che con sentenza di divorzio n.
2718/12 il Tribunale di Cagliari ha disposto l'assegnazione alla resistente della casa coniugale e l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della LI con l'importo di euro 200,00; che con Decreto di modifica n° 1232/ 2021 del 14.05.2021 il Tribunale di Cagliari ha determinato una riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito per la LI maggiorenne ad euro 150,00; che detta modifica veniva richiesta in quanto la resistente aveva acquistato altro immobile in
ER Sant'Antioco fissandovi la propria residenza, sul fatto che la LI di anni allora 21 aveva ultimato gli studi e svolgeva lavori di baby sitter e pulizie e per essere affetto da varie patologie degenerative con una riconosciuta percentuale di invalidità del 65% e di avere quale unico reddito l'importo di euro 380,00 ricavati da un canone di locazione;
che dopo la pronuncia del decreto n°1232/ 2021 è sopravvenuto un mutamento in melius della condizione lavorativa e reddituale della
ER LI;
che ella, difatti, dopo aver conseguito numerosi attestati di partecipazione a corsi di manicure e semipermanente, esercita di fatto la professione di Onicotecnico ed in ogni caso con le qualifiche e competenze suindicate potrebbe trovare lavoro presso un centro estetico anche nei paesi limitrofi ma che la stessa non disponibile a trasferirsi altrove;
che ella ha conseguito il diploma alberghiero ma non usufruisce delle opportunità di lavoro che le si presentano;
che, peraltro, potrebbe percepire il reddito di cittadinanza avendo madre e LI residenze diverse.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale e personale, parte ricorrente ha dedotto di versare in uno stato di bisogno per avere una ridotta capacità lavorativa per essere invalido al 65%, ma di non poter usufruire del reddito di cittadinanza in quanto titolare di una posizione patrimoniale oltre i limiti richieste;
di essere proprietario di n° 3 immobili i Calasetta, ma che solo uno produce reddito pari a €. 380,00, mentre le altre due abitazioni sono utilizzate quali casa di residenza del
ER ricorrente col maggiore figlio e della resistente con la LI;
di non essere in grado di corrispondere l'assegno di mantenimento per la LI somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la LI e di essere costretto a seguito dei procedimenti esecutivi promossi dalla resistente di contrarre prestiti e che la restituzione delle somme ricevute gli impedisce di pagare il mantenimento corrente;
di aver prospettato alla LI di frazionare la casa in due appartamenti per ricavarne una rendita e/o procedere alla vendita della casa con corresponsione di euro 8000,00 per partire e/o aprire ufficialmente un centro estetico.
****
Con memoria difensiva depositata in data 14.12.2023 si è costituita , domandando Controparte_1
il rigetto delle domande formulate dal ricorrente non sussistendo i presupposti di legge per la modifica delle statuizioni di natura economica di cui in decreto di modifica del 2021.
ER La resistente ha sostenuto che la LI pur essendo attiva nella ricerca di un'occupazione lavorativa e pur non avendo mai rifiutato alcuna proposta, le sue possibilità lavorative si riducono ai due/tre mesi estivi;
che la ragazza pur pubblicizzando nei social le sue competenze ha, al momento, una clientela esigua;
di contestare formalmente l'allegato 5. di parte ricorrente titolato
"Lavori di LI MB pubblicati su Facebook " relativo una serie di immagini pubblicate su
WhatsApp a mero scopo "pubblicitario"; che la LI ha sostenuto le spese per i corsi formativi e per gli strumenti di lavoro e i prodotti necessari a tale attività; che il trasferimento comporterebbe gravose spese per mantenersi in un'altra città, specie se rapportate alle scarse possibilità di trovare occupazione stabile;
che madre e LI sono entrambe residenti nello stesso immobile e non ricevono alcun sussidio.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale e personale, parte resistente ha dedotto di non poter effettuare lavori che comportano un impegno fisico e, pertanto, di avere difficoltà a mantenere sé stessa e la LI.
****
All'udienza del 17.01.2024 parte ricorrente, comparsa personalmente ha dichiarato di avere come unico reddito il canone di locazione di un proprio immobile a Calasetta;
di essere proprietario dell'abitazione in cui risiede, dell'abitazione locata e dell'altra ove attualmente vivono la ex moglie
ER e la LI . Ha confermato di essere a conoscenza dell'attività lavorativa della LI quale onicotecnica e, pertanto, domanda la revoca del contributo di mantenimento e dell'assegnazione della casa ex coniugale.
Parte resistente ha affermato che in realtà la LI per quanto abbia partecipato a corsi di onicotecnica non è autosufficiente riuscendo solo a guadagnare piccole somme che riutilizza per acquistare i prodotti che le servono. Ha riferito di essere proprietaria di un appartamento a
Sant'Antioco e che il proprietario di un terreno a Calasetta. Ha precisato di non aver mai Pt_1
ER ha percepito il reddito di cittadinanza così come la LI .
All'esito dell'udienza il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. confermando le condizioni del divorzio. Ha ammesso, inoltre, prova per interpello e per testi dedotta dal ricorrente.
Espletata la prova, all'udienza del la causa istruita con produzioni documentali e prova per interpello è stata rimessa al collegio per la decisione.
******
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative 2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”.
Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi. Giova rammentare, quindi, che i provvedimenti adottati con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero con gli accordi di divorzio concessi con negoziazione assistita o innanzi al sindaco (artt. 6 e 12 l. 162/2014) potevano essere oggetto di successiva modifica o ai sensi dell'art. 9 l. div. oppure mediante una delle procedure di cui agli artt. 6 e 12 l. 162/2014.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc.civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della LI maggiorenne e dell'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della CP_1
Tale richiesta si fonda sull'allegazione che la stessa avrebbe conseguito numerosi attestati di partecipazione a corsi di manicure e semipermanente e svolgerebbe di fatto l'attività di onicotecnica e sulla circostanza che, in ogni caso, con le qualifiche acquisite potrebbe reperire attività lavorativa anche in un centro estetico, eventualmente trasferendosi in altra città. Sotto tale aspetto il Tribunale rileva che il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema molto attuale e dibattuto nella giurisprudenza e con importanti implicazioni pratiche.
La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il legislatore ordinario specifica poi,
agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può
disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, come ha ribadito in diverse sue pronunce la Corte di
Cassazione (tra le altre, Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002). Questo, infatti,
persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Al riguardo, occorre specificare cosa s'intende per indipendenza economica, in quanto solo in tal modo è possibile capire quando può venir meno l'obbligo al mantenimento.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa,
corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
Si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite.
Per l'esenzione dall'obbligo di mantenimento, è necessario un provvedimento del giudice dichiarativo della intervenuta estinzione della obbligazione ex lege per una delle suindicate cause.
In particolar modo sarà onere del genitore che vuole ottenere l'esonero, dimostrare in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica o che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da colpevole inerzia del figlio (in tal senso, Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 13184 del 16
giugno 2011).
Tuttavia, “l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi,
giacchè "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità
dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016).
Ebbene in questa sede il non ha offerto alcuna dimostrazione concreta circa la raggiunta Pt_1
autosufficienza economica della LI.
E' emerso che la stessa risulta aver frequentato a sue spese dei corsi per acquisire competenze come onicotecnica e svolga occasionalmente tale attività nella propria abitazione, ma non risulta che la stessa abbia acquisito una clientela o altro lavoro stabile che le consenta di provvedere integralmente al suo mantenimento.
La madre, difatti, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non essere precisamente a conoscenza di servizi di estetica svolti presso l'abitazione dalla LI. Ha precisato comunque che qualcuno si presenta a casa (ma a Calasetta ci sono altre 4-5 ragazze che svolgono lo stesso
lavoro). Ha precisato che la stessa non è una estetista ma onicotecnica e le manca esperienza per lavorare in un centro estetico. Ha negato inoltre che la foglia percepisca il reddito di cittadinanza.
Null'altro è emerso.
Allo stato, pertanto, il Collegio non può esonerare il padre dal contribuire al mantenimento della
LI in quanto la Cassazione, come già illustrato, ha ribadito che non può essere revocato il mantenimento al figlio che non ha raggiunto la piena indipendenza economica.
Inoltre né lo stato di disoccupazione, né lo stato detentivo, costituiscono motivo per il quale il genitore possa sottrarsi al suo obbligo.
In questa sede parte ricorrente per quanto concerne la propria condizione economica ha lamentato di essere affetto da grave patologia invalidante (con conseguente riduzione della capacità lavorativa) e di avere difficoltà di accesso alle misure di sostegno e, pertanto, di non riuscire a provvedere al pagamento dell'assegno a favore della LI Le enunciate circostanze risultano già state oggetto di valutazione nel decreto di revisione menzionato. Il Tribunale aveva ritenuto che nonostante le occupazioni svolte dalla ragazza non poteva ritenersi affermata una completa autosufficienza economica della stessa. Si era quindi tenuto conto proporzionalmente della riduzione della capacità lavorativa del e dell'apporto che la LI Pt_1
ER
apportava al proprio mantenimento in virtù delle occupazioni svolte riducendo l'importo ad euro 150.00 mensili.
La situazione delle parti è rimasta invariata, la ragazza continua a svolgere lavori saltuari e non ha raggiunto la completa indipendenza economica.
Il collegio ritiene, pertanto, debba confermarsi l'assegno di mantenimento a favore della LI così
come determinato nel decreto n. 1232/2021 del 14.05.2021 e l'assegnazione alla della casa CP_1
coniugale che vi dimora con la ragazza.
****
Le spese di lite liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza e andranno rimborsate all'erario in quanto la sig.ra è ammessa al patrocinio a spese dello stato . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) RIGETTA la domanda avanzata dal ricorrente
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali che liquida in euro 4000,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge essendo la sig.ra ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Controparte_1
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 1.7.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente Dott. Giorgio Latti
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 4948 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato Calasetta il 28.10.1959 e ivi residente nella via Marconi 61, C.F. Parte_1
elett.te dom.to in Carbonia presso lo studio dell'avv.to Annalisa Usala C.F._1
(cod. fisc. ) che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] residente a [...] Controparte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell' avv. Carla C.F._3
Cabras Pinna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Conclusioni: Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis a parziale modifica della sentenza di divorzio n.2718/12 ,così come modificata ,
1)revocare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Calasetta via Palestro n 129 alla sig.ra in quanto sono venute meno le esigenze della LI;
Controparte_1
2) revocare l'assegno di mantenimento di € 150,00 mensili ivi previsto in quanto la LI ha raggiunto una posizione lavorativa adeguatamente retribuita o comunque ha conseguito i titoli per poter rendersi autonoma economicamente;
3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per la parte resistente: “Rigettare l'avversa domanda siccome priva dei presupposti di legge per il suo accoglimento confermando a carico del 'assegno per il contributo al mantenimento per Pt_1
la LI e l'assegnazione della casa familiare alla fino a che la LI delle parti non CP_1
raggiunga una. quantomeno modesta, autosufficienza. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 12.07.2023, ha adito Parte_1
questo Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di divorzio n. 2718/12 la revoca dell'assegno di euro 150,00 mensili, stabilito in sede di divorzio a favore della a CP_1
titolo di mantenimento della LI delle parti e dell'assegnazione della casa coniugale ubicata in
Calasetta via Palestro n 129.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che con sentenza di divorzio n.
2718/12 il Tribunale di Cagliari ha disposto l'assegnazione alla resistente della casa coniugale e l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della LI con l'importo di euro 200,00; che con Decreto di modifica n° 1232/ 2021 del 14.05.2021 il Tribunale di Cagliari ha determinato una riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito per la LI maggiorenne ad euro 150,00; che detta modifica veniva richiesta in quanto la resistente aveva acquistato altro immobile in
ER Sant'Antioco fissandovi la propria residenza, sul fatto che la LI di anni allora 21 aveva ultimato gli studi e svolgeva lavori di baby sitter e pulizie e per essere affetto da varie patologie degenerative con una riconosciuta percentuale di invalidità del 65% e di avere quale unico reddito l'importo di euro 380,00 ricavati da un canone di locazione;
che dopo la pronuncia del decreto n°1232/ 2021 è sopravvenuto un mutamento in melius della condizione lavorativa e reddituale della
ER LI;
che ella, difatti, dopo aver conseguito numerosi attestati di partecipazione a corsi di manicure e semipermanente, esercita di fatto la professione di Onicotecnico ed in ogni caso con le qualifiche e competenze suindicate potrebbe trovare lavoro presso un centro estetico anche nei paesi limitrofi ma che la stessa non disponibile a trasferirsi altrove;
che ella ha conseguito il diploma alberghiero ma non usufruisce delle opportunità di lavoro che le si presentano;
che, peraltro, potrebbe percepire il reddito di cittadinanza avendo madre e LI residenze diverse.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale e personale, parte ricorrente ha dedotto di versare in uno stato di bisogno per avere una ridotta capacità lavorativa per essere invalido al 65%, ma di non poter usufruire del reddito di cittadinanza in quanto titolare di una posizione patrimoniale oltre i limiti richieste;
di essere proprietario di n° 3 immobili i Calasetta, ma che solo uno produce reddito pari a €. 380,00, mentre le altre due abitazioni sono utilizzate quali casa di residenza del
ER ricorrente col maggiore figlio e della resistente con la LI;
di non essere in grado di corrispondere l'assegno di mantenimento per la LI somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la LI e di essere costretto a seguito dei procedimenti esecutivi promossi dalla resistente di contrarre prestiti e che la restituzione delle somme ricevute gli impedisce di pagare il mantenimento corrente;
di aver prospettato alla LI di frazionare la casa in due appartamenti per ricavarne una rendita e/o procedere alla vendita della casa con corresponsione di euro 8000,00 per partire e/o aprire ufficialmente un centro estetico.
****
Con memoria difensiva depositata in data 14.12.2023 si è costituita , domandando Controparte_1
il rigetto delle domande formulate dal ricorrente non sussistendo i presupposti di legge per la modifica delle statuizioni di natura economica di cui in decreto di modifica del 2021.
ER La resistente ha sostenuto che la LI pur essendo attiva nella ricerca di un'occupazione lavorativa e pur non avendo mai rifiutato alcuna proposta, le sue possibilità lavorative si riducono ai due/tre mesi estivi;
che la ragazza pur pubblicizzando nei social le sue competenze ha, al momento, una clientela esigua;
di contestare formalmente l'allegato 5. di parte ricorrente titolato
"Lavori di LI MB pubblicati su Facebook " relativo una serie di immagini pubblicate su
WhatsApp a mero scopo "pubblicitario"; che la LI ha sostenuto le spese per i corsi formativi e per gli strumenti di lavoro e i prodotti necessari a tale attività; che il trasferimento comporterebbe gravose spese per mantenersi in un'altra città, specie se rapportate alle scarse possibilità di trovare occupazione stabile;
che madre e LI sono entrambe residenti nello stesso immobile e non ricevono alcun sussidio.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale e personale, parte resistente ha dedotto di non poter effettuare lavori che comportano un impegno fisico e, pertanto, di avere difficoltà a mantenere sé stessa e la LI.
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All'udienza del 17.01.2024 parte ricorrente, comparsa personalmente ha dichiarato di avere come unico reddito il canone di locazione di un proprio immobile a Calasetta;
di essere proprietario dell'abitazione in cui risiede, dell'abitazione locata e dell'altra ove attualmente vivono la ex moglie
ER e la LI . Ha confermato di essere a conoscenza dell'attività lavorativa della LI quale onicotecnica e, pertanto, domanda la revoca del contributo di mantenimento e dell'assegnazione della casa ex coniugale.
Parte resistente ha affermato che in realtà la LI per quanto abbia partecipato a corsi di onicotecnica non è autosufficiente riuscendo solo a guadagnare piccole somme che riutilizza per acquistare i prodotti che le servono. Ha riferito di essere proprietaria di un appartamento a
Sant'Antioco e che il proprietario di un terreno a Calasetta. Ha precisato di non aver mai Pt_1
ER ha percepito il reddito di cittadinanza così come la LI .
All'esito dell'udienza il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. confermando le condizioni del divorzio. Ha ammesso, inoltre, prova per interpello e per testi dedotta dal ricorrente.
Espletata la prova, all'udienza del la causa istruita con produzioni documentali e prova per interpello è stata rimessa al collegio per la decisione.
******
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative 2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”.
Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi. Giova rammentare, quindi, che i provvedimenti adottati con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero con gli accordi di divorzio concessi con negoziazione assistita o innanzi al sindaco (artt. 6 e 12 l. 162/2014) potevano essere oggetto di successiva modifica o ai sensi dell'art. 9 l. div. oppure mediante una delle procedure di cui agli artt. 6 e 12 l. 162/2014.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc.civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della LI maggiorenne e dell'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della CP_1
Tale richiesta si fonda sull'allegazione che la stessa avrebbe conseguito numerosi attestati di partecipazione a corsi di manicure e semipermanente e svolgerebbe di fatto l'attività di onicotecnica e sulla circostanza che, in ogni caso, con le qualifiche acquisite potrebbe reperire attività lavorativa anche in un centro estetico, eventualmente trasferendosi in altra città. Sotto tale aspetto il Tribunale rileva che il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema molto attuale e dibattuto nella giurisprudenza e con importanti implicazioni pratiche.
La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il legislatore ordinario specifica poi,
agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può
disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, come ha ribadito in diverse sue pronunce la Corte di
Cassazione (tra le altre, Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002). Questo, infatti,
persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Al riguardo, occorre specificare cosa s'intende per indipendenza economica, in quanto solo in tal modo è possibile capire quando può venir meno l'obbligo al mantenimento.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa,
corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
Si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite.
Per l'esenzione dall'obbligo di mantenimento, è necessario un provvedimento del giudice dichiarativo della intervenuta estinzione della obbligazione ex lege per una delle suindicate cause.
In particolar modo sarà onere del genitore che vuole ottenere l'esonero, dimostrare in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica o che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da colpevole inerzia del figlio (in tal senso, Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 13184 del 16
giugno 2011).
Tuttavia, “l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi,
giacchè "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità
dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016).
Ebbene in questa sede il non ha offerto alcuna dimostrazione concreta circa la raggiunta Pt_1
autosufficienza economica della LI.
E' emerso che la stessa risulta aver frequentato a sue spese dei corsi per acquisire competenze come onicotecnica e svolga occasionalmente tale attività nella propria abitazione, ma non risulta che la stessa abbia acquisito una clientela o altro lavoro stabile che le consenta di provvedere integralmente al suo mantenimento.
La madre, difatti, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non essere precisamente a conoscenza di servizi di estetica svolti presso l'abitazione dalla LI. Ha precisato comunque che qualcuno si presenta a casa (ma a Calasetta ci sono altre 4-5 ragazze che svolgono lo stesso
lavoro). Ha precisato che la stessa non è una estetista ma onicotecnica e le manca esperienza per lavorare in un centro estetico. Ha negato inoltre che la foglia percepisca il reddito di cittadinanza.
Null'altro è emerso.
Allo stato, pertanto, il Collegio non può esonerare il padre dal contribuire al mantenimento della
LI in quanto la Cassazione, come già illustrato, ha ribadito che non può essere revocato il mantenimento al figlio che non ha raggiunto la piena indipendenza economica.
Inoltre né lo stato di disoccupazione, né lo stato detentivo, costituiscono motivo per il quale il genitore possa sottrarsi al suo obbligo.
In questa sede parte ricorrente per quanto concerne la propria condizione economica ha lamentato di essere affetto da grave patologia invalidante (con conseguente riduzione della capacità lavorativa) e di avere difficoltà di accesso alle misure di sostegno e, pertanto, di non riuscire a provvedere al pagamento dell'assegno a favore della LI Le enunciate circostanze risultano già state oggetto di valutazione nel decreto di revisione menzionato. Il Tribunale aveva ritenuto che nonostante le occupazioni svolte dalla ragazza non poteva ritenersi affermata una completa autosufficienza economica della stessa. Si era quindi tenuto conto proporzionalmente della riduzione della capacità lavorativa del e dell'apporto che la LI Pt_1
ER
apportava al proprio mantenimento in virtù delle occupazioni svolte riducendo l'importo ad euro 150.00 mensili.
La situazione delle parti è rimasta invariata, la ragazza continua a svolgere lavori saltuari e non ha raggiunto la completa indipendenza economica.
Il collegio ritiene, pertanto, debba confermarsi l'assegno di mantenimento a favore della LI così
come determinato nel decreto n. 1232/2021 del 14.05.2021 e l'assegnazione alla della casa CP_1
coniugale che vi dimora con la ragazza.
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Le spese di lite liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza e andranno rimborsate all'erario in quanto la sig.ra è ammessa al patrocinio a spese dello stato . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) RIGETTA la domanda avanzata dal ricorrente
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali che liquida in euro 4000,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge essendo la sig.ra ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Controparte_1
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 1.7.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente Dott. Giorgio Latti