Art. 8.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1951-52, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per lo stesso esercizio.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1951-52, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per lo stesso esercizio.