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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8769 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AN RI AN, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 14680/2024 RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 70/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Antonella Giugliano, emessa in data 19.09.2023 e depositata in data 10.01.24, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Carlo Langella, ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Vitt. Emanuele II
764, giusta procura in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Appellante
E
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Morelli, n. 63/A, Controparte_1 presso lo studio del Prof. Avv. Domenico Palumbo, che la rappresenta e difende, giusta procura, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F.: ), res.te in 80127 – Napoli alla via CP_2 CodiceFiscale_2
Pigna 215
Appellato contumace
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria del Parte_1 motociclo Honda SH, T.g. EY04694, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, la compagnia assicurativa nonché Controparte_1 [...]
, proprietario del motociclo Piaggio Liberty tg. DR24749, per sentirli CP_2 condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro avvenuto in data 21 febbraio 2022 alle ore 08:00 circa in Napoli alla Via F.Cilea,
e quantificati in euro 4.058,00.
Assumeva l'attore, odierno appellante, che, in data 21/2/2022 alle ore 08:00 circa in
Napoli alla via F. Cilea, lo scooter Piaggio Liberty tg. DR24749 nel ripartire dalla posizione di sosta senza attivare l'indicatore di direzione urtava con la sua parte anteriore sinistra contro la parte laterale posteriore destra del motoveicolo dell'istante che transitava regolarmente e che pertanto perdeva il controllo ed urtava con la sua parte laterale anteriore sinistra contro la parte laterale anteriore destra dell'auto
Mercedes Classe A tg. EX649TH che transitava per il proprio senso di marcia, e che per effetto del violento impatto l'istante cadeva al suolo sul lato destro riportando danni.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Barra e rubricato al n RG n°4413/22, si costituiva la sola convenuta la quale contestava la domanda chiedendone il Controparte_3 rigetto.
Rilevata l'integrità del contraddittorio, nonché la regolarità e ritualità delle notifiche, il
Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice.
Espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione.
b) Con sentenza n.70/24 il Giudice così provvedeva: Il Giudice di Pace Avv. Antonella
Giugliano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni istanza Parte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese.
2 In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “la dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente, in quanto non regge al vaglio critico alla stregua dei risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare dei documenti prodotti (rilievi fotografici), delle deduzioni logiche e dell'accertamento ricostruttivo effettuato, per conto di Controparte_1 dall'Ing. . Persona_1
Fermo quanto sopra, risultano lacunose e generiche le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tal
la cui deposizione non è convincente e ciò solo è sufficiente al rigetto della domanda. Tes_1
Orbene, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e il giudice è tenuto a verificarne la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, nonché l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con gli ulteriori elementi di prova acquisiti. In definitiva la domanda va rigettata.
Sussistono, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.”
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da con Parte_1 atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della medesima sentenza e, per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dello scooter Piaggio Liberty tg. DR24749 nella produzione del sinistro de quo, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dallo scooter Honda Sh tg.
EY04694 e quantificati in Euro 4.058,00, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese, da corrispondere in favore dell'Avv. Carlo Langella dichiaratosi antistatario.
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza di primo Parte_1 grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale. In particolare, la difesa dell'odierno appellante, sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente assunto che parte attrice non abbia fornito la prova della domanda proposta così come prescrive l'art. 2697 c.c..
d) L'appellata , si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e Controparte_1 difesa depositata telematicamente in data 25.07.2024, chiedendo nel merito di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
nonché, in via subordinata, contenere l'eventuale risarcimento danni entro la soglia di €. 1.899,41, oltre Iva, con vittoria di spese, diritti
3 ed onorari di lite.
Disposta la trattazione scritta, con provvedimento del 3.10.2025, la causa è stata riservata in decisione.
e) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo inattendibile il teste escusso e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attrice, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di
Pace.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del 14.03.2023, ha dichiarato Tes_2 innanzi al Giudice di prime cure di aver visto, ad una distanza di circa tre metri, mentre camminava a piedi, in compagnia con dei tecnici per un sopralluogo , nei pressi di Via
Cilea, all'altezza del negozio di giocattoli “Casa mia”, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'atto di citazione, uno scooter, di cui non ricorda il modello, ripartire dalla sosta;
che lo scooter investitore era parcheggiato a spina di pesce con la ruota anteriore rivolta verso la strada e che nel ripartire svoltava verso destra, direzione Via
Scarlatti; che detto scooter urtava il lato destro di un altro scooter modello Honda SH che proseguiva verso Via scarlatti;
lo scooter Honda SH a sua volta finiva contro un'auto Mercedes che proseguiva nel medesimo senso di marcia, al lato destro.
Dopodiché, l'Honda SH cadeva al suolo sul lato sinistro. Si fermarono i conducenti, discussero, si scambiarono i dati e gli chiesero se fosse disponibile a rendere i suoi dati.
Il teste ricorda che non ci furono feriti e che lo scooter Honda SH ripotò danni di cui
4 non ha saputo specificarne la natura.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono le seguenti criticità:
- Appare inverosimile che lo scooter investitore, nel ripartire da fermo e, a maggior ragione senza nemmeno effettuare la marcia indietro, in quanto la parte anteriore era già rivolata verso la strada abbia impattato un altro scooter sul quale si trovava la senza avvedersi dell'arrivo della stessa ed Pt_1 esponendo il proprio mezzo al rischio di danni. Ebbene, l'unica spiegazione plausibile potrebbe essere che lo scooter Honda SH sia sopraggiunto all'improvviso ed a forte velocità, tale da non consentire al conducente del primo scooter, intento a svoltare a destra, di avvedersi di nulla;
- le dichiarazioni rese dal teste, risultano generiche e lacunose in Tes_2 quanto il teste non è in grado di scrivere con precisione, a seguito del sinistro, i punti di impatto tra i veicoli coinvolti nella dinamica dell'incidente, fondamentali ai fini della corretta ricostruzione della dinamica de quo.
- Il teste escusso non ha saputo indicare neanche l'entità dei danni riportati, a seguito dell'impatto, dallo scooter Honda SH, limitandosi ad affermare che:
“l' riportò danni di cui non posso specificarne la natura”; appare inverosimile CP_4 che il teste, una volta avvicinatosi al motociclo Honda SH non abbia saputo fornire indicazioni circa l'entità dei danni subiti dallo scooter, oppure, quanto meno, una sommaria descrizione degli stessi;
- Le dichiarazioni rese dal teste sono, inoltre, contrastanti rispetto a quanto dedotto dall'attore a fondamento della domanda proposta in primo grado di giudizio, ed in particolare, , afferma che: “che per effetto del Parte_1 violento impatto l'istante cadeva al suolo sul lato destro”; diversamente il teste Tes_2 escusso all'udienza del 14.03.23, ha dichiarato che : “l'Honda SH cadeva al
[...] suolo sul lato sinistro”; risultando, pertanto, evidenti incongruenze tra quanto dedotto da a fondamento della propria domanda e quanto Parte_1 dichiarato dal teste.
- appare inverosimile, altresì, considerata la dinamica descritta dall'attore, che la
5 conducente del motociclo Honda SH procedesse la marcia a velocità regolare, in quanto, se così fosse stato, avrebbe potuto sia evitare l'impatto con lo scooter sia l'impatto con l'auto Mercedes, rallentando o arrestando la marcia.
- Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia.
Pertanto, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tale deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti, l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità, per cui non si ritiene necessario procedere ad una nuova escussione del teste Tes_2
Quanto, invece, alla mancata nomina di CTU da parte del Giudice di prime cure, richiesta da parte attrice, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la consulenza tecnica è un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice, la cui finalità
è quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto.
L'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio è rimessa all'apprezzamento officioso del giudice di merito e costituisce esercizio di una facoltà discrezionale. Sotto il profilo dei limiti che incontra la consulenza tecnica, va detto intanto che il suo esperimento è condizionato all'onere di allegazione dei fatti principali gravante sulle parti ed essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte (su cui incombe ex. art. 2697 c.c. il relativo onere) dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o di colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la
6 nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. Civ. n. 326/2020).
Pertanto, stante l'inattendibilità del narrato dell'unico teste escusso, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritta dall'appellante, né che i danni riportati allo scooter in proprietà di , siano causalmente riconducibili alla condotta Parte_1 del conducente del motoveicolo Piaggio Liberty.
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i motivi sopra esposti, e pertanto, emergono punti di incertezza e incoerenza rispetto alle modalità dell'accadimento.
Pertanto, appare ragionevole, condividere le indagini e le conclusioni del Consulente tecnico, Ing. , in favore , la cui relazione è stata Persona_1 Controparte_1 depositata in giudizio da parte appellata, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del motociclo CP_4
e dell'auto Mercedes. Nella relazione depositata in atti, l'Ing. ha così Per_1 accertato: “L'urto diretto tra il motociclo ed il motociclo ND SH, è Parte_2
INCOERENTE rispetto alla dinamica descritta nella richiesta di risarcimento, in quanto, la dinamica citata non ha alcuna attinenza con la morfologia della rottura del paracalore del motociclo
Honda, siccome quest'ultima è avvenuta per compressione, mentre la dinamica rappresenta un urto obliquo/di striscio. L'urto indiretto tra il motociclo ND SH ed il veicolo MERCEDES
Classe A, è INCOERENTE rispetto alla dinamica descritta nella richiesta di risarcimento, in quanto i danni presenti sul paraurti anteriore del veicolo Mercedes sono altimetricamente e morfologicamente non corrispondenti con i graffi presenti sulla carena anteriore del motociclo Honda”.
Orbene, tanto premesso, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 70/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, in data 19/09/2023 e depositata in data 10.01.24, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1101,00 a € 5200,00 (il valore della controversia è pari ad € 4.058,00) applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1 Controparte_1 così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della;
Controparte_1
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 03/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN RI AN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AN RI AN, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 14680/2024 RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 70/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Antonella Giugliano, emessa in data 19.09.2023 e depositata in data 10.01.24, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Carlo Langella, ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Vitt. Emanuele II
764, giusta procura in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Appellante
E
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Morelli, n. 63/A, Controparte_1 presso lo studio del Prof. Avv. Domenico Palumbo, che la rappresenta e difende, giusta procura, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F.: ), res.te in 80127 – Napoli alla via CP_2 CodiceFiscale_2
Pigna 215
Appellato contumace
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria del Parte_1 motociclo Honda SH, T.g. EY04694, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, la compagnia assicurativa nonché Controparte_1 [...]
, proprietario del motociclo Piaggio Liberty tg. DR24749, per sentirli CP_2 condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro avvenuto in data 21 febbraio 2022 alle ore 08:00 circa in Napoli alla Via F.Cilea,
e quantificati in euro 4.058,00.
Assumeva l'attore, odierno appellante, che, in data 21/2/2022 alle ore 08:00 circa in
Napoli alla via F. Cilea, lo scooter Piaggio Liberty tg. DR24749 nel ripartire dalla posizione di sosta senza attivare l'indicatore di direzione urtava con la sua parte anteriore sinistra contro la parte laterale posteriore destra del motoveicolo dell'istante che transitava regolarmente e che pertanto perdeva il controllo ed urtava con la sua parte laterale anteriore sinistra contro la parte laterale anteriore destra dell'auto
Mercedes Classe A tg. EX649TH che transitava per il proprio senso di marcia, e che per effetto del violento impatto l'istante cadeva al suolo sul lato destro riportando danni.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Barra e rubricato al n RG n°4413/22, si costituiva la sola convenuta la quale contestava la domanda chiedendone il Controparte_3 rigetto.
Rilevata l'integrità del contraddittorio, nonché la regolarità e ritualità delle notifiche, il
Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice.
Espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione.
b) Con sentenza n.70/24 il Giudice così provvedeva: Il Giudice di Pace Avv. Antonella
Giugliano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni istanza Parte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese.
2 In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “la dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente, in quanto non regge al vaglio critico alla stregua dei risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare dei documenti prodotti (rilievi fotografici), delle deduzioni logiche e dell'accertamento ricostruttivo effettuato, per conto di Controparte_1 dall'Ing. . Persona_1
Fermo quanto sopra, risultano lacunose e generiche le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tal
la cui deposizione non è convincente e ciò solo è sufficiente al rigetto della domanda. Tes_1
Orbene, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e il giudice è tenuto a verificarne la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, nonché l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con gli ulteriori elementi di prova acquisiti. In definitiva la domanda va rigettata.
Sussistono, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.”
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da con Parte_1 atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della medesima sentenza e, per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dello scooter Piaggio Liberty tg. DR24749 nella produzione del sinistro de quo, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dallo scooter Honda Sh tg.
EY04694 e quantificati in Euro 4.058,00, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese, da corrispondere in favore dell'Avv. Carlo Langella dichiaratosi antistatario.
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza di primo Parte_1 grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale. In particolare, la difesa dell'odierno appellante, sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente assunto che parte attrice non abbia fornito la prova della domanda proposta così come prescrive l'art. 2697 c.c..
d) L'appellata , si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e Controparte_1 difesa depositata telematicamente in data 25.07.2024, chiedendo nel merito di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
nonché, in via subordinata, contenere l'eventuale risarcimento danni entro la soglia di €. 1.899,41, oltre Iva, con vittoria di spese, diritti
3 ed onorari di lite.
Disposta la trattazione scritta, con provvedimento del 3.10.2025, la causa è stata riservata in decisione.
e) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo inattendibile il teste escusso e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attrice, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di
Pace.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del 14.03.2023, ha dichiarato Tes_2 innanzi al Giudice di prime cure di aver visto, ad una distanza di circa tre metri, mentre camminava a piedi, in compagnia con dei tecnici per un sopralluogo , nei pressi di Via
Cilea, all'altezza del negozio di giocattoli “Casa mia”, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'atto di citazione, uno scooter, di cui non ricorda il modello, ripartire dalla sosta;
che lo scooter investitore era parcheggiato a spina di pesce con la ruota anteriore rivolta verso la strada e che nel ripartire svoltava verso destra, direzione Via
Scarlatti; che detto scooter urtava il lato destro di un altro scooter modello Honda SH che proseguiva verso Via scarlatti;
lo scooter Honda SH a sua volta finiva contro un'auto Mercedes che proseguiva nel medesimo senso di marcia, al lato destro.
Dopodiché, l'Honda SH cadeva al suolo sul lato sinistro. Si fermarono i conducenti, discussero, si scambiarono i dati e gli chiesero se fosse disponibile a rendere i suoi dati.
Il teste ricorda che non ci furono feriti e che lo scooter Honda SH ripotò danni di cui
4 non ha saputo specificarne la natura.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono le seguenti criticità:
- Appare inverosimile che lo scooter investitore, nel ripartire da fermo e, a maggior ragione senza nemmeno effettuare la marcia indietro, in quanto la parte anteriore era già rivolata verso la strada abbia impattato un altro scooter sul quale si trovava la senza avvedersi dell'arrivo della stessa ed Pt_1 esponendo il proprio mezzo al rischio di danni. Ebbene, l'unica spiegazione plausibile potrebbe essere che lo scooter Honda SH sia sopraggiunto all'improvviso ed a forte velocità, tale da non consentire al conducente del primo scooter, intento a svoltare a destra, di avvedersi di nulla;
- le dichiarazioni rese dal teste, risultano generiche e lacunose in Tes_2 quanto il teste non è in grado di scrivere con precisione, a seguito del sinistro, i punti di impatto tra i veicoli coinvolti nella dinamica dell'incidente, fondamentali ai fini della corretta ricostruzione della dinamica de quo.
- Il teste escusso non ha saputo indicare neanche l'entità dei danni riportati, a seguito dell'impatto, dallo scooter Honda SH, limitandosi ad affermare che:
“l' riportò danni di cui non posso specificarne la natura”; appare inverosimile CP_4 che il teste, una volta avvicinatosi al motociclo Honda SH non abbia saputo fornire indicazioni circa l'entità dei danni subiti dallo scooter, oppure, quanto meno, una sommaria descrizione degli stessi;
- Le dichiarazioni rese dal teste sono, inoltre, contrastanti rispetto a quanto dedotto dall'attore a fondamento della domanda proposta in primo grado di giudizio, ed in particolare, , afferma che: “che per effetto del Parte_1 violento impatto l'istante cadeva al suolo sul lato destro”; diversamente il teste Tes_2 escusso all'udienza del 14.03.23, ha dichiarato che : “l'Honda SH cadeva al
[...] suolo sul lato sinistro”; risultando, pertanto, evidenti incongruenze tra quanto dedotto da a fondamento della propria domanda e quanto Parte_1 dichiarato dal teste.
- appare inverosimile, altresì, considerata la dinamica descritta dall'attore, che la
5 conducente del motociclo Honda SH procedesse la marcia a velocità regolare, in quanto, se così fosse stato, avrebbe potuto sia evitare l'impatto con lo scooter sia l'impatto con l'auto Mercedes, rallentando o arrestando la marcia.
- Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia.
Pertanto, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tale deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti, l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità, per cui non si ritiene necessario procedere ad una nuova escussione del teste Tes_2
Quanto, invece, alla mancata nomina di CTU da parte del Giudice di prime cure, richiesta da parte attrice, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la consulenza tecnica è un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice, la cui finalità
è quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto.
L'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio è rimessa all'apprezzamento officioso del giudice di merito e costituisce esercizio di una facoltà discrezionale. Sotto il profilo dei limiti che incontra la consulenza tecnica, va detto intanto che il suo esperimento è condizionato all'onere di allegazione dei fatti principali gravante sulle parti ed essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte (su cui incombe ex. art. 2697 c.c. il relativo onere) dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o di colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la
6 nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. Civ. n. 326/2020).
Pertanto, stante l'inattendibilità del narrato dell'unico teste escusso, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritta dall'appellante, né che i danni riportati allo scooter in proprietà di , siano causalmente riconducibili alla condotta Parte_1 del conducente del motoveicolo Piaggio Liberty.
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i motivi sopra esposti, e pertanto, emergono punti di incertezza e incoerenza rispetto alle modalità dell'accadimento.
Pertanto, appare ragionevole, condividere le indagini e le conclusioni del Consulente tecnico, Ing. , in favore , la cui relazione è stata Persona_1 Controparte_1 depositata in giudizio da parte appellata, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del motociclo CP_4
e dell'auto Mercedes. Nella relazione depositata in atti, l'Ing. ha così Per_1 accertato: “L'urto diretto tra il motociclo ed il motociclo ND SH, è Parte_2
INCOERENTE rispetto alla dinamica descritta nella richiesta di risarcimento, in quanto, la dinamica citata non ha alcuna attinenza con la morfologia della rottura del paracalore del motociclo
Honda, siccome quest'ultima è avvenuta per compressione, mentre la dinamica rappresenta un urto obliquo/di striscio. L'urto indiretto tra il motociclo ND SH ed il veicolo MERCEDES
Classe A, è INCOERENTE rispetto alla dinamica descritta nella richiesta di risarcimento, in quanto i danni presenti sul paraurti anteriore del veicolo Mercedes sono altimetricamente e morfologicamente non corrispondenti con i graffi presenti sulla carena anteriore del motociclo Honda”.
Orbene, tanto premesso, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 70/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, in data 19/09/2023 e depositata in data 10.01.24, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1101,00 a € 5200,00 (il valore della controversia è pari ad € 4.058,00) applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1 Controparte_1 così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della;
Controparte_1
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 03/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN RI AN
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