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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 895/2024 promossa da nato a [...] il [...], C. F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Maddalena (C.F.
), dall'avv. Emilio Lavorgna C.F._2 Email_1 (c.f. ), mail pec: e dall'avv. Katiuscia C.F._3 Email_2 Verlingieri (c. f. ), e unitamente a C.F._4 Email_3 quest'ultimi elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di cui alle pec ivi indicate,
RICORRENTE
Contro
Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis P.IVA_1 CP_2 c.p.c., dalla dott.ssa Sara LORENZON (C.F. ), in qualità di C.F._5 dirigente dell'Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale ”, giusta delega CP_3 della Direttrice Generale, dott.ssa (C.F. ), Controparte_4 C.F._6 domiciliato ai fini del presente giudizio presso il , Controparte_1 la cui sede è sita in Roma, Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
[...] er chiedere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“…
in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a non essere discriminato e ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera, previo disapplicazione di ogni contrario provvedimento, con la conseguente attribuzione per intero di tutti gli anni di servizio e quindi, anche degli anni di servizio di pre-ruolo prestati nell'a.s. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, per i motivi di cui in motivazione, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle relative differenze retributive dovute e maturate a decorrere dal 01.01.2015, ordinando all' Amministrazione resistente, previa revoca e/o disapplicazione di ogni contrario atto, di emettere un provvedimento con il quale, ai fini della ricostruzione della carriera, attribuisca al ricorrente, tutti gli anni di servizio di pre-ruolo e di ruolo, come richiesti in motivazione, pari all'atto dell'immissione in ruolo 01.11.2018 ad anni 6, mesi 10 e giorni 18 e/o di quelli maggiori o minori risultanti dall'istruttoria, con attribuzione della fascia stipendiale 3-8 docente musica I^ fascia KA10 dal 14.12.2013 a.s 2013/2014 ai fini giuridici e dal 01.01.2015 a.s. 2014/2015 anche ai fini economici, nonché la fascia 9-14 a decorre dal 14.12.2019 ai fini giuridici ed economici;
per l'effetto condannare la resistente, a riconoscere ed attribuire al ricorrente tutto il servizio prestato senza soluzione di continuità prima dell'immissione nel ruolo di docente presso il , per un CP_5 totale alla data del 01.11.2018 di anni 6, mesi 10 e giorni 18 e/o di quelli maggiori o minori accertati nel corso dell'istruttoria, con applicazione della corretta fascia stipendiale come sopra indicato di 3-8 alla data del 14.12.2013 e 9-14 alla data del 14.12.2019, di cui in ricorso e ricostruita nello sviluppo di calcolo (crfr. alleg. 2), con il conseguente pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 22.940,24 o la somma maggiore o minore, che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, maturata dal 01.01.2015 al 30.09.2023 oltre agli interessi legali ex-art. 1284, c. 4, c.c.;
Condannare la resistente al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50 ed al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, comprese IVA 22%, CPA 4%, Rimborso spese generali 15%, con distrazione agli scriventi avvocati che si dichiarano anticipatari e antistatari.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via principale:
- Rigettare, per i motivi esposti in narrativa, il ricorso in ogni sua parte, con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; in subordine:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, ex art. 100 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare, in particolare, la cessazione della materia del contendere, atteso l'ulteriore decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 adottato dalla sede di servizio del ricorrente in attuazione della legge n. 103 del 10 agosto 2023 (tenuto conto del blocco degli scatti stipendiali disposto dall'art. 4 comma 73, della legge 183/2011 - finanziaria Governo Monti), fatto salvo, nelle more del
Pag. 2 a 7
giudizio, il controllo di legittimità ed il benestare della competente Controparte_6 sull'anzidetto nuovo decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025. in via, ulteriormente, subordinata:
- Accertata l'intervenuta prescrizione delle somme maturate in data antecedente al 19.08.2019, venga determinato l'importo dovuto in favore del ricorrente - anche in considerazione dell'ulteriore decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 adottato dalla sede di servizio del ricorrente e tenuto conto del blocco degli scatti stipendiali disposto dall'art. 4 comma 73, della legge 183/2011 (finanziaria Governo Monti) - nella somma di euro 940,60 lordo tabellare, a titolo di differenze retributive, maturata fino alla data del 31/10/2018 (unitamente alla somma, già, percepita in data 23.09.2020 di € 839,52), fatto salvo, nelle more del giudizio, il controllo di legittimità ed il benestare della competente
[...]
sull'anzidetto nuovo decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025, Controparte_6 nonché sull'indicato importo e sul diritto alla percezione dello stesso.
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, non dovuta la somma di euro € 22.940,24 come richiesto da parte avversa.
- Con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204).
Pag. 3 a 7 Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, la parte resistente ha eccepito, tra le altre questioni da ritenersi in questa sede assorbite, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente stante l'avvenuta emanazione nel corso del presente giudizio del nuovo decreto di ricostruzione carriera n. 733 del 23.1.2025 predisposto dall'Istituzione sulla base della nuova normativa (decreto-legge n. 69/2023 convertito nella legge n. 103/2023). Più nello specifico, la parte resistente ha al riguardo allegato che in attuazione della normativa appena citata, il Conservatorio di Musica “Ghedini” di Cuneo, attuale sede di servizio del ricorrente, a seguito della sua richiesta giudiziale, ha effettuato la nuova ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 (cfr. all. n. 4 fasc. resistente), riconoscendogli sia l'intero servizio pre-ruolo con la medesima progressione professionale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, scomputando il periodo 2012- 2013-2014 (cd. , sia le conseguenti differenze retributive nei limiti della CP_7 prescrizione quinquennale decorrenti dalla data del deposito del ricorso.
Occorre al riguardo rilevare che nelle more del presente giudizio la Controparte_6
, sede di Cuneo, ha apposto il visto di regolarità amministrativo-contabile al
[...] decreto di ricostruzione della carriera n. 733 del 23.1.2025, con conseguente sua idoneità a produrre i relativi effetti giuridici ed economici.
Stante l'intervenuta recente normativa (legge 103/2023) e la predisposizione del nuovo decreto di ricostruzione carriera n. 733 del 23.1.2025, in linea con quanto disposto dalla su indicata legislazione, ne deriva perciò il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c..
È opportuno in questa sede rammentare che la nuova ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 rappresenta proprio il c.d. “bene della vita” richiesto con il presente giudizio, che determina la cessazione della materia del contendere, la quale si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
È opportuno sul punto precisare che la formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Pag. 4 a 7
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le
Pag. 5 a 7 sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della questione giuridica esaminata e, soprattutto, del contegno processuale della parte ricorrente, la quale, pur avendo conseguito nelle more del presente giudizio il bene della vita per effetto del sopravvenuto decreto di ricostruzione della carriera, bene avrebbe potuto, e dovuto, dapprima diffidare in sede stragiudiziale l'amministrazione resistente e, solo in caso di riscontro negativo o di omesso riscontro, intraprendere l'iniziativa giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti. Cuneo, 25.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 7
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 895/2024 promossa da nato a [...] il [...], C. F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Maddalena (C.F.
), dall'avv. Emilio Lavorgna C.F._2 Email_1 (c.f. ), mail pec: e dall'avv. Katiuscia C.F._3 Email_2 Verlingieri (c. f. ), e unitamente a C.F._4 Email_3 quest'ultimi elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di cui alle pec ivi indicate,
RICORRENTE
Contro
Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis P.IVA_1 CP_2 c.p.c., dalla dott.ssa Sara LORENZON (C.F. ), in qualità di C.F._5 dirigente dell'Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale ”, giusta delega CP_3 della Direttrice Generale, dott.ssa (C.F. ), Controparte_4 C.F._6 domiciliato ai fini del presente giudizio presso il , Controparte_1 la cui sede è sita in Roma, Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
[...] er chiedere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“…
in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a non essere discriminato e ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera, previo disapplicazione di ogni contrario provvedimento, con la conseguente attribuzione per intero di tutti gli anni di servizio e quindi, anche degli anni di servizio di pre-ruolo prestati nell'a.s. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, per i motivi di cui in motivazione, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle relative differenze retributive dovute e maturate a decorrere dal 01.01.2015, ordinando all' Amministrazione resistente, previa revoca e/o disapplicazione di ogni contrario atto, di emettere un provvedimento con il quale, ai fini della ricostruzione della carriera, attribuisca al ricorrente, tutti gli anni di servizio di pre-ruolo e di ruolo, come richiesti in motivazione, pari all'atto dell'immissione in ruolo 01.11.2018 ad anni 6, mesi 10 e giorni 18 e/o di quelli maggiori o minori risultanti dall'istruttoria, con attribuzione della fascia stipendiale 3-8 docente musica I^ fascia KA10 dal 14.12.2013 a.s 2013/2014 ai fini giuridici e dal 01.01.2015 a.s. 2014/2015 anche ai fini economici, nonché la fascia 9-14 a decorre dal 14.12.2019 ai fini giuridici ed economici;
per l'effetto condannare la resistente, a riconoscere ed attribuire al ricorrente tutto il servizio prestato senza soluzione di continuità prima dell'immissione nel ruolo di docente presso il , per un CP_5 totale alla data del 01.11.2018 di anni 6, mesi 10 e giorni 18 e/o di quelli maggiori o minori accertati nel corso dell'istruttoria, con applicazione della corretta fascia stipendiale come sopra indicato di 3-8 alla data del 14.12.2013 e 9-14 alla data del 14.12.2019, di cui in ricorso e ricostruita nello sviluppo di calcolo (crfr. alleg. 2), con il conseguente pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 22.940,24 o la somma maggiore o minore, che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, maturata dal 01.01.2015 al 30.09.2023 oltre agli interessi legali ex-art. 1284, c. 4, c.c.;
Condannare la resistente al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50 ed al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, comprese IVA 22%, CPA 4%, Rimborso spese generali 15%, con distrazione agli scriventi avvocati che si dichiarano anticipatari e antistatari.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via principale:
- Rigettare, per i motivi esposti in narrativa, il ricorso in ogni sua parte, con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; in subordine:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, ex art. 100 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare, in particolare, la cessazione della materia del contendere, atteso l'ulteriore decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 adottato dalla sede di servizio del ricorrente in attuazione della legge n. 103 del 10 agosto 2023 (tenuto conto del blocco degli scatti stipendiali disposto dall'art. 4 comma 73, della legge 183/2011 - finanziaria Governo Monti), fatto salvo, nelle more del
Pag. 2 a 7
giudizio, il controllo di legittimità ed il benestare della competente Controparte_6 sull'anzidetto nuovo decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025. in via, ulteriormente, subordinata:
- Accertata l'intervenuta prescrizione delle somme maturate in data antecedente al 19.08.2019, venga determinato l'importo dovuto in favore del ricorrente - anche in considerazione dell'ulteriore decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 adottato dalla sede di servizio del ricorrente e tenuto conto del blocco degli scatti stipendiali disposto dall'art. 4 comma 73, della legge 183/2011 (finanziaria Governo Monti) - nella somma di euro 940,60 lordo tabellare, a titolo di differenze retributive, maturata fino alla data del 31/10/2018 (unitamente alla somma, già, percepita in data 23.09.2020 di € 839,52), fatto salvo, nelle more del giudizio, il controllo di legittimità ed il benestare della competente
[...]
sull'anzidetto nuovo decreto di ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025, Controparte_6 nonché sull'indicato importo e sul diritto alla percezione dello stesso.
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, non dovuta la somma di euro € 22.940,24 come richiesto da parte avversa.
- Con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204).
Pag. 3 a 7 Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, la parte resistente ha eccepito, tra le altre questioni da ritenersi in questa sede assorbite, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente stante l'avvenuta emanazione nel corso del presente giudizio del nuovo decreto di ricostruzione carriera n. 733 del 23.1.2025 predisposto dall'Istituzione sulla base della nuova normativa (decreto-legge n. 69/2023 convertito nella legge n. 103/2023). Più nello specifico, la parte resistente ha al riguardo allegato che in attuazione della normativa appena citata, il Conservatorio di Musica “Ghedini” di Cuneo, attuale sede di servizio del ricorrente, a seguito della sua richiesta giudiziale, ha effettuato la nuova ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 (cfr. all. n. 4 fasc. resistente), riconoscendogli sia l'intero servizio pre-ruolo con la medesima progressione professionale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, scomputando il periodo 2012- 2013-2014 (cd. , sia le conseguenti differenze retributive nei limiti della CP_7 prescrizione quinquennale decorrenti dalla data del deposito del ricorso.
Occorre al riguardo rilevare che nelle more del presente giudizio la Controparte_6
, sede di Cuneo, ha apposto il visto di regolarità amministrativo-contabile al
[...] decreto di ricostruzione della carriera n. 733 del 23.1.2025, con conseguente sua idoneità a produrre i relativi effetti giuridici ed economici.
Stante l'intervenuta recente normativa (legge 103/2023) e la predisposizione del nuovo decreto di ricostruzione carriera n. 733 del 23.1.2025, in linea con quanto disposto dalla su indicata legislazione, ne deriva perciò il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c..
È opportuno in questa sede rammentare che la nuova ricostruzione di carriera n. 733 del 23.01.2025 rappresenta proprio il c.d. “bene della vita” richiesto con il presente giudizio, che determina la cessazione della materia del contendere, la quale si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
È opportuno sul punto precisare che la formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
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La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le
Pag. 5 a 7 sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della questione giuridica esaminata e, soprattutto, del contegno processuale della parte ricorrente, la quale, pur avendo conseguito nelle more del presente giudizio il bene della vita per effetto del sopravvenuto decreto di ricostruzione della carriera, bene avrebbe potuto, e dovuto, dapprima diffidare in sede stragiudiziale l'amministrazione resistente e, solo in caso di riscontro negativo o di omesso riscontro, intraprendere l'iniziativa giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti. Cuneo, 25.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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