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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n.5829/2022 del ruolo civile contenzioso, n.1093/22 promossa da
e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi legittimi del sig. rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Alessandra Tommasi mandato in atti
Attori opponenti
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Tommasi Controparte_1
mandato in atti
Terza interventrice ad Adiuvandum,
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall' avv. Umberto Maria Muci , mandato in atti
Convenuta opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 13.07.2022
e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_1 Parte_2
legittimi del sig. nonché la sig.ra Persona_1 Controparte_1
convenivano in giudizio in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di 2
pagamento n.1093/22, avente ad oggetto restituzione doppio caparra
Confirmatoria.
Parte attrice eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria asserendo sostanzialmente che inadempiente rispetto al contratto in oggetto era da ritenersi solo l' odierna opposta in quanto non solo non aveva versato nei termini previsti e concordati l'acconto di €.7.000,00= ma aveva anche fatto decorrente un tempo non congruo ( quasi 10 anni) rispetto alla natura del contratto in oggetto.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale contestava in toto gli assunti degli opponenti e chiedeva ancora in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della opposizione. con vittoria di spese e competenze.
La causa veniva istruita con produzione documentale, e prova orale,
precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 17.02.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero, è pacifico in atti, che in data 20.062012 il dante causa degli odierni gli opponenti e la società opposta sottoscrivevano un contratto preliminare con cui il primo prometteva di vendere alla seconda un lotto di terreno di sua proprietà sito in Otranto in località “ Facà” per l'importo di
€.47.000,00= di cui 13.000,00= versati dalla data della stipula ed espressamente imputati a titolo di caparra confirmatoria;
altrettanto pacifico che in data 04.04.2013 il sig. decedeva. Persona_1
E' altrettanto pacifico in atti che in data 07.08.2018 gli opponenti e la terza
Intervetrice vendevano detto terreno al sig. . Parte_3 3
Secondo gli assunti degli opponenti tanto accadeva perché l' opposta non era più interessati all'acquisto.
Osserva questo Giudicante che nel caso che ci occupa dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla copia del contratto preliminare emerge che la mancanza del temine per la stipula del definitivo non era certamente da ritenersi temine essenziale.
Nel caso che ci occupa peraltro con raccomandata del 21. 03.20022 la società opposta diffidava gli odierni opponenti ad adempiere entro il termine di giorni 15.
Con la stessa, infatti, la opposta manifestava in modo inequivocabile la volontà di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro il termine assegnato, per cui, persistendo gli opponenti, nella espressa qualità, nell'inadempimento della loro obbligazione, in detto termine, si è verificato l'effetto della risoluzione ope legis del vincolo contrattuale ai sensi dell'art.1454 c.c.. “
Quanto sopra riportato, a non volere considerare il comportamento tenuto dagli opponenti promettenti venditori, i quali pur in presenza di un preliminare regolarmente sottoscritto, non ritenevano, prima di vendere a terzi,( tanto avveniva nel 2018) di liberarsi dall'impegno preso con la promissaria acquirente, invitando con atto formale la stessa. alla stipula del definitivo.
Alla luce di quanto sopra è evidente che solo il comportamento degli opponenti configura inadempimento contrattuale che legittima quindi la società opposta ad ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata. 4
Quanto alle spese, questo Giudicante ritiene tuttavia che il comportamento tenuto dalla società opposta, la quale solo a quasi 10 anni di distanza sentiva l'esigenza di stipulare il contratto definitivo, giustifica senz'altro la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando
nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa,
così dispone:
1)Rigetta l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1093/22 emesso in data 23.05.2022;
2) Spese interamente compensate tra le parti.
Lecce, 17.02.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n.5829/2022 del ruolo civile contenzioso, n.1093/22 promossa da
e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi legittimi del sig. rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Alessandra Tommasi mandato in atti
Attori opponenti
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Tommasi Controparte_1
mandato in atti
Terza interventrice ad Adiuvandum,
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall' avv. Umberto Maria Muci , mandato in atti
Convenuta opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 13.07.2022
e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_1 Parte_2
legittimi del sig. nonché la sig.ra Persona_1 Controparte_1
convenivano in giudizio in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di 2
pagamento n.1093/22, avente ad oggetto restituzione doppio caparra
Confirmatoria.
Parte attrice eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria asserendo sostanzialmente che inadempiente rispetto al contratto in oggetto era da ritenersi solo l' odierna opposta in quanto non solo non aveva versato nei termini previsti e concordati l'acconto di €.7.000,00= ma aveva anche fatto decorrente un tempo non congruo ( quasi 10 anni) rispetto alla natura del contratto in oggetto.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale contestava in toto gli assunti degli opponenti e chiedeva ancora in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della opposizione. con vittoria di spese e competenze.
La causa veniva istruita con produzione documentale, e prova orale,
precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 17.02.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero, è pacifico in atti, che in data 20.062012 il dante causa degli odierni gli opponenti e la società opposta sottoscrivevano un contratto preliminare con cui il primo prometteva di vendere alla seconda un lotto di terreno di sua proprietà sito in Otranto in località “ Facà” per l'importo di
€.47.000,00= di cui 13.000,00= versati dalla data della stipula ed espressamente imputati a titolo di caparra confirmatoria;
altrettanto pacifico che in data 04.04.2013 il sig. decedeva. Persona_1
E' altrettanto pacifico in atti che in data 07.08.2018 gli opponenti e la terza
Intervetrice vendevano detto terreno al sig. . Parte_3 3
Secondo gli assunti degli opponenti tanto accadeva perché l' opposta non era più interessati all'acquisto.
Osserva questo Giudicante che nel caso che ci occupa dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla copia del contratto preliminare emerge che la mancanza del temine per la stipula del definitivo non era certamente da ritenersi temine essenziale.
Nel caso che ci occupa peraltro con raccomandata del 21. 03.20022 la società opposta diffidava gli odierni opponenti ad adempiere entro il termine di giorni 15.
Con la stessa, infatti, la opposta manifestava in modo inequivocabile la volontà di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro il termine assegnato, per cui, persistendo gli opponenti, nella espressa qualità, nell'inadempimento della loro obbligazione, in detto termine, si è verificato l'effetto della risoluzione ope legis del vincolo contrattuale ai sensi dell'art.1454 c.c.. “
Quanto sopra riportato, a non volere considerare il comportamento tenuto dagli opponenti promettenti venditori, i quali pur in presenza di un preliminare regolarmente sottoscritto, non ritenevano, prima di vendere a terzi,( tanto avveniva nel 2018) di liberarsi dall'impegno preso con la promissaria acquirente, invitando con atto formale la stessa. alla stipula del definitivo.
Alla luce di quanto sopra è evidente che solo il comportamento degli opponenti configura inadempimento contrattuale che legittima quindi la società opposta ad ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata. 4
Quanto alle spese, questo Giudicante ritiene tuttavia che il comportamento tenuto dalla società opposta, la quale solo a quasi 10 anni di distanza sentiva l'esigenza di stipulare il contratto definitivo, giustifica senz'altro la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando
nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa,
così dispone:
1)Rigetta l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1093/22 emesso in data 23.05.2022;
2) Spese interamente compensate tra le parti.
Lecce, 17.02.2025
Il G.O. Marilena Caroppo