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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/07/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11388/2021
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11388/2021 promossa da: UC EG Avv.ti Massimo Curti e Almo Costa
– Parte attrice –
Contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Avv.ti Paolo Cevasco e Paolo Degola
– Parte convenuta –
CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 12.02.2025)
- Per parte attrice: precisa come in memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. (“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la nullità o inefficacia dei contratti di apertura di credito del 6/2/2007-27/12/2007 ed 8/9/2010) nonchè del mutuo ipotecario del 12 aprile 2013 per simulazione assoluta e/o per assoluto difetto di causa in concreto ex art. 1344 cc perchè il credito scaturirebbe dal contratto pregresso e comunque perchè emessi in forza di addebiti illegittimi basati su clausole sottostanti nulle, determinando altresì l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria;
- conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto in forza dei suddetti contatti di apertura del credito e del mutuo ipotecario del 12 aprile 2013 con accertamento della minor somma dovuta (ex art. 1815 c.c.)
- conseguentemente condannare la Banca convenuta alla restituzione a favore del sig. UC EG di tutte le somme versate e non dovute ed alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del contratto sottostante;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE CON RIGUARDO AI C/C
[...]
ED I COLLEGATI CONTRATTI DI APER CodiceFiscale_1 - accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi sui contratti di apertura di credito e precisamente quelli del 06/2/2007 - 21/12/2007- 8/9/2010 ed 8/9/2010 per carenza della base di riferimento del tasso IB (“base 360” o “base 365”), per arbitrarietà del valore indicato nei contratti, per arbitrarietà di applicazione di interessi differenti dalle pattuizioni, per contrarietà con i parametri standard utilizzabili, per errata applicazione dei tassi dell'IB 3 mesi e conseguentemente rideterminare gli interessi secondo i tassi legali o sostitutivi ai sensi dell'art. 117 TUB.
- accertare e dichiarare che l'Istituto di credito ha rideterminato tempo per tempo sia la quota capitale sia la quota interessi per ogni singola rata in violazione dell'art. 2 del contratto e senza previa contrattazione delle modalità utilizzate con conseguente nullità del mutuo non contenendo tutte le condizioni e prezzi richiesti dall'art. 117 TUB
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole inerenti i tassi ultralegali, commissioni e spese per comportamento della contrario al dovere di buona fede e correttezza in CP_2 quanto volto all'erronea det ione del parametro IB dal 6/9/2007 all'8/9/2010 sui contratti di apertura di credito del 6/2/2007 e 21/12/2007;
- in via subordinata: rideterminare ex art 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso IB dal 6/9/2007 all'8/9/2010 sui contratti di apertura di credito del 6/2/2007 e 21/12/2007 e per, l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi delle rate che si riferiscono a tale intervallo temporale sommando al tasso IB
“ricostruito” lo spread previsto dal contratto;
- conseguentemente determinare il saldo effettivo dei c/c nn. 21126-21461-22307 e 22308 al momento del giroconto effettuato dal nuovo rapporto di apertura di credito acceso con i corrispettivi mutui con garanzia ipotecaria;
- accertare e dichiarare che le somme dovute al sig. UC EG, in forza delle violazioni, nullità, integrali e parziali, delle clausole e degli interessi applicati risultano essere pari ad € 118.480,73 oltre agli interessi ed accessori dalle singole date all'effettivo salvo o nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa
- conseguentemente condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, al versam avore del sig. UC EG della somma di € 118.480,73 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, CON RIFERIMENTO AL C/C 21519 MUTUO IPOTECARIO DEL 12 APRILE 2013
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di regime di capitalizzazione per indeterminatezza con conseguente sostituzione degli interessi corrispettivi con quelli previsti ex art. 117 TUB
- accertare e dichiarare che le somme dovute al sig. UC EG, in forza delle violazioni, nullità, integrali e parziali, delle clausole e degli interessi applicati e per i motivi esposti in citazione risultano essere pari ad € 109.220,27 oltre agli interessi ed accessori dalle singole date all'effettivo salvo o neàllaminore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
- Conseguentemente, sulla base delle somme illegittimamente percette, rideterminare il saldo contabile del c/c n. 21519. IN VIA SUBORDINATA
- disporre, su accordo delle parti, la compensazione della somma totale a favore del sig. UC EG pari ad € 227.701,00 (o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa) riguardanti i rapporti di conto corrente, i contratti di apertura di credito ed il mutuo ipotecario del 12 aprile 2013, con l'esposizione debitoria del c/c n. 21519 e consequenziale rideterminazione del saldo contabile;
- in via di ulteriore subordine disporre, su accordo delle parti, la compensazione della somma totale a favore del sig. UC EG pari ad € 227.701,00 (o quella minore
o maggiore che risulterà in corso di causa) ad estinzione di parte della quota capitale residua del mutuo ipotecario del 12 aprile 2013, riducendo di conseguenza l'importo delle rate residue o la durata del mutuo stesso, previo accordo tra le parti. IN VIA RESIDUALE:
- accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa delle somme, determinate anche in via di equità e nella misura indicata e pari ad € 227.701,00 o quella che risulterà in corso di causa, illegittimamente percette dalla convenuta per i motivi addotti in CP_2 citazione;
- conseguentemente condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del sig. UC EG della somma pari ad € 227.701,00 o a quella determinata anche in via di equità e nella misura minore o maggiore che risulterà in corso di causa e delle quali la si è CP_2 arricchita senza causa indicate;
- con condanna della convenuta alla ripetizione di tutte le spese anticipate CP_2 dall'esponente o quelle vrà assolvere in corso di causa con riguardo alla difesa tecnica (CTP e CTU)
- Con vittoria dei compensi, spese generali, accessori di legge ed esborsi da distrarsi a favore degli avv.ti Almo Costa e Massimo Curti che se ne dichiarano antistatari. PREVIO
- ordine di esibizione alla Banca convenuta della copia della perizia tecnico-estimativa sull'immobile sito in Genova Viale Quartara 7 interni 5/6 e posti auto allegata o collegata al contratto di mutuo del 12/4/2013 - In caso di debita e fondata contestazione ed assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca convenuta ex art. 2697 II° co cc, licenziare CTU contabile con riserva di formulazione di idoneo quesito. Si indica già sin d'ora il rag. Con espressa riserva di dedurre, Persona_1 instare a seguito delle difese avversarie”) previa convocazione a chiarimenti del CTU come da verbale del 14.03.2024;
- Per parte convenuta: precisa come in memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: (i) in via principale, rigettare integralmente le domande spiegate dal sig. UC EG, come rappresentato, in quanto infondate e/o indimostrate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Vinte le spese”); RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – UC EG, dopo aver senza esito esperito tentativo di mediazione obbligatoria di cui alla L. 28/2010 (doc. 3), con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
(nel prosieguo, brevitas, o ”), c
[...] CP_3 venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di apertura di credito, nonchè del mutuo ipotecario per simulazione assoluta e/o per difetto di causa e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto in forza di tali contratti e condannare alla restituzione di tutte le somme versate e non dovute ed alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Chiedeva che venisse rideterminato il saldo dei rapporti di conto corrente nn. 21126, 21461, 22307 e 22308 e, conseguentemente, che venisse condannata al versamento della somma di euro 118.480,7 po aver accertato e dichiarato la nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso IB, l'addebito a parte attrice di importi a titolo di interessi, commissioni e spese non dovuti e la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Chiedeva, altresì, che venisse rideterminato il saldo del c/c n. 21519, dopo aver accertato e dichiarato la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi e che le somme dovute in forza delle nullità risultano pari ad euro 109.220,27. In via subordinata, chiedeva la compensazione della somma pari ad euro 227.701,00 a favore del correntista con l'esposizione debitoria del c/c n. 21519, ovvero ad estinzione della quota capitale residua del mutuo ipotecario. In via residuale, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della della somma pari ad euro 227.701,00 e, CP_2 conseguentemente, condannare alla restituzione della stessa. A sostegno delle proprie se, deduceva: 1.1. – che intratteneva con l'allora i CP_2 Controparte_4 seguenti rapporti di conto corrente nn. 211 ti ognuno di loro con apertura di credito ipotecaria e n. 21519 ancora in essere con mutuo ipotecario per euro 647.519,96;
1.2. – che le aperture di credito stipulate nel 2007 e nel 2010 furono finalizzate esclusivamente all'acquisto di strumenti finanziari su indicazione della banca, e che le somme erogate furono immediatamente utilizzate per estinguere posizioni debitorie preesistenti, con un aggravio di condizioni (spread maggiori e interessi ultralegali); 1.3. – che anche la provvista di cui al mutuo ipotecario contratto nel 2013 veniva utilizzata unicamente per estinguere le posizioni debitorie precedenti;
1.4. – che, con riguardo ai rapporti di c/c, essi costituiscono la continuazione dei precedenti;
1.5. – che i contratti di apertura di credito del 2010 devono essere riqualificati come mutui simulati e, quindi, nulli per mancanza di causa concreta e per violazione dell'art. 1344 c.c.; 1.6. – che, in relazione ai rapporti sopra menzionati, aveva conferito incarico a un consulente tecnico di parte, il quale evidenziava gravi irregolarità contabili e contrattuali, come la mancata indicazione del tasso IB di riferimento, la violazione dell'art. 117 TUB e la nullità di varie clausole per indeterminatezza, con la conseguente rielaborazione dei conti (doc. 18);
1.7. – che il contratto di mutuo ipotecario del 12 aprile 2013 doveva considerarsi nullo o comunque viziato, poiché stipulato per azzerare i saldi negativi dei conti 22307 e 22308, già viziati a loro volta da irregolarità contrattuali e che lo stesso contratto presentava una clausola relativa al piano di ammortamento “alla francese” redatta in modo indeterminato e con capitalizzazione composta occulta, con conseguente nullità della clausola sugli interessi per difetto di trasparenza.
2. – si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa ai c/c nn. 21126 e 21461 poichè chiusi in data 20.10.2010 e la tardività della diffida del 25.11.2020 (doc. 1 attore), peraltro priva di ricevuta di consegna. A sostegno delle proprie difese assumeva: 2.1. – che i contratti di apertura di credito non possono essere riqualificati quali contratti di mutuo, atteso che trattasi di finanziamenti;
2.2. – che i contratti stipulati riportavano un tasso IB quantificato e, dunque, determinato;
2.3. – che la decisione della Commissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013 è irrilevante nel rapporto banca-cliente, in quanto la giurisprudenza maggioritaria esclude l'efficacia riflessa delle intese anticoncorrenziali nei confronti di soggetti non concorrenti;
2.4. – che le clausole relative a interessi, commissioni e spese erano legittime e chiaramente pattuite, e che l'eventuale utilizzo dell'ammortamento “alla francese” nel mutuo ipotecario del 2013 non comportava alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi erano computati sul solo capitale residuo e non capitalizzati;
2.5. – che, quanto ai calcoli e alle pretese restitutorie, si contestavano integralmente le risultanze della perizia di parte e si eccepiva l'infondatezza e indeterminatezza delle somme richieste dall'attore; 2.6. – che la compensazione invocata dall'attore non poteva trovare accoglimento, non essendo dimostrata la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in suo favore.
3. – All'udienza del 20.04.2022, la Giudice assegnava i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
4. – UC EG, con la prima memoria istruttoria, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla poichè tra i rapporti di c/c CP_2 nn. 21126 e 21461 e i c/c nn. 22307 e 22308 v'era una continuità operativa. Eccepiva la nullità del contratto di mutuo anche per superamento del limite di finanziabilità. Insisteva, inoltre, nelle eccezioni già svolte nell'atto introduttivo.
5. – , con la prima memoria istruttoria, ribadiva le precedenti difese e pr a le proprie conclusioni.
6. - UC EG, con la seconda memoria istruttoria, ribadiva le proprie difese e, in via istruttoria, chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla della copia delle perizie tecnico-estimative sugli CP_2 immobili collegati tratto di mutuo e formulava quesito di CTU contabile.
7. – , con la seconda memoria istruttoria, ribadiva le precedenti difese e contestava l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
8. – UC EG, con la terza memoria istruttoria, ribadiva le precedenti doglianze e insisteva nelle proprie istanze istruttorie.
9. – , con la terza memoria istruttoria, ribadiva le precedenti difese e si eva alle istanze istruttorie avversarie.
10. – La Giudice, con ordinanza del 23.02.2023, ritenuto di non dover procedere al licenziamento di CTU in relazione al contratto di mutuo, licenziava una CTU sul seguente quesito: “Visti gli atti ed i documenti di causa, 1) dica se i rapporti 22307 22308 costituiscano o meno la continuazione di quelli 21126 e 21461; 2) in caso positivo, dica a) se i tassi pattuiti con riguardo ai 4 rapporti sopra indicati siano determinati o determinabili (ossia contengano il riferimento a parametri che consentano la loro precisa determinazione) e, in difetto, li ricalcoli al tasso ex art. 117 comma 7 TUB;
b) se siano stati addebitati interessi, commissioni e spese non specificamente pattuite per iscritto o oggetto di sopravvenuta legittima modifica delle stesse;
3) ridetermini il saldo, in base agli accertamenti di cui al punto che precede, al 12.04.2013; 4) in caso negativo (ossia qualora non vi sia continuità), compia gli accertamenti di cui ai punti 2) e 3) solo con riguardo ai rapporti 22307 e 22308” e, all'udienza del 19.04.2023, a parziale modifica del quesito di cui all'ordinanza 23.2.23, la Giudice specificava che: “quanto al punto 2a) che si faccia riferimento al valore minimo BOT in caso di saldo debitore e al valore massimo BOT in caso di saldo creditore;
quando al mutuo ipotecario, che dica il CTU se le pattuizioni delle condizioni economiche contenute nel contratto siano o meno determinate, intendendosi per tali quelle che consentono di costruire in modo univoco il piano di ammortamento stesso;
in caso di indeterminatezza, ricalcoli il piano di ammortamento applicando il tasso ex art. 117 comma 7 TUB”.
11. – All'udienza del 14.03.2024, UC EG chiedeva la convocazione a chiarimenti del CTU relativamente alla determinazione o determinabilità dei tassi (punto 2 del quesito), essendovi contraddizione tra la parte in cui dice che la formulazione dei contratti non indica una fonte specifica per la rilevazione del dato e quella in cui conclude per la determinazione dei tassi (pagg. 15 e 16 relazione) e, circa il mutuo del 2013, poiché il CTU non risponde chiaramente in relazione alla determinatezza del tasso (pagg. 27-35), nonchè circa l'importo del mutuo ipotecario perché il tema non è stato oggetto di quesito al CTU.
12. – Con ordinanza del 15.063.2024, la Giudice chiedeva un chiarimento alle parti relativamente all'importo del mutuo ipotecario, con riguardo alle somme versate a titolo di interessi.
13. – All'udienza dell'8.05.2024, affermava di non contestare che parte attrice abbia versato la som euro 115.495,57, a titolo di interessi per il mutuo ipotecario, come dedotto al punto F3 dell'atto di citazione e la Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
14. – All'udienza del 12.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
*_*_*_* 15. – In primis occorre vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione ai rapporti di conto corrente formalmente chiusi da oltre dieci anni rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione. Essa non può trovare accoglimento e va rigettata. Parte attrice ha dedotto che i conti correnti nn. 22307 e 22308 rappresentano una mera prosecuzione, rispettivamente, dei conti nn. 21126 e 21461, già intestati ai medesimi soggetti, sostenendo la sussistenza di un rapporto unico, economicamente e funzionalmente continuativo, nonostante le interruzioni formali. Tale impostazione non è rimasta a livello meramente assertivo, ma ha trovato riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio licenziata in corso di causa. Il perito nominato – la cui relazione per completezza, coerenza metodologica e tenuta argomentativa, viene recepita e fatta propria dalla scrivente – ha analizzato le movimentazioni contabili, le date di chiusura e apertura dei rapporti, nonché i saldi riportati, giungendo a confermare la tesi attorea circa la continuità tra i rapporti (cfr. pagg. 12 e 13 CTU laddove acclara che: “in considerazione del trasferimento del passivo presente dai c/c nn. 21126/30 e 21461/30 ai c/c nn. 22307 e 22308 (rapporti di nuova apertura) nonchè della contestuale estinzione (intervenuta appena un mese dopo) dei primi, appare evidente come i rapporti di c/c nn. 22307 e 22308 costituiscano la continuazione dei c/c nn. 21126 e 21461”). Ne discende che la prescrizione non possa farsi decorrere dalla chiusura formale dei singoli conti, ma debba essere riferita alla cessazione dell'intero rapporto unitario, sicché, non essendo decorso il termine prescrizionale dalla chiusura definitiva del rapporto continuativo, l'eccezione sollevata dalla banca risulta infondata e va rigettata. 16. – La domanda attorea volta a ottenere la riqualificazione dei contratti di apertura di credito stipulati in data 8/9/2010 relativi ai conti correnti nn. 22307 e 22308, e la conseguente declaratoria di nullità degli stessi per simulazione assoluta ovvero per illiceità della causa ex art. 1344 c.c., deve essere rigettata. In primo luogo, la dedotta simulazione assoluta non trova alcun supporto probatorio concreto e non sono emersi elementi tali da dimostrare un accordo simulatorio tra le parti diretto a celare una diversa volontà negoziale. Nel caso di specie, gli attori si limitano a sostenere che i contratti in questione siano stati stipulati al solo scopo di sanare posizioni debitorie pregresse, senza reale erogazione della provvista, ma ciò non dimostra l'assenza di causa né l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Quanto, invece, all'asserita nullità dei contratti per mancanza di causa in concreto è infondata, in quanto l'operazione negoziale risulta perfettamente valida sul piano causale e strutturale e la destinazione delle somme non incide sulla validità dell'accordo originario. Ciò in accordo ai principi da ultimo espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5841/2025, secondo cui: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto deve quindi ritenersi perfezionato e produttivo di effetti, a prescindere dall'immediato utilizzo delle somme stesse per il regolamento di passività pregresse, che integra un atto autonomo e distinto rispetto alla fattispecie contrattuale principale. L'operazione negoziale, in altri termini, non si traduce in un negozio in frode alla legge o privo di causa, ma costituisce un legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale, volto alla ristrutturazione del debito attraverso la sostituzione di una passività con altra eventualmente assistita da nuove garanzie. Ne consegue che non può ritenersi mancante la causa in concreto, né ravvisarsi un intento elusivo o fraudolento, essendo i contratti finalizzati al raggiungimento di uno scopo lecito e coerente con la funzione tipica dell'apertura di credito. 17. – Con riferimento alla doglianza attorea relativa alla violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, in relazione ai contratti di apertura di credito stipulati con l'istituto convenuto, si osserva quanto segue. UC EG ha dedotto la mancata indicazione, nei suddetti contratti, della base di calcolo del parametro IB (se su anno commerciale di 360 o su anno solare di 365 giorni), lamentando che tale omissione causerebbe un'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse. Secondo parte attrice, ciò impedirebbe di verificare la corretta applicazione del tasso stesso da parte dell'intermediario finanziario e comporterebbe, ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, la sostituzione automatica del tasso convenzionale con quello previsto dalla legge. In diritto, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028/2018; 25205/2014 e 20555/2015)” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8467/2025). Sulla base di tale impostazione, occorre quindi, perché il tasso sia valido ex art. 117 comma 4 TUB, che il parametro esterno sia identificabile in forza di criteri oggettivi, riscontrabili da fonti pubbliche e conformi alla prassi bancaria. Recentemente, la Corte di Cassazione ha poi assunto un atteggiamento ancor più rigoroso, affermando che “… in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso …, con l'indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.)” (Cass. n. 20801/2024). Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, occorre dunque dare ingresso a un accertamento in fatto, volto a verificare – sulla base del concreto tenore delle clausole contrattuali e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – se i contratti oggetto di causa contengano elementi sufficienti a rendere determinabile il tasso convenzionale, senza margini di discrezionalità in capo all'intermediario e in conformità alla prassi bancaria dell'epoca. All'esito di tale verifica, in assenza di effettivi profili di indeterminatezza e qualora risulti che il parametro sia stato applicato in modo coerente, trasparente e oggettivamente ricostruibile, la clausola dovrà ritenersi conforme all'art. 117, comma 4, TUB, con conseguente rigetto della relativa doglianza. In caso contrario, in presenza di un'effettiva incertezza sulla determinazione del tasso convenuto, si renderà invece applicabile la sanzione di cui al comma 7 della medesima disposizione. 17.1 – Quanto al c/c n. 21126, il perito inizia la sua analisi partendo dal tenore letterale della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse, che qui di seguito viene riportata:
ed evidenzia che: “l'IB 3 mesi, individuato in sede di contratto, risulta coincidere con il dato riportato nel portale "Neafidi" (Confindustria) con riferimento all'IB 3 mesi medio relativo al mese di gennaio 2007 su base 365 (mese antecedente alla stipula dell'apertura di credito de qua); in base a tali elementi pur con un procedimento indiretto nel senso già evidenziato, il parametro applicato dalla banca risulta riconciliabile con un dato terzo oggettivo quale l'IB su base 365 (ancorché nel contratto non venga precisata l'applicazione del divisore 365 rispetto a base 360, elemento questo posto a fondamento della eccezione dell'attore per quanto alla non determinabilità del tasso); anche in assenza della specifica individuazione del divisore (360 o 365) il tasso applicato appare comunque desumibile ancorché indirettamente e previo procedimento di calcolo in funzione delle informazioni riportate in contratto” (cfr. Relazione peritale pag. 17). Alla luce di tali conclusioni peritali, deve ritenersi che il tasso risulti determinato o, quantomeno, determinabile, secondo criteri oggettivi e riscontrabili nonché privi di discrezionalità. Ne consegue che, con riferimento all'apertura di credito sul c/c n. 21126, non ricorre la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB lamentata dall'attore e va dunque rigettata la relativa domanda di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. 17.2 – Analogo ragionamento va compiuto in ordine all'apertura di credito su c/c n. 21461, per la quale il perito nominato ha svolto le medesime analisi ed è giunto alle medesime conclusioni (cfr. Relazione peritale pag. 19). Pertanto, anche in relazione a tale contratto va rigettata la domanda attorea volta alla rideterminazione del tasso di interesse applicato dall'Istituto bancario. 17.3 – Quanto ai c/c nn. 22307 e 22308, il consulente tecnico, evidenzia dapprima che le fattispecie in esame presentano profili identici a quelle già analizzate in precedenza -il che sarebbe già di per sé sufficiente a rigettare la doglianza anche relativamente a questi rapporti-, “con la rilevazione ulteriore dell'indicazione (in questo caso) della base di calcolo, tale dato è contenuto nel contratto di apertura del conto corrente allegato al contratto di di credito” (cfr. relazione peritale, pagg. 20 e 22). Egli, infatti, riporta testualmente la clausola del contratto di apertura di credito e successivamente chiarisce che: “tale annotazione va letta integrando quanto riportato alla pag. 11 dell'allegato 'D' nella sezione 'condizioni economiche' del contratto di c/c in esame (aperto il mese precedente all'apertura dell'affidamento de qua), che riporta sotto la voce 'Tassi debitori su affidamenti': '(...) Tasso annuo debitore entro fido - nominale 3,0770% (IB a 1 mese precedente su base 365)...', in applicazione del criterio di determinazione del TAN sopra evidenziato” (ibidem, pagg. 21 e 23). Sulla scorta di tale ricostruzione, il CTU conclude che: “anche in assenza della specifica individuazione del divisore (360 o 365) nel contratto di apertura di credito, lo stesso viene di converso indicato nel contratto di apertura del conto corrente cui l'apertura di credito è collegata, contratto che riporta tutti gli elementi per la determinazione del TAN”. Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie il criterio di determinazione del tasso d'interesse risulti oggettivamente individuabile, in primis per le medesime ragioni già illustrate con riguardo alle prime due ipotesi ed in secundis in forza del coordinato esame del contratto di apertura di credito e del relativo contratto di conto corrente, sottoscritto dalle medesime parti e logicamente e funzionalmente collegato al primo. In questo si legge infatti che “per quanto non espressamente disciplinato e in quanto non contrastino con le clausole del presente atto e con quelle di cui al 'Capitolato delle Condizioni Generali di finanziamento ipotecario' soprarichiamate, l'apertura di credito deve intendersi regolata dalle norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza bancario e dalle norme contenute nelle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, che da lui firmate anche per approvazione specifica agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole onerose in esse riportate si allegano sotto le lettere “D” ed “E” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale” (cfr. docc. 9a e 10). Tale clausola, contrattualmente valida e debitamente sottoscritta, conferma che il divisore sia 365, anche qualora si ritenesse - tesi non condivisa dalla scrivente per i motivi individuati relativamente ai primi due rapporti analizzati- che i contratti di apertura di credito de quibus non contengano tale dato. Pertanto, va escluso che ricorra una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso d'interesse convenzionale ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, tenuto conto della chiarezza della base di calcolo (anno civile, 365 giorni), del riferimento temporale dell'indice (IB a 1 mese), e della coerenza strutturale tra i documenti negoziali. 18. – I saldi debitori dei c/c nn. 21126 e 21461 vanno comunque epurati delle poste illegittime calcolate dal CTU nel suo elaborato. In particolare, in ordine al c/c n. 21126 il perito rileva che: “non risultino addebiti di spese o commissioni non specificatamente pattuite, fatta eccezione per le competenze addebitate al cliente a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” per complessivi euro 3.041,09” (cfr. CTU pagg. 17-18). In ordine al c/c n. 21461 egli acclara che: “non risultino addebiti di spese o commissioni non specificatamente pattuite, fatta eccezione per le competenze addebitate al cliente a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” per complessivi euro 1.594,52” (cfr. CTU pagg. 19-20). Quanto, invece, ai c/c nn. 22307 e 22308 il perito nominato ha accertato che non risultano addebiti di spese o commissioni non specificatamente pattuite (cfr. CTU pagg. 22 e 24). 19. – UC EG ha, altresì, eccepito la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse convenzionalmente agganciato all'IB per le aperture di credito datate 6 settembre 2007 e 21 dicembre 2007, in ragione della decisione della Commissione Antitrust Europea n. 85121 del 4 dicembre 2013, che ha accertato una manipolazione del parametro IB ad opera di alcuni primari istituti bancari, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Secondo l'assunto attoreo, detta manipolazione renderebbe invalide le clausole contrattuali che rinviano a tale parametro, imponendo la sostituzione del tasso convenuto con il tasso legale ex artt. 1346 e 1284 c.c. e non già con il tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, TUB. Tale ricostruzione non può essere condivisa. In punto di diritto, va premesso che la Commissione Europea Antitrust, con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016, ha stabilito che tra il 2005 e il 2008, alcuni istituti di credito avevano posto in essere un'infrazione unica e continuata, per quanto attiene l'art. 101 TFUE, con conseguente restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'IB. In particolare, l'intesa implicava un restringimento della concorrenza, frutto di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dettata dalla posizione di favore vantata dai partecipanti, in virtù della quale questi avevano la possibilità di conoscere in anticipo il livello al quale l'IB sarebbe stato fissato. Dall'intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell'IB discenderebbe la nullità della clausola di interessi del mutuo indicizzato all'IB, in applicazione del criterio secondo il quale l'illegittimità "a monte" della fissazione del tasso IB (nel periodo settembre 2005 - maggio 2008) si estende conseguenzialmente all'accordo "a valle". Da ultimo la Cassazione, con ord. N.34889/2023 ha, altresì, statuito l'irrilevanza della partecipazione soggettiva della banca all'intesa, affermando che la manipolazione accertata dell'IB può produrre effetti di nullità riflessa anche nei confronti di contratti stipulati con banche estranee all'intesa, acclarando che: “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti
o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso IB accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente”. Tuttavia, tale arresto non esonera dall'onere di provare il concreto utilizzo del contratto quale strumento attuativo della pratica anticoncorrenziale. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna allegazione né tantomeno prova che l'istituto convenuto abbia tratto vantaggio, anche inconsapevole, dagli effetti della manipolazione, nè ha allegato dati concreti a dimostrazione del fatto che il tasso applicato nei propri contratti fosse frutto della distorsione accertata dalla Commissione o risultasse significativamente diverso rispetto al tasso teorico non manipolato (cfr. Sul punto Tribunale Firenze 25/09/2024 n.2930 laddove statuisce che:
“Posto ciò, secondo l'orientamento maggioritario a cui il giudicante intende aderire, vi deve essere, però, la prova che l'istituto di credito abbia voluto utilizzare il contratto "a valle" come sbocco (finale) dell'intesa vietata (indipendentemente dalla sua partecipazione, come sopra detto), andando così a rappresentare (il contratto) l'elemento essenziale ai fini della realizzazione/attuazione degli effetti di questa (intesa vietata), ovvero che vi sia stato un effettivo giovamento da parte dell'istituto di credito degli effetti della pratica collusiva (v. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 e Corte d'Appello di Firenze, 15 aprile 2024, n. 720, secondo cui l'estensione del rimedio della nullità anche al negozio a valle si giustifica solo ove tale negozio rappresenti lo strumento che conclude il percorso illecito, posto che "a detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacchè il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile"). In assenza di tale prova, in nessun caso può considerarsi il contratto attuativo ("a valle") collegato alla condotta anticoncorrenziale, per giunta nel caso di un Istituto di credito non partecipante alla pratica collusiva, senza che vi sia la prova dell'effettivo (anche inconsapevole) giovamento (con correlato pregiudizio delle proprie controparti contrattuali) degli effetti di quest'ultima. Trattasi, orbene, di una prova che deve essere fornita dalla parte attrice”). In difetto di prova circa l'effettivo collegamento funzionale tra il contratto oggetto di causa e l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione, non può ritenersi integrata la nullità riflessa delle clausole contrattuali agganciate all'IB. Pertanto, l'eccezione sollevata da parte attrice va rigettata. 20. – Con riferimento, invece, al mutuo ipotecario del 12 aprile 2013, va rigettata preliminarmente l'eccezione sollevata da UC EG di nullità dello stesso per carenza di causa. L'assunto attoreo è infondato sulla base di quanto già motivato nel punto 16. di questa sentenza, che qui si richiama integralmente. 21. – In riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 2013, l'attore ha eccepito la nullità delle clausole economiche del medesimo, con particolare riferimento al piano di ammortamento "alla francese" a tasso variabile, sostenendo l'impossibilità di ricostruire univocamente il piano stesso. In diritto, si osserva che le SS.UU della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130/2024 hanno chiarito che: "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". Va, altresì, considerato che successivamente alla statuizione sopra riportata, la Suprema Corte si è espressa anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile, come quello per cui è causa, statuendo che: "In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire" (Cass. 7382/2025). Inoltre, lo stesso CTU, investito della questione in data anteriore alla citata statuizione delle Sezioni Unite, ha rilevato nella relazione peritale (pagg. 25-27) che: “dalla lettura del contratto nonché del piano di ammortamento allegato e sottoscritto dalle parti, si evince come le condizioni economiche complessive contenute nel contratto (anche se riferite a un sistema di capitalizzazione 'alla francese') risultino determinabili e desumibili mediante un procedimento deduttivo che prende avvio proprio dalla lettura del piano di ammortamento allegato.” Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della relazione peritale del CTU, deve escludersi la fondatezza della censura dell'attore in ordine alla presunta indeterminatezza delle clausole relative al piano di ammortamento "alla francese" applicato al mutuo a tasso variabile. Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità delle clausole economiche, né può trovare applicazione l'art. 117, comma 7, TUB, risultando infondata l'ipotesi di mancata pattuizione del tasso di interesse.
22. – Da ultimo, in ordine all'eccepita nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, si osserva quanto segue. In primis, va considerato che l'eccezione sollevata dall'attore relativamente al superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB è tardiva, poichè proposta per la prima volta in prima memoria. Comunque, nel merito, essa è infondata, in considerazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (vedi Cassazione civile Sez. Un., 16/11/2022, n. 33719; vedi anche Cassazione civile sez. I, 20/01/2023, n. 1748).
23. – Anche la domanda di arricchimento senza causa è destituita di fondamento, stante l'assenza dei caratteri che la connotano, in primis, la sussidiarietà.
24. – Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea risulta fondata nei limiti di seguito precisati. In particolare, vanno ritenute fondate le contestazioni in ordine alla presenza di addebiti illegittimi sui rapporti di conto corrente n. 21126 e n. 21461, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.041,09 e ad euro 1.594,52, come accertato dal CTU. Va, dunque, accertato che, in relazione ai conti correnti n. 21126 e n. 21461, la banca ha addebitato al correntista importi a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” non previamente e specificamente pattuiti e va ritenuta l'illegittimità di tali addebiti, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione peritale (rispettivamente per l'importo di € 3.041,09 sul c/c n. 21126 e di € 1.594,52 sul c/c n. 21461). Dette somme devono quindi essere restituite all'attore, trattandosi di indebiti oggettivi riconducibili a commissioni applicate in assenza di valida pattuizione contrattuale e trattandosi di rapporti ormai estinti. 25. – Circa le spese di lite, esse, visto l'accoglimento delle domande attoree in misura assai esigua, esse vanno compensate nella misura di 1/5 e per i restanti 4/5 vanno poste a carico di parte attrice, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00. Circa le spese di CTU, esse, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico di entrambe delle parti nella medesima misura (4/5 parte attrice, 1/5 parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati da
[...] ul conto corrente n. 21126 per € 3.041,09 e sul conto c CP_1
€ 1.594,52, a titolo di corrispettivo per disponibilità creditizia e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di UC EG, dell ro 4.635,61, oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora datata 25.11.2020 al saldo;
- rigetta le altre domande di UC EG;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5;
- condanna UC EG al pagamento, in favore di CP_1
di 4/5 delle spese di lite, che liquida per la frazi
[...]
11.282,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di UC EG nella misura di 4/5 e di
[...] ella misura di 1/5. CP_1
Genova, 04 luglio 2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11388/2021 promossa da: UC EG Avv.ti Massimo Curti e Almo Costa
– Parte attrice –
Contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Avv.ti Paolo Cevasco e Paolo Degola
– Parte convenuta –
CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 12.02.2025)
- Per parte attrice: precisa come in memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. (“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la nullità o inefficacia dei contratti di apertura di credito del 6/2/2007-27/12/2007 ed 8/9/2010) nonchè del mutuo ipotecario del 12 aprile 2013 per simulazione assoluta e/o per assoluto difetto di causa in concreto ex art. 1344 cc perchè il credito scaturirebbe dal contratto pregresso e comunque perchè emessi in forza di addebiti illegittimi basati su clausole sottostanti nulle, determinando altresì l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria;
- conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto in forza dei suddetti contatti di apertura del credito e del mutuo ipotecario del 12 aprile 2013 con accertamento della minor somma dovuta (ex art. 1815 c.c.)
- conseguentemente condannare la Banca convenuta alla restituzione a favore del sig. UC EG di tutte le somme versate e non dovute ed alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del contratto sottostante;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE CON RIGUARDO AI C/C
[...]
ED I COLLEGATI CONTRATTI DI APER CodiceFiscale_1 - accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi sui contratti di apertura di credito e precisamente quelli del 06/2/2007 - 21/12/2007- 8/9/2010 ed 8/9/2010 per carenza della base di riferimento del tasso IB (“base 360” o “base 365”), per arbitrarietà del valore indicato nei contratti, per arbitrarietà di applicazione di interessi differenti dalle pattuizioni, per contrarietà con i parametri standard utilizzabili, per errata applicazione dei tassi dell'IB 3 mesi e conseguentemente rideterminare gli interessi secondo i tassi legali o sostitutivi ai sensi dell'art. 117 TUB.
- accertare e dichiarare che l'Istituto di credito ha rideterminato tempo per tempo sia la quota capitale sia la quota interessi per ogni singola rata in violazione dell'art. 2 del contratto e senza previa contrattazione delle modalità utilizzate con conseguente nullità del mutuo non contenendo tutte le condizioni e prezzi richiesti dall'art. 117 TUB
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole inerenti i tassi ultralegali, commissioni e spese per comportamento della contrario al dovere di buona fede e correttezza in CP_2 quanto volto all'erronea det ione del parametro IB dal 6/9/2007 all'8/9/2010 sui contratti di apertura di credito del 6/2/2007 e 21/12/2007;
- in via subordinata: rideterminare ex art 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso IB dal 6/9/2007 all'8/9/2010 sui contratti di apertura di credito del 6/2/2007 e 21/12/2007 e per, l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi delle rate che si riferiscono a tale intervallo temporale sommando al tasso IB
“ricostruito” lo spread previsto dal contratto;
- conseguentemente determinare il saldo effettivo dei c/c nn. 21126-21461-22307 e 22308 al momento del giroconto effettuato dal nuovo rapporto di apertura di credito acceso con i corrispettivi mutui con garanzia ipotecaria;
- accertare e dichiarare che le somme dovute al sig. UC EG, in forza delle violazioni, nullità, integrali e parziali, delle clausole e degli interessi applicati risultano essere pari ad € 118.480,73 oltre agli interessi ed accessori dalle singole date all'effettivo salvo o nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa
- conseguentemente condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, al versam avore del sig. UC EG della somma di € 118.480,73 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, CON RIFERIMENTO AL C/C 21519 MUTUO IPOTECARIO DEL 12 APRILE 2013
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di regime di capitalizzazione per indeterminatezza con conseguente sostituzione degli interessi corrispettivi con quelli previsti ex art. 117 TUB
- accertare e dichiarare che le somme dovute al sig. UC EG, in forza delle violazioni, nullità, integrali e parziali, delle clausole e degli interessi applicati e per i motivi esposti in citazione risultano essere pari ad € 109.220,27 oltre agli interessi ed accessori dalle singole date all'effettivo salvo o neàllaminore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
- Conseguentemente, sulla base delle somme illegittimamente percette, rideterminare il saldo contabile del c/c n. 21519. IN VIA SUBORDINATA
- disporre, su accordo delle parti, la compensazione della somma totale a favore del sig. UC EG pari ad € 227.701,00 (o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa) riguardanti i rapporti di conto corrente, i contratti di apertura di credito ed il mutuo ipotecario del 12 aprile 2013, con l'esposizione debitoria del c/c n. 21519 e consequenziale rideterminazione del saldo contabile;
- in via di ulteriore subordine disporre, su accordo delle parti, la compensazione della somma totale a favore del sig. UC EG pari ad € 227.701,00 (o quella minore
o maggiore che risulterà in corso di causa) ad estinzione di parte della quota capitale residua del mutuo ipotecario del 12 aprile 2013, riducendo di conseguenza l'importo delle rate residue o la durata del mutuo stesso, previo accordo tra le parti. IN VIA RESIDUALE:
- accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa delle somme, determinate anche in via di equità e nella misura indicata e pari ad € 227.701,00 o quella che risulterà in corso di causa, illegittimamente percette dalla convenuta per i motivi addotti in CP_2 citazione;
- conseguentemente condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del sig. UC EG della somma pari ad € 227.701,00 o a quella determinata anche in via di equità e nella misura minore o maggiore che risulterà in corso di causa e delle quali la si è CP_2 arricchita senza causa indicate;
- con condanna della convenuta alla ripetizione di tutte le spese anticipate CP_2 dall'esponente o quelle vrà assolvere in corso di causa con riguardo alla difesa tecnica (CTP e CTU)
- Con vittoria dei compensi, spese generali, accessori di legge ed esborsi da distrarsi a favore degli avv.ti Almo Costa e Massimo Curti che se ne dichiarano antistatari. PREVIO
- ordine di esibizione alla Banca convenuta della copia della perizia tecnico-estimativa sull'immobile sito in Genova Viale Quartara 7 interni 5/6 e posti auto allegata o collegata al contratto di mutuo del 12/4/2013 - In caso di debita e fondata contestazione ed assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca convenuta ex art. 2697 II° co cc, licenziare CTU contabile con riserva di formulazione di idoneo quesito. Si indica già sin d'ora il rag. Con espressa riserva di dedurre, Persona_1 instare a seguito delle difese avversarie”) previa convocazione a chiarimenti del CTU come da verbale del 14.03.2024;
- Per parte convenuta: precisa come in memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: (i) in via principale, rigettare integralmente le domande spiegate dal sig. UC EG, come rappresentato, in quanto infondate e/o indimostrate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Vinte le spese”); RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – UC EG, dopo aver senza esito esperito tentativo di mediazione obbligatoria di cui alla L. 28/2010 (doc. 3), con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
(nel prosieguo, brevitas, o ”), c
[...] CP_3 venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di apertura di credito, nonchè del mutuo ipotecario per simulazione assoluta e/o per difetto di causa e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto in forza di tali contratti e condannare alla restituzione di tutte le somme versate e non dovute ed alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Chiedeva che venisse rideterminato il saldo dei rapporti di conto corrente nn. 21126, 21461, 22307 e 22308 e, conseguentemente, che venisse condannata al versamento della somma di euro 118.480,7 po aver accertato e dichiarato la nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso IB, l'addebito a parte attrice di importi a titolo di interessi, commissioni e spese non dovuti e la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Chiedeva, altresì, che venisse rideterminato il saldo del c/c n. 21519, dopo aver accertato e dichiarato la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi e che le somme dovute in forza delle nullità risultano pari ad euro 109.220,27. In via subordinata, chiedeva la compensazione della somma pari ad euro 227.701,00 a favore del correntista con l'esposizione debitoria del c/c n. 21519, ovvero ad estinzione della quota capitale residua del mutuo ipotecario. In via residuale, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della della somma pari ad euro 227.701,00 e, CP_2 conseguentemente, condannare alla restituzione della stessa. A sostegno delle proprie se, deduceva: 1.1. – che intratteneva con l'allora i CP_2 Controparte_4 seguenti rapporti di conto corrente nn. 211 ti ognuno di loro con apertura di credito ipotecaria e n. 21519 ancora in essere con mutuo ipotecario per euro 647.519,96;
1.2. – che le aperture di credito stipulate nel 2007 e nel 2010 furono finalizzate esclusivamente all'acquisto di strumenti finanziari su indicazione della banca, e che le somme erogate furono immediatamente utilizzate per estinguere posizioni debitorie preesistenti, con un aggravio di condizioni (spread maggiori e interessi ultralegali); 1.3. – che anche la provvista di cui al mutuo ipotecario contratto nel 2013 veniva utilizzata unicamente per estinguere le posizioni debitorie precedenti;
1.4. – che, con riguardo ai rapporti di c/c, essi costituiscono la continuazione dei precedenti;
1.5. – che i contratti di apertura di credito del 2010 devono essere riqualificati come mutui simulati e, quindi, nulli per mancanza di causa concreta e per violazione dell'art. 1344 c.c.; 1.6. – che, in relazione ai rapporti sopra menzionati, aveva conferito incarico a un consulente tecnico di parte, il quale evidenziava gravi irregolarità contabili e contrattuali, come la mancata indicazione del tasso IB di riferimento, la violazione dell'art. 117 TUB e la nullità di varie clausole per indeterminatezza, con la conseguente rielaborazione dei conti (doc. 18);
1.7. – che il contratto di mutuo ipotecario del 12 aprile 2013 doveva considerarsi nullo o comunque viziato, poiché stipulato per azzerare i saldi negativi dei conti 22307 e 22308, già viziati a loro volta da irregolarità contrattuali e che lo stesso contratto presentava una clausola relativa al piano di ammortamento “alla francese” redatta in modo indeterminato e con capitalizzazione composta occulta, con conseguente nullità della clausola sugli interessi per difetto di trasparenza.
2. – si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa ai c/c nn. 21126 e 21461 poichè chiusi in data 20.10.2010 e la tardività della diffida del 25.11.2020 (doc. 1 attore), peraltro priva di ricevuta di consegna. A sostegno delle proprie difese assumeva: 2.1. – che i contratti di apertura di credito non possono essere riqualificati quali contratti di mutuo, atteso che trattasi di finanziamenti;
2.2. – che i contratti stipulati riportavano un tasso IB quantificato e, dunque, determinato;
2.3. – che la decisione della Commissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013 è irrilevante nel rapporto banca-cliente, in quanto la giurisprudenza maggioritaria esclude l'efficacia riflessa delle intese anticoncorrenziali nei confronti di soggetti non concorrenti;
2.4. – che le clausole relative a interessi, commissioni e spese erano legittime e chiaramente pattuite, e che l'eventuale utilizzo dell'ammortamento “alla francese” nel mutuo ipotecario del 2013 non comportava alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi erano computati sul solo capitale residuo e non capitalizzati;
2.5. – che, quanto ai calcoli e alle pretese restitutorie, si contestavano integralmente le risultanze della perizia di parte e si eccepiva l'infondatezza e indeterminatezza delle somme richieste dall'attore; 2.6. – che la compensazione invocata dall'attore non poteva trovare accoglimento, non essendo dimostrata la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in suo favore.
3. – All'udienza del 20.04.2022, la Giudice assegnava i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
4. – UC EG, con la prima memoria istruttoria, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla poichè tra i rapporti di c/c CP_2 nn. 21126 e 21461 e i c/c nn. 22307 e 22308 v'era una continuità operativa. Eccepiva la nullità del contratto di mutuo anche per superamento del limite di finanziabilità. Insisteva, inoltre, nelle eccezioni già svolte nell'atto introduttivo.
5. – , con la prima memoria istruttoria, ribadiva le precedenti difese e pr a le proprie conclusioni.
6. - UC EG, con la seconda memoria istruttoria, ribadiva le proprie difese e, in via istruttoria, chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla della copia delle perizie tecnico-estimative sugli CP_2 immobili collegati tratto di mutuo e formulava quesito di CTU contabile.
7. – , con la seconda memoria istruttoria, ribadiva le precedenti difese e contestava l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
8. – UC EG, con la terza memoria istruttoria, ribadiva le precedenti doglianze e insisteva nelle proprie istanze istruttorie.
9. – , con la terza memoria istruttoria, ribadiva le precedenti difese e si eva alle istanze istruttorie avversarie.
10. – La Giudice, con ordinanza del 23.02.2023, ritenuto di non dover procedere al licenziamento di CTU in relazione al contratto di mutuo, licenziava una CTU sul seguente quesito: “Visti gli atti ed i documenti di causa, 1) dica se i rapporti 22307 22308 costituiscano o meno la continuazione di quelli 21126 e 21461; 2) in caso positivo, dica a) se i tassi pattuiti con riguardo ai 4 rapporti sopra indicati siano determinati o determinabili (ossia contengano il riferimento a parametri che consentano la loro precisa determinazione) e, in difetto, li ricalcoli al tasso ex art. 117 comma 7 TUB;
b) se siano stati addebitati interessi, commissioni e spese non specificamente pattuite per iscritto o oggetto di sopravvenuta legittima modifica delle stesse;
3) ridetermini il saldo, in base agli accertamenti di cui al punto che precede, al 12.04.2013; 4) in caso negativo (ossia qualora non vi sia continuità), compia gli accertamenti di cui ai punti 2) e 3) solo con riguardo ai rapporti 22307 e 22308” e, all'udienza del 19.04.2023, a parziale modifica del quesito di cui all'ordinanza 23.2.23, la Giudice specificava che: “quanto al punto 2a) che si faccia riferimento al valore minimo BOT in caso di saldo debitore e al valore massimo BOT in caso di saldo creditore;
quando al mutuo ipotecario, che dica il CTU se le pattuizioni delle condizioni economiche contenute nel contratto siano o meno determinate, intendendosi per tali quelle che consentono di costruire in modo univoco il piano di ammortamento stesso;
in caso di indeterminatezza, ricalcoli il piano di ammortamento applicando il tasso ex art. 117 comma 7 TUB”.
11. – All'udienza del 14.03.2024, UC EG chiedeva la convocazione a chiarimenti del CTU relativamente alla determinazione o determinabilità dei tassi (punto 2 del quesito), essendovi contraddizione tra la parte in cui dice che la formulazione dei contratti non indica una fonte specifica per la rilevazione del dato e quella in cui conclude per la determinazione dei tassi (pagg. 15 e 16 relazione) e, circa il mutuo del 2013, poiché il CTU non risponde chiaramente in relazione alla determinatezza del tasso (pagg. 27-35), nonchè circa l'importo del mutuo ipotecario perché il tema non è stato oggetto di quesito al CTU.
12. – Con ordinanza del 15.063.2024, la Giudice chiedeva un chiarimento alle parti relativamente all'importo del mutuo ipotecario, con riguardo alle somme versate a titolo di interessi.
13. – All'udienza dell'8.05.2024, affermava di non contestare che parte attrice abbia versato la som euro 115.495,57, a titolo di interessi per il mutuo ipotecario, come dedotto al punto F3 dell'atto di citazione e la Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
14. – All'udienza del 12.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
*_*_*_* 15. – In primis occorre vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione ai rapporti di conto corrente formalmente chiusi da oltre dieci anni rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione. Essa non può trovare accoglimento e va rigettata. Parte attrice ha dedotto che i conti correnti nn. 22307 e 22308 rappresentano una mera prosecuzione, rispettivamente, dei conti nn. 21126 e 21461, già intestati ai medesimi soggetti, sostenendo la sussistenza di un rapporto unico, economicamente e funzionalmente continuativo, nonostante le interruzioni formali. Tale impostazione non è rimasta a livello meramente assertivo, ma ha trovato riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio licenziata in corso di causa. Il perito nominato – la cui relazione per completezza, coerenza metodologica e tenuta argomentativa, viene recepita e fatta propria dalla scrivente – ha analizzato le movimentazioni contabili, le date di chiusura e apertura dei rapporti, nonché i saldi riportati, giungendo a confermare la tesi attorea circa la continuità tra i rapporti (cfr. pagg. 12 e 13 CTU laddove acclara che: “in considerazione del trasferimento del passivo presente dai c/c nn. 21126/30 e 21461/30 ai c/c nn. 22307 e 22308 (rapporti di nuova apertura) nonchè della contestuale estinzione (intervenuta appena un mese dopo) dei primi, appare evidente come i rapporti di c/c nn. 22307 e 22308 costituiscano la continuazione dei c/c nn. 21126 e 21461”). Ne discende che la prescrizione non possa farsi decorrere dalla chiusura formale dei singoli conti, ma debba essere riferita alla cessazione dell'intero rapporto unitario, sicché, non essendo decorso il termine prescrizionale dalla chiusura definitiva del rapporto continuativo, l'eccezione sollevata dalla banca risulta infondata e va rigettata. 16. – La domanda attorea volta a ottenere la riqualificazione dei contratti di apertura di credito stipulati in data 8/9/2010 relativi ai conti correnti nn. 22307 e 22308, e la conseguente declaratoria di nullità degli stessi per simulazione assoluta ovvero per illiceità della causa ex art. 1344 c.c., deve essere rigettata. In primo luogo, la dedotta simulazione assoluta non trova alcun supporto probatorio concreto e non sono emersi elementi tali da dimostrare un accordo simulatorio tra le parti diretto a celare una diversa volontà negoziale. Nel caso di specie, gli attori si limitano a sostenere che i contratti in questione siano stati stipulati al solo scopo di sanare posizioni debitorie pregresse, senza reale erogazione della provvista, ma ciò non dimostra l'assenza di causa né l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Quanto, invece, all'asserita nullità dei contratti per mancanza di causa in concreto è infondata, in quanto l'operazione negoziale risulta perfettamente valida sul piano causale e strutturale e la destinazione delle somme non incide sulla validità dell'accordo originario. Ciò in accordo ai principi da ultimo espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5841/2025, secondo cui: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto deve quindi ritenersi perfezionato e produttivo di effetti, a prescindere dall'immediato utilizzo delle somme stesse per il regolamento di passività pregresse, che integra un atto autonomo e distinto rispetto alla fattispecie contrattuale principale. L'operazione negoziale, in altri termini, non si traduce in un negozio in frode alla legge o privo di causa, ma costituisce un legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale, volto alla ristrutturazione del debito attraverso la sostituzione di una passività con altra eventualmente assistita da nuove garanzie. Ne consegue che non può ritenersi mancante la causa in concreto, né ravvisarsi un intento elusivo o fraudolento, essendo i contratti finalizzati al raggiungimento di uno scopo lecito e coerente con la funzione tipica dell'apertura di credito. 17. – Con riferimento alla doglianza attorea relativa alla violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, in relazione ai contratti di apertura di credito stipulati con l'istituto convenuto, si osserva quanto segue. UC EG ha dedotto la mancata indicazione, nei suddetti contratti, della base di calcolo del parametro IB (se su anno commerciale di 360 o su anno solare di 365 giorni), lamentando che tale omissione causerebbe un'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse. Secondo parte attrice, ciò impedirebbe di verificare la corretta applicazione del tasso stesso da parte dell'intermediario finanziario e comporterebbe, ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, la sostituzione automatica del tasso convenzionale con quello previsto dalla legge. In diritto, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028/2018; 25205/2014 e 20555/2015)” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8467/2025). Sulla base di tale impostazione, occorre quindi, perché il tasso sia valido ex art. 117 comma 4 TUB, che il parametro esterno sia identificabile in forza di criteri oggettivi, riscontrabili da fonti pubbliche e conformi alla prassi bancaria. Recentemente, la Corte di Cassazione ha poi assunto un atteggiamento ancor più rigoroso, affermando che “… in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso …, con l'indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.)” (Cass. n. 20801/2024). Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, occorre dunque dare ingresso a un accertamento in fatto, volto a verificare – sulla base del concreto tenore delle clausole contrattuali e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – se i contratti oggetto di causa contengano elementi sufficienti a rendere determinabile il tasso convenzionale, senza margini di discrezionalità in capo all'intermediario e in conformità alla prassi bancaria dell'epoca. All'esito di tale verifica, in assenza di effettivi profili di indeterminatezza e qualora risulti che il parametro sia stato applicato in modo coerente, trasparente e oggettivamente ricostruibile, la clausola dovrà ritenersi conforme all'art. 117, comma 4, TUB, con conseguente rigetto della relativa doglianza. In caso contrario, in presenza di un'effettiva incertezza sulla determinazione del tasso convenuto, si renderà invece applicabile la sanzione di cui al comma 7 della medesima disposizione. 17.1 – Quanto al c/c n. 21126, il perito inizia la sua analisi partendo dal tenore letterale della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse, che qui di seguito viene riportata:
ed evidenzia che: “l'IB 3 mesi, individuato in sede di contratto, risulta coincidere con il dato riportato nel portale "Neafidi" (Confindustria) con riferimento all'IB 3 mesi medio relativo al mese di gennaio 2007 su base 365 (mese antecedente alla stipula dell'apertura di credito de qua); in base a tali elementi pur con un procedimento indiretto nel senso già evidenziato, il parametro applicato dalla banca risulta riconciliabile con un dato terzo oggettivo quale l'IB su base 365 (ancorché nel contratto non venga precisata l'applicazione del divisore 365 rispetto a base 360, elemento questo posto a fondamento della eccezione dell'attore per quanto alla non determinabilità del tasso); anche in assenza della specifica individuazione del divisore (360 o 365) il tasso applicato appare comunque desumibile ancorché indirettamente e previo procedimento di calcolo in funzione delle informazioni riportate in contratto” (cfr. Relazione peritale pag. 17). Alla luce di tali conclusioni peritali, deve ritenersi che il tasso risulti determinato o, quantomeno, determinabile, secondo criteri oggettivi e riscontrabili nonché privi di discrezionalità. Ne consegue che, con riferimento all'apertura di credito sul c/c n. 21126, non ricorre la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB lamentata dall'attore e va dunque rigettata la relativa domanda di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. 17.2 – Analogo ragionamento va compiuto in ordine all'apertura di credito su c/c n. 21461, per la quale il perito nominato ha svolto le medesime analisi ed è giunto alle medesime conclusioni (cfr. Relazione peritale pag. 19). Pertanto, anche in relazione a tale contratto va rigettata la domanda attorea volta alla rideterminazione del tasso di interesse applicato dall'Istituto bancario. 17.3 – Quanto ai c/c nn. 22307 e 22308, il consulente tecnico, evidenzia dapprima che le fattispecie in esame presentano profili identici a quelle già analizzate in precedenza -il che sarebbe già di per sé sufficiente a rigettare la doglianza anche relativamente a questi rapporti-, “con la rilevazione ulteriore dell'indicazione (in questo caso) della base di calcolo, tale dato è contenuto nel contratto di apertura del conto corrente allegato al contratto di di credito” (cfr. relazione peritale, pagg. 20 e 22). Egli, infatti, riporta testualmente la clausola del contratto di apertura di credito e successivamente chiarisce che: “tale annotazione va letta integrando quanto riportato alla pag. 11 dell'allegato 'D' nella sezione 'condizioni economiche' del contratto di c/c in esame (aperto il mese precedente all'apertura dell'affidamento de qua), che riporta sotto la voce 'Tassi debitori su affidamenti': '(...) Tasso annuo debitore entro fido - nominale 3,0770% (IB a 1 mese precedente su base 365)...', in applicazione del criterio di determinazione del TAN sopra evidenziato” (ibidem, pagg. 21 e 23). Sulla scorta di tale ricostruzione, il CTU conclude che: “anche in assenza della specifica individuazione del divisore (360 o 365) nel contratto di apertura di credito, lo stesso viene di converso indicato nel contratto di apertura del conto corrente cui l'apertura di credito è collegata, contratto che riporta tutti gli elementi per la determinazione del TAN”. Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie il criterio di determinazione del tasso d'interesse risulti oggettivamente individuabile, in primis per le medesime ragioni già illustrate con riguardo alle prime due ipotesi ed in secundis in forza del coordinato esame del contratto di apertura di credito e del relativo contratto di conto corrente, sottoscritto dalle medesime parti e logicamente e funzionalmente collegato al primo. In questo si legge infatti che “per quanto non espressamente disciplinato e in quanto non contrastino con le clausole del presente atto e con quelle di cui al 'Capitolato delle Condizioni Generali di finanziamento ipotecario' soprarichiamate, l'apertura di credito deve intendersi regolata dalle norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza bancario e dalle norme contenute nelle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, che da lui firmate anche per approvazione specifica agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole onerose in esse riportate si allegano sotto le lettere “D” ed “E” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale” (cfr. docc. 9a e 10). Tale clausola, contrattualmente valida e debitamente sottoscritta, conferma che il divisore sia 365, anche qualora si ritenesse - tesi non condivisa dalla scrivente per i motivi individuati relativamente ai primi due rapporti analizzati- che i contratti di apertura di credito de quibus non contengano tale dato. Pertanto, va escluso che ricorra una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso d'interesse convenzionale ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, tenuto conto della chiarezza della base di calcolo (anno civile, 365 giorni), del riferimento temporale dell'indice (IB a 1 mese), e della coerenza strutturale tra i documenti negoziali. 18. – I saldi debitori dei c/c nn. 21126 e 21461 vanno comunque epurati delle poste illegittime calcolate dal CTU nel suo elaborato. In particolare, in ordine al c/c n. 21126 il perito rileva che: “non risultino addebiti di spese o commissioni non specificatamente pattuite, fatta eccezione per le competenze addebitate al cliente a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” per complessivi euro 3.041,09” (cfr. CTU pagg. 17-18). In ordine al c/c n. 21461 egli acclara che: “non risultino addebiti di spese o commissioni non specificatamente pattuite, fatta eccezione per le competenze addebitate al cliente a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” per complessivi euro 1.594,52” (cfr. CTU pagg. 19-20). Quanto, invece, ai c/c nn. 22307 e 22308 il perito nominato ha accertato che non risultano addebiti di spese o commissioni non specificatamente pattuite (cfr. CTU pagg. 22 e 24). 19. – UC EG ha, altresì, eccepito la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse convenzionalmente agganciato all'IB per le aperture di credito datate 6 settembre 2007 e 21 dicembre 2007, in ragione della decisione della Commissione Antitrust Europea n. 85121 del 4 dicembre 2013, che ha accertato una manipolazione del parametro IB ad opera di alcuni primari istituti bancari, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Secondo l'assunto attoreo, detta manipolazione renderebbe invalide le clausole contrattuali che rinviano a tale parametro, imponendo la sostituzione del tasso convenuto con il tasso legale ex artt. 1346 e 1284 c.c. e non già con il tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, TUB. Tale ricostruzione non può essere condivisa. In punto di diritto, va premesso che la Commissione Europea Antitrust, con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016, ha stabilito che tra il 2005 e il 2008, alcuni istituti di credito avevano posto in essere un'infrazione unica e continuata, per quanto attiene l'art. 101 TFUE, con conseguente restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'IB. In particolare, l'intesa implicava un restringimento della concorrenza, frutto di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dettata dalla posizione di favore vantata dai partecipanti, in virtù della quale questi avevano la possibilità di conoscere in anticipo il livello al quale l'IB sarebbe stato fissato. Dall'intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell'IB discenderebbe la nullità della clausola di interessi del mutuo indicizzato all'IB, in applicazione del criterio secondo il quale l'illegittimità "a monte" della fissazione del tasso IB (nel periodo settembre 2005 - maggio 2008) si estende conseguenzialmente all'accordo "a valle". Da ultimo la Cassazione, con ord. N.34889/2023 ha, altresì, statuito l'irrilevanza della partecipazione soggettiva della banca all'intesa, affermando che la manipolazione accertata dell'IB può produrre effetti di nullità riflessa anche nei confronti di contratti stipulati con banche estranee all'intesa, acclarando che: “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti
o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso IB accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente”. Tuttavia, tale arresto non esonera dall'onere di provare il concreto utilizzo del contratto quale strumento attuativo della pratica anticoncorrenziale. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna allegazione né tantomeno prova che l'istituto convenuto abbia tratto vantaggio, anche inconsapevole, dagli effetti della manipolazione, nè ha allegato dati concreti a dimostrazione del fatto che il tasso applicato nei propri contratti fosse frutto della distorsione accertata dalla Commissione o risultasse significativamente diverso rispetto al tasso teorico non manipolato (cfr. Sul punto Tribunale Firenze 25/09/2024 n.2930 laddove statuisce che:
“Posto ciò, secondo l'orientamento maggioritario a cui il giudicante intende aderire, vi deve essere, però, la prova che l'istituto di credito abbia voluto utilizzare il contratto "a valle" come sbocco (finale) dell'intesa vietata (indipendentemente dalla sua partecipazione, come sopra detto), andando così a rappresentare (il contratto) l'elemento essenziale ai fini della realizzazione/attuazione degli effetti di questa (intesa vietata), ovvero che vi sia stato un effettivo giovamento da parte dell'istituto di credito degli effetti della pratica collusiva (v. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 e Corte d'Appello di Firenze, 15 aprile 2024, n. 720, secondo cui l'estensione del rimedio della nullità anche al negozio a valle si giustifica solo ove tale negozio rappresenti lo strumento che conclude il percorso illecito, posto che "a detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacchè il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile"). In assenza di tale prova, in nessun caso può considerarsi il contratto attuativo ("a valle") collegato alla condotta anticoncorrenziale, per giunta nel caso di un Istituto di credito non partecipante alla pratica collusiva, senza che vi sia la prova dell'effettivo (anche inconsapevole) giovamento (con correlato pregiudizio delle proprie controparti contrattuali) degli effetti di quest'ultima. Trattasi, orbene, di una prova che deve essere fornita dalla parte attrice”). In difetto di prova circa l'effettivo collegamento funzionale tra il contratto oggetto di causa e l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione, non può ritenersi integrata la nullità riflessa delle clausole contrattuali agganciate all'IB. Pertanto, l'eccezione sollevata da parte attrice va rigettata. 20. – Con riferimento, invece, al mutuo ipotecario del 12 aprile 2013, va rigettata preliminarmente l'eccezione sollevata da UC EG di nullità dello stesso per carenza di causa. L'assunto attoreo è infondato sulla base di quanto già motivato nel punto 16. di questa sentenza, che qui si richiama integralmente. 21. – In riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 2013, l'attore ha eccepito la nullità delle clausole economiche del medesimo, con particolare riferimento al piano di ammortamento "alla francese" a tasso variabile, sostenendo l'impossibilità di ricostruire univocamente il piano stesso. In diritto, si osserva che le SS.UU della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130/2024 hanno chiarito che: "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". Va, altresì, considerato che successivamente alla statuizione sopra riportata, la Suprema Corte si è espressa anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile, come quello per cui è causa, statuendo che: "In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire" (Cass. 7382/2025). Inoltre, lo stesso CTU, investito della questione in data anteriore alla citata statuizione delle Sezioni Unite, ha rilevato nella relazione peritale (pagg. 25-27) che: “dalla lettura del contratto nonché del piano di ammortamento allegato e sottoscritto dalle parti, si evince come le condizioni economiche complessive contenute nel contratto (anche se riferite a un sistema di capitalizzazione 'alla francese') risultino determinabili e desumibili mediante un procedimento deduttivo che prende avvio proprio dalla lettura del piano di ammortamento allegato.” Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della relazione peritale del CTU, deve escludersi la fondatezza della censura dell'attore in ordine alla presunta indeterminatezza delle clausole relative al piano di ammortamento "alla francese" applicato al mutuo a tasso variabile. Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità delle clausole economiche, né può trovare applicazione l'art. 117, comma 7, TUB, risultando infondata l'ipotesi di mancata pattuizione del tasso di interesse.
22. – Da ultimo, in ordine all'eccepita nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, si osserva quanto segue. In primis, va considerato che l'eccezione sollevata dall'attore relativamente al superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB è tardiva, poichè proposta per la prima volta in prima memoria. Comunque, nel merito, essa è infondata, in considerazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (vedi Cassazione civile Sez. Un., 16/11/2022, n. 33719; vedi anche Cassazione civile sez. I, 20/01/2023, n. 1748).
23. – Anche la domanda di arricchimento senza causa è destituita di fondamento, stante l'assenza dei caratteri che la connotano, in primis, la sussidiarietà.
24. – Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea risulta fondata nei limiti di seguito precisati. In particolare, vanno ritenute fondate le contestazioni in ordine alla presenza di addebiti illegittimi sui rapporti di conto corrente n. 21126 e n. 21461, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.041,09 e ad euro 1.594,52, come accertato dal CTU. Va, dunque, accertato che, in relazione ai conti correnti n. 21126 e n. 21461, la banca ha addebitato al correntista importi a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” non previamente e specificamente pattuiti e va ritenuta l'illegittimità di tali addebiti, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione peritale (rispettivamente per l'importo di € 3.041,09 sul c/c n. 21126 e di € 1.594,52 sul c/c n. 21461). Dette somme devono quindi essere restituite all'attore, trattandosi di indebiti oggettivi riconducibili a commissioni applicate in assenza di valida pattuizione contrattuale e trattandosi di rapporti ormai estinti. 25. – Circa le spese di lite, esse, visto l'accoglimento delle domande attoree in misura assai esigua, esse vanno compensate nella misura di 1/5 e per i restanti 4/5 vanno poste a carico di parte attrice, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00. Circa le spese di CTU, esse, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico di entrambe delle parti nella medesima misura (4/5 parte attrice, 1/5 parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati da
[...] ul conto corrente n. 21126 per € 3.041,09 e sul conto c CP_1
€ 1.594,52, a titolo di corrispettivo per disponibilità creditizia e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di UC EG, dell ro 4.635,61, oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora datata 25.11.2020 al saldo;
- rigetta le altre domande di UC EG;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5;
- condanna UC EG al pagamento, in favore di CP_1
di 4/5 delle spese di lite, che liquida per la frazi
[...]
11.282,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di UC EG nella misura di 4/5 e di
[...] ella misura di 1/5. CP_1
Genova, 04 luglio 2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel