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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UR LU, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3106/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400045839 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400045839 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1332/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente ore 9.40
Resistente/Appellato: assente ore 9.40
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata relativa a TASI comune di Licata anni 2014 e 2015.
Eccepiva:
-L'intervenuta decadenza e prescrizione del credito intimato;
-La carenza di motivazione;
-L'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
-L'intervenuta prescrizione e degli interessi.
Si costituiva in giudizio la "Resistente_1 ", deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Il ricorrente depositava memoria di replica.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato.
Invero, dalla documentazione versata in atti dalla resistente emerge che sono stati regolarmente notificati al contribuente gli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione di pagamento, che pertanto non andavano alla stessa allegati.
La prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa relata è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo del medesimo avviso, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell'originale dell'avviso.
L'impugnazione avverso l'avviso di accertamento andava dunque proposta entro i termini di legge e non già successivamente, come avvenuto nella specie, con la conseguenza che non possono essere dedotti in questa sede vizi inerenti i medesimi avvisi di accertamento.
Vanno pertanto rigettati i motivi di cui ai nn. 1, 3 e 4 del presente ricorso.
Peraltro, come è noto, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (c.d. principio di scissione degli effetti della notifica cfr. Cassazione Sezioni Unite n.40543/2021).
Pertanto, nel caso in esame, risultando gli avvisi di accertamento consegnati per la notifica rispettivamente in data 27/12/2019 e 30/12/2020 ( a mani proprie del contribuente e a mani della figlia convivente) va rigettata l'eccezione di prescrizione e decadenza proposta.
In ordine al difetto di motivazione, va rilevato che dall'intimazione di pagamento impugnata sono ricavabili gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava dal ricorso proposto. Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Il ricorso va dunque rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00 in favore del resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UR LU, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3106/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400045839 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400045839 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1332/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente ore 9.40
Resistente/Appellato: assente ore 9.40
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata relativa a TASI comune di Licata anni 2014 e 2015.
Eccepiva:
-L'intervenuta decadenza e prescrizione del credito intimato;
-La carenza di motivazione;
-L'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
-L'intervenuta prescrizione e degli interessi.
Si costituiva in giudizio la "Resistente_1 ", deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Il ricorrente depositava memoria di replica.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato.
Invero, dalla documentazione versata in atti dalla resistente emerge che sono stati regolarmente notificati al contribuente gli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione di pagamento, che pertanto non andavano alla stessa allegati.
La prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa relata è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo del medesimo avviso, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell'originale dell'avviso.
L'impugnazione avverso l'avviso di accertamento andava dunque proposta entro i termini di legge e non già successivamente, come avvenuto nella specie, con la conseguenza che non possono essere dedotti in questa sede vizi inerenti i medesimi avvisi di accertamento.
Vanno pertanto rigettati i motivi di cui ai nn. 1, 3 e 4 del presente ricorso.
Peraltro, come è noto, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (c.d. principio di scissione degli effetti della notifica cfr. Cassazione Sezioni Unite n.40543/2021).
Pertanto, nel caso in esame, risultando gli avvisi di accertamento consegnati per la notifica rispettivamente in data 27/12/2019 e 30/12/2020 ( a mani proprie del contribuente e a mani della figlia convivente) va rigettata l'eccezione di prescrizione e decadenza proposta.
In ordine al difetto di motivazione, va rilevato che dall'intimazione di pagamento impugnata sono ricavabili gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava dal ricorso proposto. Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Il ricorso va dunque rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00 in favore del resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco