Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai nn. r.g. 2886/2022 e 3133/2022, trattenute in decisione, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.12.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
( ), ( ),
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), ( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), ( ), CP_1 C.F._7 Controparte_2 C.F._8
), rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Lepore Parte_7 C.F._9
Attori i
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Russo e Achille Morcavallo
Convenuto
OGGETTO: rimborso spese legali
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7
e ricorrevano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale CP_1 Controparte_2
Calabria – sede di Catanzaro – nei confronti del e dell' Controparte_3 Controparte_4
per ottenere l'annullamento delle delibere adottate dal Commissario Straordinario di
[...]
Liquidazione aventi a oggetto il diniego del rimborso delle spese legali da loro sostenute per il procedimento penale n. 6226/2008 R.G.N.R., conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato, accertato il diritto vantato.
In accoglimento dell'eccezione formulata dal con sentenza n. 85/2022 il TAR Controparte_3
adito dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del G.O.
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e citavano in riassunzione il dinanzi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'intestato Tribunale chiedendo: “accertare e dichiarare sussistente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dagli odierni attori nel procedimento penale n. 6226/08 R.G.N.R., Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, conclusosi con sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art.
530 cpp I° comma, n. 143/2014 del 30.01.2014, comprese le spese sostenute per il consulente di parte, in forza di quanto argomentato ed allegato in atti, e per l'effetto - disapplicare le delibere adottate dal
Commissario Straordinario di Liquidazione, relativamente alla richiesta di rimborso spese legali sostenute dagli odierni attori nel procedimento penale n. 6226/08 R.G.N.R, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 143/14 del 30.01.2014, irrevocabile, e, conseguentemente, - condannare il CP_3
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a: i.
[...] Pt_1
il complessivo importo di euro 16.941,42, di cui euro 11.612,46 per spese avvocato ed euro
[...]
5.328,96 per spese consulente di parte, ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
ii. Pt_2
l'importo di euro 11.612,46, per spese avvocato, ovvero, in subordine, nella diversa misura,
[...]
maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
iii. il complessivo importo di euro 16.941,42, di cui euro 11.612,46 per spese Parte_3
avvocato ed euro 5.328,96 per spese consulente di parte, ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
iv. il complessivo importo di euro 16.941,42, di cui euro 11.612,46 per Parte_4
spese avvocato ed euro per 5.328,96 spese consulente di parte, ovvero, in subordine, nella diversa pagina 2 di 7 misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
l'importo di euro 28.161,00, per spese avvocato, ovvero, in subordine, Parte_8
nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
vi. l'importo di 11.612,46, per spese avvocato, ovvero, in Parte_6
subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
vii. il complessivo importo di euro 34.892,06, di cui CP_1
euro 26.612,46 per spese avvocati ed euro 8.279,60 per spese consulenti di parte, ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
viii. l'importo di euro 11.612,46, per spese avvocato, Controparte_2
ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo”, vinte le spese di lite.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità dell'atto di riassunzione perché Controparte_3 contenente domande e motivi nuovi rispetto all'originario ricorso amministrativo;
eccepiva ancora in via preliminare la prescrizione del credito azionato, trattandosi di compensi professionali;
contestava, infine, la fondatezza della pretesa. Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Disposta la riunione al presente del giudizio introdotto da in confronto del Parte_7 CP_3
avente medesimo oggetto e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. le cause sono
[...]
state trattenute in decisione sulle conclusioni di cui in atti e la documentazione offerta in comunicazione.
**********
Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di riassunzione perché contenente domande e motivi nuovi rispetto all'originario ricorso al TAR, osservandosi sul punto che l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì, come nella specie, "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso
"petitum" ed alla diversa "causa petendi", senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono pagina 3 di 7 dalla "translatio", ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice "ad quem ( cfr. Cass. n. 15223/2016 e n. 8088/2021).
In merito va infatti rilevato che l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum;
qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche,
l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione ex art. 125 bis disp. att. c.p.c. ( cfr.
Cass. S.U. n. 9130/2011). Ne consegue che nel passaggio dal giudizio amministrativo a quello ordinario civile la domanda non deve restare cristallizzata nei medesimi termini della formulazione originaria. Lo stesso legislatore, nel prevedere che "la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile", legittima la parte ad apportare alla domanda originaria gli opportuni e necessari adattamenti, tesi a conformarla al rito proprio del giudice ad quem. L'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria ex legge n. 69/2009, in ottemperanza a quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2007, sussiste, quindi, anche qualora la domanda non venga
"riassunta" bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle due giurisdizioni in rilievo. Nulla impedisce inoltre alla parte di formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta atteso che in tal caso l'atto di prosecuzione, oltre a produrre gli effetti con servativi rispetto alla domanda originaria, avrà anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi, sicchè detta autonoma domanda sarà ammissibile ma, semplicemente, rispetto alla stessa, proprio perché nuova, non potranno operare gli effetti della translatio, peraltro limitatamente a quelli di carattere sostanziale (cfr. Cass. 15223/2016 cit.).
Va pure rigettata l'eccezione di prescrizione formulata ai sensi dell'art. 2956, comma I n. 2 c.c., considerato che nella specie non viene in considerazione il rapporto professionale intercorrente tra difensore e cliente, previsto dalla norma invocata, controvertendosi invece del diritto degli amministratori istanti al rimborso da parte dell'ente amministrato delle spese legali sopportate per pagina 4 di 7 effetto della sottoposizione a giudizio penale;
peraltro la prescrizione invocata, a carattere presuntivo, non potrebbe in ogni caso essere utilmente invocata, ex art. 2959 c.c., in quanto fondata su presunzione di pagamento, nella specie pacificamente non effettuato dall'ente ed incompatibile con le difese svolte, tese ad escludere radicalmente l'insorgenza dell'obbligazione.
La domanda di rimborso va però rigettata.
Va in primo luogo denegata l'applicabilità dell'art. 86, comma V, TUEL come modificato dall'art. 7 bis della l.n. 125/2015, a mente del quale legge “Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.”. Deve infatti escludersi l'efficacia retroattiva della norma, la cui applicazione resta circoscritta ai giudizi di responsabilità iniziati dopo la sua entrata in vigore in forza del generale disposto dell'art. 11 disp. gen. (sulla efficacia della legge nel tempo) ed in difetto di contraria previsione.
Denegata dunque l'operatività dell'obbligazione ex lege introdotta nel 2015, va accertata la pure invocata applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1720, II co., c.c.-
La questione, tutt'altro che pacifica in giurisprudenza, è stata risolta in senso negativo in diversi arresti della Suprema Corte, cui questo Tribunale intende aderire.
Va infatti condiviso il principio secondo cui il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'amministratore di ente locale (non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto avente natura onoraria e) non potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato, stante la sua incompatibilità con la funzione pubblica pagina 5 di 7 rivestita, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale (cfr. Cass.nn.
26895/2022, 20193/2014 e 25690/2011).
Va inoltre osservato che nell'ambito di diverso orientamento di legittimità, che assimila il rapporto tra amministratori ed ente locale a quello del funzionario onorario e sostiene l'applicabilità in via analogica dell'art. 1720, secondo comma, cod. civ., è comunque escluso il rimborso delle spese legali sostenute in sede di processo penale, sul rilievo che sono rimborsabili solo gli esborsi sostenuti a causa dell'incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo e che la necessità delle spese di difesa nel giudizio penale, benchè relativo a fatti connessi all'incarico ed anche in ipotesi di assoluzione, non si pongono in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ponendosi tra l'uno e l'altro un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata (cfr. Cass.nn. 8103/2013 e 10052/2008).
Ferme le esposte, assorbenti ragioni di reiezione della domanda, va ad ogni buon conto osservato che, per come eccepito dall'ente convenuto, la pretesa creditoria è stata avanzata in termini di “rimborso di spese legali sostenute” a seguito dell'assoggettamento a giudizio penale ma nessun esborso è stato riscontrato. Manca infatti in atti la specifica allegazione e prova dell'avvenuto pagamento delle spese legali indicate;
di contro, nelle memorie istruttorie, per la quasi totalità degli attori sono state prodotte dichiarazioni di riconoscimento di debito in confronto dei rispettivi difensori, mentre per la sola
[...]
sono state allegate copie di fatture in acconto dal 18.11.2019 al 10.2.2023 e n. 3 solleciti di Parte_5 pagamento a firma dell'avv. Carmela Bruno, unitamente a prospetto di parcella per euro 28.161, 00, oltre oneri, corrispondente a quello richiesto in rimborso nell'atto introduttivo;
ciò detto e considerato le fatture non costituiscono documenti atti a provare l'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate e che il pagamento di acconti non è stato altrimenti riscontrato, anche per detta istante non può ritenersi provata l'effettuazione di esborsi, sia pure parziali, in conseguenza della difesa nel giudizio penale.
Ciò posto, pur volendo ritenere operante, nella fattispecie, la disposizione di cui all'art. 1720 c.c., non parrebbe giustificabile una interpretazione del diritto al rimborso di spese legali meno rigorosa di quella adottata dal giudice di legittimità nelle ipotesi normativamente disciplinate, in seno al rapporto di pubblico impiego: osserva infatti il Tribunale che, secondo la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del
1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, non è sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a pagina 6 di 7 procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e che sia stata accertata l'assenza di responsabilità, essendo, altresì, necessario che sia fornita la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il rimborso. (cfr. Cass.nn. 5890/2022 e 2448/2013).
Né gli arresti giurisprudenziali richiamati dagli attori esprimono sul punto principi differenti.
Neanche il tenore della delibera n.124/2009, infine, conduce a diverse conclusioni.
A prescindere infatti dalla inidoneità dell'atto a vincolare l'ente pro futuro -in difetto di autonoma e formale assunzione di obbligazione al rimborso ed essendo ivi previsto solo che “i compensi potranno essere posti a carico del bilancio solo in caso di verifica dell'esistenza dei presupposti fissati dalle norme vigenti- nel contemplare un (eventuale) futuro rimborso la delibera non esclude la necessità, a tali fini, dell'effettività della spesa legale.
Ne discende, per assorbimento, il rigetto della domanda.
La peculiarità della vertenza, le connesse questioni interpretative nonché il rigetto delle eccezioni preliminari conducono però a ritenere giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
ogni altra eccezione e difesa disattese od assorbite, rigetta la domanda;
compensa le spese.
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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