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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4349/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532080 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12723/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Roma e l'AMA S.p.A., avverso l'avviso di accertamento n. 112401532080 del 27/10/2024, notificato il 14/11/2024, relativo all'omessa dichiarazione ed all'omesso pagamento della TARI e della TEFA per l'anno di imposta 2018, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per complessivi Euro 248,00.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1) La decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria;
2) Il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, tenuto conto che il ricorrente, in data
23/12/2024, nei termini di legge, ha effettuato il pagamento in misura ridotta dell'imposta, per l'importo di
Euro 165,50, al solo fine di evitare il grave pregiudizio economico di future azioni esecutive;
3) La carenza di motivazione, atteso che l'atto impugnato indica unicamente i metri quadrati dell'immobile a cui la tassazione si riferisce, omettendo i dati catastali dello stesso.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna del
Comune di Roma e dell'AMA S.p.A., in solido tra loro, alla ripetizione della somma di Euro 165,50 indebitamente versata;
in ogni caso, l'annullamento della sanzione irrogata di Euro 125,87, di importo superiore al tributo stesso;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Roma e l'AMA S.p.A. non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare vocatio in ius.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025, è comparsa la sola parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice Monocratico ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso.
Invero, non pare che si sia verificata alcuna decadenza o prescrizione dell'imposta n esame.
Infatti, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a giorni 542, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, così come l'analogo termine di prescrizione quinquennale applicabile ai tributi locali, scadeva solo in data
25 giugno 2025.
Pertanto, non può ritenersi maturata alcuna decadenza, né prescrizione, alla data della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, avvenuta in data 14/11/2024. Poiché l'imposta in esame non può considerarsi estinta per decadenza o prescrizione, neppure può configurarsi un diritto del ricorrente alla restituzione delle somme comunque già versate, in misura ridotta, attraverso la definizione agevolata, al solo fine di evitare future azioni esecutive, pagamento anticipato che, sia detto per inciso, non può considerarsi, di per sé, avere effetto preclusivo di ogni contestazione in ordine alla debenza del tributo, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sentenza n. 18905/2023; Cass.,
Ordinanza n. 26515/2022).
Infondata appare anche l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, per il semplice motivo che l'avviso di accertamento in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indica specificamente, nelle pagine 2 e 3, in appositi prospetti, sia i metri quadrati dell'immobile oggetto di tassazione, sia i dati catastali del medesimo.
Infine, va rimarcato che la sanzione irrogabile per omessa dichiarazione ed evasione totale ben può essere superiore all'importo dell'imposta dovuta.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4349/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532080 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12723/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Roma e l'AMA S.p.A., avverso l'avviso di accertamento n. 112401532080 del 27/10/2024, notificato il 14/11/2024, relativo all'omessa dichiarazione ed all'omesso pagamento della TARI e della TEFA per l'anno di imposta 2018, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per complessivi Euro 248,00.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1) La decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria;
2) Il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, tenuto conto che il ricorrente, in data
23/12/2024, nei termini di legge, ha effettuato il pagamento in misura ridotta dell'imposta, per l'importo di
Euro 165,50, al solo fine di evitare il grave pregiudizio economico di future azioni esecutive;
3) La carenza di motivazione, atteso che l'atto impugnato indica unicamente i metri quadrati dell'immobile a cui la tassazione si riferisce, omettendo i dati catastali dello stesso.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna del
Comune di Roma e dell'AMA S.p.A., in solido tra loro, alla ripetizione della somma di Euro 165,50 indebitamente versata;
in ogni caso, l'annullamento della sanzione irrogata di Euro 125,87, di importo superiore al tributo stesso;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Roma e l'AMA S.p.A. non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare vocatio in ius.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025, è comparsa la sola parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice Monocratico ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso.
Invero, non pare che si sia verificata alcuna decadenza o prescrizione dell'imposta n esame.
Infatti, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a giorni 542, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, così come l'analogo termine di prescrizione quinquennale applicabile ai tributi locali, scadeva solo in data
25 giugno 2025.
Pertanto, non può ritenersi maturata alcuna decadenza, né prescrizione, alla data della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, avvenuta in data 14/11/2024. Poiché l'imposta in esame non può considerarsi estinta per decadenza o prescrizione, neppure può configurarsi un diritto del ricorrente alla restituzione delle somme comunque già versate, in misura ridotta, attraverso la definizione agevolata, al solo fine di evitare future azioni esecutive, pagamento anticipato che, sia detto per inciso, non può considerarsi, di per sé, avere effetto preclusivo di ogni contestazione in ordine alla debenza del tributo, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sentenza n. 18905/2023; Cass.,
Ordinanza n. 26515/2022).
Infondata appare anche l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, per il semplice motivo che l'avviso di accertamento in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indica specificamente, nelle pagine 2 e 3, in appositi prospetti, sia i metri quadrati dell'immobile oggetto di tassazione, sia i dati catastali del medesimo.
Infine, va rimarcato che la sanzione irrogabile per omessa dichiarazione ed evasione totale ben può essere superiore all'importo dell'imposta dovuta.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa