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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11513 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7936/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7936/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PANEBIANCO MARIO, come da procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BALDAN EMANUELE, LO GRASSI ed
ON VE, come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice adiva Questo Tribunale al fine di sentire “condannare la (CF ) Controparte_1 P.IVA_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 a pagare in favore ELesponente la somma di euro 75.207,33, oltre gli interessi di cui all'art.5 del D.Lgs 231/2002 (saggio di interesse pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuali), decorrenti dal maturarsi del credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quella maggiore o minore somma che comunque risulterà di Giustizia;
con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite”.
Sosteneva – con argomentazioni variamente articolate – la fondatezza della propria pretesa al pagamento della citata somma quale penale, contrattualmente prevista e dovuta, per il ritardato rilascio ELimpianto di distribuzione carburanti a marchio
ESSO sito in Roma alla via Monti Tiburtini n.14 sancito in forza di sentenza del
Tribunale di Roma n.476/2024 che ha dichiarato risolto il citato contratto per decorso del termine finale ed ha ordinato l'immediata restituzione dello stesso.
Evidenziava non solo il grave danno patito per effetto del mancato rilascio da cui la certa operatività della citata penale, ma – come la stessa – anche nel quantum sia stata calcolata per “difetto” rispetto alle previsioni contrattuali.
Con ulteriori argomentazioni sosteneva l'assoluta fondatezza della pretesa rassegnando le conclusioni come in atti.
Resisteva alla domanda la parte convenuta che, con diffuse e variamente articolate difese, in via preliminare, richiamava la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti promosso dalla convenuta e pendente dinanzi al Tribunale di Napoli r.g. 7275/2024 insistendo per la riunione e/o la sospensione del presente giudizio, invocando la pregiudizialità – dipendenza tra le rispettive domande.
In ogni caso – anche nel merito- sosteneva l' infondatezza della domanda richiamando, da ultimo, in via meramente subordinata, anche la riduzione della clausola penale ritenuta manifestamente eccessiva. Concludeva come in atti.
Conformemente alle previsioni del cd. rito Cartabia, lette le memorie depositate ed invitate le parti a valutare ipotesi conciliative, la causa veniva, stante il “carattere” della stessa, ritenuta immediatamente la causa matura per la decisione.
All'udienza del 26.11.2025 le difese delle parti procedevano alla diffusa discussione orale delle questioni ed il Giudice, in omaggio al dettato di cui all'art. 281 sexies comma III c.p.c operante in ragione del rito, all'esito della camera di consiglio, sulla
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2 discussione delle parti, riservava la decisione che, nel rispetto integrale dei termini della citata previsione normativa, viene resa con la presente sentenza.
Si impongono, in particolare in ragione delle difese spiegate dalla parte convenuta, plurime considerazioni preliminari.
Non sfugge affatto al Giudicante la richiesta, evidenziata in memoria e ribadita in maniera diffusa e con ampie argomentazioni anche in sede di discussione orale dalla difesa di parte convenuta, di riunione e/o sospensione del giudizio in ragione ELesistenza di altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli r.g. 7275/2024 sezione XI civile attesa la ritenuta certa connessione e pregiudizialità tra le domande.
L'eccezione, però, pur come detto diffusamente sostenuta, non è fondata.
Questo Giudicante ritiene richiamare al riguardo, manifestandone adesione ermeneutica, l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( il riferimento è a Cassazione civile, sez. un., 29/07/2021, n. 21763 ) che hanno enunciato il seguente principio di diritto: " salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi ELart. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù ELart. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi ELart. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto ELart. 336 c.p.c., comma 2. “.
Le stesse Sezioni Unite, attraverso un articolato ed autorevole percorso motivazionale, non solo ricollegano il principio di diritto espresso a valori sovrannazionali di cd.
“giusto processo”, ma, offrono, altresì, la stura anche all'eventuale sistema rimediale precisando che “se la sospensione deve essere inquadrata nell'ottica di garantire il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di "obbligatorietà necessaria", perché - in effetti - solo l'esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in
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3 cui l'esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l'arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato.
L'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, peraltro sviluppo di pregresso orientamento, impone di considerare, in estrema sostanza, che il giudice in tanto può disporre la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in quanto la decisione della causa dipende dall'esito di un altro giudizio vincolante e pregiudiziale in senso stretto, che ha effetto di giudicato sulla causa pregiudicata. Pertanto non opera la sospensione se sussistono mere ragioni di opportunità oppure in presenza di questioni pregiudiziali soltanto in senso logico.
Detta impostazione è stata, proprio davvero di recente, ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione ( il riferimento testuale è alla recente Cassazione civile sez. II,
22/04/2025, n.10442 ) richiamando, peraltro, propri pregressi orientamenti ed affermando che: “ "A norma ELart. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata...." -così, di recente, Cass. n. 5671/2023-, perché "La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto ELaltra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione ELart. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti
e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata...." - così Cass. n. 12999/2019”.
Nell'odierna vicenda ritiene il Tribunale che non sussiste alcuna ipotesi di sospensione necessaria, e che, eventualmente, si pongono ragioni di una mera pregiudizialità logica che non danno luogo, come detto alla luce ELermeneutica della Suprema
Corte, alla sospensione ma ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per
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4 l'esistenza di una parziale coincidenza di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere.
Del resto la detta ermeneutica appare tanto più valorizzata – giova rilevarlo – anche dalle recenti riforme del processo civile volte alla cristallizzazione tempestiva delle rispettive pretese al fine di addivenire, nel rispetto del Principio di ragionevole durata processuale, alla decisione come accaduto nell'odierna vicenda processuale.
La detta riflessione offre, altresì, la stura alla considerazione che non ricorrono nell'odierna vicenda anche in presupposti della riunione atteso che – come peraltro anche fermamente eccepito dalla difesa di parte attrice – l'odierno giudizio, retto dal cd. rito Cartabia, è stato da subito ( conformemente alle scelte del Legislatore nel disciplinare il citato “nuovo” rito) ritenuto maturo per la decisione e, dunque, i giudizi risultano certamente in diverso stato e ricordando al riguardo che l'esercizio (in positivo o negativo) del potere di disporre la riunione di cause non è mai censurabile in sede di legittimità, essendo i relativi provvedimenti di natura ordinatoria e fondati su valutazioni di mera opportunità (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 7 settembre 2016, n.
17708; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., 27 dicembre 2013, n. 28704; Cass. civ., Sez. 3,
25 gennaio 2008, n. 1697).
Analizzate, in maniera doverosamente diffusa, le questioni preliminari può passarsi al vaglio di merito della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice, in estrema sostanza, invoca la pretesa al pagamento della penale prevista dall'art. 16 del contratto di cessione gratuita con il quale è stato concesso in Co comodato alla l'impianto di distribuzione carburanti a marchio ESSO sito in Roma alla via Monti Tiburtini n.145.
Nell'analitico vaglio di merito vanno svolte plurime considerazioni.
È incontestata, oltre che oggetto di prova documentale, l'esistenza del citato negozio tra le parti così come della previsione all'art. 16 della citata clausola penale per ritardato rilascio.
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5 Del pari parte attrice ha prodotto la sentenza del Tribunale di Roma n.476/24 ( allegato n.7 parte attrice ) che ha dichiarato risolto citato contratto per decorso del termine finale ed, in ragione della ritenuta intervenuta disdetta, ha ordinato la restituzione ELimpianto.
EN la declaratoria di risoluzione del contratto ed il conseguente ordine di rilascio – come detto – è stata già oggetto di Sindacato Giurisdizionale ed, evidentemente, la contestazione circa la stessa statuizione non attiene a Questa Sede Giurisdizionale.
D'altro canto tale riflessione impone, altresì, di considerare “cristallizzata” la pretesa al rilascio peraltro – circostanza non contestata ed oggetto di prova documentale ( cfr. allegato alla produzione di parte attrice ) – avvenuta solo in data 31.01.2024.
Ora essendo provato, in forza del citato “titolo giurisdizionale” , l'an del diritto al rilascio in favore della parte attrice nonché l'avvenuto rilascio solo in data 31.01.2024, appare, ad avviso del Tribunale, evidente - finanche oltre il ragionevole dubbio -
l'operatività della previsione negoziale di cui all'art. 16 del citato negozio in relazione alla clausola penale volta a disciplinare pattiziamente proprio l'ipotesi di mancata riconsegna tempestiva ELimpianto.
Appare, dunque, evidente che il vero fulcro della non è tanto l'an del diritto Parte_2 alla penale che trova il proprio fondamento in due dati incontestati ( la sentenza del
Tribunale di Roma citata ed, il del pari, incontestato ritardato rilascio solo in data
31.01.2024) quanto più il quantum della stessa e, non a caso, la difesa di parte convenuta richiama, da ultimo, la figura ELeccessiva onerosità ex art 1384 c.c.
Ritiene il Tribunale che detta eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Proprio di recente la Suprema Corte ( il riferimento è alla diffuse riflessioni contenute in Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18463 ) , nell'interpretare il dettato di cui all'art. 1384 c..c., ha chiarito che ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini ELart. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza ELinadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento ELapplicazione poiché anche nella fase attuativa del
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6 rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi EListituto della riduzione equitativa.
Proprio detta riflessione offre la stura ad una rilevante considerazione di merito.
Nell'odierna vicenda, in verità, appare a più riprese palese l'interesse del concedente ad una tempestiva restituzione ELimpianto cui si ricollega eziologicamente la previsione pattizia di cui all'art. 16 della citata clausola penale.
In sostanza l'odierna parte attrice, sin da prima della scadenza, aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l'immediata disponibilità ELimmobile ancor più corroborato – come evidenziato dalla citata pronuncia 476/2024 del Tribunale di
Roma – dalla non contestazione circa la scadenza contrattuale ad opera della convenuta.
L'interesse del concedente serio, concreto, attuale ed effettivo alla riconsegna non solo è cristallizzato nell'aver adito - attraverso l'esercizio ELazione - la Sede
Giurisdizionale culminata con la citata pronuncia del Tribunale di Roma, ma anche nell'aver - preventivamente alla citata azione - tentato di riottenere la restituzione del bene stesso ( cfr. allegati n. 4 e 5 parte attrice).
Il citato interesse alla tempestiva restituzione si coglie, poi, non solo nella fase attuativa, ma anche nella fase genetica atteso che la complessità ELoperazione economica posta in essere dalle parti con i citati contratti, nel “disegnare” il complessivo assetto di interessi e rispettivo equilibrio economico delle prestazioni, gravita anche intorno proprio alla previsione della penale di cui all'art. 16 quale misura di “bilanciamento” e palesemente – senza particolare apprensione ermeneutica – realizzante un concreto e diretto interesse del concedente stesso che presenta una effettiva incidenza sulla situazione negoziale concreta relativa allo sfruttamento economico ELimpianto.
Peraltro – giova a fine di mera completezza rilevarlo – l'impostazione Qui richiamata e riferita ad un costante orientamento della Suprema Corte è stata fatta propria dalla
Stessa Corte di Appello di Napoli che ha affermato come la valutazione ELinteresse del creditore all'adempimento deve essere calibrata all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale,
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7 indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito ( in tal senso si veda tra le altre Corte appello Napoli sez. VII, 09/03/2023,
n.1043).
Per tali ragioni, atteso l'evidente interesse alla tempestiva restituzione fatto palese non solo dal regolamento negoziale nella suo palesarsi letterale, ma anche dalla ratio complessiva ELoperazione negoziale posta in essere dalle parti, nonché, da ultimo ma non per ultimo nel senso citato, dalla fase cd. attuativa volta ad ottenere la restituzione, il Tribunale ritiene non sussistere alcuna eccessiva onerosità.
Esclusa l'eccessiva onerosità della clausola occorre rilevare – come peraltro correttamente dedotto dalla difesa di parte attrice – che il quantum del calcolo della stessa non è oggetto di contestazione specifica ad opera della convenuta ed, in ogni caso, appare - come proposta da parte attrice - corretta nel metodo di calcolo e conforme alle previsione negoziali ritenute, nel senso supra chiarito, non eccessive e, finanche, calcolate al minimo e tenuto conto che la parte convenuta ha trattenuto l'impianto, come affermato dal Tribunale di Roma, dalla dichiarata cessazione del
20.08.2028 al 31.01.2024 - data di documentato e non contestato rilascio.
Per tali ragioni la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 75.207,33.
Al contrario ritiene il Tribunale non possa trovare accoglimento l'ulteriore pretesa, in relazione all'arco temporale di ritardato rilascio, agli interessi cd. moratori. La penale ritenuta congrua già realizza nel suo ammontare - come qualificato e riconosciuto congruo - la tutela sostanziale ELinteresse del creditore alla restituzione in cui si sostanzia - come detto - la funzione e la ratio della penale stessa.
L'applicazione di un'ulteriore somma rappresenta duplicazione evidente del medesimo interesse cd. “positivo” già tutelato dalla previsione negoziale e dall'odierno riconoscimento giurisdizionale della penale stessa.
Dalla data del rilascio del 31.01.2024 in cui la parte ha “cristallizzato” la pretesa con la penale nel senso citato sono, invece, dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 5
d.lgs. 231/2002.
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8 Da ultimo ma non per ultimo va, ad avviso di Questo Tribunale, svolta una considerazione circa tutte le deduzioni che la parte convenuta svolge in relazione ai presunti inadempimenti;
abuso di dipendenza;
pretesi e presunti danni.
EN ( cfr. allegato 26 della stessa parte convenuta ) le dette pretese sono oggetto di Altro Sindacato Giurisdizionale e non costituiscono ( circostanza fatta palese, giova rilevarlo, anche in maniera sovrabbondante, dal fatto che alcuna domanda riconvenzionale è spiegata ) oggetto ELIE . Qualora in Tale Sede Parte_2 saranno riconosciute le dette presunte somme, la parte azionerà eventualmente lo strumentario previsto dal Legislatore ma, allo stato, alcuna somma liquida può nell'odierna vicenda essere portate in compensazione – trattandosi - come detto - di presunte pretese economiche significativamente contestate ed cd. “litigiose” e tutt'altro che liquide.
Resta da vagliare il regime di governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo esclusivamente in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/214 come aggiornato nella formulazione vigente, in relazione allo “scaglione di valore di riferimento”, e computando le stesse al valore “medio” per le fasi cd. di studio ed introduttiva ed al valore cd. “minimo” per tutte le altre fasi in ragione ELeffettivo impegno difensivo in relazione alla specifica vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a. In accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta – compiutamente identificata in atti – al pagamento in favore di parte attrice – compiutamente identificata in atti – della somma di euro 75.207,33 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del 31.01.2024 all'effettivo soddisfo;
b. condanna la parte convenuta - compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese processuale in favore della parte attrice che si liquidano
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9 in € 786,00 per spese ed € 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 09/12/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7936/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PANEBIANCO MARIO, come da procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BALDAN EMANUELE, LO GRASSI ed
ON VE, come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice adiva Questo Tribunale al fine di sentire “condannare la (CF ) Controparte_1 P.IVA_1
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 a pagare in favore ELesponente la somma di euro 75.207,33, oltre gli interessi di cui all'art.5 del D.Lgs 231/2002 (saggio di interesse pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuali), decorrenti dal maturarsi del credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quella maggiore o minore somma che comunque risulterà di Giustizia;
con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite”.
Sosteneva – con argomentazioni variamente articolate – la fondatezza della propria pretesa al pagamento della citata somma quale penale, contrattualmente prevista e dovuta, per il ritardato rilascio ELimpianto di distribuzione carburanti a marchio
ESSO sito in Roma alla via Monti Tiburtini n.14 sancito in forza di sentenza del
Tribunale di Roma n.476/2024 che ha dichiarato risolto il citato contratto per decorso del termine finale ed ha ordinato l'immediata restituzione dello stesso.
Evidenziava non solo il grave danno patito per effetto del mancato rilascio da cui la certa operatività della citata penale, ma – come la stessa – anche nel quantum sia stata calcolata per “difetto” rispetto alle previsioni contrattuali.
Con ulteriori argomentazioni sosteneva l'assoluta fondatezza della pretesa rassegnando le conclusioni come in atti.
Resisteva alla domanda la parte convenuta che, con diffuse e variamente articolate difese, in via preliminare, richiamava la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti promosso dalla convenuta e pendente dinanzi al Tribunale di Napoli r.g. 7275/2024 insistendo per la riunione e/o la sospensione del presente giudizio, invocando la pregiudizialità – dipendenza tra le rispettive domande.
In ogni caso – anche nel merito- sosteneva l' infondatezza della domanda richiamando, da ultimo, in via meramente subordinata, anche la riduzione della clausola penale ritenuta manifestamente eccessiva. Concludeva come in atti.
Conformemente alle previsioni del cd. rito Cartabia, lette le memorie depositate ed invitate le parti a valutare ipotesi conciliative, la causa veniva, stante il “carattere” della stessa, ritenuta immediatamente la causa matura per la decisione.
All'udienza del 26.11.2025 le difese delle parti procedevano alla diffusa discussione orale delle questioni ed il Giudice, in omaggio al dettato di cui all'art. 281 sexies comma III c.p.c operante in ragione del rito, all'esito della camera di consiglio, sulla
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2 discussione delle parti, riservava la decisione che, nel rispetto integrale dei termini della citata previsione normativa, viene resa con la presente sentenza.
Si impongono, in particolare in ragione delle difese spiegate dalla parte convenuta, plurime considerazioni preliminari.
Non sfugge affatto al Giudicante la richiesta, evidenziata in memoria e ribadita in maniera diffusa e con ampie argomentazioni anche in sede di discussione orale dalla difesa di parte convenuta, di riunione e/o sospensione del giudizio in ragione ELesistenza di altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli r.g. 7275/2024 sezione XI civile attesa la ritenuta certa connessione e pregiudizialità tra le domande.
L'eccezione, però, pur come detto diffusamente sostenuta, non è fondata.
Questo Giudicante ritiene richiamare al riguardo, manifestandone adesione ermeneutica, l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( il riferimento è a Cassazione civile, sez. un., 29/07/2021, n. 21763 ) che hanno enunciato il seguente principio di diritto: " salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi ELart. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù ELart. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi ELart. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto ELart. 336 c.p.c., comma 2. “.
Le stesse Sezioni Unite, attraverso un articolato ed autorevole percorso motivazionale, non solo ricollegano il principio di diritto espresso a valori sovrannazionali di cd.
“giusto processo”, ma, offrono, altresì, la stura anche all'eventuale sistema rimediale precisando che “se la sospensione deve essere inquadrata nell'ottica di garantire il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di "obbligatorietà necessaria", perché - in effetti - solo l'esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in
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3 cui l'esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l'arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato.
L'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, peraltro sviluppo di pregresso orientamento, impone di considerare, in estrema sostanza, che il giudice in tanto può disporre la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in quanto la decisione della causa dipende dall'esito di un altro giudizio vincolante e pregiudiziale in senso stretto, che ha effetto di giudicato sulla causa pregiudicata. Pertanto non opera la sospensione se sussistono mere ragioni di opportunità oppure in presenza di questioni pregiudiziali soltanto in senso logico.
Detta impostazione è stata, proprio davvero di recente, ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione ( il riferimento testuale è alla recente Cassazione civile sez. II,
22/04/2025, n.10442 ) richiamando, peraltro, propri pregressi orientamenti ed affermando che: “ "A norma ELart. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata...." -così, di recente, Cass. n. 5671/2023-, perché "La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto ELaltra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione ELart. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti
e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata...." - così Cass. n. 12999/2019”.
Nell'odierna vicenda ritiene il Tribunale che non sussiste alcuna ipotesi di sospensione necessaria, e che, eventualmente, si pongono ragioni di una mera pregiudizialità logica che non danno luogo, come detto alla luce ELermeneutica della Suprema
Corte, alla sospensione ma ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per
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4 l'esistenza di una parziale coincidenza di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere.
Del resto la detta ermeneutica appare tanto più valorizzata – giova rilevarlo – anche dalle recenti riforme del processo civile volte alla cristallizzazione tempestiva delle rispettive pretese al fine di addivenire, nel rispetto del Principio di ragionevole durata processuale, alla decisione come accaduto nell'odierna vicenda processuale.
La detta riflessione offre, altresì, la stura alla considerazione che non ricorrono nell'odierna vicenda anche in presupposti della riunione atteso che – come peraltro anche fermamente eccepito dalla difesa di parte attrice – l'odierno giudizio, retto dal cd. rito Cartabia, è stato da subito ( conformemente alle scelte del Legislatore nel disciplinare il citato “nuovo” rito) ritenuto maturo per la decisione e, dunque, i giudizi risultano certamente in diverso stato e ricordando al riguardo che l'esercizio (in positivo o negativo) del potere di disporre la riunione di cause non è mai censurabile in sede di legittimità, essendo i relativi provvedimenti di natura ordinatoria e fondati su valutazioni di mera opportunità (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 7 settembre 2016, n.
17708; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., 27 dicembre 2013, n. 28704; Cass. civ., Sez. 3,
25 gennaio 2008, n. 1697).
Analizzate, in maniera doverosamente diffusa, le questioni preliminari può passarsi al vaglio di merito della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice, in estrema sostanza, invoca la pretesa al pagamento della penale prevista dall'art. 16 del contratto di cessione gratuita con il quale è stato concesso in Co comodato alla l'impianto di distribuzione carburanti a marchio ESSO sito in Roma alla via Monti Tiburtini n.145.
Nell'analitico vaglio di merito vanno svolte plurime considerazioni.
È incontestata, oltre che oggetto di prova documentale, l'esistenza del citato negozio tra le parti così come della previsione all'art. 16 della citata clausola penale per ritardato rilascio.
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5 Del pari parte attrice ha prodotto la sentenza del Tribunale di Roma n.476/24 ( allegato n.7 parte attrice ) che ha dichiarato risolto citato contratto per decorso del termine finale ed, in ragione della ritenuta intervenuta disdetta, ha ordinato la restituzione ELimpianto.
EN la declaratoria di risoluzione del contratto ed il conseguente ordine di rilascio – come detto – è stata già oggetto di Sindacato Giurisdizionale ed, evidentemente, la contestazione circa la stessa statuizione non attiene a Questa Sede Giurisdizionale.
D'altro canto tale riflessione impone, altresì, di considerare “cristallizzata” la pretesa al rilascio peraltro – circostanza non contestata ed oggetto di prova documentale ( cfr. allegato alla produzione di parte attrice ) – avvenuta solo in data 31.01.2024.
Ora essendo provato, in forza del citato “titolo giurisdizionale” , l'an del diritto al rilascio in favore della parte attrice nonché l'avvenuto rilascio solo in data 31.01.2024, appare, ad avviso del Tribunale, evidente - finanche oltre il ragionevole dubbio -
l'operatività della previsione negoziale di cui all'art. 16 del citato negozio in relazione alla clausola penale volta a disciplinare pattiziamente proprio l'ipotesi di mancata riconsegna tempestiva ELimpianto.
Appare, dunque, evidente che il vero fulcro della non è tanto l'an del diritto Parte_2 alla penale che trova il proprio fondamento in due dati incontestati ( la sentenza del
Tribunale di Roma citata ed, il del pari, incontestato ritardato rilascio solo in data
31.01.2024) quanto più il quantum della stessa e, non a caso, la difesa di parte convenuta richiama, da ultimo, la figura ELeccessiva onerosità ex art 1384 c.c.
Ritiene il Tribunale che detta eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Proprio di recente la Suprema Corte ( il riferimento è alla diffuse riflessioni contenute in Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18463 ) , nell'interpretare il dettato di cui all'art. 1384 c..c., ha chiarito che ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini ELart. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza ELinadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento ELapplicazione poiché anche nella fase attuativa del
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6 rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi EListituto della riduzione equitativa.
Proprio detta riflessione offre la stura ad una rilevante considerazione di merito.
Nell'odierna vicenda, in verità, appare a più riprese palese l'interesse del concedente ad una tempestiva restituzione ELimpianto cui si ricollega eziologicamente la previsione pattizia di cui all'art. 16 della citata clausola penale.
In sostanza l'odierna parte attrice, sin da prima della scadenza, aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l'immediata disponibilità ELimmobile ancor più corroborato – come evidenziato dalla citata pronuncia 476/2024 del Tribunale di
Roma – dalla non contestazione circa la scadenza contrattuale ad opera della convenuta.
L'interesse del concedente serio, concreto, attuale ed effettivo alla riconsegna non solo è cristallizzato nell'aver adito - attraverso l'esercizio ELazione - la Sede
Giurisdizionale culminata con la citata pronuncia del Tribunale di Roma, ma anche nell'aver - preventivamente alla citata azione - tentato di riottenere la restituzione del bene stesso ( cfr. allegati n. 4 e 5 parte attrice).
Il citato interesse alla tempestiva restituzione si coglie, poi, non solo nella fase attuativa, ma anche nella fase genetica atteso che la complessità ELoperazione economica posta in essere dalle parti con i citati contratti, nel “disegnare” il complessivo assetto di interessi e rispettivo equilibrio economico delle prestazioni, gravita anche intorno proprio alla previsione della penale di cui all'art. 16 quale misura di “bilanciamento” e palesemente – senza particolare apprensione ermeneutica – realizzante un concreto e diretto interesse del concedente stesso che presenta una effettiva incidenza sulla situazione negoziale concreta relativa allo sfruttamento economico ELimpianto.
Peraltro – giova a fine di mera completezza rilevarlo – l'impostazione Qui richiamata e riferita ad un costante orientamento della Suprema Corte è stata fatta propria dalla
Stessa Corte di Appello di Napoli che ha affermato come la valutazione ELinteresse del creditore all'adempimento deve essere calibrata all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale,
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7 indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito ( in tal senso si veda tra le altre Corte appello Napoli sez. VII, 09/03/2023,
n.1043).
Per tali ragioni, atteso l'evidente interesse alla tempestiva restituzione fatto palese non solo dal regolamento negoziale nella suo palesarsi letterale, ma anche dalla ratio complessiva ELoperazione negoziale posta in essere dalle parti, nonché, da ultimo ma non per ultimo nel senso citato, dalla fase cd. attuativa volta ad ottenere la restituzione, il Tribunale ritiene non sussistere alcuna eccessiva onerosità.
Esclusa l'eccessiva onerosità della clausola occorre rilevare – come peraltro correttamente dedotto dalla difesa di parte attrice – che il quantum del calcolo della stessa non è oggetto di contestazione specifica ad opera della convenuta ed, in ogni caso, appare - come proposta da parte attrice - corretta nel metodo di calcolo e conforme alle previsione negoziali ritenute, nel senso supra chiarito, non eccessive e, finanche, calcolate al minimo e tenuto conto che la parte convenuta ha trattenuto l'impianto, come affermato dal Tribunale di Roma, dalla dichiarata cessazione del
20.08.2028 al 31.01.2024 - data di documentato e non contestato rilascio.
Per tali ragioni la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 75.207,33.
Al contrario ritiene il Tribunale non possa trovare accoglimento l'ulteriore pretesa, in relazione all'arco temporale di ritardato rilascio, agli interessi cd. moratori. La penale ritenuta congrua già realizza nel suo ammontare - come qualificato e riconosciuto congruo - la tutela sostanziale ELinteresse del creditore alla restituzione in cui si sostanzia - come detto - la funzione e la ratio della penale stessa.
L'applicazione di un'ulteriore somma rappresenta duplicazione evidente del medesimo interesse cd. “positivo” già tutelato dalla previsione negoziale e dall'odierno riconoscimento giurisdizionale della penale stessa.
Dalla data del rilascio del 31.01.2024 in cui la parte ha “cristallizzato” la pretesa con la penale nel senso citato sono, invece, dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 5
d.lgs. 231/2002.
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8 Da ultimo ma non per ultimo va, ad avviso di Questo Tribunale, svolta una considerazione circa tutte le deduzioni che la parte convenuta svolge in relazione ai presunti inadempimenti;
abuso di dipendenza;
pretesi e presunti danni.
EN ( cfr. allegato 26 della stessa parte convenuta ) le dette pretese sono oggetto di Altro Sindacato Giurisdizionale e non costituiscono ( circostanza fatta palese, giova rilevarlo, anche in maniera sovrabbondante, dal fatto che alcuna domanda riconvenzionale è spiegata ) oggetto ELIE . Qualora in Tale Sede Parte_2 saranno riconosciute le dette presunte somme, la parte azionerà eventualmente lo strumentario previsto dal Legislatore ma, allo stato, alcuna somma liquida può nell'odierna vicenda essere portate in compensazione – trattandosi - come detto - di presunte pretese economiche significativamente contestate ed cd. “litigiose” e tutt'altro che liquide.
Resta da vagliare il regime di governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo esclusivamente in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/214 come aggiornato nella formulazione vigente, in relazione allo “scaglione di valore di riferimento”, e computando le stesse al valore “medio” per le fasi cd. di studio ed introduttiva ed al valore cd. “minimo” per tutte le altre fasi in ragione ELeffettivo impegno difensivo in relazione alla specifica vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a. In accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta – compiutamente identificata in atti – al pagamento in favore di parte attrice – compiutamente identificata in atti – della somma di euro 75.207,33 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del 31.01.2024 all'effettivo soddisfo;
b. condanna la parte convenuta - compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese processuale in favore della parte attrice che si liquidano
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9 in € 786,00 per spese ed € 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 09/12/2025
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