Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2024, proposto da
RE NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni e dall'avvocato Stefano Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento 2.7.2024 n. 39868 del Responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio della Città di Manduria e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manduria e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. SI AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Premesso che:
- il sig. RE NN ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 39868 del 2.7.2024, con cui il Comune di Manduria ha denegato l’istanza di permesso di costruire “ per la realizzazione di una unità abitativa in sopraelevazione al fabbricato esistente adibito a deposito, ubicato alla via Chioccia d’Oro, s.n.c., in catasto al foglio di mappa n. 50 particella 99 e 748, per il quale è stata rilasciata Concessione edilizia n. 327 del 26.11.2001 ”;
- il provvedimento impugnato è supportato dalla seguente motivazione “ l’intervento proposto prevede la realizzazione di un fabbricato da destinare ad abitazione in sopraelevazione ad un manufatto esistente destinato a deposito posto al piano seminterrato realizzato in virtù di concessione edilizia n. 327 del 26.11.2001. Il lotto di intervento è tipizzato dallo strumento urbanistico vigente nella zona omogenea “Archeologica con vincolo di edificabilità limitata” ed è assoggetto a vincoli di natura paesaggistica. Nello specifico, ricade nel vigente P.P.T.R. approvato con deliberazione della G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii., nelle componenti Culturali e Insediative, Beni Paesaggistici, “zone di interesse archeologico”. Dalla disamina degli elaborati allegati all’istanza de quo, si evince che l’intervento proposto, ossia la realizzazione dell’abitazione in sopraelevazione (anch’essa autorizzata unitamente al locale deposito esistente, con la predetta concessione edilizia ma mai realizzata) di fatto non risulta possibile realizzarlo a causa del vincolo paesaggistico imposto. Infatti l’art. 80 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R avente per oggetto: Prescrizioni per le zone di interesse Archeologico, al comma 2 lettera a2 così recita: “2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano: a1) SS ...; a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio; a3) SS … Dalla lettura della norma suindicata, appare evidente che l’intervento proposto si configura come indicato dal succitato art. 80 c. 2 lett. a2) delle predette N.T.A, come nuova costruzione e quindi non ammissibile ”;
Premesso, altresì, che il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato per “ Violazione e falsa applicazione artt. 20 e ss. e 142 e ss. d.lgs. n. 42/04. Falsa applicazione art. 80 NTA PPTR. Violazione del principio di proporzionalità e sviamento ”, con particolare riferimento al fatto che, a fronte di un quadro normativo ritenuto intrinsecamente incoerente e contraddittorio, “la lettura che il Comune di Manduria ha dato dell’art. 80 NTA PPTR” è “inutilmente rigida e contraria ai più istituzionali canoni dell’agire amministrativo poiché: - stricto iure esula dai suoi poteri e competenze, - è eccessiva e sproporzionata rispetto all’interesse protetto ed infine - è errata nel merito, una volta che l’Autorità statale competente si è già pronunciata sulla compatibilità di una nuova costruzione sull’area di proprietà del ricorrente con il citato n.o. 8715/01, ritenendola compatibile col contesto in cui andava a collocarsi (e gli scavi effettuati per la realizzazione del seminterrato hanno escluso che nell’area fossero presenti beni archeologici)”;
Rilevato che il Comune di Manduria e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale ha denegato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una abitazione in sopraelevazione ad altro fabbricato preesistente;
- il ricorrente aveva in passato ottenuto il p.d.c. n. 327/2001 per realizzare entrambe le opere;
- tuttavia, per vicende personali, ha realizzato il primo fabbricato, ma non la sopraelevazione;
- successivamente, è intervenuto il PPTR del 2015 che ha classificato il terreno su cui insiste il fabbricato tra le “ zone di interesse archeologico ”, con conseguente applicazione dell’art. 80 delle relative NTA (“ Prescrizioni per le zone di interesse archeologico ”), a mente del quale “… (SS) … 2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano: a1) SS ...; a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio; a3) SS … ”;
- la predetta norma, da riferire all’esercizio discrezionalità del pianificatore regionale nell’apprestare tutela agli interessi paesaggistici, è puntuale e di univoca lettura nel senso che nelle zone di interesse archeologico, come individuate dall’art. 75, punto 3, delle NTA del PPTR (caratterizzate “ dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici ”), non sono ammesse nuove costruzioni;
- il fatto che, prima della approvazione del PPTR del 2015, il progetto fosse stato complessivamente assentito, con il parere favorevole della Soprintendenza, non muta la sostanza delle cose, dal momento che si trattava di un atto di assenso adottato in ragione di una diversa disciplina di tutela;
- parimenti irrilevante è il fatto che l’adozione del provvedimento impugnato non sia stata preceduta dal parere del competente organo tutorio, dal momento che il diniego si fonda su un vincolo puntuale e diretto, che non implica alcuna attività valutativa, ma è pieno e assoluto nel senso della inedificabilità, sicché il coinvolgimento della competente Soprintendenza non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento;
Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
SI AN, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SI AN | AN CA |
IL SEGRETARIO