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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/09/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 941/2022 avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 c.p.c.” e vertente tra
(C.F/P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F/P.IVA: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F/P.IVA: ), (C.F/P.IVA: C.F._3 Parte_4
), col ministero/assistenza dell'avv. BENIGNI C.F._4
ACHILLE
- opponenti - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza dell'avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO
- opposta - nonché Controparte_2
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. TERRAZZANO GIOVANNI ANTONIO
- chiamata in causa - nonché
(C.F./P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero/assistenza dell'avv. PAPA LORENZO
- interventrice volontaria - Conclusioni All'udienza del 22/05/2025 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., , Parte_1 Pt_2
, e formulavano
[...] Parte_3 Parte_4 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220200000736139004 emessa dall' per la somma di € 412.005,88 Controparte_4 dovuti nei confronti di Controparte_1
a seguito di surroga nel credito originariamente in capo alla e derivante dal 1 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
finanziamento per l'importo di € 500.000,00 erogato nei confronti della CP_6
e garantito all'80% dal Fondo di Garanzia PMI.
[...]
Gli opponenti, nella qualità di fideiussori della lamentavano: CP_6
1) violazione delle norme relative alla stipula, gestione ed erogazione del finanziamento al debitore principale, così come di quelle inerenti le procedure di attivazione della garanzia diretta, con conseguente inefficacia della surrogazione operata dal nella posizione della eccepivano altresì la nullità CP_8 del contratto di mutuo per illiceità della causa e dell'oggetto e per contrarietà a norme imperative. In subordine, eccepivano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in danno dei fideiussori per violazione della disciplina di cui alla L. n. 662/96 e delle relative fonti regolamentari e normative subordinate, dunque per mancanza dei presupposti giuridici legittimanti l'esecuzione in danno dei garanti, nonché per l'assenza di un valido titolo esecutivo;
2) in via subordinata, la violazione ad opera della banca mutuante delle disposizioni regolamentari ed operative che disciplinano il sistema delle garanzie di cui alla legge n. 662/96 ed il funzionamento del fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2 comma 100 della predetta legge;
3) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valido ed efficace il finanziamento erogato in favore della e legittima la condotta della , eccepivano la decadenza del CP_6 creditore ex art. 1957 c.c., nonché, in via ulteriormente gradata, la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.; formulavano altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella. Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: […] - in via preliminare, ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo opposto e cioè dell'iscrizione a ruolo, con la relativa cartella di pagamento indicata in premessa, sussistendo gravi motivi;
- nel merito, previa declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di finanziamento stipulato dalla con la ed CP_6 assistito dalla garanzia pubblica del Mediocredito Centrale, ovvero previa accertamento della mancanza di un valido titolo esecutivo, dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo descritta in premessa e della conseguente cartella di pagamento n.01220200000736139004 notificata ai costituiti opponenti;
- in via subordinata, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia, delle fideiussioni prestate dagli opponenti, per tutte le ragioni indicate in narrativa e in ogni caso dichiarare i sigg. , , e , come in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 epigrafe indentificati, liberati da ogni obbligazione verso la società opposta in relazione all'oggetto del presente giudizio;
- accertare in ogni caso l'inesistenza dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del a procedere ad Parte_5 esecuzione forzata in danno degli opponenti per le ragioni ed i titoli indicati in
2 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
premessa. Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario. […].
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale, nel contestare in fatto e in diritto la
[...] domanda attorea, previa istanza di chiamata in causa della BCC di Flumeri Soc. Coop., chiedeva il rigetto di tutte le eccezioni dedotte in opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella opposta e disposta la chiamata in causa della , si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva rigettarsi Controparte_2
l'opposizione formulata nonché ogni richiesta avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti da in quanto, per via riflessa, anch'essa infondata in fatto Pt_6 ed in diritto. Con comparsa di intervento volontario si costituiva altresì in giudizio l' eccependo il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva a seguito del mutamento dell'Istruttore assegnata a sentenza con i termini di legge all'udienza indicata. II. Diritto Sull'opposizione Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base delle questioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
In tale prospettiva, infondata, per le ragioni di matrice assorbente che ci si appresta ad esporre, anche alla stregua delle difese articolate delle altre parti comunque costituitesi (id est: Parte_5 quale opposta;
nonché
[...] [...] quale chiamata in causa da Controparte_2
3 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
quest'ultima e , quale Controparte_9 interventrice volontaria), si ritiene l'opposizione, così come proposta. Quanto alle doglianze in punto di Illegittimità della iscrizione a ruolo in danno dei fideiussori della Nullità delle fideiussioni. Inesistenza-nullità- CP_6 inefficacia del titolo esecutivo verso i garanti. Violazione delle norme di cui alla legge n. 662/96. Inesistenza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata in danno dei garanti, del tutto prive di pregio risultano infatti le censure articolate dagli opponenti. Insuscettibili di accoglimento, in particolare, si ritengono le eccezioni circa l'inidoneità dell'iscrizione a ruolo, sottesa alla cartella di pagamento per cui è causa, a costituire idoneo titolo esecutivo nei confronti dei garanti, per essere la relativa obbligazione di diritto privato, e non di natura pubblicistica o tributaria, e quindi insuscettibile di riscossione mediante ruolo. Costituisce difatti principio condiviso in giurisprudenza l'opposta affermazione secondo cui In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023), in linea con il pregresso orientamento secondo cui In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020), ferma - quanto alle contestazioni in punto di estensibilità ai terzi di tale meccanismo - la precisazione che l'art. 8 bis comma 3 del D.L. 3/2015, convertito nella L. n. 33/2015, prevede il diritto al recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia, mediante iscrizione a ruolo, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Irrimediabilmente tardive, perché articolate per la prima volta solo in sede conclusionale (v. atto di citazione e successive memorie assolutamente mute sul punto), devono invece ritenersi le eccezioni in punto di violazione dei principi che regolano la surroga e la co-fideiussione (v. comparsa conclusionale in atti).
4 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Altrettanto prive di pregio devono considerarsi le doglianze concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di acquisire garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo, come previsto dal punto 4.4 dell'allegato al D.M. 23.9.2005. Largamente diffusa nella giurisprudenza di merito, cui si ritiene di uniformarsi perché maggiormente coerente con la dizione e la portata della norma, è difatti l'impostazione secondo cui il citato art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quali le fideiussioni in questione, comprovatamente rilasciate da persona fisica (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023; nonché Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124/2024 dell'11-07-2024; e da ultimo Tribunale di Mantova, Sentenza n.95/2025 del 19- 02-2025, ove si precisa altresì che l'esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo). Quanto invece alle doglianze in punto di Insussistenza della garanzia fideiussoria in relazione all'obbligazione principale. Violazione delle norme disciplinanti il fondo di garanzia per le PMI. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca mutuante (art. 1175 e 1375 c.c). Liberazione dei fideiussori ex art. 1955 c.c., ancora una volta non condivisibili appaiono le prospettazioni attoree. Non si vede, infatti, come aderire ad una lettura della normativa di settore quale quella prospettata in opposizione, secondo cui la dizione di cui al paragrafo C.1, rubricato ACCORDI TRANSATTIVI SU SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE, il quale dispone al comma 2 che A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi: … b) devono essere valutate positivamente dai soggetti richiedenti e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, anche dai soggetti finanziatori, sottenderebbe un autentico obbligo per i soggetti richiedenti (id est: le banche) di valutare positivamente le proposte pervenutegli, a pena - persino - di liberazione dei fideiussori proponenti ai sensi dell'art. 1955 c.c. A ben guardare, difatti, la disposizione in esame risulta prevedere, piuttosto, la citata valutazione positiva dei soggetti richiedenti quale autentica
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condizione di procedibilità delle proposte transattive predisposte dai soggetti legittimati (id est: beneficiari finali e/o garanti), i quali, in assenza di tale requisito,
- evidentemente non dovuto, essendo per converso destinato ad aggiungersi e non a costituire mero precipitato della sussistenza di tutti gli altri requisiti (ivi compreso quello di prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo) contestualmente richiesti (v. insieme delle disposizioni di cui al citato paragrafo C.1) – saranno destinati a vedere inevitabilmente decadere, per espressa disposizione normativa, i propri tentativi di transazione. A ciò deve aggiungersi il fatto che, ancora in difformità da quanto sostenuto dagli opponenti, facenti a tal fine riferimento alla data della delibera di liquidazione effettivamente avutasi il 12/06/2019 (v. delibera di approvazione di liquidazione della perdita di cui in atti), la richiesta di attivazione della garanzia da parte della BCC di FLUMERI era invero intervenuta anteriormente (id est: il 17/01/2019, come riportato nella citata delibera di approvazione) alla citata proposta di transazione (dichiaratamente comunicata con pec del 6/03/2019). Infine, sottolineando la carenza, sia allegazionale, che probatoria, della prospettazione degli opponenti, limitatisi a dedurre l'illiceità tout court della condotta in proposito tenuta dalla Banca (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi), non ci si può esimere dal rilevare come per condivisa giurisprudenza Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685). Altrettanto infondate risultano poi le censure concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, con la conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice e la liberazione dei garanti ex artt. 1956 e 1957 c.c.
Non conforme ai principi enunciati dalla più recente giurisprudenza appare difatti la prospettazione fatta propria dagli opponenti, secondo cui alla (asserita) conformità allo schema ABI della clausola di cui all'art. 6bis del contratto di mutuo in punto di garanzie personali (v. contratto di mutuo in atti), discenderebbe l'applicazione tout court del disposto dell'art. 1957 c.c., per l'effetto non più derogato, con la conseguente decadenza della creditrice per omesso rispetto, stante l'assenza di iniziative autenticamente giudiziarie anteriori al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Benevento in data 24.01.2019 (v. decreto ingiuntivo in atti), del termine semestrale ivi previsto, decorrente (altrettanto asseritamente) dalla scadenza dell'obbligazione principale
6 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
(21/02/2018, data di mancato pagamento della seconda rata del piano di ammortamento). A ben guardare e al di là di ogni altra questione, infatti, il citato art. 6bis reca altresì la clausola c.d. a prima richiesta (v. testualmente art. 6bis: Infine i costituiti , , e , in Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 conseguenza della presente fideiussione e dietro semplice invito della Banca, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio in contratto, si obbligano a versare solidalmente a prima richiesta, tutte le somme che saranno dovute dalla parte finanziata, di cui gli stessi si sono resi garanti, con espressa rinunzia a sollevare eccezioni). Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza, In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. Sez. 3, 27/02/2025, n. 5179, Rv. 674040 - 01), atteso che in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022). Da quanto precede, quindi, deriva l'infondatezza delle eccezioni sul punto avanzate per l'assorbente considerazione secondo cui, pur ammessa la dedotta nullità e la scadenza dell'obbligazione principale in data 21/02/2018 (data di mancato pagamento della seconda rata del piano di ammortamento), sono stati gli stessi opponenti a dedurre (v. atto di opposizione), e debitamente documentare (v. produzione di parte), le iniziative (anche stragiudiziali) intentate dalla creditrice, anche verso la debitrice principale (id est: , entro il CP_6 citato termine di sei mesi, coincidenti con: la messa in mora dell'8-9 marzo 2018 (v. missiva in atti); la messa in mora del 6 aprile 2018 (v. missiva in atti); a sua volta seguita dalla richiesta di fallimento del 3 luglio 2018, esitata nella successiva sentenza del Tribunale di Avellino (v. sentenza di fallimento n. 41 del 6
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novembre 2018 in atti); cui ha fatto seguito l'ulteriore diffida e contestuale attivazione della garanzia del 26 novembre 2018 (v. missiva prodotta dalla CP_2 opposta), proseguita, tra l'altro, con il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Benevento in data 24 gennaio 2019 (v. decreto ingiuntivo in atti). Del pari, prive di pregio – oltre che di compiute allegazioni e specifici riscontri (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi) – risultano infine le contestazioni circa la contrarietà all'art. 1956 c.c. della condotta tenuta dalla Banca opposta all'atto della stipula del mutuo per cui è causa in favore della le cui condizioni economiche, invero, erano già state oggetto di CP_6 valutazione positiva ai fini della correlata ammissione alla garanzia presso il Fondo (v. delibera di ammissione di cui in atti), e dovendo invece il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23422). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, per le ragioni di dirimente evidenza e consistente impatto operativo sin qui esposte, al rigetto dell'opposizione così come proposta, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'esistenza di orientamenti, anche di merito, non univoci sulla sostanziale totalità delle questioni oggetto di causa, ne consente la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 [...] nonchè di Controparte_1 con Controparte_2
l'intervento di , respinta, o Controparte_3 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, così come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 15/09/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 941/2022 avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 c.p.c.” e vertente tra
(C.F/P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F/P.IVA: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F/P.IVA: ), (C.F/P.IVA: C.F._3 Parte_4
), col ministero/assistenza dell'avv. BENIGNI C.F._4
ACHILLE
- opponenti - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza dell'avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO
- opposta - nonché Controparte_2
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. TERRAZZANO GIOVANNI ANTONIO
- chiamata in causa - nonché
(C.F./P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero/assistenza dell'avv. PAPA LORENZO
- interventrice volontaria - Conclusioni All'udienza del 22/05/2025 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., , Parte_1 Pt_2
, e formulavano
[...] Parte_3 Parte_4 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220200000736139004 emessa dall' per la somma di € 412.005,88 Controparte_4 dovuti nei confronti di Controparte_1
a seguito di surroga nel credito originariamente in capo alla e derivante dal 1 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
finanziamento per l'importo di € 500.000,00 erogato nei confronti della CP_6
e garantito all'80% dal Fondo di Garanzia PMI.
[...]
Gli opponenti, nella qualità di fideiussori della lamentavano: CP_6
1) violazione delle norme relative alla stipula, gestione ed erogazione del finanziamento al debitore principale, così come di quelle inerenti le procedure di attivazione della garanzia diretta, con conseguente inefficacia della surrogazione operata dal nella posizione della eccepivano altresì la nullità CP_8 del contratto di mutuo per illiceità della causa e dell'oggetto e per contrarietà a norme imperative. In subordine, eccepivano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in danno dei fideiussori per violazione della disciplina di cui alla L. n. 662/96 e delle relative fonti regolamentari e normative subordinate, dunque per mancanza dei presupposti giuridici legittimanti l'esecuzione in danno dei garanti, nonché per l'assenza di un valido titolo esecutivo;
2) in via subordinata, la violazione ad opera della banca mutuante delle disposizioni regolamentari ed operative che disciplinano il sistema delle garanzie di cui alla legge n. 662/96 ed il funzionamento del fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2 comma 100 della predetta legge;
3) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valido ed efficace il finanziamento erogato in favore della e legittima la condotta della , eccepivano la decadenza del CP_6 creditore ex art. 1957 c.c., nonché, in via ulteriormente gradata, la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.; formulavano altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella. Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: […] - in via preliminare, ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo opposto e cioè dell'iscrizione a ruolo, con la relativa cartella di pagamento indicata in premessa, sussistendo gravi motivi;
- nel merito, previa declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di finanziamento stipulato dalla con la ed CP_6 assistito dalla garanzia pubblica del Mediocredito Centrale, ovvero previa accertamento della mancanza di un valido titolo esecutivo, dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo descritta in premessa e della conseguente cartella di pagamento n.01220200000736139004 notificata ai costituiti opponenti;
- in via subordinata, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia, delle fideiussioni prestate dagli opponenti, per tutte le ragioni indicate in narrativa e in ogni caso dichiarare i sigg. , , e , come in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 epigrafe indentificati, liberati da ogni obbligazione verso la società opposta in relazione all'oggetto del presente giudizio;
- accertare in ogni caso l'inesistenza dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del a procedere ad Parte_5 esecuzione forzata in danno degli opponenti per le ragioni ed i titoli indicati in
2 Tribunale di Avellino n. 941/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
premessa. Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario. […].
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale, nel contestare in fatto e in diritto la
[...] domanda attorea, previa istanza di chiamata in causa della BCC di Flumeri Soc. Coop., chiedeva il rigetto di tutte le eccezioni dedotte in opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella opposta e disposta la chiamata in causa della , si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva rigettarsi Controparte_2
l'opposizione formulata nonché ogni richiesta avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti da in quanto, per via riflessa, anch'essa infondata in fatto Pt_6 ed in diritto. Con comparsa di intervento volontario si costituiva altresì in giudizio l' eccependo il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva a seguito del mutamento dell'Istruttore assegnata a sentenza con i termini di legge all'udienza indicata. II. Diritto Sull'opposizione Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base delle questioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
In tale prospettiva, infondata, per le ragioni di matrice assorbente che ci si appresta ad esporre, anche alla stregua delle difese articolate delle altre parti comunque costituitesi (id est: Parte_5 quale opposta;
nonché
[...] [...] quale chiamata in causa da Controparte_2
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quest'ultima e , quale Controparte_9 interventrice volontaria), si ritiene l'opposizione, così come proposta. Quanto alle doglianze in punto di Illegittimità della iscrizione a ruolo in danno dei fideiussori della Nullità delle fideiussioni. Inesistenza-nullità- CP_6 inefficacia del titolo esecutivo verso i garanti. Violazione delle norme di cui alla legge n. 662/96. Inesistenza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata in danno dei garanti, del tutto prive di pregio risultano infatti le censure articolate dagli opponenti. Insuscettibili di accoglimento, in particolare, si ritengono le eccezioni circa l'inidoneità dell'iscrizione a ruolo, sottesa alla cartella di pagamento per cui è causa, a costituire idoneo titolo esecutivo nei confronti dei garanti, per essere la relativa obbligazione di diritto privato, e non di natura pubblicistica o tributaria, e quindi insuscettibile di riscossione mediante ruolo. Costituisce difatti principio condiviso in giurisprudenza l'opposta affermazione secondo cui In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023), in linea con il pregresso orientamento secondo cui In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020), ferma - quanto alle contestazioni in punto di estensibilità ai terzi di tale meccanismo - la precisazione che l'art. 8 bis comma 3 del D.L. 3/2015, convertito nella L. n. 33/2015, prevede il diritto al recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia, mediante iscrizione a ruolo, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Irrimediabilmente tardive, perché articolate per la prima volta solo in sede conclusionale (v. atto di citazione e successive memorie assolutamente mute sul punto), devono invece ritenersi le eccezioni in punto di violazione dei principi che regolano la surroga e la co-fideiussione (v. comparsa conclusionale in atti).
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Altrettanto prive di pregio devono considerarsi le doglianze concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di acquisire garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo, come previsto dal punto 4.4 dell'allegato al D.M. 23.9.2005. Largamente diffusa nella giurisprudenza di merito, cui si ritiene di uniformarsi perché maggiormente coerente con la dizione e la portata della norma, è difatti l'impostazione secondo cui il citato art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quali le fideiussioni in questione, comprovatamente rilasciate da persona fisica (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023; nonché Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124/2024 dell'11-07-2024; e da ultimo Tribunale di Mantova, Sentenza n.95/2025 del 19- 02-2025, ove si precisa altresì che l'esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo). Quanto invece alle doglianze in punto di Insussistenza della garanzia fideiussoria in relazione all'obbligazione principale. Violazione delle norme disciplinanti il fondo di garanzia per le PMI. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca mutuante (art. 1175 e 1375 c.c). Liberazione dei fideiussori ex art. 1955 c.c., ancora una volta non condivisibili appaiono le prospettazioni attoree. Non si vede, infatti, come aderire ad una lettura della normativa di settore quale quella prospettata in opposizione, secondo cui la dizione di cui al paragrafo C.1, rubricato ACCORDI TRANSATTIVI SU SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE, il quale dispone al comma 2 che A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi: … b) devono essere valutate positivamente dai soggetti richiedenti e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, anche dai soggetti finanziatori, sottenderebbe un autentico obbligo per i soggetti richiedenti (id est: le banche) di valutare positivamente le proposte pervenutegli, a pena - persino - di liberazione dei fideiussori proponenti ai sensi dell'art. 1955 c.c. A ben guardare, difatti, la disposizione in esame risulta prevedere, piuttosto, la citata valutazione positiva dei soggetti richiedenti quale autentica
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condizione di procedibilità delle proposte transattive predisposte dai soggetti legittimati (id est: beneficiari finali e/o garanti), i quali, in assenza di tale requisito,
- evidentemente non dovuto, essendo per converso destinato ad aggiungersi e non a costituire mero precipitato della sussistenza di tutti gli altri requisiti (ivi compreso quello di prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo) contestualmente richiesti (v. insieme delle disposizioni di cui al citato paragrafo C.1) – saranno destinati a vedere inevitabilmente decadere, per espressa disposizione normativa, i propri tentativi di transazione. A ciò deve aggiungersi il fatto che, ancora in difformità da quanto sostenuto dagli opponenti, facenti a tal fine riferimento alla data della delibera di liquidazione effettivamente avutasi il 12/06/2019 (v. delibera di approvazione di liquidazione della perdita di cui in atti), la richiesta di attivazione della garanzia da parte della BCC di FLUMERI era invero intervenuta anteriormente (id est: il 17/01/2019, come riportato nella citata delibera di approvazione) alla citata proposta di transazione (dichiaratamente comunicata con pec del 6/03/2019). Infine, sottolineando la carenza, sia allegazionale, che probatoria, della prospettazione degli opponenti, limitatisi a dedurre l'illiceità tout court della condotta in proposito tenuta dalla Banca (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi), non ci si può esimere dal rilevare come per condivisa giurisprudenza Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685). Altrettanto infondate risultano poi le censure concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, con la conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice e la liberazione dei garanti ex artt. 1956 e 1957 c.c.
Non conforme ai principi enunciati dalla più recente giurisprudenza appare difatti la prospettazione fatta propria dagli opponenti, secondo cui alla (asserita) conformità allo schema ABI della clausola di cui all'art. 6bis del contratto di mutuo in punto di garanzie personali (v. contratto di mutuo in atti), discenderebbe l'applicazione tout court del disposto dell'art. 1957 c.c., per l'effetto non più derogato, con la conseguente decadenza della creditrice per omesso rispetto, stante l'assenza di iniziative autenticamente giudiziarie anteriori al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Benevento in data 24.01.2019 (v. decreto ingiuntivo in atti), del termine semestrale ivi previsto, decorrente (altrettanto asseritamente) dalla scadenza dell'obbligazione principale
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(21/02/2018, data di mancato pagamento della seconda rata del piano di ammortamento). A ben guardare e al di là di ogni altra questione, infatti, il citato art. 6bis reca altresì la clausola c.d. a prima richiesta (v. testualmente art. 6bis: Infine i costituiti , , e , in Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 conseguenza della presente fideiussione e dietro semplice invito della Banca, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio in contratto, si obbligano a versare solidalmente a prima richiesta, tutte le somme che saranno dovute dalla parte finanziata, di cui gli stessi si sono resi garanti, con espressa rinunzia a sollevare eccezioni). Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza, In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. Sez. 3, 27/02/2025, n. 5179, Rv. 674040 - 01), atteso che in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022). Da quanto precede, quindi, deriva l'infondatezza delle eccezioni sul punto avanzate per l'assorbente considerazione secondo cui, pur ammessa la dedotta nullità e la scadenza dell'obbligazione principale in data 21/02/2018 (data di mancato pagamento della seconda rata del piano di ammortamento), sono stati gli stessi opponenti a dedurre (v. atto di opposizione), e debitamente documentare (v. produzione di parte), le iniziative (anche stragiudiziali) intentate dalla creditrice, anche verso la debitrice principale (id est: , entro il CP_6 citato termine di sei mesi, coincidenti con: la messa in mora dell'8-9 marzo 2018 (v. missiva in atti); la messa in mora del 6 aprile 2018 (v. missiva in atti); a sua volta seguita dalla richiesta di fallimento del 3 luglio 2018, esitata nella successiva sentenza del Tribunale di Avellino (v. sentenza di fallimento n. 41 del 6
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novembre 2018 in atti); cui ha fatto seguito l'ulteriore diffida e contestuale attivazione della garanzia del 26 novembre 2018 (v. missiva prodotta dalla CP_2 opposta), proseguita, tra l'altro, con il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Benevento in data 24 gennaio 2019 (v. decreto ingiuntivo in atti). Del pari, prive di pregio – oltre che di compiute allegazioni e specifici riscontri (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi) – risultano infine le contestazioni circa la contrarietà all'art. 1956 c.c. della condotta tenuta dalla Banca opposta all'atto della stipula del mutuo per cui è causa in favore della le cui condizioni economiche, invero, erano già state oggetto di CP_6 valutazione positiva ai fini della correlata ammissione alla garanzia presso il Fondo (v. delibera di ammissione di cui in atti), e dovendo invece il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23422). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, per le ragioni di dirimente evidenza e consistente impatto operativo sin qui esposte, al rigetto dell'opposizione così come proposta, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'esistenza di orientamenti, anche di merito, non univoci sulla sostanziale totalità delle questioni oggetto di causa, ne consente la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 [...] nonchè di Controparte_1 con Controparte_2
l'intervento di , respinta, o Controparte_3 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, così come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 15/09/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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