Ordinanza collegiale 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/11/2025, n. 21337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21337 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13642 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al viale delle Milizie n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di Valutazione per la Classe di Concorso AB56 – Strumento Musicale Chitarra per la Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IM LI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto prot. n. 16379 del 19.8.2022 e del Decreto prot. n. 16438 del 22 agosto 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la Regione Calabria per Classe di concorso AB56 – STRUMENTO MUSICALE CHITARRA;
– nonché della stessa graduatoria di merito per Regione Calabria per la classe di concorso AB56 – STRUMENTO MUSICALE CHITARRA allegata ai Decreti di cui sopra di cui al Concorso Straordinario bandito ex Decreto n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
– nonché dell'elenco non graduato di estremi sconosciuti emesso in esito alle prove dello stesso Concorso Straordinario bandito ex Decreto n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021, nella parte in cui non rappresenta la graduatoria di merito della procedura concorsuale, ma un mero elenco alfabetico di candidati;
– nonché, ove necessario e ove successivamente lesivo della posizione di chi ricorre, dello stesso Bando Decreto n. 1081 del 6.5.2022 emesso ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall''articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
– nonché dell'elenco non graduato di estremi sconosciuti emesso in esito alle prove dello stesso Concorso Straordinario bandito ex Decreto n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021, nella parte in cui non rappresenta la graduatoria di merito della procedura concorsuale, ma un mero elenco alfabetico di candidati;
– nonché, ove necessario, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti, di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, ivi compreso, ove sia interpretato nel senso lesivo della posizione di chi ricorre, il Decreto n. 108 del 28 aprile 2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e disciplina altresì le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e la relativa prova conclusiva;
– nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti, di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale di cui allo stesso art.59, comma 9 bis, citato;
– di tutti i provvedimenti generali, di estremi sconosciuti che dovessero autorizzare e/o determinare la mancata emissione degli elenchi e/o graduatorie degli idonei al concorso in argomento ai fini della graduazione di merito;
e per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla chiusura del procedimento concorsuale ex art. 400 del Testo Unico sulla scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 1, comma 113, Legge 13 luglio 2025 n. 107 e al decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole, innanzitutto, del Decreto prot. n. 16379 del 19 agosto 2022 e del Decreto prot. n. 16438 del 22 agosto 2022, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha approvato la graduatoria generale definitiva di merito per la Regione Calabria per la classe di concorso AB56 – STRUMENTO MUSICALE CHITARRA, negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, nonché del bando di cui al Decreto n. 1081 del 6 maggio 2022 relativo al Concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II grado.
La ricorrente, più nello specifico, contesta che nel concorso de quo sarebbe stata omessa la graduazione di tutti i candidati che hanno superato le prove; ciò in quanto la graduatoria approvata e pubblicata dal Ministero avrebbe individuato solo i vincitori e non anche gli idonei.
2. Nel gravame la parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati a cagione dei seguenti vizi:
“ 1. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'articolo 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Violazione e falsa applicazione della L. 107/2015; dell’art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione”;
“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59, 9 bis come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Violazione e falsa applicazione della L. 107/2015; dell’art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione”.
“3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione”.
Secondo la ricorrente l’art.59, comma 9 bis, del d.l. n. 73/2021, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel prevedere che le graduatorie di merito debbano essere “ predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare ”, prescriverebbe la costituzione sia di una graduatoria con graduazione ed inserimento di tutti i candidati (inclusi gli idonei dunque) che abbiano superato le prove disciplinari, sia di una separata graduatoria, redatta nel “ limite dei posti messi a concorso” e recante i nominativi dei soli “ candidati vincitori collocati in posizione utile ” rispetto ai ridetti posti.
Deduce ancora che la mancata costituzione della graduatoria di merito, con l’inserimento anche degli idonei, la escluderebbe dalla possibilità di svolgere l’attività di formazione è prevista dall’art.59, comma 9 bis , del d.l. n. 73/2021, con conseguente violazione dei “principi dell’accesso al pubblico impiego in condizioni di parità”.
Sostiene inoltre che l’Amministrazione, omettendo la formazione e pubblicazione della graduatoria degli idonei, non avrebbe completato e concluso la procedura concorsuale per tutto il territorio nazionale, in violazione delle prescrizioni in punto di conclusione del procedimento di cui alla legge n. 241/1990.
Solleva infine questione di costituzionalità: ove l’art. 59, 9 bis , come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dovesse essere interpretato nel senso di prescrivere la formazione e pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, lo stesso contrasterebbe con l'art. 3 e l’art. 5 della Costituzione, disponendo, in tesi, in modo irragionevole, “una modalità di costituzione della graduatoria di merito del concorso contradditoria con i principi dell’accesso al pubblico servizio in condizioni di parità e illegittimamente costitu[end]o una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai candidati che pure hanno superato le prova di concorso e ottenuto un punteggio, ma non vengono graduati ed inseriti nella graduatoria di merito e vengono anche illegittimamente esclusi a priori dalla attività di formazione prevista dalla stessa disposizione, nonché anche dalla possibile attività di scorrimento della graduatoria, con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza ”. La norma, ove interpretata come innanzi, contrasterebbe anche con l’articolo 97 della Costituzione, derogando al principio del merito, e con gli articoli 11 e 117 della stessa Carta fondamentale in relazione alla clausola n. 4 (Principio di non discriminazione) dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che dispongono un generale divieto di discriminazione in ragione delle condizioni di impiego.
3. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
4.Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023, adempiuto l’incombente istruttorio disposto con precedente ordinanza n. 16428 del 7 dicembre 2022, con ordinanza n. 67 dell’11 gennaio 2023 l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
5.1. Il Collegio, infatti, non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in linea con l’indirizzo espresso da questo Tribunale in relazione a controversie di analogo contenuto (Tar Lazio Roma, sezione IV Bis, sentenza n. 9440 del 19 maggio 2025 e n. 18088 del 21 ottobre 2025).
Invero con riguardo al concorso per cui è lite, in punto di pubblicazione delle graduatorie, l’art. 59, comma 10, del d.l. n. 73 del 2021 prevede che la formazione della graduatoria avvenga “sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ”.
La disposizione sopra richiamata è chiara nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, essendo la graduatoria da formare e pubblicare solo riferita ai candidati collocatisi “ in posizione utile ” rispetto ai posti messi a concorso e, dunque, rientranti nella rosa dei candidati selezionati come migliori ed aventi diritto ad essere chiamati a ricoprire quei posti. Sicchè non può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti da violazione di legge, essendo gli stessi, piuttosto, del tutto coerenti con norma di cui all’articolo 59.
Né il precedente comma 9 bis , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, può, nel suo tenore letterale, in qualche modo fondare la tesi secondo la quale il legislatore avrebbe previsto la formazione sia di una graduatoria comprensiva di vincitori ed idonei, sia di una graduatoria dei soli vincitori.
Il riferimento, recato dall’articolo 59, comma 9 bis, del d.l. n. 73/2021, alla graduatoria di merito da formarsi in base ai titoli posseduti ed al punteggio conseguito in una prova disciplinare, va inteso come riguardante la graduatoria da formare nei limiti dei posti messi a concorso e, pertanto, recante i nominativi dei soli candidati vincitori collocatisi in posizione utile rispetto a tali posti.
D’altronde il successivo comma 10, come visto, nell’individuare le modalità semplificate di svolgimento del concorso, indica quale unica graduatoria decretante l’esito della procedura, quella, appunto, redatta “ nel limite dei posti messi a concorso ”.
Peraltro nel nostro ordinamento con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, antecedente al d.l. n. 73/2021, è stato modificato l’articolo 19 del d.lgs n. 33/2013, nel senso di imporre alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione delle sole “graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori” e, pertanto, non ab origine composte da questi ultimi.
Così chiarita la portata dell’articolo 59 citato, con riferimento alla prescrizione ivi recata relativa alla graduatoria da formare e pubblicare all’esito della procedura concorsuale per cui è lite, deve rilevarsi che, trattandosi di legge ordinaria, non possono trovare nemmeno favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme generali pari ordinate quale quelle che parte ricorrente assume siano state violate.
Né può dirsi non concluso il procedimento concorsuale per cui è lite, a cagione della mancata formazione e pubblicazione della graduatoria degli idonei.
La formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori nel numero corrispondente ai posti messi a concorso esaurisce la procedura selettiva, definendone l’esito, fatti salvi eventuali scorrimenti, comunque ammessi, a seguito di rinuncia, dalla disciplina speciale che regolamenta il concorso.
Quanto alla pretesa illegittimità della citata disposizione di legge, alla stregua del diritto unionale e costituzionale, va evidenziato che la procedura trova origine da una situazione di eccezione riconducibile alla peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE) che impongono ragioni di celerità e speditezza.
Come già concluso da questo Tribunale, “ La previsione legislativa risulta essere dunque ragionevole e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, atteso il carattere straordinario della procedura e le esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori (in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024 )” (Tar Lazio Roma, sezione IV Bis, n. 18088 del 21 ottobre 2025).
In effetti, la disciplina concorsuale di cui all’articolo 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, riconosce la possibilità di una “ integrazione della graduatoria ” a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo, prevedendo dunque la possibilità di scorrimento anche in assenza di pubblicazione, in prima battuta, di un elenco degli idonei.
Né risulta che alla ricorrente sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Va in proposito precisato che i partecipanti alla procedura, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono in ogni caso esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce.
6. Il ricorso, per le ragioni esposte, va dunque respinto.
7. Le spese di lite, considerata la natura della lite e tenuto conto della contenuta attività difensiva svolta dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | RI CO |
IL SEGRETARIO