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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3442 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati DAVIDE AMADEI e MARIA EUGENIA
CAFFARRA
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: procedimento ex art. 63, terzo comma, disp. att. c.c.
CONCLUSIONI: il ricorrente, solo costituito, come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Il Condominio di Carpi ha attivato il presente procedimento per ottenere Parte_1
l'autorizzazione a “sospendere/interrompere l'erogazione di tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato, e in ogni caso in particolare sospendere/interrompere l'erogazione del servizio di fornitura di acqua calda e fredda, nonché del gas per il riscaldamento, degli impianti comuni
1 all'appartamento di proprietà dei signori e ”, nonché “a porre Controparte_1 CP_2 in essere, avvalendosi di tecnici specializzati di sua fiducia, tutto quanto necessario per la sospensione/interruzione sopra richiesta, anche mediante l'accesso alla suddetta unità immobiliare di proprietà dei signori e , qualora dovesse rendersi necessario Controparte_1 CP_2 per motivi tecnico-idraulici, operando sugli erogatori posizionati all'interno dell'appartamento e/o locali in proprietà, al fine di conseguire il distacco delle utenze individuali di acqua calda e fredda
e gas per riscaldamento a servizio dell'unità immobiliare, come sopra identificata catastalmente”.
A sostegno delle pretese riportate, il ricorrente ha allegato, e documentato, che i due condomini convenuti, comproprietari di abitazione al terzo piano dello stabile e della relativa autorimessa, risultano morosi da oltre due anni nel pagamento delle spese condominiali, per il complessivo attuale ammontare di quasi euro 30.000,00, in larga parte per servizi di acqua e gas;
tale ingente insoluto ha messo in seria difficoltà il Condominio nei rapporti con i fornitori, che rischiano totale interruzione.
2. I convenuti, cui l'atto introduttivo e il provvedimento di fissazione della prima udienza sono stati ritualmente notificati presso la loro abitazione di cui trattasi (Carpi, via Dorando Pietri n. 31) sono rimasti contumaci.
3. Ai sensi dell'art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. è fondata la richiesta del Condominio ricorrente di sospensione dei condomini convenuti morosi, da ben oltre un semestre, dalla fruizione dei servizi morosi di acqua e gas suscettibili di godimento separato, tale essendo appunto il potere di autotutela esplicitamente concesso dalla norma citata.
4. Da respingere, invece, la richiesta del Condominio di essere autorizzato ad accedere all'abitazione dei convenuti per porre in essere le attività necessarie all'autorizzata sospensione, posto che, in difetto di collaborazione di e , il ricorrente dovrà attivare la procedura Controparte_1 CP_2 di cui agli articoli 612 e seguenti c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei convenuti ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge e spese vive di causa documentate, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, e dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi ai minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- autorizza il Condominio ricorrente a sospendere immediatamente l'erogazione di tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato ai condomini convenuti e Controparte_1 CP_3
[..
[...] [...]
, in particolare l'erogazione del servizio di fornitura di acqua calda e fredda, nonché del gas
[...] per il riscaldamento;
- condanna i convenuti a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa (spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo, spese di registrazione della sentenza).
Si comunichi.
Modena, 17/12/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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