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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1342/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6617/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0077953-2018 ATTO CT0074538
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2329/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la parte eccepisce preliminarmente la nullità della sentenza in quanto il difensore del contribuente era deceduto e insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.12.2018, viene impugnato l'avviso di accertamento catastale n. CT0074538/2018 per nuova determinazione di classamento e rendita catastale disposta dall'Agenzia del Territorio - Ufficio di Catania su dichiarazione DOCFA presentata, per l'immobile ubicato a Catania, dal Geometra Nominativo_1 incaricato dalla proprietaria Ricorrente_1.
Fatto: a seguito frazionamento di un immobile più grande, di 10,5 vani all'epoca distinto in catasto al Dati_Catastali_1 sub 6, venivano ricavati due distinti ed autonomi appartamenti, accatastati alla particella Dati_Cat._1 rispettivamente ai subb. 65 ( di 3.5 vani ) e sub 66 ( di 6.5 vani ) per i quali è stata ottenuta in data 28.9.2017 apposita Segnalazione Certificata di Agibilità. Ricorrente_1 dopo avere acquistato in data 22.11.2017, giusto rogito iscritto al rep. Numero_1 del notaio Nominativo_2, l'immobile di Indirizzo_1 di mq 145 ( sito a Catania ed identificato catastalmente al Dati_Catastali_1, sub 65 ex sub 6), nella qualità di dichiarante - proprietaria, tramite professionista incaricato, presentava in data 04.05.2018 denuncia di variazione catastale, in rettifica di quella proposta con la procedura informatizzata DOCFA (Documenti
Catasto Fabbricati) in data 24.04.2017 (n. CT0083147), proponendo per l'appartamento comprato la categoria A/2, classe 7 e una rendita di € 1.208,51.
Vista la dichiarazione DOCFA presentata nel 2018 e dopo aver provveduto a valutare specifici elementi
( documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFA presentata;
caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare e caratteristiche estrinseche;
sopralluogo effettuato in data 23/04/2018; congruenza delle consistenze dichiarate - altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.-; categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenza eventuali scostamenti ) l'Ufficio ha modificato i dati di classamento proposti e determinato la rendita catastale definitiva, attribuendo la categoria A/1, classe 2 ed una rendita di € 1.477,07, all'appartamento censito al Dati_Catastali_1 con subalterno 65.
Il nuovo classamento attribuito alla sopra unità immobiliare ( categoria A/1, classe 2 ) risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe ( stesso foglio alle particelle Dati_Cat._1 sub 2 e n. Dat._cat._1 sub. 66 ), simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Nel ricorso, la signora Ricorrente_1, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Nominativo_3, premette di avere ricevuto l'atto impugnato in data 15.05.2018 e di contestarlo con le censure che seguono.
Lamenta:
- la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73 poiché pur essendo previsto che gli accertamenti devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nel caso in esame detto provvedimento di delega non viene allegato ne vengono indicati gli estremi;
- la nullità dell'impugnato avviso di accertamento poiché In calce al provvedimento impugnato è indicato
“firma autografa del responsabile sostituita dall 'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549 del 1995” prevista solo per gli atti informatici, ipotesi che nel caso in esame non ricorre;
- la nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e/o per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000;
- l'assoluta illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento poiché tutti gli altri fabbricati viciniori, risultano censiti (denunzia di nuova costruzione nell'anno 2013) in categoria A/2 ed in particolare il fabbricato sottostante, classato in A/2 con una consistenza di 7 vani, è praticamente identico a quello della ricorrente. Inoltre l'edificio e quindi tutte le sue unità abitative sono assistite da rifiniture modeste, da un unico ascensore, da una sola scala, da locali adibiti ad autorimesse, da depositi ai piani cantinati e da terrazze a livello, che per le loro caratteristiche rientrano nella categoria A/2.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato e di confermare la proposta categoria A/2, classe 7 e rendita di € 1.208,51, con vittoria di spese, oltre alla trattazione della controversia in udienza pubblica.
In data 21.03.2019, l'Agenzia delle Entrate si costituzione in giudizio eccependo l'infondatezza delle censure di parte ricorrente.
Sulla sostenuta nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, allegato atto dispositivo prot. 56/2017 che contempla la delega di firma conferita dal Direttore dell'Ufficio, Dott. Nominativo_4, in favore dell'Ing. Nominativo_5.
Sul punto richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In riferimento al lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, rileva che l'accertamento redatto, a seguito dell'esame della documentazione DOCFA e del sopralluogo esterno effettuato in data 23/04/2018, esplicita le ragioni della rettifica operata dall'Ufficio. In particolare, alla pagina 3 dell'avviso di accertamento viene puntualizzato che: “Trattasi di divisione dal sub 6 con trasferimento di diritti. Considerate le note alle dotazioni tecnologiche, la superficie lorda della u.i.u., nell'intero il dichiarato tecnico e l'aspetto in pianta riscontrato a sopralluogo si conferma il classamento originario per tipologia e classe e si ricalcola la consistenza della planimetria. ”.
Inoltre, il riferimento specifico a due unità immobiliari presenti nello stesso mappale, comparabili a quelle in contestazione ed allibrate alla categoria A/1 di classe 2, risulta coerente e sufficiente a dimostrare la congruità del classamento operato.
Ad ogni modo, i dati di classamento e rendita catastale accertati e quelli proposti con DOCFA dal dichiarante, sono riportati nell'atto, così come previsto dalla legge, e gli stessi sono idonei a motivare sufficientemente l'atto stesso, come da giurisprudenza di merito e di legittimità.
Nel merito evidenzia quanto segue
L'unità immobiliare in contestazione proviene dalla divisione dell'ex subalterno 6, già censita al Catasto
Fabbricati in categoria A/1 di classe 2, situata in zona centrale, con caratteristiche architettoniche e di rifinitura di elevato livello e dotazioni superiori agli standard quali;
ampia metratura, terrazzo esclusivo di 43 mq, balconi su due lati e si compone di una zona giorno in ambiente unico, tre camere, due servizi igienici. La tipologia edilizia e le caratteristiche intrinseche dell'immobile sono congruenti con quelle descritte per la categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile). L'Ufficio si è limitato ad assegnare l'originaria categoria A/l di classe 2, che risulta coerente con quello assegnato alle unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, come le unità di riferimento riportate nell'avviso di accertamento notificato. La divisione dell'immobile non comporta la variazione della categoria ed il classamento operato dall'Ufficio, deriva da valutazioni fondate sui criteri di normalità e ordinarietà e trova giusto sostegno nella normativa e nella prassi catastale richiamate nell'accertamento (D.Lgs. n. 514/1948 - DPR n. 1142/49). Sul punto, richiama la sentenza n. 12025/2015 della Suprema Corte di Cassazione. L'unità immobiliare non è stata considerata “casa di lusso”. Allega visura storica per immobile e sentenza n. 8600 del 2000 della Corte di Cassazione concernente i criteri e la rilevanza della classificazione catastale degli immobili. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 25.09.2023, parte ricorrente deposita richiesta di interruzione del processo a seguito decesso in data 18.10.2022 dell'Avv. Nominativo_3, procuratore della Signora Ricorrente_1, nonché per la sospensione dall'esercizio professionale dell'avv. Nominativo_6.
All'udienza pubblica dell'11.10.2023, risulta presente per parte ricorrente l'Avv. Nominativo_7 che non insiste sulla richiesta di interruzione del procedimento.
La Corte trattiene in decisione il ricorso.
Affermava la Corte adita:
“Il gravame della presente controversia attiene a diversi profili di censure.
In riferimento alla sostenuta la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73, si rileva che detto articolo di legge sanziona con la nullità degli avvisi di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio che manchino della firma del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato e pone in capo all'ufficio impositore l'onere di provare che il sottoscrittore sia realmente e legittimamente munito di poteri di firma. Sul punto, La Corte di
Cassazione, con la decisione n. 22800 del 2015, si è chiaramente espresso nei seguenti termini: " ...occorre ribadire che, ove il contribuente contesti nel suo ricorso introduttivo il possesso da parte del delegato ( o del delegante) dei requisiti indicati nell'art.42, spetta all'amministrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell'atto. Ciò in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali ( e segnatamente della parte pubblica), sia sulla base del principio della "vicinanza della prova" in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente la Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente.”
Nel caso in esame, l'Ufficio ha versato in giudizio l'atto dispositivo prot. 56/2017 che contempla la delega di firma conferita dal Direttore dell'Ufficio, Dott. Nominativo_4, in favore dell'Ing. Nominativo_5. Pertanto l'opposto avviso di accertamento non può ritenersi viziato da nullità per difetto di legittimazione attiva del sottoscrittore dell'atto impugnato.
Sulla rilevata nullità dell'impugnato avviso di accertamento poiché In calce al provvedimento impugnato è indicato “firma autografa del responsabile sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549 del 1995” prevista solo per gli atti informatici, si osserva che le copie analogiche degli atti amministrativi informatici firmati digitalmente, possono essere sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. La firma autografa sostituita a mezzo stampa consiste nell'indicazione a stampa della fonte e del nominativo del soggetto responsabile, nonché dell'eventuale dicitura che specifica che il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall'amministrazione secondo le regole tecniche previste dal Codice.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ricorrendo la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore, senza lasciare alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona munita del potere di firma.
Di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12756 del 2019, ha avuto modo di puntualizzare che la sottoscrizione dell'atto impositivo prodotto mediante sistemi informativi automatizzati può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale. Pertanto, la doglianza di parte ricorrente deve essere disattesa.
Relativamente alla contesta nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, si osserva quanto segue.
Come puntualizzato dall'Ente impositore, l'accertamento è stato redatto, a seguito dell'esame della documentazione DOCFA e del sopralluogo esterno effettuato in data 23/04/2018. Infatti, alla pagina 3 dell'avviso di accertamento viene puntualizzato che: “Trattasi di divisione dal sub 6 con trasferimento di diritti e considerate le note alle dotazioni tecnologiche, la superficie lorda della u.i.u., nell'intero il dichiarato tecnico e l'aspetto in pianta riscontrato a sopralluogo si conferma il classamento originario per tipologia e classe e si ricalcola la consistenza della planimetria. ”.
Inoltre, viene fatto riferimento a due unità immobiliari presenti nello stesso mappale, comparabili a quelle in contestazione ed allibrate alla categoria A/1 di classe 2, che risulta coerente e sufficiente a dimostrare la congruità del classamento operato.
Pertanto nessun difetto di motivazione può essere pronunciata.
Nel merito parte ricorrente sostiene l'assoluta illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento poiché tutti gli altri fabbricati viciniori, risultano censiti nel 2013 in categoria A/2 ed in particolare il fabbricato sottostante, classato in A/2 con una consistenza di 7 vani, è praticamente identico a quello della ricorrente.
Dalla lettura dell'accertamento si rileva che l'unità immobiliare in contestazione proviene dalla divisione dell'ex subalterno 6, già censito al Catasto Fabbricati in categoria A/1 di classe 2, e il derivato appartamento acquisito successivamente dalla ricorrente senza interventi strutturali sostanziali che ne modificassero le caratteristiche architettoniche e di rifinitura non ha potuto subire variazioni nella categoria che non può che restare nell'originaria categoria di tipo signorile. Nulla in tal senso viene sostenuto e documentato da parte ricorrente che si limita a fare riferimento ad un solo immobile limitrofo.
Oltremodo, nello stesso edificio, diverse unità immobiliari restano classati in categoria A/1 di classe 2.
Per quanto prima motivato, la Corte rigetta il ricorso e conferma la rettifica operata dall'Ufficio.
Considerata la particolarità del caso esaminato, la Corte compensa tra le parti le spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 16 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Nullità della sentenza – Violazione dell'art. 40 del dlgs 546/92 – Rimessione alla Corte di Giustizia di
Primo grado ex art. 59 D.lgs546/92.
L'art. 40 del D.lgs 546/92 dispone espressamente che “Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:…… ) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'art. 12.” Al verificarsi di uno di tali eventi (morte , sospensione, radiazione o cancellazione dall'albo del difensore), l'interruzione del processo ha luogo in via automatica, operando tale causa ipso iure, anche se l'evento non fosse conosciuto o comunicato al giudicante. Nel caso in esame, il giudice del primo grado, pur essendo stato messo a conoscenza delle cause di interruzione (morte dell'Avv.
Nom._3 e cancellazione dall'Albo dell'avv. Nom._6) ha ritenuto di non dichiarare l'interruzione del giudizio, ma di decidere la causa nel merito, nonostante la ricorrente non avesse rilasciato alcuna procura ad un nuovo difensore.
L'udienza di trattazione e la pronuncia della medesima sentenza hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell'art. 301 c.p.c. e art. 40 del D.lgs 546/92 (morte del primo difensore e cancellazione dell'altro) e quindi, in palese violazione del contraddittorio, con la conseguenza che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità.
Orbene la presente causa, stante l'evidente nullità della sentenza impugnata, pronunciata in violazione del contraddittorio, dovrà pertanto essere rimessa alla Corte di Giustizia di primo grado giusto il disposto di cui all'art. 59 del D.546/92.
2) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73. e/
o del'art. 1 comma 87, della L. 549/1995
L'avviso di accertamento catastale impugnato risulta essere sottoscritto dal Funzionario
Nominativo_5, su delega del direttore Dott. Nominativo_4, senza che all'impugnato provvedimento venga però allegata tale delega e senza che ne siano stati indicati gli estremi onde poter verificare se il potere di sottoscrizione sia stato correttamente delegato. Non essendo stata prodotta alcuna delega unitamente all'impugnato avviso di accertamento, lo stesso è da ritenersi assolutamente nullo e privo di effetti giuridici ai sensi e per gli effetti del citato art. 42 del DPR n. 600/1973.
3) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di motivazione e/o per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000.
Invero, il provvedimento de quo non contiene alcuna concreta e specifica indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione dei nuovi valori attinenti alla rendita degli immobili;
né, tanto meno, è stata indicata alcuna ragione per la quale è stata disattesa integralmente la dichiarazione di variazione DOCFA presentata in data
24.4.2017. L'Agenzia ha “costruito” la pseudo motivazione del proprio atto attraverso il mero riporto dei dati catastali dell'appartamento, dei riferimenti normativi prestampati nell'avviso di accertamento (pag. 1) e delle azioni di analisi e verifica, anch'esse prestampate, in teoria esercitate nei confronti della Do.C.Fa. Peraltro, nell'avviso opposto non vi è traccia degli elementi utilizzati dall'Ufficio per la nuova determinazione della rendita né vi è valutazione delle caratteristiche oggettive estrinseche ed estrinseche dell'immobile né riferimento a beni similari.
L'Ufficio giustifica, altresì, l'operata rideterminazione sulla scorta di un sopralluogo, il cui verbale non risulta né trascritto né allegato, ritenendo, per questo, superata la prova a proprio carico.
4) Illegittimità e/o infondatezza, nel merito, dell'impugnato avviso di accertamento.
L'Agenzia del Territorio, con l'atto impugnato, ha proceduto alla rideterminazione della nuova rendita catastale ex art. 1 comma 335, Legge 311/2004 dell'unità immobiliare sita in Catania (CT), Indirizzo_1, Dati_Cat._1, sub 65, variandola in ad €. 1.477,07 a fronte di quella proposta dalla ricorrente di €. 1.208,51 (tenendo ferma la consistenza di 6.5 vani) innalzando la categoria catastale dell'alloggio dalla categoria A/2 proposta alla categoria A/1 e portandola dalla classe 7 proposta alla classe 2.
Innanzitutto si precisa che nello stesso stabile di cui trattasi, in Indirizzo_1, tutti gli altri appartamenti viciniori, risultano censiti (denunzia di nuova costruzione nell'anno 2013) in categoria A/2. In particolare il fabbricato sito al piano terzo, sottostante e praticamente identico a quello di proprietà del Ricorrente, è classato proprio in A/2 avendo anch'esso una consistenza di 7 vani.
L'unità abitativa in questione, non presenta quelle caratteristiche per poter giustificare il classamento in categoria A1 cl. 2, abitazione di tipo signorile.
In proposito, occorre ribadire che l'appartamento in questione, sub. 65, discende dal frazionamento di un appartamento molto più grande (ex sub 6); appare invero arduo, come labilmente affermato dall'Ufficio, sostenere che l'avvenuta riduzione della consistenza interna di un appartamento da 10,5 vani a 6,5 vani non costituisca, già di per sé, un fatto che ne abbia radicalmente mutato le caratteristiche e la sua stessa identità.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6617/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 13 e depositata il 26
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con il primo motivo, Controparte eccepisce che il Giudice del primo grado, pur essendo stato messo a conoscenza delle cause di interruzione (morte dell'Avv. Nom._3 e cancellazione dall'Albo dell'avv. Nom._6) _6 ha ritenuto di non dichiarare l'interruzione del giudizio, ma di decidere la causa nel merito. Secondo
Controparte, ciò determina la nullità della sentenza impugnata, pronunciata in violazione del contraddittorio,
e la necessità di rimetterla alla Corte di Giustizia di primo grado giusto il disposto di cui all'art. 59 del D.546/92.
Preliminarmente, va fatto rilevare a Codesta Corte che la l'Avv. Nominativo_7 non ha insistito per l'interruzione richiesta con l'istanza presentata in data 25/09/2023, rinunciando, di fatto, alla stessa istanza.
In ogni caso, si deduce che in base ai chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione sul disposto normativo di cui all'art. 40 richiamato, “se la parte ha conferito il mandato disgiunto a più difensori, e l'evento colpisce taluno di essi, poiché ciascuno assicura, con la sua opera, l'effettività del contraddittorio, non operano cause interruttive” (Cass. 25.6.1990, n. 6400; Cass. 18.3.2003, n. 3982).
La Contribuente avrebbe dovuto concordare con l'avvocato Nom._6 il rilascio di nuova procura per la nomina del nuovo difensore, cosa che non ha fatto se non in sede di appello;
non può, ora in questa sede, denunciare la presunta nullità della sentenza di primo grado al fine di poter usufruire di un ulteriore grado di giudizio che l'ha vista giustamente soccombente. Riconoscere la nullità della sentenza di primo grado - la quale si presenta, per come si dirà, debitamente motivata e conforme al diritto poiché prende in esame le posizioni di entrambe le parti in causa (ufficio e contribuente) – significherebbe avallare un comportamento processuale di Controparte illegittimo e dilatorio.
L'accertamento avversato contiene i crismi della regolare sottoscrizione, come da norma e come da giurisprudenza. Infatti, il delegante è dirigente di ruolo;
il delegato, Ing. Nominativo_5 responsabile dell'Ufficio Provinciale – Territorio di Questa DP dell'Agenzia delle Entrate, appartiene alla terza area funzionale, quindi alla carriera direttiva, anche in forza dell'Atto dispositivo prot. 56/2017, che contempla la delega di firma conferita dal Direttore dell'Ufficio, Dott. Nominativo_4, in favore dell'Ing. Nominativo_5. Non risulta veritiera secondo norma o rilievo della Consulta, l'asserzione o la pretesa di parte secondo cui l'atto di delega deve essere allegato all'accertamento.
Sull'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, si precisa che l'atto contiene tutti gli elementi e i riferimenti alla normativa di settore: In primo luogo, si evidenzia che l'accertamento, recando a pag. 1
(“RIFERIMENTI NORMATIVI”) la dicitura: “La determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative […]” e richiamando nello specifico il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142
(“approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”) e l'art. 11 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, offre i riferimenti normativi e tecnico-estimativi per una miglior comprensione di quanto accertato.
Inoltre, nello stesso atto si specificano gli elementi e le valutazioni da cui scaturiscono la modifica dei dati di classamento e la conseguente determinazione della rendita: “Le risultanze che hanno dato luogo all'esito del presente accertamento (classamento, consistenza e rendita) derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e dei seguenti elementi: - Analisi della documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFA presentata;
- Analisi caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Analisi contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare (caratteristiche estrinseche); - Sopralluogo effettuato in data : 23/04/2018; - Verifica congruenza delle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.); - Verifica della categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Verifica della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenza eventuali scostamenti”.
L'atto motivazionale, redatto a seguito dell'esame della documentazione DOCFA e del sopralluogo esterno effettuato in data 23/04/2018, esplicita le ragioni della rettifica operata dall'Ufficio. In particolare, alla pagina
3 dell'avviso di accertamento si rappresenta quanto segue: “Trattasi di divisione dal sub 6 con trasferimento di diritti. Considerate le note alle dotazioni tecnologiche, la superficie lorda della u.i.u., nell'intero il dichiarato tecnico e l'aspetto in pianta riscontrato a sopralluogo si conferma il classamento originario per tipologia e classe e si ricalcola la consistenza della planimetria.”
Nel merito, l'unità immobiliare in contestazione proviene dalla divisione dell'ex subalterno 6, unità immobiliare ad uso abitativo, già censita al Catasto Fabbricati in categoria A/1 di classe 2.
Si tratta di un immobile di pregio ubicato in zona centrale, che presenta caratteristiche architettoniche e di rifinitura di elevato livello e dotazioni superiori agli standard. L'unità immobiliare ha una consistenza pari a
6,5 vani, con una superficie lorda degli spazi interni pari a 136 mq e una superficie delle dipendenze esclusive
(terrazzo) pari a 43 mq;
l'alloggio presenta aperture e balconi su due lati e si compone di: una zona giorno in ambiente unico, tre camere, due servizi igienici;
i vani sono disimpegnati e gli ambienti di ampia metratura.
Per l'alloggio in questione, la ditta dichiarante, in occasione dell'operazione di divisione dell'unità immobiliare originaria, ha proposto con dichiarazione DOCFA la categoria A/2 di classe 7, classamento rettificato dall'Ufficio che ha nuovamente assegnato la categoria A/1 di classe 2.
Nel Catasto Fabbricati la tipologia edilizia che contraddistingue le “case di lusso” non è associata ad alcuna specifica categoria catastale: le caratteristiche che individuano tali abitazioni possono appartenere sia alla categoria catastale A/1, che ad altre categorie (A/2, A/7, ad esempio). Ѐ errato, quindi identificare le unità immobiliari censite in categoria A/1 con gli immobili di lusso, e definirne le qualità sulla base dei requisiti previsti dal D.M. 218/69. Detto principio è stato ben risolto dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 8600 del 23 giugno 2000, ove i Giudici hanno posto il giusto discrimine alle due locuzioni, confermando l'autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a norme o regolamenti che classificano i fabbricati per altre finalità. Pertanto, si evidenzia che il richiamo ai requisiti previsti dal suddetto decreto per definire l'immobile oggetto di contestazione risulta non pertinente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 27 Novembre 2025 parte appellante deposita memoria.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'art.40 D. Lgs.546/1992 prevede l'interruzione del processo quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifichino eventi che incidono sulla capacità del difensore, tra i quali – per quanto qui rileva – la morte e la sospensione dall'albo. La disciplina ha funzione di garanzia, in quanto mira a preservare: la effettività della difesa tecnica;
la pienezza del contraddittorio;
la regolarità della prosecuzione del giudizio solo all'esito della ricostituzione di una valida assistenza difensiva. Ne deriva che, in presenza dell'evento interruttivo, il processo non può proseguire utilmente sino a regolare prosecuzione/riassunzione nelle forme previste, con conseguente vizio degli atti eventualmente compiuti in violazione di tale regola.
Dagli atti e dalle deduzioni della parte appellante (cfr. documentazione depositata in primo grado e documentazione richiamata), risulta la seguente sequenza temporale: 25/02/2022: sospensione dall'albo dell'Avv. Nominativo_6 (cfr. documentazione versata in atti); 18/10/2022: decesso dell'Avv. Nominativo_3
, difensore costituito;
18/11/2022: cancellazione dall'albo dell'Avv. Nominativo_6 (cfr. documentazione versata in atti); 25/09/2023: comunicazione alla CGT di I grado degli eventi e richiesta di interruzione;
11/10/2023: udienza di trattazione e decisione della causa in primo grado;
26/10/2023: deposito della sentenza impugnata. Orbene, tali eventi (in particolare il decesso del difensore e la sospensione dall'albo dell'altro difensore, come allegati) risultano anteriori alla trattazione e alla decisione del giudizio di primo grado (udienza 11/10/2023; deposito 26/10/2023), con conseguente incidenza sulla regolarità della difesa tecnica.
L'Ufficio valorizza la circostanza secondo cui, all'udienza dell'11/10/2023, non vi sarebbe stata insistenza sulla richiesta di interruzione (cfr. verbale d'udienza richiamato nelle controdeduzioni). Tale rilievo non è dirimente. Invero, la regola dell'interruzione è posta a presidio di valori processuali primari (difesa tecnica e contraddittorio). Pertanto, la prosecuzione del giudizio non può fondarsi su una condotta processuale che non assicuri ex se il ripristino della piena regolarità della rappresentanza, né può ritenersi che la “non insistenza” sia, di per sé, idonea a neutralizzare gli effetti di eventi che incidono sulla capacità difensiva, soprattutto a fronte della formale segnalazione depositata il 25/09/2023.
L'Ufficio sostiene, inoltre, che la procura conferita a più difensori impedirebbe l'operatività dell'interruzione in caso di evento che colpisca uno soltanto dei difensori. L'argomento, anche a volerlo considerare in astratto, non può condurre al rigetto del motivo nel caso concreto, poiché occorre verificare se, al momento della trattazione e della decisione, residuasse effettivamente un difensore: capace di esercitare la professione e di svolgere attività processuale;
idoneo a garantire la continuità della difesa in modo non meramente formale.
Nel caso in esame, la parte appellante ha dedotto che anche l'altro difensore era stato colpito da eventi incidenti sulla capacità professionale (sospensione dal 25/02/2022 e successiva cancellazione dal
18/11/2022), sicché, alla data dell'udienza dell'11/10/2023, non risulta assicurata – secondo la ricostruzione prospettata dall'appellante e corroborata dalle delibere richiamate – una difesa tecnica validamente esercitabile.
Alla luce di quanto precede, la sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, poiché resa in un contesto processuale nel quale, per gli eventi indicati e nelle date accertate, risultava compromessa la regolare prosecuzione del giudizio nei termini richiesti dall'art.40 D. Lgs.546/1992. Trattandosi di vizio che incide sul regolare svolgimento del processo di prime cure, ricorrono i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.59 D. Lgs.546/1992, affinché il giudizio prosegua nel rispetto del contraddittorio, con rinnovazione delle attività necessarie.
La declaratoria di nullità e la rimessione determinano l'assorbimento delle ulteriori questioni di merito
(motivazione dell'avviso, sottoscrizione/delega, congruità del classamento e della rendita), che restano riservate al giudice di rinvio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 40 D.Lgs. 546/1992 e, per l'effetto, la causa va rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 6617/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della sig.ra Ricorrente_1, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6617/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0077953-2018 ATTO CT0074538
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2329/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la parte eccepisce preliminarmente la nullità della sentenza in quanto il difensore del contribuente era deceduto e insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.12.2018, viene impugnato l'avviso di accertamento catastale n. CT0074538/2018 per nuova determinazione di classamento e rendita catastale disposta dall'Agenzia del Territorio - Ufficio di Catania su dichiarazione DOCFA presentata, per l'immobile ubicato a Catania, dal Geometra Nominativo_1 incaricato dalla proprietaria Ricorrente_1.
Fatto: a seguito frazionamento di un immobile più grande, di 10,5 vani all'epoca distinto in catasto al Dati_Catastali_1 sub 6, venivano ricavati due distinti ed autonomi appartamenti, accatastati alla particella Dati_Cat._1 rispettivamente ai subb. 65 ( di 3.5 vani ) e sub 66 ( di 6.5 vani ) per i quali è stata ottenuta in data 28.9.2017 apposita Segnalazione Certificata di Agibilità. Ricorrente_1 dopo avere acquistato in data 22.11.2017, giusto rogito iscritto al rep. Numero_1 del notaio Nominativo_2, l'immobile di Indirizzo_1 di mq 145 ( sito a Catania ed identificato catastalmente al Dati_Catastali_1, sub 65 ex sub 6), nella qualità di dichiarante - proprietaria, tramite professionista incaricato, presentava in data 04.05.2018 denuncia di variazione catastale, in rettifica di quella proposta con la procedura informatizzata DOCFA (Documenti
Catasto Fabbricati) in data 24.04.2017 (n. CT0083147), proponendo per l'appartamento comprato la categoria A/2, classe 7 e una rendita di € 1.208,51.
Vista la dichiarazione DOCFA presentata nel 2018 e dopo aver provveduto a valutare specifici elementi
( documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFA presentata;
caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare e caratteristiche estrinseche;
sopralluogo effettuato in data 23/04/2018; congruenza delle consistenze dichiarate - altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.-; categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenza eventuali scostamenti ) l'Ufficio ha modificato i dati di classamento proposti e determinato la rendita catastale definitiva, attribuendo la categoria A/1, classe 2 ed una rendita di € 1.477,07, all'appartamento censito al Dati_Catastali_1 con subalterno 65.
Il nuovo classamento attribuito alla sopra unità immobiliare ( categoria A/1, classe 2 ) risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe ( stesso foglio alle particelle Dati_Cat._1 sub 2 e n. Dat._cat._1 sub. 66 ), simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Nel ricorso, la signora Ricorrente_1, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Nominativo_3, premette di avere ricevuto l'atto impugnato in data 15.05.2018 e di contestarlo con le censure che seguono.
Lamenta:
- la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73 poiché pur essendo previsto che gli accertamenti devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nel caso in esame detto provvedimento di delega non viene allegato ne vengono indicati gli estremi;
- la nullità dell'impugnato avviso di accertamento poiché In calce al provvedimento impugnato è indicato
“firma autografa del responsabile sostituita dall 'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549 del 1995” prevista solo per gli atti informatici, ipotesi che nel caso in esame non ricorre;
- la nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e/o per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000;
- l'assoluta illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento poiché tutti gli altri fabbricati viciniori, risultano censiti (denunzia di nuova costruzione nell'anno 2013) in categoria A/2 ed in particolare il fabbricato sottostante, classato in A/2 con una consistenza di 7 vani, è praticamente identico a quello della ricorrente. Inoltre l'edificio e quindi tutte le sue unità abitative sono assistite da rifiniture modeste, da un unico ascensore, da una sola scala, da locali adibiti ad autorimesse, da depositi ai piani cantinati e da terrazze a livello, che per le loro caratteristiche rientrano nella categoria A/2.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato e di confermare la proposta categoria A/2, classe 7 e rendita di € 1.208,51, con vittoria di spese, oltre alla trattazione della controversia in udienza pubblica.
In data 21.03.2019, l'Agenzia delle Entrate si costituzione in giudizio eccependo l'infondatezza delle censure di parte ricorrente.
Sulla sostenuta nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, allegato atto dispositivo prot. 56/2017 che contempla la delega di firma conferita dal Direttore dell'Ufficio, Dott. Nominativo_4, in favore dell'Ing. Nominativo_5.
Sul punto richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In riferimento al lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, rileva che l'accertamento redatto, a seguito dell'esame della documentazione DOCFA e del sopralluogo esterno effettuato in data 23/04/2018, esplicita le ragioni della rettifica operata dall'Ufficio. In particolare, alla pagina 3 dell'avviso di accertamento viene puntualizzato che: “Trattasi di divisione dal sub 6 con trasferimento di diritti. Considerate le note alle dotazioni tecnologiche, la superficie lorda della u.i.u., nell'intero il dichiarato tecnico e l'aspetto in pianta riscontrato a sopralluogo si conferma il classamento originario per tipologia e classe e si ricalcola la consistenza della planimetria. ”.
Inoltre, il riferimento specifico a due unità immobiliari presenti nello stesso mappale, comparabili a quelle in contestazione ed allibrate alla categoria A/1 di classe 2, risulta coerente e sufficiente a dimostrare la congruità del classamento operato.
Ad ogni modo, i dati di classamento e rendita catastale accertati e quelli proposti con DOCFA dal dichiarante, sono riportati nell'atto, così come previsto dalla legge, e gli stessi sono idonei a motivare sufficientemente l'atto stesso, come da giurisprudenza di merito e di legittimità.
Nel merito evidenzia quanto segue
L'unità immobiliare in contestazione proviene dalla divisione dell'ex subalterno 6, già censita al Catasto
Fabbricati in categoria A/1 di classe 2, situata in zona centrale, con caratteristiche architettoniche e di rifinitura di elevato livello e dotazioni superiori agli standard quali;
ampia metratura, terrazzo esclusivo di 43 mq, balconi su due lati e si compone di una zona giorno in ambiente unico, tre camere, due servizi igienici. La tipologia edilizia e le caratteristiche intrinseche dell'immobile sono congruenti con quelle descritte per la categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile). L'Ufficio si è limitato ad assegnare l'originaria categoria A/l di classe 2, che risulta coerente con quello assegnato alle unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, come le unità di riferimento riportate nell'avviso di accertamento notificato. La divisione dell'immobile non comporta la variazione della categoria ed il classamento operato dall'Ufficio, deriva da valutazioni fondate sui criteri di normalità e ordinarietà e trova giusto sostegno nella normativa e nella prassi catastale richiamate nell'accertamento (D.Lgs. n. 514/1948 - DPR n. 1142/49). Sul punto, richiama la sentenza n. 12025/2015 della Suprema Corte di Cassazione. L'unità immobiliare non è stata considerata “casa di lusso”. Allega visura storica per immobile e sentenza n. 8600 del 2000 della Corte di Cassazione concernente i criteri e la rilevanza della classificazione catastale degli immobili. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 25.09.2023, parte ricorrente deposita richiesta di interruzione del processo a seguito decesso in data 18.10.2022 dell'Avv. Nominativo_3, procuratore della Signora Ricorrente_1, nonché per la sospensione dall'esercizio professionale dell'avv. Nominativo_6.
All'udienza pubblica dell'11.10.2023, risulta presente per parte ricorrente l'Avv. Nominativo_7 che non insiste sulla richiesta di interruzione del procedimento.
La Corte trattiene in decisione il ricorso.
Affermava la Corte adita:
“Il gravame della presente controversia attiene a diversi profili di censure.
In riferimento alla sostenuta la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73, si rileva che detto articolo di legge sanziona con la nullità degli avvisi di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio che manchino della firma del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato e pone in capo all'ufficio impositore l'onere di provare che il sottoscrittore sia realmente e legittimamente munito di poteri di firma. Sul punto, La Corte di
Cassazione, con la decisione n. 22800 del 2015, si è chiaramente espresso nei seguenti termini: " ...occorre ribadire che, ove il contribuente contesti nel suo ricorso introduttivo il possesso da parte del delegato ( o del delegante) dei requisiti indicati nell'art.42, spetta all'amministrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell'atto. Ciò in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali ( e segnatamente della parte pubblica), sia sulla base del principio della "vicinanza della prova" in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente la Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente.”
Nel caso in esame, l'Ufficio ha versato in giudizio l'atto dispositivo prot. 56/2017 che contempla la delega di firma conferita dal Direttore dell'Ufficio, Dott. Nominativo_4, in favore dell'Ing. Nominativo_5. Pertanto l'opposto avviso di accertamento non può ritenersi viziato da nullità per difetto di legittimazione attiva del sottoscrittore dell'atto impugnato.
Sulla rilevata nullità dell'impugnato avviso di accertamento poiché In calce al provvedimento impugnato è indicato “firma autografa del responsabile sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549 del 1995” prevista solo per gli atti informatici, si osserva che le copie analogiche degli atti amministrativi informatici firmati digitalmente, possono essere sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. La firma autografa sostituita a mezzo stampa consiste nell'indicazione a stampa della fonte e del nominativo del soggetto responsabile, nonché dell'eventuale dicitura che specifica che il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall'amministrazione secondo le regole tecniche previste dal Codice.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ricorrendo la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore, senza lasciare alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona munita del potere di firma.
Di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12756 del 2019, ha avuto modo di puntualizzare che la sottoscrizione dell'atto impositivo prodotto mediante sistemi informativi automatizzati può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale. Pertanto, la doglianza di parte ricorrente deve essere disattesa.
Relativamente alla contesta nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, si osserva quanto segue.
Come puntualizzato dall'Ente impositore, l'accertamento è stato redatto, a seguito dell'esame della documentazione DOCFA e del sopralluogo esterno effettuato in data 23/04/2018. Infatti, alla pagina 3 dell'avviso di accertamento viene puntualizzato che: “Trattasi di divisione dal sub 6 con trasferimento di diritti e considerate le note alle dotazioni tecnologiche, la superficie lorda della u.i.u., nell'intero il dichiarato tecnico e l'aspetto in pianta riscontrato a sopralluogo si conferma il classamento originario per tipologia e classe e si ricalcola la consistenza della planimetria. ”.
Inoltre, viene fatto riferimento a due unità immobiliari presenti nello stesso mappale, comparabili a quelle in contestazione ed allibrate alla categoria A/1 di classe 2, che risulta coerente e sufficiente a dimostrare la congruità del classamento operato.
Pertanto nessun difetto di motivazione può essere pronunciata.
Nel merito parte ricorrente sostiene l'assoluta illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento poiché tutti gli altri fabbricati viciniori, risultano censiti nel 2013 in categoria A/2 ed in particolare il fabbricato sottostante, classato in A/2 con una consistenza di 7 vani, è praticamente identico a quello della ricorrente.
Dalla lettura dell'accertamento si rileva che l'unità immobiliare in contestazione proviene dalla divisione dell'ex subalterno 6, già censito al Catasto Fabbricati in categoria A/1 di classe 2, e il derivato appartamento acquisito successivamente dalla ricorrente senza interventi strutturali sostanziali che ne modificassero le caratteristiche architettoniche e di rifinitura non ha potuto subire variazioni nella categoria che non può che restare nell'originaria categoria di tipo signorile. Nulla in tal senso viene sostenuto e documentato da parte ricorrente che si limita a fare riferimento ad un solo immobile limitrofo.
Oltremodo, nello stesso edificio, diverse unità immobiliari restano classati in categoria A/1 di classe 2.
Per quanto prima motivato, la Corte rigetta il ricorso e conferma la rettifica operata dall'Ufficio.
Considerata la particolarità del caso esaminato, la Corte compensa tra le parti le spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 16 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Nullità della sentenza – Violazione dell'art. 40 del dlgs 546/92 – Rimessione alla Corte di Giustizia di
Primo grado ex art. 59 D.lgs546/92.
L'art. 40 del D.lgs 546/92 dispone espressamente che “Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:…… ) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'art. 12.” Al verificarsi di uno di tali eventi (morte , sospensione, radiazione o cancellazione dall'albo del difensore), l'interruzione del processo ha luogo in via automatica, operando tale causa ipso iure, anche se l'evento non fosse conosciuto o comunicato al giudicante. Nel caso in esame, il giudice del primo grado, pur essendo stato messo a conoscenza delle cause di interruzione (morte dell'Avv.
Nom._3 e cancellazione dall'Albo dell'avv. Nom._6) ha ritenuto di non dichiarare l'interruzione del giudizio, ma di decidere la causa nel merito, nonostante la ricorrente non avesse rilasciato alcuna procura ad un nuovo difensore.
L'udienza di trattazione e la pronuncia della medesima sentenza hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell'art. 301 c.p.c. e art. 40 del D.lgs 546/92 (morte del primo difensore e cancellazione dell'altro) e quindi, in palese violazione del contraddittorio, con la conseguenza che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità.
Orbene la presente causa, stante l'evidente nullità della sentenza impugnata, pronunciata in violazione del contraddittorio, dovrà pertanto essere rimessa alla Corte di Giustizia di primo grado giusto il disposto di cui all'art. 59 del D.546/92.
2) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73. e/
o del'art. 1 comma 87, della L. 549/1995
L'avviso di accertamento catastale impugnato risulta essere sottoscritto dal Funzionario
Nominativo_5, su delega del direttore Dott. Nominativo_4, senza che all'impugnato provvedimento venga però allegata tale delega e senza che ne siano stati indicati gli estremi onde poter verificare se il potere di sottoscrizione sia stato correttamente delegato. Non essendo stata prodotta alcuna delega unitamente all'impugnato avviso di accertamento, lo stesso è da ritenersi assolutamente nullo e privo di effetti giuridici ai sensi e per gli effetti del citato art. 42 del DPR n. 600/1973.
3) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di motivazione e/o per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000.
Invero, il provvedimento de quo non contiene alcuna concreta e specifica indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione dei nuovi valori attinenti alla rendita degli immobili;
né, tanto meno, è stata indicata alcuna ragione per la quale è stata disattesa integralmente la dichiarazione di variazione DOCFA presentata in data
24.4.2017. L'Agenzia ha “costruito” la pseudo motivazione del proprio atto attraverso il mero riporto dei dati catastali dell'appartamento, dei riferimenti normativi prestampati nell'avviso di accertamento (pag. 1) e delle azioni di analisi e verifica, anch'esse prestampate, in teoria esercitate nei confronti della Do.C.Fa. Peraltro, nell'avviso opposto non vi è traccia degli elementi utilizzati dall'Ufficio per la nuova determinazione della rendita né vi è valutazione delle caratteristiche oggettive estrinseche ed estrinseche dell'immobile né riferimento a beni similari.
L'Ufficio giustifica, altresì, l'operata rideterminazione sulla scorta di un sopralluogo, il cui verbale non risulta né trascritto né allegato, ritenendo, per questo, superata la prova a proprio carico.
4) Illegittimità e/o infondatezza, nel merito, dell'impugnato avviso di accertamento.
L'Agenzia del Territorio, con l'atto impugnato, ha proceduto alla rideterminazione della nuova rendita catastale ex art. 1 comma 335, Legge 311/2004 dell'unità immobiliare sita in Catania (CT), Indirizzo_1, Dati_Cat._1, sub 65, variandola in ad €. 1.477,07 a fronte di quella proposta dalla ricorrente di €. 1.208,51 (tenendo ferma la consistenza di 6.5 vani) innalzando la categoria catastale dell'alloggio dalla categoria A/2 proposta alla categoria A/1 e portandola dalla classe 7 proposta alla classe 2.
Innanzitutto si precisa che nello stesso stabile di cui trattasi, in Indirizzo_1, tutti gli altri appartamenti viciniori, risultano censiti (denunzia di nuova costruzione nell'anno 2013) in categoria A/2. In particolare il fabbricato sito al piano terzo, sottostante e praticamente identico a quello di proprietà del Ricorrente, è classato proprio in A/2 avendo anch'esso una consistenza di 7 vani.
L'unità abitativa in questione, non presenta quelle caratteristiche per poter giustificare il classamento in categoria A1 cl. 2, abitazione di tipo signorile.
In proposito, occorre ribadire che l'appartamento in questione, sub. 65, discende dal frazionamento di un appartamento molto più grande (ex sub 6); appare invero arduo, come labilmente affermato dall'Ufficio, sostenere che l'avvenuta riduzione della consistenza interna di un appartamento da 10,5 vani a 6,5 vani non costituisca, già di per sé, un fatto che ne abbia radicalmente mutato le caratteristiche e la sua stessa identità.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6617/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 13 e depositata il 26
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con il primo motivo, Controparte eccepisce che il Giudice del primo grado, pur essendo stato messo a conoscenza delle cause di interruzione (morte dell'Avv. Nom._3 e cancellazione dall'Albo dell'avv. Nom._6) _6 ha ritenuto di non dichiarare l'interruzione del giudizio, ma di decidere la causa nel merito. Secondo
Controparte, ciò determina la nullità della sentenza impugnata, pronunciata in violazione del contraddittorio,
e la necessità di rimetterla alla Corte di Giustizia di primo grado giusto il disposto di cui all'art. 59 del D.546/92.
Preliminarmente, va fatto rilevare a Codesta Corte che la l'Avv. Nominativo_7 non ha insistito per l'interruzione richiesta con l'istanza presentata in data 25/09/2023, rinunciando, di fatto, alla stessa istanza.
In ogni caso, si deduce che in base ai chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione sul disposto normativo di cui all'art. 40 richiamato, “se la parte ha conferito il mandato disgiunto a più difensori, e l'evento colpisce taluno di essi, poiché ciascuno assicura, con la sua opera, l'effettività del contraddittorio, non operano cause interruttive” (Cass. 25.6.1990, n. 6400; Cass. 18.3.2003, n. 3982).
La Contribuente avrebbe dovuto concordare con l'avvocato Nom._6 il rilascio di nuova procura per la nomina del nuovo difensore, cosa che non ha fatto se non in sede di appello;
non può, ora in questa sede, denunciare la presunta nullità della sentenza di primo grado al fine di poter usufruire di un ulteriore grado di giudizio che l'ha vista giustamente soccombente. Riconoscere la nullità della sentenza di primo grado - la quale si presenta, per come si dirà, debitamente motivata e conforme al diritto poiché prende in esame le posizioni di entrambe le parti in causa (ufficio e contribuente) – significherebbe avallare un comportamento processuale di Controparte illegittimo e dilatorio.
L'accertamento avversato contiene i crismi della regolare sottoscrizione, come da norma e come da giurisprudenza. Infatti, il delegante è dirigente di ruolo;
il delegato, Ing. Nominativo_5 responsabile dell'Ufficio Provinciale – Territorio di Questa DP dell'Agenzia delle Entrate, appartiene alla terza area funzionale, quindi alla carriera direttiva, anche in forza dell'Atto dispositivo prot. 56/2017, che contempla la delega di firma conferita dal Direttore dell'Ufficio, Dott. Nominativo_4, in favore dell'Ing. Nominativo_5. Non risulta veritiera secondo norma o rilievo della Consulta, l'asserzione o la pretesa di parte secondo cui l'atto di delega deve essere allegato all'accertamento.
Sull'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, si precisa che l'atto contiene tutti gli elementi e i riferimenti alla normativa di settore: In primo luogo, si evidenzia che l'accertamento, recando a pag. 1
(“RIFERIMENTI NORMATIVI”) la dicitura: “La determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative […]” e richiamando nello specifico il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142
(“approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”) e l'art. 11 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, offre i riferimenti normativi e tecnico-estimativi per una miglior comprensione di quanto accertato.
Inoltre, nello stesso atto si specificano gli elementi e le valutazioni da cui scaturiscono la modifica dei dati di classamento e la conseguente determinazione della rendita: “Le risultanze che hanno dato luogo all'esito del presente accertamento (classamento, consistenza e rendita) derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e dei seguenti elementi: - Analisi della documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFA presentata;
- Analisi caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Analisi contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare (caratteristiche estrinseche); - Sopralluogo effettuato in data : 23/04/2018; - Verifica congruenza delle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.); - Verifica della categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Verifica della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenza eventuali scostamenti”.
L'atto motivazionale, redatto a seguito dell'esame della documentazione DOCFA e del sopralluogo esterno effettuato in data 23/04/2018, esplicita le ragioni della rettifica operata dall'Ufficio. In particolare, alla pagina
3 dell'avviso di accertamento si rappresenta quanto segue: “Trattasi di divisione dal sub 6 con trasferimento di diritti. Considerate le note alle dotazioni tecnologiche, la superficie lorda della u.i.u., nell'intero il dichiarato tecnico e l'aspetto in pianta riscontrato a sopralluogo si conferma il classamento originario per tipologia e classe e si ricalcola la consistenza della planimetria.”
Nel merito, l'unità immobiliare in contestazione proviene dalla divisione dell'ex subalterno 6, unità immobiliare ad uso abitativo, già censita al Catasto Fabbricati in categoria A/1 di classe 2.
Si tratta di un immobile di pregio ubicato in zona centrale, che presenta caratteristiche architettoniche e di rifinitura di elevato livello e dotazioni superiori agli standard. L'unità immobiliare ha una consistenza pari a
6,5 vani, con una superficie lorda degli spazi interni pari a 136 mq e una superficie delle dipendenze esclusive
(terrazzo) pari a 43 mq;
l'alloggio presenta aperture e balconi su due lati e si compone di: una zona giorno in ambiente unico, tre camere, due servizi igienici;
i vani sono disimpegnati e gli ambienti di ampia metratura.
Per l'alloggio in questione, la ditta dichiarante, in occasione dell'operazione di divisione dell'unità immobiliare originaria, ha proposto con dichiarazione DOCFA la categoria A/2 di classe 7, classamento rettificato dall'Ufficio che ha nuovamente assegnato la categoria A/1 di classe 2.
Nel Catasto Fabbricati la tipologia edilizia che contraddistingue le “case di lusso” non è associata ad alcuna specifica categoria catastale: le caratteristiche che individuano tali abitazioni possono appartenere sia alla categoria catastale A/1, che ad altre categorie (A/2, A/7, ad esempio). Ѐ errato, quindi identificare le unità immobiliari censite in categoria A/1 con gli immobili di lusso, e definirne le qualità sulla base dei requisiti previsti dal D.M. 218/69. Detto principio è stato ben risolto dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 8600 del 23 giugno 2000, ove i Giudici hanno posto il giusto discrimine alle due locuzioni, confermando l'autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a norme o regolamenti che classificano i fabbricati per altre finalità. Pertanto, si evidenzia che il richiamo ai requisiti previsti dal suddetto decreto per definire l'immobile oggetto di contestazione risulta non pertinente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 27 Novembre 2025 parte appellante deposita memoria.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'art.40 D. Lgs.546/1992 prevede l'interruzione del processo quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifichino eventi che incidono sulla capacità del difensore, tra i quali – per quanto qui rileva – la morte e la sospensione dall'albo. La disciplina ha funzione di garanzia, in quanto mira a preservare: la effettività della difesa tecnica;
la pienezza del contraddittorio;
la regolarità della prosecuzione del giudizio solo all'esito della ricostituzione di una valida assistenza difensiva. Ne deriva che, in presenza dell'evento interruttivo, il processo non può proseguire utilmente sino a regolare prosecuzione/riassunzione nelle forme previste, con conseguente vizio degli atti eventualmente compiuti in violazione di tale regola.
Dagli atti e dalle deduzioni della parte appellante (cfr. documentazione depositata in primo grado e documentazione richiamata), risulta la seguente sequenza temporale: 25/02/2022: sospensione dall'albo dell'Avv. Nominativo_6 (cfr. documentazione versata in atti); 18/10/2022: decesso dell'Avv. Nominativo_3
, difensore costituito;
18/11/2022: cancellazione dall'albo dell'Avv. Nominativo_6 (cfr. documentazione versata in atti); 25/09/2023: comunicazione alla CGT di I grado degli eventi e richiesta di interruzione;
11/10/2023: udienza di trattazione e decisione della causa in primo grado;
26/10/2023: deposito della sentenza impugnata. Orbene, tali eventi (in particolare il decesso del difensore e la sospensione dall'albo dell'altro difensore, come allegati) risultano anteriori alla trattazione e alla decisione del giudizio di primo grado (udienza 11/10/2023; deposito 26/10/2023), con conseguente incidenza sulla regolarità della difesa tecnica.
L'Ufficio valorizza la circostanza secondo cui, all'udienza dell'11/10/2023, non vi sarebbe stata insistenza sulla richiesta di interruzione (cfr. verbale d'udienza richiamato nelle controdeduzioni). Tale rilievo non è dirimente. Invero, la regola dell'interruzione è posta a presidio di valori processuali primari (difesa tecnica e contraddittorio). Pertanto, la prosecuzione del giudizio non può fondarsi su una condotta processuale che non assicuri ex se il ripristino della piena regolarità della rappresentanza, né può ritenersi che la “non insistenza” sia, di per sé, idonea a neutralizzare gli effetti di eventi che incidono sulla capacità difensiva, soprattutto a fronte della formale segnalazione depositata il 25/09/2023.
L'Ufficio sostiene, inoltre, che la procura conferita a più difensori impedirebbe l'operatività dell'interruzione in caso di evento che colpisca uno soltanto dei difensori. L'argomento, anche a volerlo considerare in astratto, non può condurre al rigetto del motivo nel caso concreto, poiché occorre verificare se, al momento della trattazione e della decisione, residuasse effettivamente un difensore: capace di esercitare la professione e di svolgere attività processuale;
idoneo a garantire la continuità della difesa in modo non meramente formale.
Nel caso in esame, la parte appellante ha dedotto che anche l'altro difensore era stato colpito da eventi incidenti sulla capacità professionale (sospensione dal 25/02/2022 e successiva cancellazione dal
18/11/2022), sicché, alla data dell'udienza dell'11/10/2023, non risulta assicurata – secondo la ricostruzione prospettata dall'appellante e corroborata dalle delibere richiamate – una difesa tecnica validamente esercitabile.
Alla luce di quanto precede, la sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, poiché resa in un contesto processuale nel quale, per gli eventi indicati e nelle date accertate, risultava compromessa la regolare prosecuzione del giudizio nei termini richiesti dall'art.40 D. Lgs.546/1992. Trattandosi di vizio che incide sul regolare svolgimento del processo di prime cure, ricorrono i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.59 D. Lgs.546/1992, affinché il giudizio prosegua nel rispetto del contraddittorio, con rinnovazione delle attività necessarie.
La declaratoria di nullità e la rimessione determinano l'assorbimento delle ulteriori questioni di merito
(motivazione dell'avviso, sottoscrizione/delega, congruità del classamento e della rendita), che restano riservate al giudice di rinvio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 40 D.Lgs. 546/1992 e, per l'effetto, la causa va rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 6617/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della sig.ra Ricorrente_1, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)