Articolo 7 della Legge 19 luglio 2019, n. 69
Articolo 6Articolo 8
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9 agosto 2019
Art. 7. Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio 1. Dopo l' articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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