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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
CONTENZIOSO FALLIMENTARE
Il Tribunale di NT MA Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: azione ex artt. 72 ss. L.F.
TRA
- in persona del Curatore p.t., Avv. Parte_1
CA D'Angelo, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Golluccio, ed elettivamente domiciliato in Marzano Appio, Via Golluccio n. 5;
- Parte attrice
E
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante sig. , rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_2 calce all'atto di citazione dall'avv. Nicola Lipartiti ed elettivamente domiciliata in via
Bachelet n.2;
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
citava in giudizio la , chiedendo di:
[...] Controparte_3 accertare e dichiarare ex art. 72 L.F. lo scioglimento del contratto preliminare con essa
1 stipulato e, per l'effetto, la condanna della al Controparte_3 pagamento della somma di euro 53.581,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
14.11.2019 al soddisfo;
condannare al pagamento dell'importo di euro 33.127,45 per le prestazioni e le forniture oggetto della fattura 64/2013, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della pretesa parte istante deduceva che: 1) con contratto preliminare di compravendita del 19.12.2014, la aveva promesso Controparte_3 di vendere a che aveva promesso di acquistare: appartamento ad uso civile Parte_1 abitazione al primo piano di vani 3,5, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio
30, p.lla 5221 sub. 5; appartamento ad uso civile abitazione al primo piano di vani 6, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio 30, p.lla 5221 sub. 7; locale garage, al piano seminterrato, di mq 30 circa, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio
30, p.lla 5221, sub 12; locale garage, al piano seminterrato, di mq 30 circa, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio 30, p.lla 5221, sub 13; locale deposito, al piano seminterrato, di mq 13, in catasto fabbricati del Comune di Vasto foglio 30, p.lla 5221, sub 11; 2) il prezzo della futura vendita veniva pattuito per euro 205.000,00, oltre IVA, regolato come segue: 53.581,87 a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., a mezzo di due assegni circolari emessi il 18.12.2014 – non trasferibili - uno dell'importo di euro 37.000,00 e uno dell'importo di 16.581,87; 3) alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della promittente acquirente il contratto Parte_1 preliminare per cui è causa risultava ineseguito, pertanto la Curatela con missiva del
7-14/11/2024 comunicava lo scioglimento del contratto e chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi;
4) essendo esistito tra la e la un rapporto di fornitura di materiali e Parte_1 Controparte_3 manodopera, la Curatela istante chiedeva altresì la corresponsione dell'importo risultante dalla fattura n. 64/2013 e le bolle di consegna, ossia euro 33.127,45, a titolo di saldo residuo rispetto all'acconto già ricevuto di euro 24.500,00; 5) le richieste restitutorie rimanevano inevase.
Si costituiva in giudizio la , eccependo che: 1)la Controparte_3 mancata stipula del definitivo era dovuta all'inadempimento dell'attrice, la quale, non avendo reperito acquirenti per la successiva rivendita degli immobili, non provvedeva a stipulare il definitivo entro il termine previsto del 30.8.2015, tant'è che in data
15.12.2015, oltre il termine contrattuale previsto, su richiesta dell'attrice, la convenuta formalizzava la vendita in favore di di una unità immobiliare, con Controparte_4 annesso garage, oggetto del menzionato preliminare di vendita, così dando ad esso inizio di esecuzione;
2) il contratto doveva, quindi ritenersi risolto per inadempimento
2 dell'attrice; 2) la somma di euro 33.127,45, a titolo di residuo dovuto per la fattura n.
64/2013 avente ad oggetto prestazioni e forniture di materiali, non era stata corrisposta perché l'attrice aveva ricevuto già un importo di € 15.000,00 con assegno ricevuto contestualmente alla stipula del rogito con il ed in quanto i lavori non CP_4 erano stati mai stati completati.
Ciò posto, parte convenuta chiedeva di rigettare la domanda giacché infondata in fatto e diritto con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva assegnata in decisione con termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente controversia è stata istruita da altro Giudice titolare del ruolo ai quali la scrivente è subentrata all'udienza del 30.01.2023.
La azione esercitata dal curatore deve essere qualificata di accertamento dello scioglimento del contratto preliminare e di ripetizione delle somme versate al promittente venditore.
Come hanno statuito i giudici della Suprema Corte, la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto ai sensi dell'art. art. 72 l. fall., non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc", nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (cfr., Cassazione civile, n. 1740/2009,; Cass n. 14358/2000).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La disciplina che viene in rilievo è rappresentata dagli art. 72 l.f., ratione temporis applicabile che disciplinano gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ovvero dei contratti conclusi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento che risultino, al momento dell'apertura della procedura, non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente, da entrambe le parti.
Il legislatore ha dettato una regola generale individuabile nella sospensione del rapporto pendente con facoltà attribuita al curatore all'esito della dichiarazione di fallimento di subentrare o meno nel rapporto obbligatorio, ferma restando la sussistenza di una disciplina speciale per singole figure contrattuali.
3 Il subentro o meno viene deciso dal curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori (art. 72, co. 1, l. fall.) ed il terzo contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, co. 2, l. fall.).
Sono sottratti alla facoltà di scelta del curatore i contratti con effetti reali, ove la prestazione sia stata eseguita, quelli per i quali sia stata avviata prima del fallimento azione di risoluzione, regolarmente trascritta ove previsto, nonché i preliminari di immobili trascritti destinati ad uso abitativo principale dell'acquirente o imprenditoriale (art. 72, ultimo comma, l.f.).
In caso di scioglimento del contratto il terzo avrà diritto ad insinuarsi al passivo per l'eventuale credito, ma non al risarcimento del danno.
La suddetta disciplina è inderogabile, tanto è vero che sono inefficaci eventuali clausole inserite nei contratti che facciano dipendere la risoluzione contrattuale dal fallimento
(art. 72, co. 6, l. fall.).
Ricostruita la disciplina degli effetti del fallimento sui contratti pendenti, va specificatamente analizzata la figura contrattuale del contratto preliminare, che viene in rilevo nella fattispecie oggetto di disamina.
Al riguardo, l'art. 72, co. 3, l. fall., rinviando al primo comma della medesima disposizione, lo sottopone alla stessa disciplina della vendita, con la conseguente sospensione del contratto e la facoltà del curatore di subentrare o meno, e quindi di stipulare o meno il contratto definitivo, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
La anzidetta regola si applica a tutti i contratti preliminari, indipendentemente dall'oggetto, in quanto l'art. 72 non fa distinzioni, ad eccezione dei preliminari relativi a vendite non soggette al regime della sospensione, come quelle relative agli immobili da costruire ed a quelli destinati a prima casa o all'esercizio dell'impresa (artt. 72 bis e
72, co. 8, l. fall.).
In caso di scioglimento del preliminare di compravendita trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., il promissario acquirente è però tutelato, potendo insinuarsi al passivo con il privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c. (art. 72, co. 7, l. fall.).
Com'è noto la facoltà del curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 72 l. fall. non richiede un negozio formale né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore fallimentare (cfr. Cass del 16/06/2016. n. 12462, S.U. n. 239/1999).
4 Il curatore che intenda subentrare nel contratto preliminare ineseguito sarà pertanto tenuto ad addivenire alla stipula del contratto definitivo, oggetto del preliminare stesso.
Lo scioglimento impedirà la futura stipula del definitivo così facendo sorgere un credito per restituzioni e rimborsi che darà diritto al contraente in bonis di insinuarsi al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum, come debito concorsuale (così
Cass. 24/07/2009, n. 17405).
Quale esercizio di un diritto potestativo lo scioglimento si perfeziona con la mera comunicazione da parte del curatore al controinteressato, senza intervento alcuno del giudice (Cass. 10/04/2013, n. 8686).
Ciò posto e venendo al caso di specie, con contratto preliminare di vendita del
19.12.2014 trascritto il 24.12.2014 la società in qualità di promissaria Parte_1 acquirente, assumeva l'impegno di acquistare dalla Controparte_3
una serie di immobili per sé o per persona da nominare, versando a titolo
[...] di caparra la somma di 53.581,87 a fronte dell'importo complessivo di vendita convenuto tra le parti in 205.000,00 oltre Iva.
Dichiarato il fallimento della società istante con sentenza n.20/2019 del Tribunale di
NT MA C.V. (depositata in data 18 aprile 2019), la Curatela della Parte_1 provvedeva a comunicare al promittente venditore, con missiva del 7-14/11/2019, ai sensi dell'art. 72 L.F., la volontà di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, domandando la immediata restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
Come ampiamente argomentato in premessa, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può essere anche tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario né un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione.
Nel caso di specie, agli atti di causa figura la missiva del 7-14/11/2019 con la quale il curatore della ha formalmente esercitato la suddetta facoltà di sciogliersi dal Pt_1 contratto preliminare (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Ora, affinché possa ritenersi integrato l'effetto risolutivo previsto dall'art. 72 L.F., dunque, con conseguente insorgenza dell'obbligo restitutorio in capo alla società convenuta, è necessario accertare che il contratto preliminare non abbia avuto integrale esecuzione e che, al momento dell'esercizio del diritto di scioglimento da parte della curatela, il vincolo contrattuale fosse ancora efficace e pendente.
5 Sul punto, parte convenuta nelle proprie difese ha addebitato alla società Pt_1
l'inadempimento dell'obbligazione discendente dal contratto preliminare, consistente nella omessa stipula del definitivo nel termine previsto: secondo la prospettazione contenuta nelle difese il contratto doveva, quindi, ritenersi risolto per inadempimento dell'attrice, la quale, non avendo reperito acquirenti per la successiva rivendita degli immobili, non provvedeva a stipulare il definitivo entro il termine previsto del
30.8.2015.
Tale ricostruzione sarebbe corroborata dalla circostanza che il 15.12.2015, oltre il termine contrattuale previsto, su richiesta dell'attrice, era la stessa convenuta a formalizzare la vendita in favore di di una unità immobiliare, con Controparte_4 annesso garage, oggetto del menzionato preliminare di vendita, così dando ad esso inizio di esecuzione.
La stipula del contratto definitivo intervenuto tra le parti del presente giudizio e
[...]
(cfr. deposito del 14.6.2021) dimostrerebbe che il contratto preliminare era CP_4 stato oggetto di inziale esecuzione e doveva essere considerato risolto per inadempimento dell'attrice, la quale, in seguito, si rendeva irreperibile, interrompendo ogni rapporto con la società.
La ricostruzione della convenuta non può essere condivisa.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, innanzitutto, che il preliminare non è stato oggetto di integrale esecuzione, considerato il fatto che esso ha ad oggetto una serie di immobili che, invero, non sono stati oggetto del definitivo pure allegato agli atti che riguarda un solo immobile.
Dunque, sotto questo profilo, risulta integrato il presupposto dell'art. 72 l.f. che richiede, ai fini dell'esercizio legittimo della facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto che quest'ultimo sia ineseguito o anche non compiutamente eseguito.
Sotto altro versante, non può ritenersi che il preliminare per cui è causa sia stato risolto in alcun modo prima della dichiarazione di fallimento della con un atto Parte_1 opponibile alla curatela.
Deve condividersi sul punto la difesa della Curatela che ha evidenziato come il definitivo allegato non sia opponibile, in quanto non trascritto.
Innanzitutto perché non esiste alcun atto e/o diffida, anteriore all'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento, che manifesti tale volontà, non avendo la convenuta mai esercitato la facoltà di recedere dal contratto o comunicato di avvalersi di una clausola risolutiva espressa se pattuita o di agire in giudizio per ottenere la risoluzione per l'asserito inadempimento dedotto.
6 Né può essere valorizzato, come prova dell'inadempimento della fondante il Parte_1 diritto alla risoluzione, il contratti definitivo allegato agli atti che non solo riguarda un solo immobile ma soprattutto non è trascritto e, dunque, è inopponibile al . Parte_1
E' noto come la Suprema Corte abbia espresso il principio che ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare (cfr. Cassazione civile, 2018, n. 29459).
Nel caso di specie il convenuto, su cui gravava il relativo onere, avendo formulato la relativa difesa e/o eccezione, non ha provato la trascrizione dell'atto, con conseguente sua inopponibilità.
Infine, la giurisprudenza ha evidenziato che il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere - stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo - la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, neppure consente di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 9 gennaio 2005, n.6) prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta;
e, tale principio vale anche qualora il promittente venditore abbia già promosso, prima del fallimento, l'azione di risoluzione del preliminare di vendita (Cassazione civile, n.
6653 del 2013, Cass. civ. n. 6713/1982).
Alla luce delle considerazioni esposte, il contratto stipulato era ancora in essere al momento in cui il curatore fallimentare aveva esercitato il potere di sciogliersi dal medesimo;
ne deriva che il curatore fallimentare con la comunicazione del 6.11.2019 ha legittimamente esercitato il suo diritto di sciogliersi dal contratto preliminare oggetto di causa.
Ne consegue il diritto a vedersi restituire le somme corrisposte alla società convenuta a titolo di caparra confirmatoria, che non ne ha contestato il pagamento, emergente peraltro dallo stesso preliminare.
La scelta di sciogliersi dal predetto contratto non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc", nel
7 senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (cfr. Cass. Sentenza n. 17405 del 24/07/2009).
Ne segue l'obbligo della convenuta di restituire le somme percepite a titolo di caparra confirmatoria.
In conclusione, accolta la domanda di parte attrice, la convenuta dev'essere condannata a restituire al la somma di euro Parte_1
53.581,87, oltre interessi dal 14.11.2019 (data di ricevimento della richiesta di restituzione operata dal Curatore) al saldo, senza rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta ed in assenza di prova del maggior danno subito.
Passando ad esaminare la seconda domanda, la sull'assunto di avere Parte_1 intrattenuto con la un rapporto di fornitura di materiali e Controparte_3 manodopera, ha chiesto la corresponsione dell'importo risultante dalla fattura n.
64/2013 e dalle bolle di consegna, ossia euro 33.127,45, a titolo di saldo residuo rispetto all'acconto già ricevuto di euro 24.500,00.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale (cfr. sentenza Cassazione n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto
8 preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche
Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08).
Applicando tali principi, deve osservarsi che parte attrice ha dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, depositando le fatture e le bolle di consegna.
Si ritiene nel caso di specie che tale documentazione sia sufficiente dal punto di vista probatorio, se si tiene conto delle difese di controparte, la quale non ha contestato né
l'an né il quantum della prestazione resa, limitandosi a dedurre che il saldo non era stato corrisposto perché l'attrice aveva ricevuto già un importo di € 15.000,00 con assegno ricevuto contestualmente alla stipula del rogito con il e perché i lavori CP_4 non erano stati mai completati.
Le allegazioni risultano però generiche e sfornite di un riscontro probatorio.
Le contestazioni sollevate dal convenuto appaiono, infatti, non sufficientemente chiare e specifiche, non risultando chiaro neanche quali siano i lavori non completati e se e in che misura incidano sul credito azionato.
In ogni caso risultano comunque indimostrate, non risultando prodotta neanche una perizia di parte.
Alla stessa stregua non risulta dimostrato il pagamento della somma di 15.000,00 euro.
In conseguenza di ciò la , va condannata al Controparte_3 pagamento di € 33.127,45, in favore della Curatela della , Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed esclusa la rivalutazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 147/22 sono liquidate d'ufficio secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00 fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore della controversia vicino ai minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT MA Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 8699/2020 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta, ex art. 72 L.F., lo scioglimento del preliminare e, per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore del Controparte_3 [...]
[..
[...] della somma di euro 53.581,87, oltre interessi dal 14.11.2019 al Parte_3 soddisfo;
2. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 33.127,45 per le prestazioni e le forniture oggetto
[...] della fattura 64/2013, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 in liquidazione delle spese processuali che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale ex D.M. n. 147/22, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
S. MA C.V., 21.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
CONTENZIOSO FALLIMENTARE
Il Tribunale di NT MA Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: azione ex artt. 72 ss. L.F.
TRA
- in persona del Curatore p.t., Avv. Parte_1
CA D'Angelo, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Golluccio, ed elettivamente domiciliato in Marzano Appio, Via Golluccio n. 5;
- Parte attrice
E
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante sig. , rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_2 calce all'atto di citazione dall'avv. Nicola Lipartiti ed elettivamente domiciliata in via
Bachelet n.2;
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
citava in giudizio la , chiedendo di:
[...] Controparte_3 accertare e dichiarare ex art. 72 L.F. lo scioglimento del contratto preliminare con essa
1 stipulato e, per l'effetto, la condanna della al Controparte_3 pagamento della somma di euro 53.581,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
14.11.2019 al soddisfo;
condannare al pagamento dell'importo di euro 33.127,45 per le prestazioni e le forniture oggetto della fattura 64/2013, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della pretesa parte istante deduceva che: 1) con contratto preliminare di compravendita del 19.12.2014, la aveva promesso Controparte_3 di vendere a che aveva promesso di acquistare: appartamento ad uso civile Parte_1 abitazione al primo piano di vani 3,5, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio
30, p.lla 5221 sub. 5; appartamento ad uso civile abitazione al primo piano di vani 6, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio 30, p.lla 5221 sub. 7; locale garage, al piano seminterrato, di mq 30 circa, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio
30, p.lla 5221, sub 12; locale garage, al piano seminterrato, di mq 30 circa, in catasto fabbricati del Comune di Vasto, foglio 30, p.lla 5221, sub 13; locale deposito, al piano seminterrato, di mq 13, in catasto fabbricati del Comune di Vasto foglio 30, p.lla 5221, sub 11; 2) il prezzo della futura vendita veniva pattuito per euro 205.000,00, oltre IVA, regolato come segue: 53.581,87 a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., a mezzo di due assegni circolari emessi il 18.12.2014 – non trasferibili - uno dell'importo di euro 37.000,00 e uno dell'importo di 16.581,87; 3) alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della promittente acquirente il contratto Parte_1 preliminare per cui è causa risultava ineseguito, pertanto la Curatela con missiva del
7-14/11/2024 comunicava lo scioglimento del contratto e chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi;
4) essendo esistito tra la e la un rapporto di fornitura di materiali e Parte_1 Controparte_3 manodopera, la Curatela istante chiedeva altresì la corresponsione dell'importo risultante dalla fattura n. 64/2013 e le bolle di consegna, ossia euro 33.127,45, a titolo di saldo residuo rispetto all'acconto già ricevuto di euro 24.500,00; 5) le richieste restitutorie rimanevano inevase.
Si costituiva in giudizio la , eccependo che: 1)la Controparte_3 mancata stipula del definitivo era dovuta all'inadempimento dell'attrice, la quale, non avendo reperito acquirenti per la successiva rivendita degli immobili, non provvedeva a stipulare il definitivo entro il termine previsto del 30.8.2015, tant'è che in data
15.12.2015, oltre il termine contrattuale previsto, su richiesta dell'attrice, la convenuta formalizzava la vendita in favore di di una unità immobiliare, con Controparte_4 annesso garage, oggetto del menzionato preliminare di vendita, così dando ad esso inizio di esecuzione;
2) il contratto doveva, quindi ritenersi risolto per inadempimento
2 dell'attrice; 2) la somma di euro 33.127,45, a titolo di residuo dovuto per la fattura n.
64/2013 avente ad oggetto prestazioni e forniture di materiali, non era stata corrisposta perché l'attrice aveva ricevuto già un importo di € 15.000,00 con assegno ricevuto contestualmente alla stipula del rogito con il ed in quanto i lavori non CP_4 erano stati mai stati completati.
Ciò posto, parte convenuta chiedeva di rigettare la domanda giacché infondata in fatto e diritto con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva assegnata in decisione con termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente controversia è stata istruita da altro Giudice titolare del ruolo ai quali la scrivente è subentrata all'udienza del 30.01.2023.
La azione esercitata dal curatore deve essere qualificata di accertamento dello scioglimento del contratto preliminare e di ripetizione delle somme versate al promittente venditore.
Come hanno statuito i giudici della Suprema Corte, la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto ai sensi dell'art. art. 72 l. fall., non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc", nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (cfr., Cassazione civile, n. 1740/2009,; Cass n. 14358/2000).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La disciplina che viene in rilievo è rappresentata dagli art. 72 l.f., ratione temporis applicabile che disciplinano gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ovvero dei contratti conclusi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento che risultino, al momento dell'apertura della procedura, non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente, da entrambe le parti.
Il legislatore ha dettato una regola generale individuabile nella sospensione del rapporto pendente con facoltà attribuita al curatore all'esito della dichiarazione di fallimento di subentrare o meno nel rapporto obbligatorio, ferma restando la sussistenza di una disciplina speciale per singole figure contrattuali.
3 Il subentro o meno viene deciso dal curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori (art. 72, co. 1, l. fall.) ed il terzo contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, co. 2, l. fall.).
Sono sottratti alla facoltà di scelta del curatore i contratti con effetti reali, ove la prestazione sia stata eseguita, quelli per i quali sia stata avviata prima del fallimento azione di risoluzione, regolarmente trascritta ove previsto, nonché i preliminari di immobili trascritti destinati ad uso abitativo principale dell'acquirente o imprenditoriale (art. 72, ultimo comma, l.f.).
In caso di scioglimento del contratto il terzo avrà diritto ad insinuarsi al passivo per l'eventuale credito, ma non al risarcimento del danno.
La suddetta disciplina è inderogabile, tanto è vero che sono inefficaci eventuali clausole inserite nei contratti che facciano dipendere la risoluzione contrattuale dal fallimento
(art. 72, co. 6, l. fall.).
Ricostruita la disciplina degli effetti del fallimento sui contratti pendenti, va specificatamente analizzata la figura contrattuale del contratto preliminare, che viene in rilevo nella fattispecie oggetto di disamina.
Al riguardo, l'art. 72, co. 3, l. fall., rinviando al primo comma della medesima disposizione, lo sottopone alla stessa disciplina della vendita, con la conseguente sospensione del contratto e la facoltà del curatore di subentrare o meno, e quindi di stipulare o meno il contratto definitivo, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
La anzidetta regola si applica a tutti i contratti preliminari, indipendentemente dall'oggetto, in quanto l'art. 72 non fa distinzioni, ad eccezione dei preliminari relativi a vendite non soggette al regime della sospensione, come quelle relative agli immobili da costruire ed a quelli destinati a prima casa o all'esercizio dell'impresa (artt. 72 bis e
72, co. 8, l. fall.).
In caso di scioglimento del preliminare di compravendita trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., il promissario acquirente è però tutelato, potendo insinuarsi al passivo con il privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c. (art. 72, co. 7, l. fall.).
Com'è noto la facoltà del curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 72 l. fall. non richiede un negozio formale né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore fallimentare (cfr. Cass del 16/06/2016. n. 12462, S.U. n. 239/1999).
4 Il curatore che intenda subentrare nel contratto preliminare ineseguito sarà pertanto tenuto ad addivenire alla stipula del contratto definitivo, oggetto del preliminare stesso.
Lo scioglimento impedirà la futura stipula del definitivo così facendo sorgere un credito per restituzioni e rimborsi che darà diritto al contraente in bonis di insinuarsi al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum, come debito concorsuale (così
Cass. 24/07/2009, n. 17405).
Quale esercizio di un diritto potestativo lo scioglimento si perfeziona con la mera comunicazione da parte del curatore al controinteressato, senza intervento alcuno del giudice (Cass. 10/04/2013, n. 8686).
Ciò posto e venendo al caso di specie, con contratto preliminare di vendita del
19.12.2014 trascritto il 24.12.2014 la società in qualità di promissaria Parte_1 acquirente, assumeva l'impegno di acquistare dalla Controparte_3
una serie di immobili per sé o per persona da nominare, versando a titolo
[...] di caparra la somma di 53.581,87 a fronte dell'importo complessivo di vendita convenuto tra le parti in 205.000,00 oltre Iva.
Dichiarato il fallimento della società istante con sentenza n.20/2019 del Tribunale di
NT MA C.V. (depositata in data 18 aprile 2019), la Curatela della Parte_1 provvedeva a comunicare al promittente venditore, con missiva del 7-14/11/2019, ai sensi dell'art. 72 L.F., la volontà di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, domandando la immediata restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
Come ampiamente argomentato in premessa, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può essere anche tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario né un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione.
Nel caso di specie, agli atti di causa figura la missiva del 7-14/11/2019 con la quale il curatore della ha formalmente esercitato la suddetta facoltà di sciogliersi dal Pt_1 contratto preliminare (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Ora, affinché possa ritenersi integrato l'effetto risolutivo previsto dall'art. 72 L.F., dunque, con conseguente insorgenza dell'obbligo restitutorio in capo alla società convenuta, è necessario accertare che il contratto preliminare non abbia avuto integrale esecuzione e che, al momento dell'esercizio del diritto di scioglimento da parte della curatela, il vincolo contrattuale fosse ancora efficace e pendente.
5 Sul punto, parte convenuta nelle proprie difese ha addebitato alla società Pt_1
l'inadempimento dell'obbligazione discendente dal contratto preliminare, consistente nella omessa stipula del definitivo nel termine previsto: secondo la prospettazione contenuta nelle difese il contratto doveva, quindi, ritenersi risolto per inadempimento dell'attrice, la quale, non avendo reperito acquirenti per la successiva rivendita degli immobili, non provvedeva a stipulare il definitivo entro il termine previsto del
30.8.2015.
Tale ricostruzione sarebbe corroborata dalla circostanza che il 15.12.2015, oltre il termine contrattuale previsto, su richiesta dell'attrice, era la stessa convenuta a formalizzare la vendita in favore di di una unità immobiliare, con Controparte_4 annesso garage, oggetto del menzionato preliminare di vendita, così dando ad esso inizio di esecuzione.
La stipula del contratto definitivo intervenuto tra le parti del presente giudizio e
[...]
(cfr. deposito del 14.6.2021) dimostrerebbe che il contratto preliminare era CP_4 stato oggetto di inziale esecuzione e doveva essere considerato risolto per inadempimento dell'attrice, la quale, in seguito, si rendeva irreperibile, interrompendo ogni rapporto con la società.
La ricostruzione della convenuta non può essere condivisa.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, innanzitutto, che il preliminare non è stato oggetto di integrale esecuzione, considerato il fatto che esso ha ad oggetto una serie di immobili che, invero, non sono stati oggetto del definitivo pure allegato agli atti che riguarda un solo immobile.
Dunque, sotto questo profilo, risulta integrato il presupposto dell'art. 72 l.f. che richiede, ai fini dell'esercizio legittimo della facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto che quest'ultimo sia ineseguito o anche non compiutamente eseguito.
Sotto altro versante, non può ritenersi che il preliminare per cui è causa sia stato risolto in alcun modo prima della dichiarazione di fallimento della con un atto Parte_1 opponibile alla curatela.
Deve condividersi sul punto la difesa della Curatela che ha evidenziato come il definitivo allegato non sia opponibile, in quanto non trascritto.
Innanzitutto perché non esiste alcun atto e/o diffida, anteriore all'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento, che manifesti tale volontà, non avendo la convenuta mai esercitato la facoltà di recedere dal contratto o comunicato di avvalersi di una clausola risolutiva espressa se pattuita o di agire in giudizio per ottenere la risoluzione per l'asserito inadempimento dedotto.
6 Né può essere valorizzato, come prova dell'inadempimento della fondante il Parte_1 diritto alla risoluzione, il contratti definitivo allegato agli atti che non solo riguarda un solo immobile ma soprattutto non è trascritto e, dunque, è inopponibile al . Parte_1
E' noto come la Suprema Corte abbia espresso il principio che ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare (cfr. Cassazione civile, 2018, n. 29459).
Nel caso di specie il convenuto, su cui gravava il relativo onere, avendo formulato la relativa difesa e/o eccezione, non ha provato la trascrizione dell'atto, con conseguente sua inopponibilità.
Infine, la giurisprudenza ha evidenziato che il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere - stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo - la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, neppure consente di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 9 gennaio 2005, n.6) prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta;
e, tale principio vale anche qualora il promittente venditore abbia già promosso, prima del fallimento, l'azione di risoluzione del preliminare di vendita (Cassazione civile, n.
6653 del 2013, Cass. civ. n. 6713/1982).
Alla luce delle considerazioni esposte, il contratto stipulato era ancora in essere al momento in cui il curatore fallimentare aveva esercitato il potere di sciogliersi dal medesimo;
ne deriva che il curatore fallimentare con la comunicazione del 6.11.2019 ha legittimamente esercitato il suo diritto di sciogliersi dal contratto preliminare oggetto di causa.
Ne consegue il diritto a vedersi restituire le somme corrisposte alla società convenuta a titolo di caparra confirmatoria, che non ne ha contestato il pagamento, emergente peraltro dallo stesso preliminare.
La scelta di sciogliersi dal predetto contratto non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc", nel
7 senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (cfr. Cass. Sentenza n. 17405 del 24/07/2009).
Ne segue l'obbligo della convenuta di restituire le somme percepite a titolo di caparra confirmatoria.
In conclusione, accolta la domanda di parte attrice, la convenuta dev'essere condannata a restituire al la somma di euro Parte_1
53.581,87, oltre interessi dal 14.11.2019 (data di ricevimento della richiesta di restituzione operata dal Curatore) al saldo, senza rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta ed in assenza di prova del maggior danno subito.
Passando ad esaminare la seconda domanda, la sull'assunto di avere Parte_1 intrattenuto con la un rapporto di fornitura di materiali e Controparte_3 manodopera, ha chiesto la corresponsione dell'importo risultante dalla fattura n.
64/2013 e dalle bolle di consegna, ossia euro 33.127,45, a titolo di saldo residuo rispetto all'acconto già ricevuto di euro 24.500,00.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale (cfr. sentenza Cassazione n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto
8 preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche
Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08).
Applicando tali principi, deve osservarsi che parte attrice ha dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, depositando le fatture e le bolle di consegna.
Si ritiene nel caso di specie che tale documentazione sia sufficiente dal punto di vista probatorio, se si tiene conto delle difese di controparte, la quale non ha contestato né
l'an né il quantum della prestazione resa, limitandosi a dedurre che il saldo non era stato corrisposto perché l'attrice aveva ricevuto già un importo di € 15.000,00 con assegno ricevuto contestualmente alla stipula del rogito con il e perché i lavori CP_4 non erano stati mai completati.
Le allegazioni risultano però generiche e sfornite di un riscontro probatorio.
Le contestazioni sollevate dal convenuto appaiono, infatti, non sufficientemente chiare e specifiche, non risultando chiaro neanche quali siano i lavori non completati e se e in che misura incidano sul credito azionato.
In ogni caso risultano comunque indimostrate, non risultando prodotta neanche una perizia di parte.
Alla stessa stregua non risulta dimostrato il pagamento della somma di 15.000,00 euro.
In conseguenza di ciò la , va condannata al Controparte_3 pagamento di € 33.127,45, in favore della Curatela della , Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed esclusa la rivalutazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 147/22 sono liquidate d'ufficio secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00 fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore della controversia vicino ai minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT MA Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 8699/2020 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta, ex art. 72 L.F., lo scioglimento del preliminare e, per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore del Controparte_3 [...]
[..
[...] della somma di euro 53.581,87, oltre interessi dal 14.11.2019 al Parte_3 soddisfo;
2. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 33.127,45 per le prestazioni e le forniture oggetto
[...] della fattura 64/2013, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 in liquidazione delle spese processuali che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale ex D.M. n. 147/22, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
S. MA C.V., 21.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso
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