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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 759/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 759/2024 tra
PERRE Parte_1
RICORRENTE e Controparte_1
[...] RESISTENTE Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 09:41 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. TRIMBOLI PASQUALE, che esibisce documentazione Parte_2 attestante l'impedimento a comparire della ricorrente;
Per il MIM - Controparte_1
è presente il funzionario delegato dott. , giusta delega in
[...] Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1 TRIMBOLI PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...] Controparte_2 dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 08/10/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche, premesso di essere un Parte_2 collaboratore scolastico che nel corso dell'a.s. 2021/2022 ha stipulato reiterati contratti a tempo determinato riconducibili a supplenze temporanee con l'amministrazione scolastica di mentre nel corrente anno CP_1 scolastico ha un incarico a tempo determinato presso l'Istituto I.S. di Codogno (v. stato matricolare, doc. n.
1 ric.) ha domandato il riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio (di seguito “CIA”), non corrisposto per il periodo indicato nel ricorso.
In particolare, parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e, nelle conclusioni, ha domandato l'accertamento al diritto a tale indennità e la condanna del convenuto al suo versamento in ragione CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti. Con interessi e vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto del ricorso.
Al riguardo, la difesa della resistente ha sostenuto come tale emolumento non spetterebbe alla ricorrente in quanto il Compenso Individuale Accessorio, cosiddetto C.I.A., riconosciuto al personale A.T.A. è l'omologo della retribuzione professionale docenti (cosiddetto R.P.D.), assegnato secondo le stesse modalità e gli stessi criteri, la cui corresponsione spetterebbe al personale A.T.A. con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) ed ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non
1 ai supplenti che svolgono incarichi temporanei (le c.d. Supplenze brevi e saltuarie). La difesa del CP_1 ha altresì aggiunto che la differenza del trattamento economico tra personale assunto a tempo determinato e tempo indeterminato si giustifica nella diversa regolamentazione del rapporto giuridico con conseguenti diversi obblighi per le parti che giustificano eventuali diversità della retribuzione, sottolineando pertanto la diversa posizione, giuridica e retributiva, del docente assunto con contratti a termine rispetto al personale
ATA che svolge incarichi temporanei.
Istruita la causa attraverso i soli documenti prodotti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 15.3.2001 (v. doc. n. 5 fasc. res.), con riferimento alla retribuzione professionale docenti, prevede che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Il comma 2 dell'art. 7 del CCNL dispone che:
“ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio”. Il comma 3 della norma fissa le modalità di corresponsione della retribuzione professionale docenti, precisando che: “è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da ultimo, l'art. 82 del C.C.N.L. del 29.11. 2007 (“Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA”) così prevede: “(comma 1). Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
(comma 2). Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
(comma 5). Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito: “si deve, pertanto, ritenere, […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico
2 previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” e la cui massima, condivisibile, viene riportata per esteso: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (v. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord., 27-07-2018, n. 20015; v. Cass. civ. sez. L., ord. n. 6293 del 2020; v. Cass. n. 629/2020).
È documentale che parte ricorrente abbia prestato servizio come dipendente ATA per tutti i periodi indicati in ricorso (v. doc. n. 1 fasc. ric.; v. doc. stato matricolare fasc. resistente), presso gli Istituti indicati, sempre svolgendo supplenze temporanee, in sostituzione di dipendenti (con orario settimanale completo).
Per contro, si rileva che l'amministrazione resistente non ha indicato obiettive e significative ragioni per differenziare la prestazione resa dalla dipendente rispetto alla prestazione resa da altri dipendenti assunti a tempo indeterminato, supplenti annuali (fino al 31 agosto) e supplenti fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30 giugno), ai quali l'indennità viene corrisposta. Al riguardo, infatti, è pacifico che la ricorrente abbia reso prestazioni analoghe a quelle dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, supplenti annuali e supplenti fino al termine delle attività didattiche, cui l'emolumento pacificamente spetta.
Ciò si ritiene sufficiente per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte CP_1 eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_1 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit., così come indicato in calce al ricorso (€ 434,50) e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Pasquale Trimboli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, per il periodo di servizio Parte_2 svolto con supplenze brevi, il compenso individuale accessorio;
condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 434,50 lordi, oltre interessi e rivalutazione
3 monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15% e rimborso contributo unificato, pari ad € 49,00; compensi distratti in favore dell'avv. Trimboli, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lodi, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 759/2024 tra
PERRE Parte_1
RICORRENTE e Controparte_1
[...] RESISTENTE Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 09:41 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. TRIMBOLI PASQUALE, che esibisce documentazione Parte_2 attestante l'impedimento a comparire della ricorrente;
Per il MIM - Controparte_1
è presente il funzionario delegato dott. , giusta delega in
[...] Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1 TRIMBOLI PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...] Controparte_2 dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 08/10/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche, premesso di essere un Parte_2 collaboratore scolastico che nel corso dell'a.s. 2021/2022 ha stipulato reiterati contratti a tempo determinato riconducibili a supplenze temporanee con l'amministrazione scolastica di mentre nel corrente anno CP_1 scolastico ha un incarico a tempo determinato presso l'Istituto I.S. di Codogno (v. stato matricolare, doc. n.
1 ric.) ha domandato il riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio (di seguito “CIA”), non corrisposto per il periodo indicato nel ricorso.
In particolare, parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e, nelle conclusioni, ha domandato l'accertamento al diritto a tale indennità e la condanna del convenuto al suo versamento in ragione CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti. Con interessi e vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto del ricorso.
Al riguardo, la difesa della resistente ha sostenuto come tale emolumento non spetterebbe alla ricorrente in quanto il Compenso Individuale Accessorio, cosiddetto C.I.A., riconosciuto al personale A.T.A. è l'omologo della retribuzione professionale docenti (cosiddetto R.P.D.), assegnato secondo le stesse modalità e gli stessi criteri, la cui corresponsione spetterebbe al personale A.T.A. con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) ed ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non
1 ai supplenti che svolgono incarichi temporanei (le c.d. Supplenze brevi e saltuarie). La difesa del CP_1 ha altresì aggiunto che la differenza del trattamento economico tra personale assunto a tempo determinato e tempo indeterminato si giustifica nella diversa regolamentazione del rapporto giuridico con conseguenti diversi obblighi per le parti che giustificano eventuali diversità della retribuzione, sottolineando pertanto la diversa posizione, giuridica e retributiva, del docente assunto con contratti a termine rispetto al personale
ATA che svolge incarichi temporanei.
Istruita la causa attraverso i soli documenti prodotti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 15.3.2001 (v. doc. n. 5 fasc. res.), con riferimento alla retribuzione professionale docenti, prevede che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Il comma 2 dell'art. 7 del CCNL dispone che:
“ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio”. Il comma 3 della norma fissa le modalità di corresponsione della retribuzione professionale docenti, precisando che: “è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da ultimo, l'art. 82 del C.C.N.L. del 29.11. 2007 (“Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA”) così prevede: “(comma 1). Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
(comma 2). Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
(comma 5). Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito: “si deve, pertanto, ritenere, […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico
2 previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” e la cui massima, condivisibile, viene riportata per esteso: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (v. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord., 27-07-2018, n. 20015; v. Cass. civ. sez. L., ord. n. 6293 del 2020; v. Cass. n. 629/2020).
È documentale che parte ricorrente abbia prestato servizio come dipendente ATA per tutti i periodi indicati in ricorso (v. doc. n. 1 fasc. ric.; v. doc. stato matricolare fasc. resistente), presso gli Istituti indicati, sempre svolgendo supplenze temporanee, in sostituzione di dipendenti (con orario settimanale completo).
Per contro, si rileva che l'amministrazione resistente non ha indicato obiettive e significative ragioni per differenziare la prestazione resa dalla dipendente rispetto alla prestazione resa da altri dipendenti assunti a tempo indeterminato, supplenti annuali (fino al 31 agosto) e supplenti fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30 giugno), ai quali l'indennità viene corrisposta. Al riguardo, infatti, è pacifico che la ricorrente abbia reso prestazioni analoghe a quelle dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, supplenti annuali e supplenti fino al termine delle attività didattiche, cui l'emolumento pacificamente spetta.
Ciò si ritiene sufficiente per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte CP_1 eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_1 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit., così come indicato in calce al ricorso (€ 434,50) e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Pasquale Trimboli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, per il periodo di servizio Parte_2 svolto con supplenze brevi, il compenso individuale accessorio;
condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 434,50 lordi, oltre interessi e rivalutazione
3 monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15% e rimborso contributo unificato, pari ad € 49,00; compensi distratti in favore dell'avv. Trimboli, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
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Il Giudice dott. Francesco Manfredi
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