TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 481/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Pila (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Carpignano Sesia
(NO) il 16/09/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3,
Parte II - Serie A, Anno 2001.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 19/04/2007, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Carpignano Sesia (NO) il 16/09/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Pila, Via Seggiovie 16, viene assegnata alla moglie CP_1 che vi abiterà con i figli, ai quali il padre cederà la nuda proprietà dell'immobile come infra al punto 11;
3. si dà atto che il marito sig. si trasferirà in Via Roma n. 42 a Pila non appena Parte_1
l'alloggio al piano secondo si cui è proprietario sarà abitabile e dove stabilirà il proprio domicilio;
4. il figlio per i pochi mesi in cui sarà ancora minorenne, viene affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, ma coabiterà principalmente con la madre, presso la quale avrà anche la propria residenza anagrafica, con conseguente inserimento nello stato di famiglia;
pagina 2 di 4 5. posta la vicinanza delle abitazioni dei genitori, le parti concordano comunque sin d'ora che il figlio, quasi maggiorenne, potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli orari scolastici e le proprie esigenze;
6. i genitori provvederanno con partecipazione diretta di ciascuno al mantenimento di Per_1
e convenendo inoltre di conservare uno dei Conti Correnti a loro cointestati Per_2 versandovi mensilmente, o al bisogno, una somma di pari importo, destinata alle spese dei figli, straordinarie (tali intendendosi quelle scolastiche, tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc., mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive) o ordinarie se diverse da vitto e all'alloggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario, calzature, parrucchiere estetista, cancelleria etc.). I sigg. pattuiscono che sul CP_2 detto conto sarà “appoggiata” la Carta (credito o debito) in uso a e quella che in Per_1 futuro sarà consegnata a Per_2
7. si dà atto che le rate mensili del mutuo fondiario stipulato per la ristrutturazione della casa coniugale in Pila Via Seggiovie saranno pagate interamente dal sig. fino Pt_1 all'estinzione del debito, coerentemente le detrazioni fiscali conseguenti il pagamento delle dette rate saranno totalmente a favore del predetto sig. Pt_1
8. si dà atto che i conti correnti bancari e i conti titoli cointestati tra i coniugi, diversi da quello di cui al punto 6 destinato al mantenimento dei figli, saranno estinti, con spartizione a metà ciascuno fra i medesimi coniugi di tutte le somme e i titoli ivi depositati;
9. l'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dal padre che depositerà mensilmente l'importo ricevuto nel conto corrente di cui al Parte_1 punto 6;
10. si dà atto che tutte le detrazioni fiscali a favore dei figli verranno godute al 100% dal padre
Parte_1
11. si dà atto che a definizione di ogni questione patrimoniale fra loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla composizione della crisi familiare, i coniugi convengono che il sig. decorsi mesi tre dal raggiungimento della maggiore Parte_1 età del figlio trasferisca ai figli e la nuda Per_2 Controparte_3 Controparte_4 proprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Pila, Via Seggiovie 16, e relative pertinenze, contraddistinto al NCEU del medesimo comune: Foglio 5, Particella 552
Subalterno 1, indirizzo Via Seggiovie, piano S1-T -1, Categoria A/7, Classe U, Consistenza
7 vani, dati di superficie totale 172 m2 e totale, escluse aree scoperte, 164 m2; Foglio 5,
Particella 552 Subalterno 3, Categoria C/2, Classe U, Consistenza 70 m2, Via Seggiovie
n.8, Piano T, dati di superficie: totale 11 m2;
12. si dà atto che l'atto di trasferimento immobiliare di cui sopra verrà formalizzato avanti al notaio di comune fiducia delle parti a spese comuni;
13. si dà atto che i coniugi riconoscono che: l'autovettura Peugeot 1CCDZE, targata CH498MX
è di proprietà di e;
l'auto Peugeot targata FA101KF è di Parte_1 Controparte_3 proprietà esclusiva di l'autovettura Dacia, targata GV369HH è di proprietà Parte_1 esclusiva di , la quale si accollerà, dal prossimo mese di marzo, tutte le rate del CP_1 finanziamento aperto, per l'acquisto della medesima autovettura, presso la Compass;
l'autovettura Renault Clio targata DM235XM, benché intestata a e di Parte_1 proprietà esclusiva di;
CP_1
14. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
pagina 3 di 4 15. si dà atto che i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minorenne Per_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 481/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Pila (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Carpignano Sesia
(NO) il 16/09/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3,
Parte II - Serie A, Anno 2001.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 19/04/2007, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Carpignano Sesia (NO) il 16/09/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Pila, Via Seggiovie 16, viene assegnata alla moglie CP_1 che vi abiterà con i figli, ai quali il padre cederà la nuda proprietà dell'immobile come infra al punto 11;
3. si dà atto che il marito sig. si trasferirà in Via Roma n. 42 a Pila non appena Parte_1
l'alloggio al piano secondo si cui è proprietario sarà abitabile e dove stabilirà il proprio domicilio;
4. il figlio per i pochi mesi in cui sarà ancora minorenne, viene affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, ma coabiterà principalmente con la madre, presso la quale avrà anche la propria residenza anagrafica, con conseguente inserimento nello stato di famiglia;
pagina 2 di 4 5. posta la vicinanza delle abitazioni dei genitori, le parti concordano comunque sin d'ora che il figlio, quasi maggiorenne, potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli orari scolastici e le proprie esigenze;
6. i genitori provvederanno con partecipazione diretta di ciascuno al mantenimento di Per_1
e convenendo inoltre di conservare uno dei Conti Correnti a loro cointestati Per_2 versandovi mensilmente, o al bisogno, una somma di pari importo, destinata alle spese dei figli, straordinarie (tali intendendosi quelle scolastiche, tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc., mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive) o ordinarie se diverse da vitto e all'alloggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario, calzature, parrucchiere estetista, cancelleria etc.). I sigg. pattuiscono che sul CP_2 detto conto sarà “appoggiata” la Carta (credito o debito) in uso a e quella che in Per_1 futuro sarà consegnata a Per_2
7. si dà atto che le rate mensili del mutuo fondiario stipulato per la ristrutturazione della casa coniugale in Pila Via Seggiovie saranno pagate interamente dal sig. fino Pt_1 all'estinzione del debito, coerentemente le detrazioni fiscali conseguenti il pagamento delle dette rate saranno totalmente a favore del predetto sig. Pt_1
8. si dà atto che i conti correnti bancari e i conti titoli cointestati tra i coniugi, diversi da quello di cui al punto 6 destinato al mantenimento dei figli, saranno estinti, con spartizione a metà ciascuno fra i medesimi coniugi di tutte le somme e i titoli ivi depositati;
9. l'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dal padre che depositerà mensilmente l'importo ricevuto nel conto corrente di cui al Parte_1 punto 6;
10. si dà atto che tutte le detrazioni fiscali a favore dei figli verranno godute al 100% dal padre
Parte_1
11. si dà atto che a definizione di ogni questione patrimoniale fra loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla composizione della crisi familiare, i coniugi convengono che il sig. decorsi mesi tre dal raggiungimento della maggiore Parte_1 età del figlio trasferisca ai figli e la nuda Per_2 Controparte_3 Controparte_4 proprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Pila, Via Seggiovie 16, e relative pertinenze, contraddistinto al NCEU del medesimo comune: Foglio 5, Particella 552
Subalterno 1, indirizzo Via Seggiovie, piano S1-T -1, Categoria A/7, Classe U, Consistenza
7 vani, dati di superficie totale 172 m2 e totale, escluse aree scoperte, 164 m2; Foglio 5,
Particella 552 Subalterno 3, Categoria C/2, Classe U, Consistenza 70 m2, Via Seggiovie
n.8, Piano T, dati di superficie: totale 11 m2;
12. si dà atto che l'atto di trasferimento immobiliare di cui sopra verrà formalizzato avanti al notaio di comune fiducia delle parti a spese comuni;
13. si dà atto che i coniugi riconoscono che: l'autovettura Peugeot 1CCDZE, targata CH498MX
è di proprietà di e;
l'auto Peugeot targata FA101KF è di Parte_1 Controparte_3 proprietà esclusiva di l'autovettura Dacia, targata GV369HH è di proprietà Parte_1 esclusiva di , la quale si accollerà, dal prossimo mese di marzo, tutte le rate del CP_1 finanziamento aperto, per l'acquisto della medesima autovettura, presso la Compass;
l'autovettura Renault Clio targata DM235XM, benché intestata a e di Parte_1 proprietà esclusiva di;
CP_1
14. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
pagina 3 di 4 15. si dà atto che i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minorenne Per_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4