Articolo 2836 del Codice civile
Articolo 2889Articolo 2891
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
Art. 2836.

(Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza).

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52))
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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