Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026REG.PROV.COLL.
N. 00027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2024, proposto dalla S.I.L.Po.L.– Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 2935/2023, resa tra le parti, pubblicata il 9 ottobre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2077/2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione, depositata dall’appellante il 23 dicembre 2025;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026, il consigliere IC PI, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il S.I.L.Po.L.– Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale ha proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2935 del 2023, che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 259/2016 del Sindaco del Comune di Messina, avente ad oggetto: « Disposizione del Sindaco inerente l’impiego del personale del Corpo della Polizia Municipale per il giorno 15.8.2026 per garantire lo svolgimento della manifestazione religiosa della “Vara” ».
2. Secondo l’appellante la decisione in rito del T.a.r. comporterebbe « una sorta di deroga, per ragioni spazio temporali, al diritto costituzionale di agire in giudizio, visto che nelle more dei tempi del ricorso gli effetti cui mirava il soggetto illegittimamente agente si sarebbero esauriti ».
3. Il Comune di Messina non si è costituito nel presente giudizio.
4. L’appellante, con memoria del 15 dicembre 2025, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato, dovendosi quindi confermare la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti il 15 agosto 2016 e non è stata manifestata la permanenza dell’interesse al ricorso ai soli fini risarcitori; inoltre il Collegio osserva che il sindacato ricorrente, per ottenere tempestiva tutela avverso un provvedimento ad effetti assai limitati nel tempo (esauritisi nella giornata del 15 agosto 2016), avrebbe potuto proporre, a suo tempo, domanda cautelare, anche in via monocratica d’urgenza; né è possibile radicare la permanenza dell’interesse al ricorso per meramente orientare la futura attività del Comune di Messina, dal momento che la giurisdizione amministrativa non ha natura oggettiva, ma soggettiva: finalizzata quindi alla tutela dell’attuale e concreto interesse del soggetto ricorrente (interesse che, svincolato dai profili risarcitori, non può però ridursi ad un mero “ profilo strumentale e morale ”, come invece affermato dall’appellante).
7. In definitiva l’appello deve essere respinto.
8. Stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Messina, non si deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 27/2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IC PI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC PI | BE LI |
IL SEGRETARIO