TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1935
TAR
Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione del principio di libertà di iniziativa economica e tutela della salute

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione degli artt. 3, 42, 42 e 43 Cost. e violazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis del D.L. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione del principio di uguaglianza e libera concorrenza

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione degli artt. 3 e 23 Cost. e principi di riserva di legge e legalità dell'azione amministrativa

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., rilevando che la disciplina censurata contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per contrasto con il principio di neutralità dell'IVA

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione del diritto dell'Unione Europea

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dei principi di cui alla Direttiva 2014/24/UE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dell'art. 9-ter, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 e L. 241/1990

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 e principi sulla trasparenza amministrativa

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione ed errata applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di irretroattività e affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare pubbliche, poiché agisce esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando la causa al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Richiesta di accesso agli atti e esibizione documentazione

    La domanda è stata rigettata in quanto assorbita dal rigetto del ricorso principale e dall'inammissibilità dei motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    La Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla disciplina del payback con la sentenza n. 140 del 2024, ritenendola conforme ai principi costituzionali.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria, escludendo violazioni del diritto UE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1935
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1935
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo