Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/01/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13674 del 2024, proposto da NO Fara, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0042319.21-102024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna;
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 16 dicembre 2024 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna in data 7 aprile 2021.
Avverso tale diniego e gli altri atti meglio sopra specificati l’interessata ha dedotto quattro censure di violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, l’errata applicazione dei principi di cui alla Adunanza Plenari del Consiglio di Stato n. 22 del 2022, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.M. n. 249 del 2010, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti oltre che sotto altri profili, concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza che allo stato non risulta appellata.
4.Pervenuto il ricorso per la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per avere l’interessata completato il percorso INDIRE.
Al Collegio dunque non resta che prendere atto della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE RE, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE RE |
IL SEGRETARIO