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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6301/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 V.09990 N.000229 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6856/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 8829/2023 RGR, la sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1), in qualità di erede del defunto Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. TEV/21/09990/000229/001 per imposta di successione, relativo alla dichiarazione sostitutiva di successione n. 229, volume 9990, presentata in data
02/11/2021, con la quale era stata recepita l'eredità devoluta per testamento pubblicato dal notaio Nominativo_2 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso di liquidazione era viziato per errata attribuzione delle quote dei beni indicati nel quadro B4 della dichiarazione di successione, ed in particolare dei beni contraddistinti dai progressivi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13.
Secondo quanto esposto nel ricorso, l'Ufficio aveva imputato tali beni per 1/3 alla sig.ra Resistente_1 (Erede 1) e per 2/9 ciascuno agli eredi Nominativo_3 (Erede 2), Nominativo_4 (Erede 3) e Nominativo_5
(Erede 4), mentre dalla volontà del de cuius e dall'assetto successorio risultava che la corretta ripartizione dovesse essere 1/3 a Resistente_1 (Erede 1) e 1/9 ciascuno agli eredi Nominativo_3 (Erede 2), Nominativo_4 (Erede 3), Nominativo_5 (Erede 4), Nominativo_6 (Erede 5), Nominativo_7 (Erede 6) e Nominativo_8 (Erede 7).
La contribuente ha quindi lamentato che, secondo l'impostazione seguita nell'atto impugnato, agli eredi n.
2, 3 e 4 era stato attribuito un ulteriore 1/9 dei beni rispetto alla reale volontà del de cuius, con conseguente indebita maggiore imposizione, mentre gli eredi n. 5, 6 e 7 risultavano penalizzati dall'errata esclusione dalla ripartizione di tali cespiti.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 2777/08/24, depositata in data
20/02/2024, ha accolto il ricorso, rilevando, sulla base della documentazione prodotta, la fondatezza delle doglianze circa l'erronea attribuzione delle quote agli eredi n. 2, 3 e 4 rispetto alla volontà testamentaria, ed ha annullato integralmente l'avviso di liquidazione, con compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso in appello notificato in data 12/09/2024, depositato il 02/10/2024 e successivamente rinnovato a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 09/05/2025.
Nell'atto di appello, l'Ufficio ha esposto i fatti del giudizio di primo grado, ha richiamato l'avviso di liquidazione e la dichiarazione di successione, ed ha contestato la sentenza impugnata deducendo, in sintesi: che la
CGT di primo grado aveva accolto il ricorso con motivazione ritenuta meramente apparente e priva di adeguato supporto argomentativo;
che la ripartizione operata nell'avviso di liquidazione corrispondeva, ad avviso dell'Ufficio, ai dati dichiarati e alle risultanze documentali;
che la contribuente non aveva provato il dedotto errore materiale nella liquidazione, sicché la decisione andava riformata e doveva essere confermata la legittimità dell'atto impugnato.
La sig.ra Resistente_1 si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del gravame.
Nelle controdeduzioni ha ribadito che l'avviso di liquidazione aveva attribuito agli eredi n. 2, 3 e 4 quote maggiori rispetto a quelle spettanti secondo testamento e dichiarazione sostitutiva, con conseguente errata determinazione dell'imposta dovuta e superamento ingiustificato delle franchigie;
ha richiamato la composizione del gruppo degli eredi come risultante dagli atti (Eredi n. 1–7 quali coniuge e figli, Erede n. 8 convivente) e ha insistito perché fosse confermato l'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'avviso di liquidazione impugnato ha determinato le quote ereditarie ed il carico impositivo come segue: alla sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1) è stato attribuito un valore complessivo di
€ 2.180.713,38; agli eredi n. 2, 3 e 4 un valore di € 1.345.082,25 ciascuno;
agli eredi n. 5, 6 e 7 un valore di € 379.855,81 ciascuno;
all'Erede n. 8 un valore di € 302.962,44. Sulla base di tali valori sono state liquidate imposte di successione anche nei confronti degli eredi n. 2, 3 e 4, oltre che dell'Erede n. 1 e dell'Erede n. 8.
Dalla dichiarazione di successione sostitutiva e dal testamento allegato risulta, per contro, che la ripartizione dei beni indicati nel quadro B4 deve essere effettuata per 1/3 in favore di Resistente_1 (Erede n. 1) e per 1/9 ciascuno in favore degli eredi Nominativo_3 (Erede n. 2), Nominativo_4 (Erede n. 3), Nominativo_5
(Erede n. 4), Nominativo_6 (Erede n. 5), Nominativo_7 (Erede n. 6) e Nominativo_8 (Erede n. 7), sicché l'attribuzione di 2/9 ciascuno agli eredi n. 2, 3 e 4, operata nell'avviso di liquidazione, si pone in contrasto con l'assetto voluto dal de cuius e fatto valere nel ricorso introduttivo.
La ricostruzione delle quote consente di accertare che, applicando il corretto riparto, le posizioni degli eredi n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 risultano integralmente coperte dalla franchigia di € 1.000.000,00 prevista per i trasferimenti a favore di coniuge e discendenti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo nei confronti di tali soggetti. L'imposta di successione non è, quindi, dovuta dagli eredi n. 2, 3 e 4, per i quali l'avviso aveva invece determinato una base imponibile oltre soglia e una relativa imposta.
Per la sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1), il valore di € 2.180.713,38 attribuito dall'avviso, detratta la franchigia di € 1.000.000,00, comporta una base imponibile di € 1.180.713,38, sulla quale è correttamente applicabile l'aliquota del 4%, con imposta pari a € 47.228,54.
Per l'Erede n. 8, individuato come convivente e indicato nella categoria “estraneo” ai fini dell'imposta di successione, il valore di € 302.962,44 non beneficia di franchigia e resta assoggettato all'aliquota dell'8%, con imposta pari a € 24.237,00.
Gli eredi n. 5, 6 e 7, per effetto della corretta ripartizione delle quote, mantengono valori che, come evidenziato nelle difese di parte resistente e nei prospetti ricalcolati, non superano la franchigia di legge, con conseguente assenza di imposta dovuta a loro carico.
Ne consegue che l'imposta di successione complessivamente dovuta, alla luce della corretta applicazione delle disposizioni testamentarie e delle franchigie, si attesta in € 71.465,54 (somma dovuta da Resistente_1 per € 47.228,54 e dall'Erede n. 8 per € 24.237,00), in luogo dei € 112.875,41 originariamente liquidati dall'Ufficio.
Da tale importo deve essere detratta la somma già richiesta con il precedente avviso di liquidazione, come risulta dalla pag. 5 dell'atto impugnato, pari a € 42.527,68, con conseguente residuo dovuto di € 28.937,86.
La sentenza di primo grado, che ha annullato integralmente l'avviso di liquidazione, non può essere pertanto condivisa nella sua interezza, poiché, pur correttamente valorizzando l'errore dell'Ufficio in ordine alla posizione degli eredi n. 2, 3 e 4, ha omesso di considerare che l'atto conserva efficacia nella parte in cui determina l'imposta a carico della sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1) e dell'Erede n. 8.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va quindi accolto parzialmente, fermo restando l'accertato errore nella liquidazione riferita agli eredi n. 2, 3 e 4 e rideterminazione del tributo secondo i criteri sopra esposti con una imposta residua dovuta di € 28.937,86 . La particolarità della vicenda, il comportamento processuale dell'Ufficio in primo grado e la parziale soccombenza di entrambe le parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione .
Compensa le spese del presente giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6301/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 V.09990 N.000229 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6856/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 8829/2023 RGR, la sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1), in qualità di erede del defunto Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. TEV/21/09990/000229/001 per imposta di successione, relativo alla dichiarazione sostitutiva di successione n. 229, volume 9990, presentata in data
02/11/2021, con la quale era stata recepita l'eredità devoluta per testamento pubblicato dal notaio Nominativo_2 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso di liquidazione era viziato per errata attribuzione delle quote dei beni indicati nel quadro B4 della dichiarazione di successione, ed in particolare dei beni contraddistinti dai progressivi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13.
Secondo quanto esposto nel ricorso, l'Ufficio aveva imputato tali beni per 1/3 alla sig.ra Resistente_1 (Erede 1) e per 2/9 ciascuno agli eredi Nominativo_3 (Erede 2), Nominativo_4 (Erede 3) e Nominativo_5
(Erede 4), mentre dalla volontà del de cuius e dall'assetto successorio risultava che la corretta ripartizione dovesse essere 1/3 a Resistente_1 (Erede 1) e 1/9 ciascuno agli eredi Nominativo_3 (Erede 2), Nominativo_4 (Erede 3), Nominativo_5 (Erede 4), Nominativo_6 (Erede 5), Nominativo_7 (Erede 6) e Nominativo_8 (Erede 7).
La contribuente ha quindi lamentato che, secondo l'impostazione seguita nell'atto impugnato, agli eredi n.
2, 3 e 4 era stato attribuito un ulteriore 1/9 dei beni rispetto alla reale volontà del de cuius, con conseguente indebita maggiore imposizione, mentre gli eredi n. 5, 6 e 7 risultavano penalizzati dall'errata esclusione dalla ripartizione di tali cespiti.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 2777/08/24, depositata in data
20/02/2024, ha accolto il ricorso, rilevando, sulla base della documentazione prodotta, la fondatezza delle doglianze circa l'erronea attribuzione delle quote agli eredi n. 2, 3 e 4 rispetto alla volontà testamentaria, ed ha annullato integralmente l'avviso di liquidazione, con compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso in appello notificato in data 12/09/2024, depositato il 02/10/2024 e successivamente rinnovato a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 09/05/2025.
Nell'atto di appello, l'Ufficio ha esposto i fatti del giudizio di primo grado, ha richiamato l'avviso di liquidazione e la dichiarazione di successione, ed ha contestato la sentenza impugnata deducendo, in sintesi: che la
CGT di primo grado aveva accolto il ricorso con motivazione ritenuta meramente apparente e priva di adeguato supporto argomentativo;
che la ripartizione operata nell'avviso di liquidazione corrispondeva, ad avviso dell'Ufficio, ai dati dichiarati e alle risultanze documentali;
che la contribuente non aveva provato il dedotto errore materiale nella liquidazione, sicché la decisione andava riformata e doveva essere confermata la legittimità dell'atto impugnato.
La sig.ra Resistente_1 si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del gravame.
Nelle controdeduzioni ha ribadito che l'avviso di liquidazione aveva attribuito agli eredi n. 2, 3 e 4 quote maggiori rispetto a quelle spettanti secondo testamento e dichiarazione sostitutiva, con conseguente errata determinazione dell'imposta dovuta e superamento ingiustificato delle franchigie;
ha richiamato la composizione del gruppo degli eredi come risultante dagli atti (Eredi n. 1–7 quali coniuge e figli, Erede n. 8 convivente) e ha insistito perché fosse confermato l'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'avviso di liquidazione impugnato ha determinato le quote ereditarie ed il carico impositivo come segue: alla sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1) è stato attribuito un valore complessivo di
€ 2.180.713,38; agli eredi n. 2, 3 e 4 un valore di € 1.345.082,25 ciascuno;
agli eredi n. 5, 6 e 7 un valore di € 379.855,81 ciascuno;
all'Erede n. 8 un valore di € 302.962,44. Sulla base di tali valori sono state liquidate imposte di successione anche nei confronti degli eredi n. 2, 3 e 4, oltre che dell'Erede n. 1 e dell'Erede n. 8.
Dalla dichiarazione di successione sostitutiva e dal testamento allegato risulta, per contro, che la ripartizione dei beni indicati nel quadro B4 deve essere effettuata per 1/3 in favore di Resistente_1 (Erede n. 1) e per 1/9 ciascuno in favore degli eredi Nominativo_3 (Erede n. 2), Nominativo_4 (Erede n. 3), Nominativo_5
(Erede n. 4), Nominativo_6 (Erede n. 5), Nominativo_7 (Erede n. 6) e Nominativo_8 (Erede n. 7), sicché l'attribuzione di 2/9 ciascuno agli eredi n. 2, 3 e 4, operata nell'avviso di liquidazione, si pone in contrasto con l'assetto voluto dal de cuius e fatto valere nel ricorso introduttivo.
La ricostruzione delle quote consente di accertare che, applicando il corretto riparto, le posizioni degli eredi n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 risultano integralmente coperte dalla franchigia di € 1.000.000,00 prevista per i trasferimenti a favore di coniuge e discendenti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo nei confronti di tali soggetti. L'imposta di successione non è, quindi, dovuta dagli eredi n. 2, 3 e 4, per i quali l'avviso aveva invece determinato una base imponibile oltre soglia e una relativa imposta.
Per la sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1), il valore di € 2.180.713,38 attribuito dall'avviso, detratta la franchigia di € 1.000.000,00, comporta una base imponibile di € 1.180.713,38, sulla quale è correttamente applicabile l'aliquota del 4%, con imposta pari a € 47.228,54.
Per l'Erede n. 8, individuato come convivente e indicato nella categoria “estraneo” ai fini dell'imposta di successione, il valore di € 302.962,44 non beneficia di franchigia e resta assoggettato all'aliquota dell'8%, con imposta pari a € 24.237,00.
Gli eredi n. 5, 6 e 7, per effetto della corretta ripartizione delle quote, mantengono valori che, come evidenziato nelle difese di parte resistente e nei prospetti ricalcolati, non superano la franchigia di legge, con conseguente assenza di imposta dovuta a loro carico.
Ne consegue che l'imposta di successione complessivamente dovuta, alla luce della corretta applicazione delle disposizioni testamentarie e delle franchigie, si attesta in € 71.465,54 (somma dovuta da Resistente_1 per € 47.228,54 e dall'Erede n. 8 per € 24.237,00), in luogo dei € 112.875,41 originariamente liquidati dall'Ufficio.
Da tale importo deve essere detratta la somma già richiesta con il precedente avviso di liquidazione, come risulta dalla pag. 5 dell'atto impugnato, pari a € 42.527,68, con conseguente residuo dovuto di € 28.937,86.
La sentenza di primo grado, che ha annullato integralmente l'avviso di liquidazione, non può essere pertanto condivisa nella sua interezza, poiché, pur correttamente valorizzando l'errore dell'Ufficio in ordine alla posizione degli eredi n. 2, 3 e 4, ha omesso di considerare che l'atto conserva efficacia nella parte in cui determina l'imposta a carico della sig.ra Resistente_1 (Erede n. 1) e dell'Erede n. 8.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va quindi accolto parzialmente, fermo restando l'accertato errore nella liquidazione riferita agli eredi n. 2, 3 e 4 e rideterminazione del tributo secondo i criteri sopra esposti con una imposta residua dovuta di € 28.937,86 . La particolarità della vicenda, il comportamento processuale dell'Ufficio in primo grado e la parziale soccombenza di entrambe le parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione .
Compensa le spese del presente giudizio.