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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BE ROBERTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15209/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240173743123000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13291/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico il sig. Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di ADER il 18 giugno 2024 via pec , della cartella di pagamento in oggetto per bollo auto anno 2022 per un importo di Euro
572,01 , così come indicato in ricorso.
Riferiva, altresì, che l'atto impugnato era da ritenersi illegittimo per infondatezza, non avendo piu' la disponibilita' del motoveicolo dal giugno del 2016 in seguito a furto subito , come da perdita di possesso allegata in atti , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, fermo restando l'omessa notifica dell'avviso bonario.
Agenzia delle entrate-riscossione e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.
All'udienza del 19.12.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che, da un lato, il contribuente ha provveduto a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso circa la non debenza del bollo auto per avvenuta perdita di possesso , laddove
Agenzia Entrate- riscossione e Regione Lazio hanno giustificato le ragioni alla base dell'intervenuto annullamento per sgravio.
Conseguenza dell' annullamento dell'atto in oggetto per tale annualita' è la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Le spese di lite, date l'intervenuto annullamento in autotutela , vanno compensate sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 19.12.2025 Il
Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BE ROBERTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15209/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240173743123000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13291/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico il sig. Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di ADER il 18 giugno 2024 via pec , della cartella di pagamento in oggetto per bollo auto anno 2022 per un importo di Euro
572,01 , così come indicato in ricorso.
Riferiva, altresì, che l'atto impugnato era da ritenersi illegittimo per infondatezza, non avendo piu' la disponibilita' del motoveicolo dal giugno del 2016 in seguito a furto subito , come da perdita di possesso allegata in atti , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, fermo restando l'omessa notifica dell'avviso bonario.
Agenzia delle entrate-riscossione e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.
All'udienza del 19.12.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che, da un lato, il contribuente ha provveduto a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso circa la non debenza del bollo auto per avvenuta perdita di possesso , laddove
Agenzia Entrate- riscossione e Regione Lazio hanno giustificato le ragioni alla base dell'intervenuto annullamento per sgravio.
Conseguenza dell' annullamento dell'atto in oggetto per tale annualita' è la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Le spese di lite, date l'intervenuto annullamento in autotutela , vanno compensate sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 19.12.2025 Il
Giudice monocratico R.Roberti