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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valeria Conforti
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12486/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025
TRA
L'Avv. Francesco TI C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Marco Ettari ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso il suo Studio in Napoli alla Via Belsito n.13;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore e l.r.p.t., dott. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_2 atti, dall'avv. Marcello Stanislao del Foro di S. Maria Capua Vetere il quale, con il quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82 presso lo studio dell'avv. Renato Di Gianni
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv.to Francesco TI ha adito il Tribunale esponendo di avere ricoperto la carica di amministratore del alla fino alla Parte_1 Controparte_1 data del 9 aprile 2021 e che dalla documentazione trasmessa al nuovo amministratore si evince un suo credito pari a complessivi € 13.346,67, di cui € 12.152,00 per compensi al 31/12/2020 riportati nel prospetto rendiconto trasmesso ai condòmini ed ulteriori
€ 1.194,67 per i compensi maturati nei mesi gennaio/aprile 2021 (cfr. all. sub 1 e 2). Ha poi evidenziato che in data 9 aprile 2021 si era tenuta la riunione dell'assemblea condominiale nella quale i condòmini avevano così deciso : “preso atto del debito, proponevano di ridurre l'importo dovuto al loro ex amministratore ad € 6.500,00, che accettava ma alla sola condizione che il pagamento fosse effettuato entro i successivi 60 giorni (cfr. all. sub 3)”.
Ha quindi rappresentato che nonostante l'impegno assunto, il si è limitato a CP_1 corrispondergli la minor somma di euro 3.000,00 in data 20/5/2022, nonostante il successivo tentativo di negoziazione assistita medio tempore notificato.
Nel ricorso originario, introdotto nelle forme del rito semplificato, l'avv.to TI ha concluso chiedendo la condanna del convenuto sito Via Andrea D'Isernia n.4, al CP_1
pagamento dell'importo di € 10.346,67 “per compensi non percepiti nella predetta qualità di amministratore del resistente, oltre interessi legali e la rivalutazione CP_1
monetaria maturati dal 9 aprile 2021 e maturandi fino alla data di integrale soddisfo”, oltre le spese del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa tempestiva del 1.2.2023 il ha CP_1
preliminarmente eccepito la nullità della domanda in quanto generica.
Ha poi eccepito l'inesigibilità del credito per tre diverse ragioni: in primo luogo per non avere l'attore documentato le delibere con le quali è stato nominato negli anni, delibere che a pena di nullità del mandato stesso (quanto meno dopo la riforma del 2012) devono prevedere la specifica approvazione del compenso, pena la nullità della nomina stessa;
in secondo luogo per mancata dimostrazione che la richiesta di compenso riguardi solo i periodi coperti da regolari nomine e non invece periodi nei quali egli ha operato in regime di c.d. prorogatio imperii, durante i quali non è dovuto alcun compenso;
in terzo luogo per non avere provato di essere in possesso dei requisiti di formazione periodica richiesti dal novellato art. 71 bis disp. Att.c.c. all'amministratore che non sia al contempo condòmino.
La difesa dell'ente di gestione ha poi sottolineato che non essendo stati approvati i rendiconti degli ultimi anni, ed in particolare dal 2017 al 2020 il rendiconto prodotto rappresenta un atto di formazione unilaterale, come tale, privo di qualsivoglia valore probatorio. In via gradata rispetto alle difese ed alle argomentazioni qui sinteticamente riassunte, la difesa del ha svolto anche contestazioni in ordine alla corretta interpretazione CP_1
che andrebbe data alle dichiarazioni contenute nel verbale di assemblea del 9.4.2021.
Secondo l'interpretazione offerta dal anche a volere ritenere che in esso sia CP_1
stata espressa una volontà negoziale dell'assemblea di riconoscere il debito il termine di pagamento dei 60 giorni non può intendersi apposto come una clausola risolutiva laddove, peraltro, lo stesso attore non ha invocato la risoluzione del rapporto.
Per cui in via di estremo subordine il ha eccepito la sola debenza del residuo CP_1 importo come concordato il 9.4.2021.
Il Condominio ha svolto anche una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mala gestio dell'attore in quanto nella prospettazione offerta nella comparsa durante il tempo in cui egli è stato amministratore si è reso autore di diversi inadempimenti (meglio descritti nella comparsa) nella gestione delle incombenze fiscali del rapporto di lavoro con l'ex custode dello stabile il quale ha giudizialmente richiesto al condominio “la Controparte_3 complessiva somma di € 84.737,47, di cui € 82.212,65 per differenze retributive comprendenti sostanzialmente retribuzione differita per lavoro straordinario diurno, lavoro domenicale o festivo, ferie e festività non godute”. Quanto poi all'ulteriore condotta inadempiente inizialmente indicata nella comparsa (punto f.6 ) legata alla mancata esecuzione sentenza n. 9601/2015, conclusiva del giudizio recante R.G. 16931/2010, vi è stata espressa rinuncia della difesa del convenuto.
Mutato il rito da semplificato ad ordinario le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183 sesto c.p.c.
In particolare parte attrice oltre ad avere contestato in modo specifico e dettagliato la fondatezza della domanda riconvenzionale evidenziando in ogni caso la mancata prova di qualsivoglia danno concretamente subito dal , ha precisato che la richiesta di CP_1
pagamento del compenso riguardava solo gli anni 2017 – 2020 ed i primo mesi del 2021 “ crediti sono stati regolarmente ed analiticamente indicati nello stato patrimoniale nonché riportati nella relazione di accompagnamento al bilancio approvato il 09.04.2021 dai condomini”.
Ha ribadito la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 10.346,67 (già detratti euro 3.000,00 ricevuti) e che il titolo della pretesa avanzata è il riconoscimento del debito per tali importi operato dall'assemblea nel verbale della riunione del 9.4.2021. Ha anche dedotto di avere ottenuto il doppio dei crediti ai fini della formazione richiesta per lo svolgimento della professione di amministratore condominiale.
2. Tanto premesso, e prendendo le mosse dalla domanda principale il Tribunale ritiene che debba essere respinta.
La preliminare eccezione di nullità del ricorso non può essere accolta in quanto sia pure in modo estremamente sintetico l'atto introduttivo, letto ed esaminato nel suo complesso, anche alla luce della documentazione richiamata a supporto, esplicita che trattasi di una richiesta di pagamento di compensi arretrati e non riscossi per avere l'istante svolto l'attività di amministratore del convenuto ed in particolare in relazione alle annualità CP_1
dal 2017 fino alla dimissioni volontarie rassegnate il 9.4.2022. Ferma tale causa del credito l'attore ha invocato le dichiarazioni rese nella riunione assembleare del 9.4.2022 che nella ricostruzione dal medesimo offerta rappresenterebbero un espresso riconoscimento del debito.
Parte convenuta a fronte del ricorso è stata messa nelle condizioni di comprendere la pretesa
- che peraltro è stata precisata dall'attore nella memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c. - svolgendo plurime e puntuali eccezioni alla domanda di credito rivolta al condominio.
Ciò posto, nel merito, come accennato, la domanda principale è infondata e va quindi rigettata per i motivi che seguono.
Dirimente ed assorbente rispetto a qualsivoglia altra eccezione svolta dal convenuto è la mancata allegazione da parte dell'attore delle delibere di nomina e/o di riconferma come amministratore relative alle annualità per cui è stato chiesto il pagamento del compenso, delibere nelle quali deve risultare l'indicazione specifica di tale importo (anche mediante richiamo ad un preventivo conosciuto ai condòmini) a pena di nullità della nomina.
La riforma del condominio del 2012 (pienamente operante in relazione ai compensi domandati dall'attore) nel novellare, tra l'altro, l'art. 1129, comma 14, c.c., ha stabilito in modo chiarissimo che “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. Tale disposizione in buona sostanza ha espressamente previsto quale requisito per la valida costituzione del contratto di amministrazione condominiale la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita neanche nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (ex multis Cass. Civ. sez. VI,
22/04/2022, n. 12927).
Quindi la richiesta di pagamento del compenso da parte dell'amministratore uscente che non abbia provato ovvero offerto di provare (anche mediante una tempestiva istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ove dimostri di non avere più la disponibilità di siffatta documentazione) il credito richiesto mediante la produzione dei citati verbali di nomina/conferma nel senso sopra precisati è una domanda di pagamento di un credito inesigibile (cfr in termini Corte di Appello di Palermo sentenza n. 1792 pubblicata il 2 novembre 2022).
Occorre fare un piccolo passo indietro per la piena comprensione di tale statuizione.
La natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l'assemblea del condominio e il suo amministratore aveva già prima della riforma (l. 220 del 2012) indotto la giurisprudenza ad inquadrare detto rapporto nella tipologia di contratto del mandato con conseguente applicazione della relativa disciplina per la regolamentazione del relativo rapporto, in aggiunta alle previsioni specifiche contenute nelle norme specificamente dedicate al condominio.
La citata legge di riforma ha codificato questo orientamento posto che l'art. 1129, co. 15 c.c. stabilisce che "per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV", vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 1703 e ss., in tema di contratto di mandato.
Inquadrato in questi termini il rapporto che lega l'amministratore al condominio, trova conseguente applicazione la presunzione di onerosità di cui all'art. 1709 c.c. e quindi, al pari di qualsiasi altro mandatario, all'amministratore di condominio spetta un compenso per l'attività svolta, salvo il caso in cui sia stata espressamente pattuita la natura gratuita della prestazione. Nel caso di specie pur non risultando contestato lo svolgimento dell'incarico, tanto che lo stesso convenuto addebita all'ex amministratore TI una serie di inadempimenti proprio nello svolgimento del mandato, né concordata la gratuità del rapporto, sono state svolte due eccezioni di inesigibilità del credito che ne impediscono il riconoscimento in questa sede.
In merito al compenso dell'amministratore, come si è accennato, sempre la citata riforma del condominio (entrata in vigore in data 18.6.2013) ha introdotto, nell'art. 1129 c.c., un comma 14 che così dispone: "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".
Non sono percorribili ulteriori interpretazioni oltre quella che si ricava in modo chiaro dal dato letterale del precetto normativo.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della sua nomina o conferma, deve specificare in modo analitico l'importo del suo compenso per l'attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Questa specificazione è stata voluta dal legislatore affinché si abbia la massima trasparenza nei rapporti con i condòmini così che siano in grado di comprendere le singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato che la specificazione del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera equipollenti, quali ad esempio l'approvazione del bilancio (cfr. Cass. 12927/2022 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “agli effetti dell'art. 1129 c.c., comma 14, il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”). In applicazione del medesimo principio che questo Giudice condivide ed al quale intende dare continuità, anche perché aderente al chiaro tenore normativo e coerente con la volontà del legislatore della riforma), è stato ribadito dalle più recenti pronunce, sempre della medesima Sezione (Cons. Scarpa Sez. 2 - , Sentenza n. 14424 del 29/05/2025) che: “La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita”.
Nel caso di specie, come si è detto, l'attore a fronte della specifica contestazione del convenuto, non ha documentato i verbali di nomina e/o conferma dai quali solo poteva e doveva ricavarsi l'importo concordato a titolo di compenso né ha preso posizione sullo specifico rilievo svolto sul punto dal . CP_1
Deve poi aggiungersi che anche rispetto alla ulteriore eccezione di inesigibilità del credito motivata sulla circostanza che in mancanza delle delibere di nomina/conferma dell'incarico di amministratore non è chiaro se per le annualità dal 2017 al 2021 (fino alle dimissioni)
l'avv.to TI abbia operato sulla base di una nuova nomina (o conferma) ovvero in regime di prorogatio imperi (decorrente allo scadere di un biennio da ciascuna nomina) quest'ultimo nulla ha dedotto.
Al riguardo deve osservarsi, come correttamente evidenziato dalla difesa del CP_1
convenuto, che l'art. 1129 nella sua nuova formulazione (già vigente nel 2017) al comma
8 stabilisce che “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto [...] ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Come affermato in modo puntuale e condivisibile da questo Tribunale Sezione IV dott.ssa
Tango (sentenza resa nel procedimento N.R.G.28071/2019RG) “Tale norma deve essere letta nel senso che un amministratore in prorogatio non può più considerarsi nel pienezza delle sue funzioni , residuandogli, al contrario, una limitata rappresentanza dei condomini,
siccome confinata al compimento della sole “attività urgenti”; quanto al compenso, resta intatto il diritto dell'amministratore alla ripetizione delle somme anticipate (non derogando la norma alla previsione contenuta nell'art. 1720 c.c., comunque applicabile, in via residuale,
per effetto del comma 15 dell'art. 1129 c.c.), diversamente è da dirsi con riferimento alla sorte del compenso, che l'art. 1129, comma 8, espressamente ed inequivocabilmente chiarisce non esser dovuto (“senza diritto ad ulteriori compensi”) ; la scelta legislativa appare, peraltro, perfettamente coerente con la mera eventualità del riconoscimento di un compenso in favore dell'amministratore di condominio (cfr. l'art. 1135, comma 1, n. 1, c.c).
e con la dimensione annuale della gestione condominiale, oltre ad essere in linea con la considerazione che un amministratore è in prorogatio perché non opera il meccanismo speciale delineato dall'art. 1129, comma 10, c.c. né si è avuta una delibera di conferma ex art. 1135, comma 1, n. 1, c.c. e, dunque, mancano tanto la conforme volontà del condominio a mantenere in vita il rapporto (residuando il solo interesse alla continuità
dell'amministrazione , quanto l'essenziale (cfr. l'art. 1129, comma 14, c.c.) passaggio assembleare sul compenso che, solo, legittima la valida instaurazione (o prosecuzione) del rapporto negoziale;
del resto l'amministratore in prorogatio non è suscettibile di revoca giudiziale , proprio per non potersi considerare lo stesso ulteriormente in carica. Infine non appare predicabile una lettura della norma nel senso che l'amministratore in prorogatio conserverebbe intatto il diritto al compenso originariamente fissato all'atto della nomina,
con la conseguenza che l'espressione “ulteriori compensi” usata dal legislatore dovrebbe portare ad escludere unicamente la corresponsione, per tali attività “urgenti”, di “altri”
compensi oltre a quello “base”: premesso che la disposizione, così interpretata, non avrebbe alcuna utilità pratica (stante la natura tendenzialmente omnicomprensiva del compenso che, dunque, già include siffatte attività. Cfr in tema sent Cass. Civ., n. 5014/2018 art. 1129,
comma 14, c.c.), essa finirebbe - paradossalmente - per determinare un ingiustificato arricchimento dell'amministratore uscente, il quale si vedrebbe riconosciuto il medesimo compenso (astrattamente inclusivo del compimento di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, connesse ed indispensabili allo svolgimento dei suoi compititi istituzionali e non solo di quelle urgenti) sebbene, per espressa limitazione di legge, non possa svolgere altre incombenze, se non quelle di cui al comma 8.
Applicando questi principi al caso in esame il Tribunale evidenzia che la mancata produzione delle delibere di nomina/ conferma dell'amministratore TI dal 2017 fino alla data delle sue dimissioni (9.4.2021) non consente al Tribunale neanche di verificare se il compenso richiesto (la cui determinazione non è in ogni caso stata documentata in modo conforme all'art. 1129 c. 14 c.c.) risulti in ogni caso non dovuto per avere l'attore operato in regime di prorogatio.
Secondo l'attore queste eccezioni, sulle quali si ripete quest'ultimo non ha preso alcuna posizione, sarebbero in qualche modo superate dal “riconoscimento del debito” insito a suo dire nella seguente dichiarazione contenuta nel verbale assembleare del 9.4.2021 “ quanto al
compenso dell'amministratore ad oggi, l'assemblea propone di ridurre il complessivo dovuto ad un
ammontare di € 6.500,00 omnicomprensivo. L'avv. TI dichiara di accettare. L'assemblea ringrazia
l'avv. TI per la disponibilità manifestata. Il pagamento avverrà entro i prossimi 60 giorni”.
Queste dichiarazioni a parere della scrivente si risolvono in una generica presa d'atto,
peraltro non accompagnata dalla contestuale approvazione del rendiconto in cui risulta annotato tale voce di debito, non esprimono né possono esprimere in alcun modo la chiara ed inequivoca volontà dei partecipanti all'assemblea di riconoscere un debito verso l'ex amministratore TI. Peraltro il debito ipoteticamente riconosciuto non è stato neanche indicato nel suo ammontare originario nel corso della riunione assembleare.
Si tratta di una proposta transattiva che, per definizione, non contiene il riconoscimento di alcun diritto altrui. Al di là dell'interpretazione di tali dichiarazioni bisogna evidenziare due aspetti fondamentali: l'assemblea in quella stessa sede, come si è detto, non ha approvato il rendiconto predisposto dall'amministratore TI nel quali risulta annotata la voce debito “amministratore”, che pertanto resta un documento elaborato unilateralmente dall'amministratore uscente e non assentito dall'assemblea privo , come tale, di qualsivoglia valore probatorio.
In secondo luogo, proprio richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di determinazione del compenso dell'amministratore,
di esigibilità dello stesso e di non equipollenza di documenti ed atti diversi dalla delibera di nomina/conferma che ne contenga la indicazione in modo specifico anche ove si trovassimo al cospetto di un atto di riconoscimento del debito lo stesso non potrebbe che essere nullo perché privo della capacità di sanare la nullità testuale del rapporto sottostante
(art. 1129 comma 14 c.c. ).
La ricognizione di debito o riconoscimento del debito non è né può rappresentare una fonte autonoma di obbligazione, avendo solo l'effetto di confermare un rapporto fondamentale preesistente.
A fronte di una espressa nullità testuale non è possibile consentire l'elusione della stessa attraverso una ricognizione del debito, che si ripete nella specie non si riviene in ogni caso nella dichiarazione assembleare del 9.4.2021. Concludendo, le ragioni espresse comportano il rigetto della domanda principale, assorbita qualsivoglia altro aspetto pur sollevato dalla difesa del convenuto. CP_1
Passando all'esame della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal condominio il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta adeguata prova del nesso eziologico tra gli inadempimenti allegati nella comparsa la natura e l'entità del pregiudizio lamentato,
quest'ultimo peraltro è stato genericamente indicato.
Si osserva che ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria nascente dalla violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore non è sufficiente la sola emersione dell'inadempimento (o non esatto adempimento) se non accompagnata dalla prova che in concreto da quella violazione sia derivato un danno al . E' onere CP_1
del creditore mandante, e dunque del , dimostrare il danno subito e il nesso di CP_1
causalità tra questo e lo specifico inadempimento dedotto (Cfr sul tema della prova del concreto pregiudizio che deve dimostrare il condominio mandante Corte di Appello di
Roma sentenza n. 7647 del 4 dicembre 2024; Tribunale di Roma n. 2170/2022; Tribunale di
Torino n. 1268 del 23.2.2023).
Insomma non può esservi alcun automatismo tra inadempimento e/o inesatto adempimento e danno.
Nella comparsa di risposta il si è limitato ad enunciare che l'amministratore CP_1
succeduto all'avv. TI ha ricevuto: notifica della cartella di pagamento n.
07120220091204535000 di € 315,00; somma dovuta per omesso o carente versamento di ritenute addizionali comunali Irpef e ritenute Irpef relative all'anno 2017, a seguito di un controllo del modello 770 anno 2017; la notifica della cartella di pagamento n. ritenute alla fonte e sanzioni amministrative relative agli anni 2008, 2010, 2011 e 2016; la notifica dell'avviso di rettifica n. 305570/1994 del 14.04.2021 per € 443,00; somma dovuta per l'Imposta Municipale Propria anno 2018, risultando pagato solo il saldo al 17.12.2018 e non anche l'acconto al 18.06.2018; la notifica dell'avviso di rettifica n. 305562/2755 del
14.04.2021 per € 457,00; somma dovuta per l'Imposta Municipale Propria anno 2016,
risultando pagato l'acconto al 16.06.2016 e non anche il saldo al 16.12.2018; la notifica di una richiesta di pagamento formulata con pec del 18.03.2022 dall'avv. Colonna, per conto di
, ex portiere dello stabile (assunto dal 1993 al 2020), che reclama la Controparte_3
complessiva somma di euro 84.737,47.
Dopo questa elencazione sono stati richiamati i principi in tema di responsabilità del mandatario.
Ebbene la presenza di debiti del verso enti terzi (pubbliche amministrazioni CP_1
e/o fornitori) senza alcuna altro elemento dal quale desumere che detto debito sia stato effettivamente pagato dal (le quietanze depositate in allegato alla memoria art. CP_1
183 sesto comma n. 2 si riferiscono ad importi diversi da quelli indicati negli avvisi) e ciò
quale diretta conseguenza della violazione dei doveri e dei compiti gestori dell'amministratore non ne importa la automatica condanna a titolo di risarcimento del danno.
Analogamente la richiesta di pagamento di spettanze da parte del vecchio custode dello stabile come anche la conseguente instaurazione del giudizio nei confronti del , CP_1
non rappresentano, allo stato, elementi sufficienti a far ritenere che l'eventuale futura (e peraltro ipotetica) condanna del sia ricollegata alla non corretta gestione del CP_1
rapporto lavorativo con il custode da parte dell'amministratore uscente. Per tutte le ragioni che precedono anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
La reciproca soccombenza giustifica in applicazione dell'art. 92 comma secondo c.p.c.
giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente provvedendo:
1) Rigetta la domanda principale e la domanda svolta in via riconvenzionale;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Napoli, 25.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
071202290168725 58/000 di € 3.526,52; somma dovuta per omesso o carente versamento di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valeria Conforti
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12486/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025
TRA
L'Avv. Francesco TI C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Marco Ettari ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso il suo Studio in Napoli alla Via Belsito n.13;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore e l.r.p.t., dott. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_2 atti, dall'avv. Marcello Stanislao del Foro di S. Maria Capua Vetere il quale, con il quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82 presso lo studio dell'avv. Renato Di Gianni
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv.to Francesco TI ha adito il Tribunale esponendo di avere ricoperto la carica di amministratore del alla fino alla Parte_1 Controparte_1 data del 9 aprile 2021 e che dalla documentazione trasmessa al nuovo amministratore si evince un suo credito pari a complessivi € 13.346,67, di cui € 12.152,00 per compensi al 31/12/2020 riportati nel prospetto rendiconto trasmesso ai condòmini ed ulteriori
€ 1.194,67 per i compensi maturati nei mesi gennaio/aprile 2021 (cfr. all. sub 1 e 2). Ha poi evidenziato che in data 9 aprile 2021 si era tenuta la riunione dell'assemblea condominiale nella quale i condòmini avevano così deciso : “preso atto del debito, proponevano di ridurre l'importo dovuto al loro ex amministratore ad € 6.500,00, che accettava ma alla sola condizione che il pagamento fosse effettuato entro i successivi 60 giorni (cfr. all. sub 3)”.
Ha quindi rappresentato che nonostante l'impegno assunto, il si è limitato a CP_1 corrispondergli la minor somma di euro 3.000,00 in data 20/5/2022, nonostante il successivo tentativo di negoziazione assistita medio tempore notificato.
Nel ricorso originario, introdotto nelle forme del rito semplificato, l'avv.to TI ha concluso chiedendo la condanna del convenuto sito Via Andrea D'Isernia n.4, al CP_1
pagamento dell'importo di € 10.346,67 “per compensi non percepiti nella predetta qualità di amministratore del resistente, oltre interessi legali e la rivalutazione CP_1
monetaria maturati dal 9 aprile 2021 e maturandi fino alla data di integrale soddisfo”, oltre le spese del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa tempestiva del 1.2.2023 il ha CP_1
preliminarmente eccepito la nullità della domanda in quanto generica.
Ha poi eccepito l'inesigibilità del credito per tre diverse ragioni: in primo luogo per non avere l'attore documentato le delibere con le quali è stato nominato negli anni, delibere che a pena di nullità del mandato stesso (quanto meno dopo la riforma del 2012) devono prevedere la specifica approvazione del compenso, pena la nullità della nomina stessa;
in secondo luogo per mancata dimostrazione che la richiesta di compenso riguardi solo i periodi coperti da regolari nomine e non invece periodi nei quali egli ha operato in regime di c.d. prorogatio imperii, durante i quali non è dovuto alcun compenso;
in terzo luogo per non avere provato di essere in possesso dei requisiti di formazione periodica richiesti dal novellato art. 71 bis disp. Att.c.c. all'amministratore che non sia al contempo condòmino.
La difesa dell'ente di gestione ha poi sottolineato che non essendo stati approvati i rendiconti degli ultimi anni, ed in particolare dal 2017 al 2020 il rendiconto prodotto rappresenta un atto di formazione unilaterale, come tale, privo di qualsivoglia valore probatorio. In via gradata rispetto alle difese ed alle argomentazioni qui sinteticamente riassunte, la difesa del ha svolto anche contestazioni in ordine alla corretta interpretazione CP_1
che andrebbe data alle dichiarazioni contenute nel verbale di assemblea del 9.4.2021.
Secondo l'interpretazione offerta dal anche a volere ritenere che in esso sia CP_1
stata espressa una volontà negoziale dell'assemblea di riconoscere il debito il termine di pagamento dei 60 giorni non può intendersi apposto come una clausola risolutiva laddove, peraltro, lo stesso attore non ha invocato la risoluzione del rapporto.
Per cui in via di estremo subordine il ha eccepito la sola debenza del residuo CP_1 importo come concordato il 9.4.2021.
Il Condominio ha svolto anche una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mala gestio dell'attore in quanto nella prospettazione offerta nella comparsa durante il tempo in cui egli è stato amministratore si è reso autore di diversi inadempimenti (meglio descritti nella comparsa) nella gestione delle incombenze fiscali del rapporto di lavoro con l'ex custode dello stabile il quale ha giudizialmente richiesto al condominio “la Controparte_3 complessiva somma di € 84.737,47, di cui € 82.212,65 per differenze retributive comprendenti sostanzialmente retribuzione differita per lavoro straordinario diurno, lavoro domenicale o festivo, ferie e festività non godute”. Quanto poi all'ulteriore condotta inadempiente inizialmente indicata nella comparsa (punto f.6 ) legata alla mancata esecuzione sentenza n. 9601/2015, conclusiva del giudizio recante R.G. 16931/2010, vi è stata espressa rinuncia della difesa del convenuto.
Mutato il rito da semplificato ad ordinario le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183 sesto c.p.c.
In particolare parte attrice oltre ad avere contestato in modo specifico e dettagliato la fondatezza della domanda riconvenzionale evidenziando in ogni caso la mancata prova di qualsivoglia danno concretamente subito dal , ha precisato che la richiesta di CP_1
pagamento del compenso riguardava solo gli anni 2017 – 2020 ed i primo mesi del 2021 “ crediti sono stati regolarmente ed analiticamente indicati nello stato patrimoniale nonché riportati nella relazione di accompagnamento al bilancio approvato il 09.04.2021 dai condomini”.
Ha ribadito la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 10.346,67 (già detratti euro 3.000,00 ricevuti) e che il titolo della pretesa avanzata è il riconoscimento del debito per tali importi operato dall'assemblea nel verbale della riunione del 9.4.2021. Ha anche dedotto di avere ottenuto il doppio dei crediti ai fini della formazione richiesta per lo svolgimento della professione di amministratore condominiale.
2. Tanto premesso, e prendendo le mosse dalla domanda principale il Tribunale ritiene che debba essere respinta.
La preliminare eccezione di nullità del ricorso non può essere accolta in quanto sia pure in modo estremamente sintetico l'atto introduttivo, letto ed esaminato nel suo complesso, anche alla luce della documentazione richiamata a supporto, esplicita che trattasi di una richiesta di pagamento di compensi arretrati e non riscossi per avere l'istante svolto l'attività di amministratore del convenuto ed in particolare in relazione alle annualità CP_1
dal 2017 fino alla dimissioni volontarie rassegnate il 9.4.2022. Ferma tale causa del credito l'attore ha invocato le dichiarazioni rese nella riunione assembleare del 9.4.2022 che nella ricostruzione dal medesimo offerta rappresenterebbero un espresso riconoscimento del debito.
Parte convenuta a fronte del ricorso è stata messa nelle condizioni di comprendere la pretesa
- che peraltro è stata precisata dall'attore nella memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c. - svolgendo plurime e puntuali eccezioni alla domanda di credito rivolta al condominio.
Ciò posto, nel merito, come accennato, la domanda principale è infondata e va quindi rigettata per i motivi che seguono.
Dirimente ed assorbente rispetto a qualsivoglia altra eccezione svolta dal convenuto è la mancata allegazione da parte dell'attore delle delibere di nomina e/o di riconferma come amministratore relative alle annualità per cui è stato chiesto il pagamento del compenso, delibere nelle quali deve risultare l'indicazione specifica di tale importo (anche mediante richiamo ad un preventivo conosciuto ai condòmini) a pena di nullità della nomina.
La riforma del condominio del 2012 (pienamente operante in relazione ai compensi domandati dall'attore) nel novellare, tra l'altro, l'art. 1129, comma 14, c.c., ha stabilito in modo chiarissimo che “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. Tale disposizione in buona sostanza ha espressamente previsto quale requisito per la valida costituzione del contratto di amministrazione condominiale la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita neanche nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (ex multis Cass. Civ. sez. VI,
22/04/2022, n. 12927).
Quindi la richiesta di pagamento del compenso da parte dell'amministratore uscente che non abbia provato ovvero offerto di provare (anche mediante una tempestiva istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ove dimostri di non avere più la disponibilità di siffatta documentazione) il credito richiesto mediante la produzione dei citati verbali di nomina/conferma nel senso sopra precisati è una domanda di pagamento di un credito inesigibile (cfr in termini Corte di Appello di Palermo sentenza n. 1792 pubblicata il 2 novembre 2022).
Occorre fare un piccolo passo indietro per la piena comprensione di tale statuizione.
La natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l'assemblea del condominio e il suo amministratore aveva già prima della riforma (l. 220 del 2012) indotto la giurisprudenza ad inquadrare detto rapporto nella tipologia di contratto del mandato con conseguente applicazione della relativa disciplina per la regolamentazione del relativo rapporto, in aggiunta alle previsioni specifiche contenute nelle norme specificamente dedicate al condominio.
La citata legge di riforma ha codificato questo orientamento posto che l'art. 1129, co. 15 c.c. stabilisce che "per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV", vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 1703 e ss., in tema di contratto di mandato.
Inquadrato in questi termini il rapporto che lega l'amministratore al condominio, trova conseguente applicazione la presunzione di onerosità di cui all'art. 1709 c.c. e quindi, al pari di qualsiasi altro mandatario, all'amministratore di condominio spetta un compenso per l'attività svolta, salvo il caso in cui sia stata espressamente pattuita la natura gratuita della prestazione. Nel caso di specie pur non risultando contestato lo svolgimento dell'incarico, tanto che lo stesso convenuto addebita all'ex amministratore TI una serie di inadempimenti proprio nello svolgimento del mandato, né concordata la gratuità del rapporto, sono state svolte due eccezioni di inesigibilità del credito che ne impediscono il riconoscimento in questa sede.
In merito al compenso dell'amministratore, come si è accennato, sempre la citata riforma del condominio (entrata in vigore in data 18.6.2013) ha introdotto, nell'art. 1129 c.c., un comma 14 che così dispone: "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".
Non sono percorribili ulteriori interpretazioni oltre quella che si ricava in modo chiaro dal dato letterale del precetto normativo.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della sua nomina o conferma, deve specificare in modo analitico l'importo del suo compenso per l'attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Questa specificazione è stata voluta dal legislatore affinché si abbia la massima trasparenza nei rapporti con i condòmini così che siano in grado di comprendere le singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato che la specificazione del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera equipollenti, quali ad esempio l'approvazione del bilancio (cfr. Cass. 12927/2022 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “agli effetti dell'art. 1129 c.c., comma 14, il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”). In applicazione del medesimo principio che questo Giudice condivide ed al quale intende dare continuità, anche perché aderente al chiaro tenore normativo e coerente con la volontà del legislatore della riforma), è stato ribadito dalle più recenti pronunce, sempre della medesima Sezione (Cons. Scarpa Sez. 2 - , Sentenza n. 14424 del 29/05/2025) che: “La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita”.
Nel caso di specie, come si è detto, l'attore a fronte della specifica contestazione del convenuto, non ha documentato i verbali di nomina e/o conferma dai quali solo poteva e doveva ricavarsi l'importo concordato a titolo di compenso né ha preso posizione sullo specifico rilievo svolto sul punto dal . CP_1
Deve poi aggiungersi che anche rispetto alla ulteriore eccezione di inesigibilità del credito motivata sulla circostanza che in mancanza delle delibere di nomina/conferma dell'incarico di amministratore non è chiaro se per le annualità dal 2017 al 2021 (fino alle dimissioni)
l'avv.to TI abbia operato sulla base di una nuova nomina (o conferma) ovvero in regime di prorogatio imperi (decorrente allo scadere di un biennio da ciascuna nomina) quest'ultimo nulla ha dedotto.
Al riguardo deve osservarsi, come correttamente evidenziato dalla difesa del CP_1
convenuto, che l'art. 1129 nella sua nuova formulazione (già vigente nel 2017) al comma
8 stabilisce che “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto [...] ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Come affermato in modo puntuale e condivisibile da questo Tribunale Sezione IV dott.ssa
Tango (sentenza resa nel procedimento N.R.G.28071/2019RG) “Tale norma deve essere letta nel senso che un amministratore in prorogatio non può più considerarsi nel pienezza delle sue funzioni , residuandogli, al contrario, una limitata rappresentanza dei condomini,
siccome confinata al compimento della sole “attività urgenti”; quanto al compenso, resta intatto il diritto dell'amministratore alla ripetizione delle somme anticipate (non derogando la norma alla previsione contenuta nell'art. 1720 c.c., comunque applicabile, in via residuale,
per effetto del comma 15 dell'art. 1129 c.c.), diversamente è da dirsi con riferimento alla sorte del compenso, che l'art. 1129, comma 8, espressamente ed inequivocabilmente chiarisce non esser dovuto (“senza diritto ad ulteriori compensi”) ; la scelta legislativa appare, peraltro, perfettamente coerente con la mera eventualità del riconoscimento di un compenso in favore dell'amministratore di condominio (cfr. l'art. 1135, comma 1, n. 1, c.c).
e con la dimensione annuale della gestione condominiale, oltre ad essere in linea con la considerazione che un amministratore è in prorogatio perché non opera il meccanismo speciale delineato dall'art. 1129, comma 10, c.c. né si è avuta una delibera di conferma ex art. 1135, comma 1, n. 1, c.c. e, dunque, mancano tanto la conforme volontà del condominio a mantenere in vita il rapporto (residuando il solo interesse alla continuità
dell'amministrazione , quanto l'essenziale (cfr. l'art. 1129, comma 14, c.c.) passaggio assembleare sul compenso che, solo, legittima la valida instaurazione (o prosecuzione) del rapporto negoziale;
del resto l'amministratore in prorogatio non è suscettibile di revoca giudiziale , proprio per non potersi considerare lo stesso ulteriormente in carica. Infine non appare predicabile una lettura della norma nel senso che l'amministratore in prorogatio conserverebbe intatto il diritto al compenso originariamente fissato all'atto della nomina,
con la conseguenza che l'espressione “ulteriori compensi” usata dal legislatore dovrebbe portare ad escludere unicamente la corresponsione, per tali attività “urgenti”, di “altri”
compensi oltre a quello “base”: premesso che la disposizione, così interpretata, non avrebbe alcuna utilità pratica (stante la natura tendenzialmente omnicomprensiva del compenso che, dunque, già include siffatte attività. Cfr in tema sent Cass. Civ., n. 5014/2018 art. 1129,
comma 14, c.c.), essa finirebbe - paradossalmente - per determinare un ingiustificato arricchimento dell'amministratore uscente, il quale si vedrebbe riconosciuto il medesimo compenso (astrattamente inclusivo del compimento di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, connesse ed indispensabili allo svolgimento dei suoi compititi istituzionali e non solo di quelle urgenti) sebbene, per espressa limitazione di legge, non possa svolgere altre incombenze, se non quelle di cui al comma 8.
Applicando questi principi al caso in esame il Tribunale evidenzia che la mancata produzione delle delibere di nomina/ conferma dell'amministratore TI dal 2017 fino alla data delle sue dimissioni (9.4.2021) non consente al Tribunale neanche di verificare se il compenso richiesto (la cui determinazione non è in ogni caso stata documentata in modo conforme all'art. 1129 c. 14 c.c.) risulti in ogni caso non dovuto per avere l'attore operato in regime di prorogatio.
Secondo l'attore queste eccezioni, sulle quali si ripete quest'ultimo non ha preso alcuna posizione, sarebbero in qualche modo superate dal “riconoscimento del debito” insito a suo dire nella seguente dichiarazione contenuta nel verbale assembleare del 9.4.2021 “ quanto al
compenso dell'amministratore ad oggi, l'assemblea propone di ridurre il complessivo dovuto ad un
ammontare di € 6.500,00 omnicomprensivo. L'avv. TI dichiara di accettare. L'assemblea ringrazia
l'avv. TI per la disponibilità manifestata. Il pagamento avverrà entro i prossimi 60 giorni”.
Queste dichiarazioni a parere della scrivente si risolvono in una generica presa d'atto,
peraltro non accompagnata dalla contestuale approvazione del rendiconto in cui risulta annotato tale voce di debito, non esprimono né possono esprimere in alcun modo la chiara ed inequivoca volontà dei partecipanti all'assemblea di riconoscere un debito verso l'ex amministratore TI. Peraltro il debito ipoteticamente riconosciuto non è stato neanche indicato nel suo ammontare originario nel corso della riunione assembleare.
Si tratta di una proposta transattiva che, per definizione, non contiene il riconoscimento di alcun diritto altrui. Al di là dell'interpretazione di tali dichiarazioni bisogna evidenziare due aspetti fondamentali: l'assemblea in quella stessa sede, come si è detto, non ha approvato il rendiconto predisposto dall'amministratore TI nel quali risulta annotata la voce debito “amministratore”, che pertanto resta un documento elaborato unilateralmente dall'amministratore uscente e non assentito dall'assemblea privo , come tale, di qualsivoglia valore probatorio.
In secondo luogo, proprio richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di determinazione del compenso dell'amministratore,
di esigibilità dello stesso e di non equipollenza di documenti ed atti diversi dalla delibera di nomina/conferma che ne contenga la indicazione in modo specifico anche ove si trovassimo al cospetto di un atto di riconoscimento del debito lo stesso non potrebbe che essere nullo perché privo della capacità di sanare la nullità testuale del rapporto sottostante
(art. 1129 comma 14 c.c. ).
La ricognizione di debito o riconoscimento del debito non è né può rappresentare una fonte autonoma di obbligazione, avendo solo l'effetto di confermare un rapporto fondamentale preesistente.
A fronte di una espressa nullità testuale non è possibile consentire l'elusione della stessa attraverso una ricognizione del debito, che si ripete nella specie non si riviene in ogni caso nella dichiarazione assembleare del 9.4.2021. Concludendo, le ragioni espresse comportano il rigetto della domanda principale, assorbita qualsivoglia altro aspetto pur sollevato dalla difesa del convenuto. CP_1
Passando all'esame della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal condominio il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta adeguata prova del nesso eziologico tra gli inadempimenti allegati nella comparsa la natura e l'entità del pregiudizio lamentato,
quest'ultimo peraltro è stato genericamente indicato.
Si osserva che ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria nascente dalla violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore non è sufficiente la sola emersione dell'inadempimento (o non esatto adempimento) se non accompagnata dalla prova che in concreto da quella violazione sia derivato un danno al . E' onere CP_1
del creditore mandante, e dunque del , dimostrare il danno subito e il nesso di CP_1
causalità tra questo e lo specifico inadempimento dedotto (Cfr sul tema della prova del concreto pregiudizio che deve dimostrare il condominio mandante Corte di Appello di
Roma sentenza n. 7647 del 4 dicembre 2024; Tribunale di Roma n. 2170/2022; Tribunale di
Torino n. 1268 del 23.2.2023).
Insomma non può esservi alcun automatismo tra inadempimento e/o inesatto adempimento e danno.
Nella comparsa di risposta il si è limitato ad enunciare che l'amministratore CP_1
succeduto all'avv. TI ha ricevuto: notifica della cartella di pagamento n.
07120220091204535000 di € 315,00; somma dovuta per omesso o carente versamento di ritenute addizionali comunali Irpef e ritenute Irpef relative all'anno 2017, a seguito di un controllo del modello 770 anno 2017; la notifica della cartella di pagamento n. ritenute alla fonte e sanzioni amministrative relative agli anni 2008, 2010, 2011 e 2016; la notifica dell'avviso di rettifica n. 305570/1994 del 14.04.2021 per € 443,00; somma dovuta per l'Imposta Municipale Propria anno 2018, risultando pagato solo il saldo al 17.12.2018 e non anche l'acconto al 18.06.2018; la notifica dell'avviso di rettifica n. 305562/2755 del
14.04.2021 per € 457,00; somma dovuta per l'Imposta Municipale Propria anno 2016,
risultando pagato l'acconto al 16.06.2016 e non anche il saldo al 16.12.2018; la notifica di una richiesta di pagamento formulata con pec del 18.03.2022 dall'avv. Colonna, per conto di
, ex portiere dello stabile (assunto dal 1993 al 2020), che reclama la Controparte_3
complessiva somma di euro 84.737,47.
Dopo questa elencazione sono stati richiamati i principi in tema di responsabilità del mandatario.
Ebbene la presenza di debiti del verso enti terzi (pubbliche amministrazioni CP_1
e/o fornitori) senza alcuna altro elemento dal quale desumere che detto debito sia stato effettivamente pagato dal (le quietanze depositate in allegato alla memoria art. CP_1
183 sesto comma n. 2 si riferiscono ad importi diversi da quelli indicati negli avvisi) e ciò
quale diretta conseguenza della violazione dei doveri e dei compiti gestori dell'amministratore non ne importa la automatica condanna a titolo di risarcimento del danno.
Analogamente la richiesta di pagamento di spettanze da parte del vecchio custode dello stabile come anche la conseguente instaurazione del giudizio nei confronti del , CP_1
non rappresentano, allo stato, elementi sufficienti a far ritenere che l'eventuale futura (e peraltro ipotetica) condanna del sia ricollegata alla non corretta gestione del CP_1
rapporto lavorativo con il custode da parte dell'amministratore uscente. Per tutte le ragioni che precedono anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
La reciproca soccombenza giustifica in applicazione dell'art. 92 comma secondo c.p.c.
giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente provvedendo:
1) Rigetta la domanda principale e la domanda svolta in via riconvenzionale;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Napoli, 25.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
071202290168725 58/000 di € 3.526,52; somma dovuta per omesso o carente versamento di