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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 30.09.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 04.07.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell' CP 1 ha rappresentato che alla redazione delle note scritte del
26.09.2025 ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dr.ssa Persona 1
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.58.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA Parte 1 (Avv. Antonino Bongiorno)
attore
E
Controparte_2 ¸ in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Laura S.M. Piscitello)
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Giovanni Immordino)
terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contradditorio delle parti, - In accoglimento delle domande spiegate da Parte 1 con atto di citazione del 17.10.2022, condanna il Controparte 2 in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della complessiva € 10.575,50, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
Rigetta le domande proposte dal Controparte_2 nei confronti dell' Controparte_3 in
-
persona del legale rappresentante pro-tempore;
Condanna il Controparte_2 in persona del CP 4 pro-tempore, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi €
3.817,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore stesso;
Condanna il Controparte_2 alla rifusione in favore dell' Controparte_3 delle spese di lite,
liquidate d'ufficio in complessivi € 1.778,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 17.12.2021, alle ore 20.50 circa, allorquando, percorrendo alla guida del proprio monopattino elettrico la rotatoria di Piazza Don Luigi Sturzo di CP 2 ,
perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a causa di una buca formatasi in strada attorno ad un tombino.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP 2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente -
sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del CP 2 denotano la possibilità di un effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Pt 1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni, non smentite da alcun valido elemento di senso contrario, rese dal teste che, premettendo di non Testimone 1 '
conoscere l'attore prima del fatto e di avervi assistito, in quanto al momento dello stesso, "stavo attraversando la rotonda di Piazza Sturzo", ha confermato la narrazione di cui all'atto di citazione.
Nel dettaglio, il Tes 1 ha dichiarato di avere visto "il monopattino, che faceva la rotatoria verso sinistra e che cadeva nel punto in cui c'era un tombino sottoquotato sulla strada"; a detta del teste, il monopattino "stava facendo la curva verso sinistra provenendo da via Turati, ovvero dal CP 5 e girava a sinistra seguendo la rotatoria per andare verso l'Assessorato".
Molto significativamente, il testimone oculare ha riferito che “il signore è finito con la ruota anteriore dentro il tombino, che era al di sotto del manto stradale" e ha precisato che l'attore "è
caduto in avanti e ha battuto il volto a terra".
و"non vi erano segnalazioni dellaAncor più incisivamente, secondo il racconto del Tes 1
presenza del tombino sottoquotato né lo stesso era transennato"; ad ulteriore precisazione il teste ha soggiunto che "il tombino era integro ma più basso rispetto alla strada... vicino al tombino il manto stradale era un po' dissestato". Le fotografie in atti, allegate al verbale della P.M. intervenuta sui luoghi dopo il fatto, nelle quali il testimone ha riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, la presenza di un tombino sottoquotato rispetto al manto stradale circostante dissestato, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del monopattino condotto dal Pt_1 a due ruote e
difficile da governare.
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione della caditoia.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria,
esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel Controparte_2 , proprietario e custode delle strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attore, non si ritiene di dovergli muovere addebiti, se solo si consideri che come emerso dalla prova orale non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso agli utenti della strada.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che l'attore, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali. Non vi è prova, peraltro, che l'attore tenesse una velocità non adeguata ai luoghi né è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Anzi, dalle fotografie in atti sembra potersi evincere che l'insidia non fosse di recente formazione.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni neppure contestate cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attore e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 6%.
Il Ctu ha, infatti, accertato che, in esito al sinistro, l'attore ha riportato una “sindrome algo-
disfunzionale da frattura delle ossa proprie del naso, trattata chirurgicamente, con residuo deficit di efflusso dalla cavita nasale destra in soggetto con esiti cicatriziali visibili icto oculi al dorso della piramide nasale", ritenendo che le lesioni riportate “sono da ritenersi compatibili con la dinamica riferita".
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (10 di I.T.P. al 75%
e 20 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce"
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi
―
alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali -, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il "sistema tabellare", con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (6%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (42 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 9.138,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi - contenuti nei limiti delle micro-invalidità -, oltre che della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità temporanea,
appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta,
dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 1.437,50 (di cui €
862,50 per I.T.P. al 75% ed € 575,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro, di guisa che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonta complessivamente ad € 10.575,50 (liquidata all'attualità), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(17.12.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo”. anno,
Passando alla domanda di manleva spiegata dal CP 2 nei confronti dell' CP 1 deve anzitutto
rilevarsi che, chiamando in giudizio quest'ultima, l'Ente CP 6 non ha mosso alcun preciso addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale: a ben vedere, il CP 2 si è
limitato a richiamare il Contratto di Servizio del 20.11.2015, disciplinante il rapporto tra le due parti contrattuali, reputando per ciò stesso l' CP 1 il soggetto legittimato passivo rispetto alle richieste risarcitorie dell'attore.
Nondimeno, non appare superfluo chiarire che l' CP_1 con il contratto di servizio del
30.10.2001, cui ha fatto riferimento, e da ultimo con il contratto del 20.11.2015, si è assunta il servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori (cfr. art. 2 contratto),
dovendosi la società considerare, a mente delle pattuizioni contrattuali, custode ex art. 2051 c.c. di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione e responsabile dei danni comunque arrecati a terzi,
direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato (cfr. art. 14
contratto).
Peraltro, secondo le previsioni contrattuali, la società ha assunto l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il CP 2 da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti (cfr. art. 14, II co.).
E tuttavia, sulla scorta della svolta attività istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del teste Tes 1 e delle riproduzioni fotografiche in atti, è possibile affermare che, nello specifico,
l'anomalia, in cui l'attore ha provato di avere incappato, era costituita da un dissesto creatosi ai margini di una caditoia sottoquotata rispetto al manto circostante ma in sé integra intrinsecamente e strutturalmente.
Dette circostanze consentono, dunque, di escludere la responsabilità dell' CP_1
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il CP_2 va condannato a rifondere
all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13,
VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è
dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Vanno poste a carico del CP_2 anche le spese di lite sostenute dall' CP_1 liquidate, d'ufficio,
nella somma di € 1.778,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attore, vanno poste a carico del
CP 2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 30 settembre 2025.
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell' CP 1 ha rappresentato che alla redazione delle note scritte del
26.09.2025 ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dr.ssa Persona 1
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.58.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA Parte 1 (Avv. Antonino Bongiorno)
attore
E
Controparte_2 ¸ in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Laura S.M. Piscitello)
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Giovanni Immordino)
terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contradditorio delle parti, - In accoglimento delle domande spiegate da Parte 1 con atto di citazione del 17.10.2022, condanna il Controparte 2 in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della complessiva € 10.575,50, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
Rigetta le domande proposte dal Controparte_2 nei confronti dell' Controparte_3 in
-
persona del legale rappresentante pro-tempore;
Condanna il Controparte_2 in persona del CP 4 pro-tempore, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi €
3.817,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore stesso;
Condanna il Controparte_2 alla rifusione in favore dell' Controparte_3 delle spese di lite,
liquidate d'ufficio in complessivi € 1.778,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 17.12.2021, alle ore 20.50 circa, allorquando, percorrendo alla guida del proprio monopattino elettrico la rotatoria di Piazza Don Luigi Sturzo di CP 2 ,
perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a causa di una buca formatasi in strada attorno ad un tombino.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP 2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente -
sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del CP 2 denotano la possibilità di un effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Pt 1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni, non smentite da alcun valido elemento di senso contrario, rese dal teste che, premettendo di non Testimone 1 '
conoscere l'attore prima del fatto e di avervi assistito, in quanto al momento dello stesso, "stavo attraversando la rotonda di Piazza Sturzo", ha confermato la narrazione di cui all'atto di citazione.
Nel dettaglio, il Tes 1 ha dichiarato di avere visto "il monopattino, che faceva la rotatoria verso sinistra e che cadeva nel punto in cui c'era un tombino sottoquotato sulla strada"; a detta del teste, il monopattino "stava facendo la curva verso sinistra provenendo da via Turati, ovvero dal CP 5 e girava a sinistra seguendo la rotatoria per andare verso l'Assessorato".
Molto significativamente, il testimone oculare ha riferito che “il signore è finito con la ruota anteriore dentro il tombino, che era al di sotto del manto stradale" e ha precisato che l'attore "è
caduto in avanti e ha battuto il volto a terra".
و"non vi erano segnalazioni dellaAncor più incisivamente, secondo il racconto del Tes 1
presenza del tombino sottoquotato né lo stesso era transennato"; ad ulteriore precisazione il teste ha soggiunto che "il tombino era integro ma più basso rispetto alla strada... vicino al tombino il manto stradale era un po' dissestato". Le fotografie in atti, allegate al verbale della P.M. intervenuta sui luoghi dopo il fatto, nelle quali il testimone ha riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, la presenza di un tombino sottoquotato rispetto al manto stradale circostante dissestato, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del monopattino condotto dal Pt_1 a due ruote e
difficile da governare.
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione della caditoia.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria,
esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel Controparte_2 , proprietario e custode delle strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attore, non si ritiene di dovergli muovere addebiti, se solo si consideri che come emerso dalla prova orale non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso agli utenti della strada.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che l'attore, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali. Non vi è prova, peraltro, che l'attore tenesse una velocità non adeguata ai luoghi né è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Anzi, dalle fotografie in atti sembra potersi evincere che l'insidia non fosse di recente formazione.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni neppure contestate cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attore e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 6%.
Il Ctu ha, infatti, accertato che, in esito al sinistro, l'attore ha riportato una “sindrome algo-
disfunzionale da frattura delle ossa proprie del naso, trattata chirurgicamente, con residuo deficit di efflusso dalla cavita nasale destra in soggetto con esiti cicatriziali visibili icto oculi al dorso della piramide nasale", ritenendo che le lesioni riportate “sono da ritenersi compatibili con la dinamica riferita".
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (10 di I.T.P. al 75%
e 20 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce"
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi
―
alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali -, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il "sistema tabellare", con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (6%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (42 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 9.138,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi - contenuti nei limiti delle micro-invalidità -, oltre che della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità temporanea,
appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta,
dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 1.437,50 (di cui €
862,50 per I.T.P. al 75% ed € 575,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro, di guisa che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonta complessivamente ad € 10.575,50 (liquidata all'attualità), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(17.12.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo”. anno,
Passando alla domanda di manleva spiegata dal CP 2 nei confronti dell' CP 1 deve anzitutto
rilevarsi che, chiamando in giudizio quest'ultima, l'Ente CP 6 non ha mosso alcun preciso addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale: a ben vedere, il CP 2 si è
limitato a richiamare il Contratto di Servizio del 20.11.2015, disciplinante il rapporto tra le due parti contrattuali, reputando per ciò stesso l' CP 1 il soggetto legittimato passivo rispetto alle richieste risarcitorie dell'attore.
Nondimeno, non appare superfluo chiarire che l' CP_1 con il contratto di servizio del
30.10.2001, cui ha fatto riferimento, e da ultimo con il contratto del 20.11.2015, si è assunta il servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori (cfr. art. 2 contratto),
dovendosi la società considerare, a mente delle pattuizioni contrattuali, custode ex art. 2051 c.c. di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione e responsabile dei danni comunque arrecati a terzi,
direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato (cfr. art. 14
contratto).
Peraltro, secondo le previsioni contrattuali, la società ha assunto l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il CP 2 da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti (cfr. art. 14, II co.).
E tuttavia, sulla scorta della svolta attività istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del teste Tes 1 e delle riproduzioni fotografiche in atti, è possibile affermare che, nello specifico,
l'anomalia, in cui l'attore ha provato di avere incappato, era costituita da un dissesto creatosi ai margini di una caditoia sottoquotata rispetto al manto circostante ma in sé integra intrinsecamente e strutturalmente.
Dette circostanze consentono, dunque, di escludere la responsabilità dell' CP_1
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il CP_2 va condannato a rifondere
all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13,
VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è
dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Vanno poste a carico del CP_2 anche le spese di lite sostenute dall' CP_1 liquidate, d'ufficio,
nella somma di € 1.778,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attore, vanno poste a carico del
CP 2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 30 settembre 2025.
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina