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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1684/2024 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dott. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento prestazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/06/2024, esponeva che, con decreto Parte_1
di omologa del Tribunale di Patti del 31.01.2024, reso nel giudizio portante n. 1910/2022, gli veniva riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data dell'01/01/2023.
Lamentava che l' , nonostante il decorso di 120 giorni dalla rituale notifica del decreto di CP_1
omologa, effettuata in data 31.01.2024 e la regolare trasmissione del modello AP70, debitamente compilato, l' non avesse provveduto al pagamento degli arretrati. CP_1
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere in pagamento la prestazione riconosciuta, unitamente agli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver liquidato la prestazione e di averla posta CP_1
in pagamento a gennaio 2025, chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito del deposito di note ex art.127 ter la causa veniva decisa con la presente sentenza. La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell . CP_1
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per CP_1
la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta CP_1
già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 01/06/2024.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento la prestazione unitamente agli arretrati, ma CP_1
è altresì vero che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data CP_1
del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 01/06/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 23/01/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena