Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 10/04/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Moccia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Bracigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UM AC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - del Permesso di Costruire n. 5 del 21.01.2025, successivamente conosciuto, rilasciato dal Comune di Bracigliano al Sig. UM AC, per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione fabbricato per civile abitazione" sito alla Via Capitano Cecconi n. 18;
b - di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOCCIA S.P.A. il 20\2\2026:
a – del provvedimento prot. n. 460 del 15.12.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha “determina(to) la sanzione pecuniaria dell’importo … di € 1.000,00” ai fini della sanatoria delle opere di cui alla s.c.i.a. in sanatoria, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 25.07.2022 dal dante causa del Sig. UM AC;
b – del verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;
c - di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOCCIA S.P.A. il 2\3\2026:
a – del provvedimento prot. n. 1080 del 30.01.2026, con il quale il Comune di Bracigliano ha confermato il p.d.c. n. 5/2025;
b – della nota prot. n. 2010 del 18.02.2026, con il quale è stato trasmesso il provvedimento sub a);
c – del verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025, trasmesso in uno al provvedimento sub a);
d – ove e per quanto occorra, del verbale di istruttoria prot. n. 885 del 21.01.2025;
e – di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bracigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. LE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile sito alla Via Capitano Cecconi n. 20 del Comune di Bracigliano, confinante con quello di proprietà del Sig. UM AC, ha impugnato il permesso di costruire n. 5 del 21.01.2025, rilasciato dal Comune di Bracigliano al predetto Sig. UM AC, per la realizzazione di un intervento di “ristrutturazione fabbricato per civile abitazione” sito alla Via Capitano Cecconi n. 18.
2. Con primo ricorso per motivi aggiunti del 20.02.2026, ha poi impugnato il provvedimento prot. n. 460 del 15.12.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha determinato la sanzione pecuniaria dell’importo di euro 1.000,00 ai fini della sanatoria delle opere di cui alla s.c.i.a. in sanatoria, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 25.07.2022 dal dante causa del Sig. UM AC nonché il verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025.
3. Infine, con secondo ricorso per motivi aggiunti del 2.03.2026, ha impugnato il provvedimento prot. n. 1080 del 30.01.2026, con il quale il Comune di Bracigliano ha confermato il p.d.c. n. 5/2025 nonché gli atti presupposti e successivi.
4. Si è costituito il Comune di Bracigliano.
5. All’udienza camerale dell’8 aprile 2026, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità con riferimento al ricorso introduttivo; all’esito, la causa è stata assegnata a sentenza, previo avviso di possibile definizione della controversia con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato dal Collegio al verbale dell’udienza camerale dell’8 aprile 2026.
Invero, come sopra esposto, con atto notificato in data 30.10.2025, la società Moccia S.p.A. ha introdotto il presente giudizio, impugnando il suddetto P.d.C. n. 5/2025 e chiedendone l’annullamento.
Tuttavia, nelle more, l'Amministrazione comunale ha avviato un procedimento di riesame in autotutela del titolo edilizio e, al contempo, ha definito un precedente procedimento di sanatoria relativo al medesimo immobile, avviato con S.C.I.A. del 25.07.2022, irrogando la relativa sanzione pecuniaria con provvedimento del 15.12.2025 (impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti).
Pertanto, deve ritenersi che l’efficacia del provvedimento impugnato sia venuta meno in seguito al riesame eseguito dall’Amministrazione resistente.
Avendo questo nuovo provvedimento negativo sostituito completamente il precedente provvedimento di diniego, impugnato con il ricorso principale, parte ricorrente non ha più interesse a chiedere l’annullamento del primo provvedimento.
7. Tanto premesso, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati nel merito e tanto consente di assorbire ogni altra eccezione preliminare.
8. Invero, la tesi secondo cui il Permesso di Costruire n. 5 del 21.01.2025 sarebbe stato rilasciato su un immobile abusivo, a causa della pendenza di un procedimento di sanatoria, risulta smentita dalla documentazione in atti e da una corretta interpretazione della normativa e dei principi di riferimento.
Secondo l’argomentazione di parte ricorrente, a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 (prot. n. 8101 del 25.07.2022), la P.A. non avrebbe adottato alcun provvedimento abilitativo, lasciando il procedimento pendente e l'immobile in stato di abusività.
In realtà, ex actis, è emerso che l'Amministrazione Comunale di Bracigliano ha definito il predetto procedimento di sanatoria con un provvedimento formale ed espresso.
9. Nello specifico, con il Provvedimento Conclusivo - Irrogazione Sanzione Pecuniaria Accertamento di Conformità ex Art. 37 del DPR n. 380/01 prot. n. 460 del 15.12.2025, il Comune ha attestato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità urbanistica e ha determinato la relativa sanzione pecuniaria, peraltro già corrisposta.
Pertanto, il procedimento di sanatoria non era pendente, ma era stato formalmente concluso, regolarizzando lo stato dell'immobile e rendendolo pienamente legittimo ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001.
10. Va pure detto che la sanzione pecuniaria è stata adottata all’esito di accurata istruttoria, come documentato dal verbale prot. n. 13529 del 15.12.2025.
11. Peraltro, il Comune di Bracigliano, sulla base della relazione tecnica asseverata dal professionista incaricato e della propria istruttoria, ha correttamente qualificato l’intervento come rientrante nell’ambito della manutenzione straordinaria “pesante” o del restauro e risanamento conservativo “pesante”, soggetto a SCIA in sanatoria ex art. 37 D.P.R. 380/2001.
Tale valutazione, di natura tecnico discrezionale, è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, vizi che nel caso di specie non sussistono.
12. Ancora, va detto che, dalla documentazione agli atti, emerge che le opere oggetto della SCIA in sanatoria prot. n. 8101 del 25.07.2022 consistono in: - diversa distribuzione degli spazi interni, - modifiche prospettiche, - minore volumetria realizzata rispetto alla concessione edilizia originaria, - omessa realizzazione di un piano previsto in progetto.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, non risulta alcun incremento di volumetria, alterazione della sagoma, aumento delle unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso.
13. Anche la censura della ricorrente, relativa alla presunta illegittimità della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 irrogata dal Comune di Bracigliano, deve essere disattesa.
Invero, la versione del comma 4 dell'art. 37, vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria (25.07.2022) e fino alla sua abrogazione con il D.L. n. 69/2024, stabiliva: “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro”.
Appare evidente, pertanto, che la norma applicabile al procedimento di sanatoria non era il comma 1, bensì il comma 4, che prevedeva una forbice edittale compresa tra € 516 e € 5.164.
Sicchè, l'importo di € 1.000,00 irrogato dal Comune rientra pienamente in tale forbice.
14. Né colgono nel segno le doglianze con cui la parte ricorrente ha lamentato che il lotto su cui insiste l'intervento in contestazione sarebbe volumetricamente saturo e privo di qualsiasi capacità edificatoria residua, perché detta censura risulta essere smentita dall’analisi della storia urbanistica dell'immobile e dei titoli abilitativi che lo hanno interessato.
Invero, come condivisibilmente rimarcato dal Comune resistente, la Licenza Edilizia n. 34 del 1973 autorizzava la costruzione di un fabbricato su tre livelli.
Tuttavia, come pacificamente riconosciuto e documentato, furono realizzati solo due dei tre piani previsti, con una volumetria edificata di 1.115,20 mc a fronte di una capacità edificatoria del lotto originario (particella 947) pari a 1.795,64 mc.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la volumetria non realizzata non è decaduta né si è estinta.
Come correttamente evidenziato dal Comune nel provvedimento di conferma del titolo, il privato che, avendo ottenuto un titolo edilizio per la realizzazione di un determinato volume, costruisca un volume minore non commette un abuso edilizio, a condizione che la parte di edificio realizzata sia conforme al progetto approvato e sia funzionalmente autonoma (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 giugno 2020, n. 678).
In base all’art. 32, T.U. edilizia, costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo; nel dettaglio, qualora risulti il mutamento della destinazione d’uso implicante variazione degli standards , ovvero aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, ovvero modifiche sostanziali di parametri urbanistico – edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell'edificio, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, ovvero una violazione non procedurale delle norme in materia di edilizia ( ex multis , T. A. R. Campania –Napoli, Sez. III, 13/01/2016, n. 138).
Ne deriva, a contrario , che, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale, tale da giustificare scelte provvedimentali rigorose
15. Infine, neanche le doglianze ad oggetto la pretesa violazione delle distanze legali può rivelarsi meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio.
Invero, il progetto assentito con il PdC n. 5/2025 prevede la realizzazione del porticato e del sottotetto in aderenza a una parete a confine con altra proprietà, costituente corpo di fabbrica in virtù dell’art. 877 c.c., come confermato sia dagli elaborati progettuali che dal provvedimento di conferma del titolo edilizio.
L’art. 16 delle N.T.A. del PRG di Bracigliano, applicabile alla zona omogenea “B”, consente esplicitamente l’edificazione in aderenza a confine.
16. Peraltro, all’esito del sopralluogo tecnico effettuato in data 30.09.2025, è emerso che le nuove opere realizzate sul lato ovest (porticato a piano terra e primo piano) non sono in aderenza al fabbricato di altrui proprietà posto sul confine, così come riportato sugli elaborati progettuali, ma ricadono sulla linea di confine libero tra il concessionario ed il fondo del vicino che risulta inedificato.
17. L'intervento autorizzato, infine, risulta pienamente conforme al Piano Regolatore Generale del Comune di Bracigliano.
L'immobile oggetto di intervento ricade in Zona Omogenea 'B' di completamento residenziale, come attestato dal Certificato di Destinazione Urbanistica e ribadito in tutti gli atti del procedimento.
18. Alla stregua delle superiori considerazioni, i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti, siccome infondati.
19. Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara il ricorso principale improcedibile;
rigetta i ricorsi per motivi aggiunti;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
LE Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO