Sentenza breve 1 dicembre 2025
Decreto collegiale 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 01/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2025, proposto da
PI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Castro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano-Rossano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore 9 – Urbanistica e Commercio del Comune di Corigliano-Rossano del 30 gennaio 2025, n. 95 del reg. settore, n. 162 del reg. gen., notificata al ricorrente in data 16 luglio 2025, avente ad oggetto “irrogazione sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi che comportano acquisizione del bene al patrimonio del Comune a carico del sig. M.P.” , e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso l’ordine di demolizione del 31 luglio 2024, prot. n. 91104 - ordinanza n. 133, notificato al ricorrente in data 2 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato che:
a) con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comune di Corigliano Rossano ha irrogato a PI AR la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 per non aver ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 133 del 31 luglio 2024;
b) egli si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale domandando l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, sostenendo, in estrama sintesi:
- b1) che l’ordinanza di demolizione, notificatagli il 2 agosto 2024, riguarda una unità immobiliare individuata con delle particelle catastali (foglio di mappa n. 69, particella n. 907, sub nn. 3, 4 e21) che non esistono o che comunque non corrispondono a quelle di cui egli è proprietario; egli, dunque, non era in grado di capire che essa riguardava l’unità immobiliare di sua proprietà, sita in Rossano alla via Torricella;
- b2) che comunque non sarebbe responsabile di alcun abuso edilizio, il quale – a tutto voler concedere – potrebbe essere stato commesso dalla madre molto tempo prima;
c) ritualmente evocato in giudizio, il Comune di Corigliano Rosano non ha inteso costituirsi;
d) il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare;
Ritenuto in diritto che:
e) è ammesso dallo stesso ricorrente che l’ordinanza di demolizione gli sia stata notificata il 2 agosto 2024 e che egli non l’abbia contestata in giudizio, cosicché essa è divenuta inoppugnabile;
f) conseguentemente, che le censure sollevate con l’odierno ricorso, in cui si lamenta che l’ordinanza farebbe riferimento a un immobile non ben individuabile, comunque diverso da quello di proprietà del ricorrente, sono tardive e non sono comunque idonee a determinare l’illegittimità dell’ordinanza con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di demolizione;
g) conclusivamente, il ricorso va respinto;
h) la mancata costituzione dell’amministrazione intimata esima il Tribunale Amministrativo Regionale dal pronunziarsi sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
AN AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | VO EA |
IL SEGRETARIO