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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA PI AR VE, Presidente
BOGGIO EN IU, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2012 0006928992000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2012 0067446019000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II processo era iniziato in fase contenziosa.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità delle cartelle di pagamento in quanto mai notificate, nonché
l'intervenuta decadenza dal potere di notificare dette cartelle essendo ormai decorsi i termini per le notifiche.
Parte resistente replicava con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente vi è la caducazione della dimensione contenziosa della controversia, in quanto parte ricorrente rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 dlgs 546/1992. Consta accettazione di controparte.
Consegue estinzione del processo con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA PI AR VE, Presidente
BOGGIO EN IU, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2012 0006928992000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2012 0067446019000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II processo era iniziato in fase contenziosa.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità delle cartelle di pagamento in quanto mai notificate, nonché
l'intervenuta decadenza dal potere di notificare dette cartelle essendo ormai decorsi i termini per le notifiche.
Parte resistente replicava con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente vi è la caducazione della dimensione contenziosa della controversia, in quanto parte ricorrente rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 dlgs 546/1992. Consta accettazione di controparte.
Consegue estinzione del processo con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia. Spese compensate.