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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 118-1/25
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere letti gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, nonché le richieste e le argomentazioni articolate dalle parti, in particolare, con riferimento all'istanza, formulata dalla società appellante, tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ritenuto che
l'appello, allo stato e prima facie, non si riveli
-in termini di incontroversa e preclara evidenza- manifestamente fondato, essendo opinabili le argomentazioni -o parte delle argomentazioni- addotte a sostegno dei motivi sui quali è complessivamente ancorato, che necessitano di un più approfondito scrutinio in sede di decisione, tenuto conto, per di più, dell'iter motivazionale sul quale si fonda la pronuncia gravata e degli elementi emersi nel corso del giudizio;
considerato che
non è ravvisabile nemmeno il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, non essendo emersa una situazione -inerente alla società appellata- tale da indurre ad ipotizzare la sussistenza -in caso di esecuzione della pronuncia gravata e di successiva riforma della decisione- di difficoltà di ripetizione, avuto riguardo anche
1 agli elementi desumibili dai documenti -pure di natura contabile- prodotti in giudizio, né circostanze -relative alla tali da permettere di intravedere -anche a CP_1 fronte dei pignoramenti verso terzi effettuati dalla società appellata- un concreto ed attuale pericolo -o, ancor più, pregiudizio- avente le caratteristiche richieste ai fini di un positivo riscontro dell'istanza de qua, neppure sul piano degli effetti -in relazione alla lora precipua natura, esatta tipologia ed almeno approssimativa consistenza- che la paventata esecuzione potrebbe avere, in termini di incidenza, a titolo esemplificativo, sull'esercizio dell'attività di impresa della società appellante, sui rapporti con gli altri operatori economici, con i consumatori o fornitori, con i dipendenti, ecc.; opinato, pertanto, che, in ragione delle argomentazioni fin qui esposte, l'istanza formulata dalla non CP_1 possa essere accolta e che la società appellante, ricorrendo i presupposti all'uopo previsti dall'articolo 283 del codice di procedura civile, debba essere condannata alla pena pecuniaria di euro 2.000,00, somma reputata congrua in relazione all'oggetto ed al valore della controversia, non occorrendo, invece, l'individuazione di un'udienza per il prosieguo, essendo già fissata,
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condanna la società appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro
2.000,00.
Si comunichi.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Presidente
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CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere letti gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, nonché le richieste e le argomentazioni articolate dalle parti, in particolare, con riferimento all'istanza, formulata dalla società appellante, tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ritenuto che
l'appello, allo stato e prima facie, non si riveli
-in termini di incontroversa e preclara evidenza- manifestamente fondato, essendo opinabili le argomentazioni -o parte delle argomentazioni- addotte a sostegno dei motivi sui quali è complessivamente ancorato, che necessitano di un più approfondito scrutinio in sede di decisione, tenuto conto, per di più, dell'iter motivazionale sul quale si fonda la pronuncia gravata e degli elementi emersi nel corso del giudizio;
considerato che
non è ravvisabile nemmeno il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, non essendo emersa una situazione -inerente alla società appellata- tale da indurre ad ipotizzare la sussistenza -in caso di esecuzione della pronuncia gravata e di successiva riforma della decisione- di difficoltà di ripetizione, avuto riguardo anche
1 agli elementi desumibili dai documenti -pure di natura contabile- prodotti in giudizio, né circostanze -relative alla tali da permettere di intravedere -anche a CP_1 fronte dei pignoramenti verso terzi effettuati dalla società appellata- un concreto ed attuale pericolo -o, ancor più, pregiudizio- avente le caratteristiche richieste ai fini di un positivo riscontro dell'istanza de qua, neppure sul piano degli effetti -in relazione alla lora precipua natura, esatta tipologia ed almeno approssimativa consistenza- che la paventata esecuzione potrebbe avere, in termini di incidenza, a titolo esemplificativo, sull'esercizio dell'attività di impresa della società appellante, sui rapporti con gli altri operatori economici, con i consumatori o fornitori, con i dipendenti, ecc.; opinato, pertanto, che, in ragione delle argomentazioni fin qui esposte, l'istanza formulata dalla non CP_1 possa essere accolta e che la società appellante, ricorrendo i presupposti all'uopo previsti dall'articolo 283 del codice di procedura civile, debba essere condannata alla pena pecuniaria di euro 2.000,00, somma reputata congrua in relazione all'oggetto ed al valore della controversia, non occorrendo, invece, l'individuazione di un'udienza per il prosieguo, essendo già fissata,
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condanna la società appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro
2.000,00.
Si comunichi.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Presidente
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