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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7274/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7274/2018 del Ruolo Generale, avente ad
oggetto: accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione ipotecaria
vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione, dall' Avv. Arnaldo Todisco, presso il cui studio è domiciliato in Napoli alla Via
Principe di Napoli n. 21
ATTORE
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Roma ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv.
Alessandra Pucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele n. 42
1 CONVENUTA
Conclusioni: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con atto di citazione ritualmente notificato, avendo patito l'iscrizione Parte_1
di ipoteca in danno di propri immobili siti nel Comune di Volla (NA) da parte della Controparte_2 ora , ha adito questo Tribunale, deducendo la violazione dell'art. Controparte_3
24 della Costituzione, nonché del combinato disposto degli artt. 3 co. 4 l. n. 241/1990 e a 6-7 co. 1 e co. 17 l. n. 212/2000 e, infine, degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 140 c.p.c. e 60 bis D.P.R. n.
600/1973, per sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria di euro
14.095,69 sull'immobile di sua proprietà di cui in atti sito nel Comune di Volla (NA) per omessa notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria all'istante e ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in misura pari a euro 10.000,00; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , che resisteva con le argomentazioni Controparte_3
in atti, contestando in toto le avverse difese e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Questo Tribunale, in diversa composizione, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disattendeva ogni istanza della parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 04.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., lo scrivente magistrato tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dalla convenuta Controparte_3
.
[...]
Invero, pur essendo quello eccepito un vizio dell'atto che, al contrario dei vizi inerenti alla vocatio in ius, non è in grado di essere sanato dalla costituzione delle controparti, rileva il Tribunale che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta sufficientemente determinato sotto il profilo sia del petitum sia della causa petendi, come dimostrato, peraltro, dal fatto che, letti i relativi atti, la parte convenuta
2 è stata in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore e di predisporre una precisa linea difensiva.
Deve altresì rigettarsi l'ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta in ordine all'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'attore perché tardiva, considerato che è provato per tabulas che ha notificato l'atto di citazione all' in data Parte_1 Controparte_3
29.10.2018 a mezzo PEC ed ha iscritto tempestivamente la causa a ruolo il successivo 08.11.2018 nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.
Sempre preliminarmente, va precisato che la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle Cartelle di pagamento n. 07120010305479954000,
07120030005873443000, 07120030220576071000, 07120031022350709000,
07120040094110109000, 07120050026197444000, 07120050072167445000,
07120050085684991000, 07120050326193107000, oggetto dell'iscrizione ipotecaria de quo e relative, secondo l'impostazione difensiva della convenuta medesima, a crediti di natura tributaria.
Orbene, va in primo luogo accolta perché fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento salvo quanto sarà di seguito precisato per quanto concerne le cartelle n. 07120010305479954000, 07120031022350709000 e
07120050072167445000.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n.
602 del 1973 […] , ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.” (ex multis, Cass. Civ., Sez. U.
Ordinanza n. 17111 dell'11.07.2017; Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 12397 del 07.05.2024).
Di conseguenza, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente senza distinguere la natura dei crediti, il giudice ordinario si dichiarerà competente a giudicare le cartelle relative a crediti non tributari e dichiarerà la sua incompetenza in favore del giudice tributario per quelle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria.
3 Tali essendo i principi applicabili al caso di specie, risulta dimostrata (si veda l'estratto di ruolo allegato alla produzione di parte convenuta) la natura tributaria dei crediti di cui alle cartelle di pagamento de quibus, (salvo quanto di seguito sarà precisato con riferimento alle suindicate tre cartelle) peraltro non contestata dalla parte attrice che si è limitata ad eccepire la competenza del giudice ordinario nel caso di specie avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del convenuto a procedere all'iscrizione ipotecaria. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario per le cartelle indicate sopra e salvo quanto di seguito sarà precisato con riferimento alle suindicate tre cartelle.
Va esclusa, invero, la natura tributaria solo dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120010305479954000, 07120031022350709000 e 07120050072167445000, aventi ad oggetto, in realtà, crediti relativi a infrazioni al Codice della Strada.
Per determinare il giudice competente per le suddette cartelle, dunque, bisogna fare riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte da cui è stato opportunamente sancito che “in tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo (ovvero, secondo altra terminologia, l'annullamento dell'uno o dell'altro di questi provvedimenti), l'iniziativa giudiziaria va qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo ovvero […] della pretesa dell'esattore di iscrivere ipoteca” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 24234 del 27.11.2015).
Nel medesimo arresto, che riguardava un'ipotesi di invalidità delle notificazioni delle comunicazioni relative a delle iscrizioni di fermo ed ipoteca, è stato altresì precisato che “sarà competente a decidere per materia e per valore le controversie riguardanti ipoteca e fermo il giudice (che sarebbe) competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria […]. La qualificazione in termini di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo o l'ipoteca resta ferma pertanto sia che l'accertamento si estenda, come detto, al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alle iscrizioni sia che – come è nel caso di specie, e come è l'ipotesi più frequente nella casistica giurisprudenziale – si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto”.
Di conseguenza, è necessario individuare il giudice competente per materia e per valore secondo i
4 criteri sopra precisati dalla citata giurisprudenza.
Tali essendo i principi applicabili al caso di specie, si deve concludere nel senso della competenza funzionale e per territorio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione con riferimento alle succitate cartelle di pagamento n. 07120010305479954000,
07120031022350709000 e 07120050072167445000.
I contrasti giurisprudenziali in materia, testimoniati dai precedenti di segno opposto allegati dalle parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario con riferimento ai crediti di cui alle Cartelle di Pagamento n. 07120030005873443000,
07120030220576071000, 07120040094110109000, 07120050026197444000,
07120050085684991000, 07120050326193107000;
- dichiara la propria incompetenza a favore del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 07120010305479954000,
07120031022350709000 e 07120050072167445000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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