CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 480/2025 c.c.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA LA Presidente
NN RA Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n.r.g 480/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Caterina
Managò presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Milano, in Viale
Famagosta n. 24.
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.11.1975 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
EN GR del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Milano, in Piazza Velasca n. 8.
APPELLATA con l'intervento del Procuratore Generale che ha dedotto la mancanza di interesse a concludere
Provvedimento reclamato: sentenza n. 11088/del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.01.2024 avente ad
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
Nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti la sentenza n.
11088/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione 9° civile, in data 18.12.2024, nella causa iscritta a ruolo con R.G.N. 39491/2023, depositata il 23 dicembre 2024, e notificata in data
24 gennaio 2025 e, pertanto:
1. ridurre ad € 300,00 l'assegno mensile disposto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via subordinata: ridurre equamente l'assegno di mantenimento, Per_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2. condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario, e compensare le spese di lite del precedente grado di giudizio, tenendo conto della fondatezza delle domande e della reciproca soccombenza.”
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, previ i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Pt_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato, in fatto ed in diritto, ovvero non Pt_1
provato, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del
Tribunale di Milano n. 11088/2024 (R.G. 39491/2023);
IN SUBORDINE
2 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, confermare il capo della sentenza del Tribunale di Milano n. 11088/2024 (R.G. 39491/2023) con il quale il sig. è stato condannato al pagamento delle spese di lite;
Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano le istanze già formulate in primo grado e non accolte, qui da intendersi integralmente trascritte, salvo chiaramente l'esercizio dei poteri d'ufficio con particolare riferimento al reddito di impresa del sig. . Pt_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di compenso e spese di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Con sentenza numero 5087 del 2019 pubblicata il 29 maggio 2019 il Tribunale di Milano pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e ad Avellino il 19 agosto Parte_1 Controparte_1
2004, con affidamento condiviso del figlio nato il [...] ed il Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
si poneva a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio la somma di euro 450 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 11088/2024, pubblicata in data 23.01.2024 il Tribunale di Milano - su ricorso del 9 novembre 2023 di che chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza di divorzio (nel senso di prevedere il collocamento paritario del minore ed il mantenimento diretto dello stesso da parte del genitore presso cui ciascuna settimana sarebbe stato collocato, allegando altresì il peggioramento delle proprie condizioni economiche in conseguenza della nascita di un altro figlio) - così statuiva:
“respinge la domanda del ricorrente e per l'effetto conferma le condizioni di cui la sentenza numero 5087 del 2019 pubblicata il 29 maggio 2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida nella somma di euro 4500 per compenso, oltre iva e CPA eil 15% per rimborso spese generali”.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
3 - il minore era stato ascoltato all'udienza del 3 luglio 2024 ed aveva manifestato la volontà di mantenere le frequentazioni in atto dichiarando che stava bene e gli sarebbe piaciuto andare avanti così. Il minore evidenziava che a breve avrebbe raggiunto la maggiore età e, di poi, sarebbe stato libero di determinarsi autonomamente;
- il Collegio riteneva che alla luce del compendio dichiarativo del minore non vi fosse motivo per modificare il regime di affidamento;
- quanto alla determinazione del contributo economico alla stregua del fatto che era nato un altro figlio per il ricorrente (figlio che aveva tre anni e per il quale il ricorrente versava la somma di euro 200,00 mensile), il Tribunale evidenziava che percepiva la somma di euro 1.850,00 mensili all'epoca della sentenza di Pt_1
divorzio mentre nell'attualità euro 2.200,00 mensili per 14 mensilità. In particolare, risultava che nell'anno 2022 avesse percepito un reddito medio mensile netto di euro 2.700. Veniva evidenziato in prime cure che già la sentenza di divorzio aveva dato atto che per le spese di locazione il ricorrente versasse euro
700,00 mensili;
- il Tribunale concludeva evidenziando che tenuto conto del maggior reddito lavorativo percepito dal rispetto alla data del divorzio 2019 (pur a fronte Pt_1
del maggiore onere economico derivante dalla nascita del figlio) non sussisteva alcun presupposto per diminuire il contributo a lui a carico per il mantenimento del figlio Per_1
- secondo il Tribunale non infirmava questa conclusione la circostanza che la resistente vivesse in una casa di proprietà e avesse contratto nuovo Pt_2
matrimonio; ciò in quanto la percepiva il reddito mensile di euro 1600,00 Pt_2
non modificato rispetto alla sentenza di divorzio;
- l'assegno unico veniva suddiviso fra le parti nella misura del 50% in ragione dell'affido condiviso;
- le spese di lite venivano poste integralmente a carico di parte ricorrente Pt_1
e quantificate in euro 4000,00 (così determinata come da ordinanza di correzione errore materiale del 2 aprile 2025), oltre accessori di legge.
4 Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello instando Parte_1
anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per manifesta fondatezza dell'appello ed evidenziando che “se la sentenza non venisse sospesa in relazione al pagamento delle spese di lite e venisse intrapresa l'azione esecutiva la situazione economica dell'appellante si aggraverebbe irrimediabilmente considerate anche le ulteriori spedite che verrebbero liquidate in quella sede” (pag. 14 appello).
L'appellante ha articolato quattro motivi di appello così rispettivamente rubricati:
- violazione dell'articolo 337 ter comma quattro numero 4 c.p.c.;
- errata e mancata valutazione delle prove documentali;
- errata valutazione travisamento delle prove;
- violazione dell'articolo 92 comma due c.p.c.
Più in dettaglio: con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il giudice di prime Pt_1
cure non abbia effettuato una adeguata comparazione dei redditi ed, in particolare, non abbia considerato il concreto impoverimento dell'appellante e l'evidente miglioramento delle condizioni patrimoniali della signora;
Pt_2
con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che l'assegno di mantenimento da parte dell'appellante nei confronti dell'ulteriore figlio, , è Per_2
aumentato da euro 200,00 a euro 380,00 mensili come da decreto emesso dal
Tribunale di Milano in data 8 gennaio 2024; con il terzo motivo di appello, l'appellante si vuole del fatto che il Tribunale non abbia considerato il miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della signora ritenendo che fosse rimasto inalterato il valore degli immobili della Pt_2
stessa; quest'ultima aveva nel frattempo venduto la sua quota di un sesto della casa di Giardini Naxos ed aveva, quindi, acquistato una casa di vacanza a Rapallo.
L'appellante evidenzia che l'odierna appellata non aveva prodotto in giudizio, rispettivamente, il contratto di vendita ed il contratto di acquisto e che appariva illogico che avesse contratto un mutuo ventennale di euro 92.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Rapallo con rateo di euro 422,94 mensili. Inoltre, l'appellante evidenziava un grave squilibrio patrimoniale in quanto il proprio conto corrente si
5 era ridotto tra la fine del 2023 e la fine del 2024 a soli euro 3.573,73 ed ancora, alla data dell'appello, a euro 2.123,00; infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto totalmente soccombente in prime cure il ed Pt_1
averlo, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite punto. Secondo
l'appellante, le parti sono reciprocamente soccombenti in quanto sono state rigettate le domande della afferenti l'assegno unico che è stato confermato Pt_2
nella misura del 50%. Con la conseguenza, che le spese di lite non possono essere addossate integralmente ad esso . Pt_1
L'appellata si costituiva con memoria 19 maggio 2025 con la quale chiedeva Pt_2
dichiararsi inammissibile l'appello in quanto generico e, nel merito, ne chiedeva il rigetto;
insisteva nelle richieste istruttorie non accolte in primo grado per l'accertamento degli effettivi redditi di impresa dell'appellante . In particolare, l'appellante Pt_1
evidenziava che non aveva depositato le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo Pt_1
triennio; evidenziava in ogni caso che la situazione reddituale del era migliorata Pt_1
negli anni. Quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appellante evidenziava l'infondatezza dell'appello e quanto al periculum in mora così si argomentava: “La difesa avversaria afferma che il sig. rischierebbe l'insolvenza Pt_1
per far fronte al pagamento delle spese legali di cui al giudizio di primo grado pari ad € 4.000,00, giusta ordinanza di correzione di errore materiale, salvo poi affermare di aver ottenuto “l'erogazione di un'ulteriore somma” a titolo di prestito (cfr., doc. 5 del fascicolo di appello del sig. – a riprova Pt_1
della sua solidità economica, valutata e riconosciuta dall'Istituto di Credito che altrimenti non avrebbe autorizzato la rinegoziazione del finanziamento per una cifra più alta di quella iniziale.
Sul punto, sia consentito, la presente difesa aveva già, con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, espresso non poche perplessità rispetto al prestito richiesto dal sig. (guarda caso ?) Pt_1
erogato in data 03.11.2022, poche settimane dopo l'allontanamento dell'odierno appellante dall'abitazione ove conviveva con la sig.ra e qualche settimana prima del deposito del ricorso Parte_3
n. RG 45303/2022 (cfr., paragrafo 5, pag. 8 del ricorso introduttivo).
La storia si ripete, e (guarda caso ?) il sig. ha chiesto nuovo ed ulteriore prestito prima Pt_1
dell'avvio del giudizio di appello (cfr., pag. 14 del ricorso di controparte).”
6 depositava memoria di replica in data 27 maggio 2025 con la quale insisteva Pt_1
nell'appello e si opponeva alle richieste istruttorie della . Pt_2
Entrambe le parti hanno, poi, depositato note scritte sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025.
In particolare, l'appellante depositava con nota 10 giugno 2025 le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dopo specifico rilievo della parte appellata con Pt_2
memoria di costituzione.
L'appellata rilevava la tardività del deposito delle dichiarazioni dei redditi da parte Pt_2
del In ogni caso, rilevava che ivi risultava un reddito complessivo del sig. Pt_1
sempre sensibilmente crescente nel corso del tempo (€ 39.331,00 per il 2021; € Pt_1
45.854,00 per il 2022 ed € 53.936,00 per il 2023).
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 17.06.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva in punto di spese di lite stante l'insussistenza dei presupposti di legge e ha rinviato all'udienza del 4 novembre 2025 al fine di consentire il contraddittorio sulla documentazione reddituale depositata tardivamente dal ricorrente.
All'udienza del 4.11.2025 le parti personalmente comparse hanno dichiarato che il figlio sta frequentando il primo anno di corso della Facoltà di Economia presso Per_1
l'Università Bicocca di Milano.
La difesa di parte appellante ha illustrato la situazione patrimoniale della controparte evidenziandone la floridità anche sotto il profilo immobiliare, diversamente da quella del proprio assistito che non ha proprietà immobiliari e vive in un'abitazione in affitto;
ha rappresentato che il saldo di conto corrente dell'appellante attualmente è pari a zero.
La difesa di parte appellata ha contestato quanto dedotto dalla controparte, in particolare sulla messa a reddito dell'immobile di Rapallo;
ha argomentato che essa ha Pt_2
cambiato abitazione da Milano a Paderno Dugnano attraverso la vendita e l'acquisto di immobili di pari valore.
All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito espresse.
7 Osservazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'appella, ritenendo la Corte che il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti.
Ancora preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dall'appellata è infondata.
L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito
L'appellante chiede di rideterminare da euro 450,00 a euro 300,00 l'importo da Pt_1
versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_2 Per_1
(divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e non economicamente autosufficiente), lamentando nei tre motivi di appello, che possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, un'errata valutazione della situazione economica e reddituale di entrambe le parti.
Va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere
8 mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). La
Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che nel caso di specie, è pacifico tra le parti che Per_1
appena maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, avendo intrapreso un percorso di studio universitario. Tale circostanza comporta inevitabilmente un incremento delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il suo mantenimento, in quanto connesso non solo ai costi diretti dell'istruzione (quali tasse universitarie, materiale didattico, trasporti), ma anche a quelli indiretti, derivanti dal prolungamento del periodo di dipendenza economica dal nucleo familiare. Già questa circostanza è idonea a fondare il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne (Cassazione civile sez. I,
16/09/2024, n.24731, Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875).
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti1, la Corte osserva che, alla luce della documentazione 1 Situazione economica Bonanno Impiegato presso Evalto S.r.l.
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto mensile d'imposta imponibile Regionale Comunale
9 versata in atti, risulta pienamente giustificata la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio così come motivatamente determinata dal giudice di Per_1
prime cure. Quest'ultimo ha correttamente fondato la propria valutazione su una disamina complessiva e integrata delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto non solo dei rispettivi redditi e patrimoni, ma anche dei tempi di permanenza del figlio
PF 2024-
€ 53.936,00 € 15.626,00 € 836,00 € 431,00 € 37.043,00 € 3.086,92 redditi 2023
PF 2023-
€ 45.854,00 € 12.333,00 € 697,00 € 293,00 € 32.531,00 € 2.710,92 redditi 2022
PF 2022-
€ 39.331,00 € 9.746,00 € 585,00 € 315,00 € 28.685,00 € 2.390,42 redditi 2021
CU 2021
€ 37.300,99 € 9.594,20 € 549,88 € 190,70 € 26.966,21 € 2.247,18 (redditi 2020)
È gravato dai seguenti oneri finanziari
• Canone di locazione mensile pari a euro 1200,00 (doc. 63)
• Finanziamento con sottoscritto il 3.11.2022 per 120 rate (doc. 26), con attuale rata mensile (a seguito di Pt_4 rifinanziamento) pari a euro 243,00 Inoltre, dal 30.11.2022, versa un assegno di mantenimento per l'altro figlio, , pari a euro 380,00 (doc. 51- Decreto Per_2 del Tribunale di Milano dell'8.1.2024)
Situazione economica Pt_2 OR come insegnante di ruolo di scuola elementare
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto mensile d'imposta imponibile Regionale Comunale
730 2024-
€ 29.137,00 € 5.139,00 € 409,00 € 233,00 € 23.356,00 € 1.946,33 redditi 2023
730 2023-
€ 27.587,00 € 4.567,00 € 383,00 € 221,00 € 22.416,00 € 1.868,00 redditi 2022
730 2022-
€ 28.140,00 € 4.257,00 € 392,00 € 225,00 € 23.266,00 € 1.938,83 redditi 2021
È proprietaria dell'immobile in cui risiede, per il quale ha estinto il mutuo l'1.9.2020 (doc. 31 ricorrente) Ha contratto in data 7.12.2020 un mutuo per acquistare un immobile a Rapallo, con rata mensile di euro 422,94, per n. 241 rate (doc. 5) 10 presso ciascun genitore, con particolare riferimento al prevalente collocamento presso la madre, elemento che incide in modo diretto sulla necessità e sull'entità del contributo in termini monetari (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n.
253). In particolare, il Tribunale ha rilevato che, pur a fronte di nuove obbligazioni familiari – tra cui il mantenimento del figlio , nato da una successiva relazione – Per_2
l'appellante ha visto incrementare in modo significativo il proprio reddito rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio. Tale circostanza, ampiamente documentata in atti, consente al medesimo di far fronte agli oneri economici derivanti dal mantenimento del figlio senza che si configuri una situazione di squilibrio tale da giustificare una Per_1
riduzione dell'assegno disposto. Parimenti, il primo giudice ha ritenuto, con valutazione condivisibile, che il reddito della resistente, pari a euro 1.600,00 mensili, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2019 e che la circostanza per cui la stessa risulta attualmente residente in un immobile di proprietà - acquistato con proventi derivanti dalla vendita di altro bene in comproprietà - non è idonea ad incidere in modo significativo sulla sua capacità contributiva ai fini del mantenimento del figlio, non potendosi considerare tale elemento quale indice di un miglioramento patrimoniale rilevante ai fini della revisione dell'assegno.
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, la doglianza non può essere accolta.
Va quindi confermato il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura determinata in prime cure.
Spese di lite
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, applicati i valori minimi (in ragione della sostanziale unicità della questione trattata) ed esclusa la fase istruttoria (non svolta in grado di appello), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero
115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 11088/2024 pubblicata in data
23.01.2024;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata , delle ulteriori spese del grado, che liquida in Parte_2
complessivi euro 4.236,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge;
III. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti in capo all'appellante di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_5
115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 4 novembre 2025
Il Consigliere est.
NN RA
Il Presidente
FA LA
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
730 2021
€ 27.203,00 € 5.010,00 € 377,00 € 218,00 € 21.598,00 € 1.799,83 (redditi 2020)
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA LA Presidente
NN RA Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n.r.g 480/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Caterina
Managò presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Milano, in Viale
Famagosta n. 24.
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.11.1975 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
EN GR del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Milano, in Piazza Velasca n. 8.
APPELLATA con l'intervento del Procuratore Generale che ha dedotto la mancanza di interesse a concludere
Provvedimento reclamato: sentenza n. 11088/del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.01.2024 avente ad
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
Nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti la sentenza n.
11088/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione 9° civile, in data 18.12.2024, nella causa iscritta a ruolo con R.G.N. 39491/2023, depositata il 23 dicembre 2024, e notificata in data
24 gennaio 2025 e, pertanto:
1. ridurre ad € 300,00 l'assegno mensile disposto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via subordinata: ridurre equamente l'assegno di mantenimento, Per_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2. condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario, e compensare le spese di lite del precedente grado di giudizio, tenendo conto della fondatezza delle domande e della reciproca soccombenza.”
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, previ i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Pt_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato, in fatto ed in diritto, ovvero non Pt_1
provato, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del
Tribunale di Milano n. 11088/2024 (R.G. 39491/2023);
IN SUBORDINE
2 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, confermare il capo della sentenza del Tribunale di Milano n. 11088/2024 (R.G. 39491/2023) con il quale il sig. è stato condannato al pagamento delle spese di lite;
Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano le istanze già formulate in primo grado e non accolte, qui da intendersi integralmente trascritte, salvo chiaramente l'esercizio dei poteri d'ufficio con particolare riferimento al reddito di impresa del sig. . Pt_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di compenso e spese di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Con sentenza numero 5087 del 2019 pubblicata il 29 maggio 2019 il Tribunale di Milano pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e ad Avellino il 19 agosto Parte_1 Controparte_1
2004, con affidamento condiviso del figlio nato il [...] ed il Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
si poneva a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio la somma di euro 450 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 11088/2024, pubblicata in data 23.01.2024 il Tribunale di Milano - su ricorso del 9 novembre 2023 di che chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza di divorzio (nel senso di prevedere il collocamento paritario del minore ed il mantenimento diretto dello stesso da parte del genitore presso cui ciascuna settimana sarebbe stato collocato, allegando altresì il peggioramento delle proprie condizioni economiche in conseguenza della nascita di un altro figlio) - così statuiva:
“respinge la domanda del ricorrente e per l'effetto conferma le condizioni di cui la sentenza numero 5087 del 2019 pubblicata il 29 maggio 2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida nella somma di euro 4500 per compenso, oltre iva e CPA eil 15% per rimborso spese generali”.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
3 - il minore era stato ascoltato all'udienza del 3 luglio 2024 ed aveva manifestato la volontà di mantenere le frequentazioni in atto dichiarando che stava bene e gli sarebbe piaciuto andare avanti così. Il minore evidenziava che a breve avrebbe raggiunto la maggiore età e, di poi, sarebbe stato libero di determinarsi autonomamente;
- il Collegio riteneva che alla luce del compendio dichiarativo del minore non vi fosse motivo per modificare il regime di affidamento;
- quanto alla determinazione del contributo economico alla stregua del fatto che era nato un altro figlio per il ricorrente (figlio che aveva tre anni e per il quale il ricorrente versava la somma di euro 200,00 mensile), il Tribunale evidenziava che percepiva la somma di euro 1.850,00 mensili all'epoca della sentenza di Pt_1
divorzio mentre nell'attualità euro 2.200,00 mensili per 14 mensilità. In particolare, risultava che nell'anno 2022 avesse percepito un reddito medio mensile netto di euro 2.700. Veniva evidenziato in prime cure che già la sentenza di divorzio aveva dato atto che per le spese di locazione il ricorrente versasse euro
700,00 mensili;
- il Tribunale concludeva evidenziando che tenuto conto del maggior reddito lavorativo percepito dal rispetto alla data del divorzio 2019 (pur a fronte Pt_1
del maggiore onere economico derivante dalla nascita del figlio) non sussisteva alcun presupposto per diminuire il contributo a lui a carico per il mantenimento del figlio Per_1
- secondo il Tribunale non infirmava questa conclusione la circostanza che la resistente vivesse in una casa di proprietà e avesse contratto nuovo Pt_2
matrimonio; ciò in quanto la percepiva il reddito mensile di euro 1600,00 Pt_2
non modificato rispetto alla sentenza di divorzio;
- l'assegno unico veniva suddiviso fra le parti nella misura del 50% in ragione dell'affido condiviso;
- le spese di lite venivano poste integralmente a carico di parte ricorrente Pt_1
e quantificate in euro 4000,00 (così determinata come da ordinanza di correzione errore materiale del 2 aprile 2025), oltre accessori di legge.
4 Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello instando Parte_1
anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per manifesta fondatezza dell'appello ed evidenziando che “se la sentenza non venisse sospesa in relazione al pagamento delle spese di lite e venisse intrapresa l'azione esecutiva la situazione economica dell'appellante si aggraverebbe irrimediabilmente considerate anche le ulteriori spedite che verrebbero liquidate in quella sede” (pag. 14 appello).
L'appellante ha articolato quattro motivi di appello così rispettivamente rubricati:
- violazione dell'articolo 337 ter comma quattro numero 4 c.p.c.;
- errata e mancata valutazione delle prove documentali;
- errata valutazione travisamento delle prove;
- violazione dell'articolo 92 comma due c.p.c.
Più in dettaglio: con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il giudice di prime Pt_1
cure non abbia effettuato una adeguata comparazione dei redditi ed, in particolare, non abbia considerato il concreto impoverimento dell'appellante e l'evidente miglioramento delle condizioni patrimoniali della signora;
Pt_2
con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che l'assegno di mantenimento da parte dell'appellante nei confronti dell'ulteriore figlio, , è Per_2
aumentato da euro 200,00 a euro 380,00 mensili come da decreto emesso dal
Tribunale di Milano in data 8 gennaio 2024; con il terzo motivo di appello, l'appellante si vuole del fatto che il Tribunale non abbia considerato il miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della signora ritenendo che fosse rimasto inalterato il valore degli immobili della Pt_2
stessa; quest'ultima aveva nel frattempo venduto la sua quota di un sesto della casa di Giardini Naxos ed aveva, quindi, acquistato una casa di vacanza a Rapallo.
L'appellante evidenzia che l'odierna appellata non aveva prodotto in giudizio, rispettivamente, il contratto di vendita ed il contratto di acquisto e che appariva illogico che avesse contratto un mutuo ventennale di euro 92.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Rapallo con rateo di euro 422,94 mensili. Inoltre, l'appellante evidenziava un grave squilibrio patrimoniale in quanto il proprio conto corrente si
5 era ridotto tra la fine del 2023 e la fine del 2024 a soli euro 3.573,73 ed ancora, alla data dell'appello, a euro 2.123,00; infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto totalmente soccombente in prime cure il ed Pt_1
averlo, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite punto. Secondo
l'appellante, le parti sono reciprocamente soccombenti in quanto sono state rigettate le domande della afferenti l'assegno unico che è stato confermato Pt_2
nella misura del 50%. Con la conseguenza, che le spese di lite non possono essere addossate integralmente ad esso . Pt_1
L'appellata si costituiva con memoria 19 maggio 2025 con la quale chiedeva Pt_2
dichiararsi inammissibile l'appello in quanto generico e, nel merito, ne chiedeva il rigetto;
insisteva nelle richieste istruttorie non accolte in primo grado per l'accertamento degli effettivi redditi di impresa dell'appellante . In particolare, l'appellante Pt_1
evidenziava che non aveva depositato le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo Pt_1
triennio; evidenziava in ogni caso che la situazione reddituale del era migliorata Pt_1
negli anni. Quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appellante evidenziava l'infondatezza dell'appello e quanto al periculum in mora così si argomentava: “La difesa avversaria afferma che il sig. rischierebbe l'insolvenza Pt_1
per far fronte al pagamento delle spese legali di cui al giudizio di primo grado pari ad € 4.000,00, giusta ordinanza di correzione di errore materiale, salvo poi affermare di aver ottenuto “l'erogazione di un'ulteriore somma” a titolo di prestito (cfr., doc. 5 del fascicolo di appello del sig. – a riprova Pt_1
della sua solidità economica, valutata e riconosciuta dall'Istituto di Credito che altrimenti non avrebbe autorizzato la rinegoziazione del finanziamento per una cifra più alta di quella iniziale.
Sul punto, sia consentito, la presente difesa aveva già, con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, espresso non poche perplessità rispetto al prestito richiesto dal sig. (guarda caso ?) Pt_1
erogato in data 03.11.2022, poche settimane dopo l'allontanamento dell'odierno appellante dall'abitazione ove conviveva con la sig.ra e qualche settimana prima del deposito del ricorso Parte_3
n. RG 45303/2022 (cfr., paragrafo 5, pag. 8 del ricorso introduttivo).
La storia si ripete, e (guarda caso ?) il sig. ha chiesto nuovo ed ulteriore prestito prima Pt_1
dell'avvio del giudizio di appello (cfr., pag. 14 del ricorso di controparte).”
6 depositava memoria di replica in data 27 maggio 2025 con la quale insisteva Pt_1
nell'appello e si opponeva alle richieste istruttorie della . Pt_2
Entrambe le parti hanno, poi, depositato note scritte sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025.
In particolare, l'appellante depositava con nota 10 giugno 2025 le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dopo specifico rilievo della parte appellata con Pt_2
memoria di costituzione.
L'appellata rilevava la tardività del deposito delle dichiarazioni dei redditi da parte Pt_2
del In ogni caso, rilevava che ivi risultava un reddito complessivo del sig. Pt_1
sempre sensibilmente crescente nel corso del tempo (€ 39.331,00 per il 2021; € Pt_1
45.854,00 per il 2022 ed € 53.936,00 per il 2023).
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 17.06.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva in punto di spese di lite stante l'insussistenza dei presupposti di legge e ha rinviato all'udienza del 4 novembre 2025 al fine di consentire il contraddittorio sulla documentazione reddituale depositata tardivamente dal ricorrente.
All'udienza del 4.11.2025 le parti personalmente comparse hanno dichiarato che il figlio sta frequentando il primo anno di corso della Facoltà di Economia presso Per_1
l'Università Bicocca di Milano.
La difesa di parte appellante ha illustrato la situazione patrimoniale della controparte evidenziandone la floridità anche sotto il profilo immobiliare, diversamente da quella del proprio assistito che non ha proprietà immobiliari e vive in un'abitazione in affitto;
ha rappresentato che il saldo di conto corrente dell'appellante attualmente è pari a zero.
La difesa di parte appellata ha contestato quanto dedotto dalla controparte, in particolare sulla messa a reddito dell'immobile di Rapallo;
ha argomentato che essa ha Pt_2
cambiato abitazione da Milano a Paderno Dugnano attraverso la vendita e l'acquisto di immobili di pari valore.
All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito espresse.
7 Osservazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'appella, ritenendo la Corte che il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti.
Ancora preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dall'appellata è infondata.
L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito
L'appellante chiede di rideterminare da euro 450,00 a euro 300,00 l'importo da Pt_1
versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_2 Per_1
(divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e non economicamente autosufficiente), lamentando nei tre motivi di appello, che possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, un'errata valutazione della situazione economica e reddituale di entrambe le parti.
Va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere
8 mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). La
Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che nel caso di specie, è pacifico tra le parti che Per_1
appena maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, avendo intrapreso un percorso di studio universitario. Tale circostanza comporta inevitabilmente un incremento delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il suo mantenimento, in quanto connesso non solo ai costi diretti dell'istruzione (quali tasse universitarie, materiale didattico, trasporti), ma anche a quelli indiretti, derivanti dal prolungamento del periodo di dipendenza economica dal nucleo familiare. Già questa circostanza è idonea a fondare il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne (Cassazione civile sez. I,
16/09/2024, n.24731, Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875).
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti1, la Corte osserva che, alla luce della documentazione 1 Situazione economica Bonanno Impiegato presso Evalto S.r.l.
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto mensile d'imposta imponibile Regionale Comunale
9 versata in atti, risulta pienamente giustificata la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio così come motivatamente determinata dal giudice di Per_1
prime cure. Quest'ultimo ha correttamente fondato la propria valutazione su una disamina complessiva e integrata delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto non solo dei rispettivi redditi e patrimoni, ma anche dei tempi di permanenza del figlio
PF 2024-
€ 53.936,00 € 15.626,00 € 836,00 € 431,00 € 37.043,00 € 3.086,92 redditi 2023
PF 2023-
€ 45.854,00 € 12.333,00 € 697,00 € 293,00 € 32.531,00 € 2.710,92 redditi 2022
PF 2022-
€ 39.331,00 € 9.746,00 € 585,00 € 315,00 € 28.685,00 € 2.390,42 redditi 2021
CU 2021
€ 37.300,99 € 9.594,20 € 549,88 € 190,70 € 26.966,21 € 2.247,18 (redditi 2020)
È gravato dai seguenti oneri finanziari
• Canone di locazione mensile pari a euro 1200,00 (doc. 63)
• Finanziamento con sottoscritto il 3.11.2022 per 120 rate (doc. 26), con attuale rata mensile (a seguito di Pt_4 rifinanziamento) pari a euro 243,00 Inoltre, dal 30.11.2022, versa un assegno di mantenimento per l'altro figlio, , pari a euro 380,00 (doc. 51- Decreto Per_2 del Tribunale di Milano dell'8.1.2024)
Situazione economica Pt_2 OR come insegnante di ruolo di scuola elementare
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto mensile d'imposta imponibile Regionale Comunale
730 2024-
€ 29.137,00 € 5.139,00 € 409,00 € 233,00 € 23.356,00 € 1.946,33 redditi 2023
730 2023-
€ 27.587,00 € 4.567,00 € 383,00 € 221,00 € 22.416,00 € 1.868,00 redditi 2022
730 2022-
€ 28.140,00 € 4.257,00 € 392,00 € 225,00 € 23.266,00 € 1.938,83 redditi 2021
È proprietaria dell'immobile in cui risiede, per il quale ha estinto il mutuo l'1.9.2020 (doc. 31 ricorrente) Ha contratto in data 7.12.2020 un mutuo per acquistare un immobile a Rapallo, con rata mensile di euro 422,94, per n. 241 rate (doc. 5) 10 presso ciascun genitore, con particolare riferimento al prevalente collocamento presso la madre, elemento che incide in modo diretto sulla necessità e sull'entità del contributo in termini monetari (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n.
253). In particolare, il Tribunale ha rilevato che, pur a fronte di nuove obbligazioni familiari – tra cui il mantenimento del figlio , nato da una successiva relazione – Per_2
l'appellante ha visto incrementare in modo significativo il proprio reddito rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio. Tale circostanza, ampiamente documentata in atti, consente al medesimo di far fronte agli oneri economici derivanti dal mantenimento del figlio senza che si configuri una situazione di squilibrio tale da giustificare una Per_1
riduzione dell'assegno disposto. Parimenti, il primo giudice ha ritenuto, con valutazione condivisibile, che il reddito della resistente, pari a euro 1.600,00 mensili, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2019 e che la circostanza per cui la stessa risulta attualmente residente in un immobile di proprietà - acquistato con proventi derivanti dalla vendita di altro bene in comproprietà - non è idonea ad incidere in modo significativo sulla sua capacità contributiva ai fini del mantenimento del figlio, non potendosi considerare tale elemento quale indice di un miglioramento patrimoniale rilevante ai fini della revisione dell'assegno.
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, la doglianza non può essere accolta.
Va quindi confermato il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura determinata in prime cure.
Spese di lite
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, applicati i valori minimi (in ragione della sostanziale unicità della questione trattata) ed esclusa la fase istruttoria (non svolta in grado di appello), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero
115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 11088/2024 pubblicata in data
23.01.2024;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata , delle ulteriori spese del grado, che liquida in Parte_2
complessivi euro 4.236,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge;
III. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti in capo all'appellante di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_5
115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 4 novembre 2025
Il Consigliere est.
NN RA
Il Presidente
FA LA
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
730 2021
€ 27.203,00 € 5.010,00 € 377,00 € 218,00 € 21.598,00 € 1.799,83 (redditi 2020)