Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1983, n. 744
Articolo 6Articolo 8
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14 gennaio 1984
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1984, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 gennaio 1984